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Cons. Stato Sez. VI sent. 1224 del 6 marzo 2003
Disturbo da rumore generato dalla proiezione di films in sala cinematografica e rilevato (dall’ARPAV) nelle abitazioni circostanti.
Sentenza completa di motivazione

REPUBBLICA ITALIANA N

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 5296 del 2002, proposto da ARPAV - Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale per il Veneto - rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vittorio Domenichelli e Luigi Manzi ed elettivamente domiciliata presso il secondo, in Roma, via Gonfalonieri n. 5

c o n t r o

- Gareggio Lucio, rappresentato e difeso dall’Avv. Alessandro Graziani ed elettivamente domiciliato in Roma, via Premuda n. 6

- Comune di Venezia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Iannotta, Giulio Gidoni e Nicolò Paoletti ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo, in Roma, via Barnaba Tortolini n. 34.

per l’annullamento

della sentenza del T.A.R. per il Veneto, Sez. III, n. 1988 del 6.7.2001.

Visto l’atto di appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito, a lla pubblica udienza del 21 gennaio 2003, il relatore, consigliere Nicolina Pullano, ed uditi, inoltre, i difensori delle parti, come da verbale di udienza ;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Il Tar Veneto ha accolto il ricorso proposto dal sig. Gareggio Lucio avverso il provvedimento del dirigente del Comune di Venezia n. 2654 del 13.6.2000, con il quale al Cinematografo Rossini, gestito dal Gareggio, era stato intimato di adottare, entro trenta giorni, tutte le misure atte ad eliminare il disturbo da rumore generato dalla proiezione dei films nella sala cinematografica e rilevato (dall’ARPAV) nelle abitazioni circostanti.

Il Tar ha ritenuto che il provvedimento suddetto fosse illegittimo perché era stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento e, in particolare, non era stata garantita la partecipazione dell’interessato, tramite un tecnico di fiducia, alle misurazioni e rilievi effettuati dai tecnici dell’ARPAV.

Quest’ultima ha impugnato la sentenza chiedendone l’annullamento per erroneità sotto il profilo della violazione e falsa applicazione delle norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo stabilite dalla L. 241 del 1990, nonché per illogicità ed irragionevolezza manifeste.

Le argomentazioni difensive svolte a sostegno delle censure dedotte sono state succintamente ribadite nella memoria che l’appellante ha depositato in prossimità dell’udienza di trattazione del ricorso.

L’appellato Gareggio, con l’atto di costituzione in giudizio e con una successiva memoria ha illustrato i motivi di infondatezza dell’appello.

Anche il Comune di Venezia si è costituito, aderendo con la sua memoria difensiva alla domanda dell’appellante.

D I R I T T O

Nel caso in esame si controverte della legittimità del provvedimento con il quale il Comune di Venezia ha intimato alla ditta Gareggio - che gestisce in Venezia una sala cinematografica - di porre in essere tutti gli interventi idonei ad eliminare il disturbo da rumore rilevato dall’ARPAV, in un immobile contiguo al cinema, durante la proiezione di un film.

In particolare, il Gareggio, ricorrente in primo grado, ha denunciato la violazione del principio del giusto procedimento di cui all’art. 7 e ss. della legge n. 241 del 1990, perché non sarebbe stato messo in grado di presenziare, mediante comunicazione dell’avvio del procedimento, alle misurazioni e ai rilievi fonometrici effettuati dai tecnici dell’ARPAV.

La pretesa, diversamente da quanto è stato ritenuto dal primo giudice - che ha accolto il ricorso condividendo la censura suddetta - si appalesa infondata.

Ed infatti, nella specie deve ritenersi che il procedimento, che si è concluso con il provvedimento impugnato, abbia avuto inizio allorchè si è verificata in concreto l’esigenza di cura dell’interesse pubblico perseguito, vale a dire dopo che l’amministrazione comunale ha avuto conoscenza, a seguito del rapporto dell’ARPAV, della situazione di effettivo inquinamento acustico denunciato dai cittadini abitanti nei pressi del cinematografo.

Il rapporto dell’ARPAV è, quindi, atto prodromico che ha costituito il presupposto per l’apertura del procedimento.

E ciò appare conforme - come fondatamente argomenta l’amministrazione comunale - alla stessa ratio della disciplina sulla partecipazione al procedimento, la quale non esclude affatto che la comunicazione di avvio del procedimento possa essere preceduta o supportata da controlli, accertamenti, ispezioni svolti senza la partecipazione del diretto interessato, che sarà edotto di queste attività con la successiva comunicazione di avvio del procedimento e sarà, pertanto, messo nella condizione di intervenire nella procedura e di verificare e, se del caso, contestare la veridicità o esattezza degli accertamenti compiuti e la stessa idoneità degli strumenti tecnici utilizzati.

Pertanto, infondatamente l’appellato ha lamentato di non essere stato messo in condizione di partecipare agli accertamenti dell’ARPAV, che avevano preceduto l’avvio del procedimento. Sono, invece, fondate le critiche mosse dall’appellante alla sentenza impugnata.

Per le ragioni che precedono - e considerato che il secondo motivo di gravame dell’originario ricorso, che è stato di fatto assorbito dal giudice di primo grado, non è stato in alcun modo riproposto nel presente grado di giudizio - l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso originario va respinto.

Le spese di giudizio possono essere compensate.

P. Q. M.

il Consiglio di Stato, Sezione quinta, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 21 gennaio 2003, con l'intervento dei Signori: