Cass. Sez. III n. 25314 del 4 luglio 2022 (CC 27 mag 2022)
Pres. Rosi Est. Semeraro Ric. Mangione
Urbanistica.Prosecuzione di lavori edili su manufatti abusivamente realizzati

In tema di reati edilizi, la prosecuzione di lavori edili su manufatti abusivamente realizzati concretizza una nuova condotta illecita, a prescindere dall'entità dei lavori eseguiti ed anche quando per le condotte relative alla iniziale edificazione sia maturato il termine di prescrizione, atteso che i nuovi interventi ripetono le stesse caratteristiche di illegittimità dall'opera principale alla quale strutturalmente ineriscono


RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza del 23 dicembre 2021 il Tribunale del Riesame di Bari ha rigettato l’istanza di riesame proposta da Vincenzo Mangione avverso il decreto del 5 novembre 2021 emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari per i reati ex artt. 481 e 483 cod. pen. e 44 e 71 D.P.R. 380/2001, di sequestro preventivo dell’immobile in Gravina di Puglia di sua proprietà.
 
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato deducendo il vizio di violazione di legge.
2.1. Il Tribunale del Riesame, nel valutare i motivi di riesame, avrebbe omesso di valutare la relazione tecnica, di cui si dà atto del deposito, con cui sarebbero state chiarite le contestazioni mosse all’imputato; l’ordinanza avrebbe esaminato solo le questioni relative al reato di falso, omettendo di confrontarsi con le conclusioni del consulente tecnico. Ove avesse valutato la relazione, il Tribunale del riesame sarebbe giunto a conclusioni differenti: il consulente tecnico avrebbe evidenziato che i lavori di finitura sarebbero comunque stati utilizzati dal proprietario dell’immobile al momento della demolizione del terzo piano, poiché avrebbero protetto il lastrico solare; che i termini per la demolizione del terzo piano non erano spirati, avendo l’imputato conseguito la disponibilità dell’immobile solo con l’esecuzione forzata successiva ed essendo intervenute delle sospensioni dovute anche all’emergenza sanitaria.
2.2. La stessa carenza della motivazione sarebbe stata reiterata con riferimento alla contestazione di cui al capo a); secondo la relazione tecnica per l’intervento da effettuare non sarebbe stata necessaria l’autorizzazione paesaggistica: pertanto, sarebbe irrilevante la mancata indicazione che l’intervento non ricadeva in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.
2.3. L’ordinanza impugnata avrebbe omesso di motivare sugli abusi presenti al primo piano dell’immobile, non realizzati dall’odierno ricorrente, in un appartamento già abitato da precedenti proprietari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorrente deduce in sostanza il vizio di violazione di legge per la mancanza di motivazione sulle argomentazioni contenute nella relazione del consulente tecnico di parte.  Il ricorso è infondato.
1.1. Il Tribunale del riesame ha risposto sulle deduzioni del consulente tecnico anche se nel testo dell’ordinanza si fa riferimento alle argomentazioni difensive.
Precisamente: sulla deduzione per cui i lavori di finitura sarebbero stati utilizzati dal proprietario dell’immobile al momento della demolizione del terzo piano perché serviti da protezione del lastrico solare, il Tribunale del riesame ha risposto nelle pagine 5, in fine, e 6; sulla non imputabilità del ritardo nell’esecuzione e nell’irrilevanza della scadenza dei termini al 30 giugno 2022, il Tribunale del riesame ha argomentato nel secondo e terzo capoverso di pagina 6, ritenendo che la realizzazione delle opere dimostra la volontà di non demolire il terzo piano; sulla contestazione della non necessità dell’autorizzazione paesaggistica per la natura dell’intervento edilizio, il Tribunale del riesame ha motivato nel terzo capoverso di pag. 6.
1.2. Quanto alla circostanza che il Tribunale del riesame avrebbe focalizzato la motivazione solo sulla contestazione relativa al terzo piano, mentre l’indagato è estraneo agli abusi realizzati in precedenza, il Tribunale del riesame ha risposto a tale eccezione difensiva rilevando che oggetto della contestazione è la prosecuzione dell’attività edilizia illecita posta in essere dal precedente proprietario che coinvolge l’intero fabbricato e non solo il terzo piano.
1.3. Tale motivazione è del tutto corretta in diritto poiché la giurisprudenza ha affermato, in tema di reati edilizi, che la prosecuzione di lavori edili su manufatti abusivamente realizzati concretizza una nuova condotta illecita, a prescindere dall'entità dei lavori eseguiti ed anche quando per le condotte relative alla iniziale edificazione sia maturato il termine di prescrizione, atteso che i nuovi interventi ripetono le stesse caratteristiche di illegittimità dall'opera principale alla quale strutturalmente ineriscono (Sez. 3, n. 30673 del 24/06/2021, Saracino, Rv. 282162 – 01). Con tale motivazione, che per altro coinvolge anche il periculum in mora e la necessità di procedere al sequestro dell’interno fabbricato, il ricorso non si confronta ed è sul punto inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca.

2. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 27/05/2022.