DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 2010, n. 22
Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99.
(GU n. 45 del 24-2-2010 )

Entrata in vigore del provvedimento: 11/03/2010
          
Capo I

Disposizioni preliminari e programmatiche



 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA



Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia, ed in particolare l'articolo 27, comma 28;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni, ed in particolare
l'articolo 14;
Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443;
Visto l'articolo 826 del codice civile;
Vista la legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante la disciplina della
ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l'attuazione
del piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali
idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia,
autoproduzione e disposizioni fiscali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n.
128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, e
successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n.
395, recante approvazione del regolamento di attuazione della legge 9
dicembre 1986, n. 896, recante disciplina della ricerca e della
coltivazione delle risorse geotermiche;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, di
attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute
dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della
direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori
nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, di
attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di
rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione,
ricerca e coltivazione di idrocarburi, ed in particolare all'articolo
13;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni, recante conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 20 agosto 2004, n. 239 recante riordino del settore
energetico, nonche' delega al governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, di attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante norme in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante
attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell'elettricita', ed in particolare gli articoli 2 e
12;
Vista la segnalazione dell'Autorita' Garante della concorrenza del
mercato al Parlamento e al Governo del 10 settembre 2008;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 dicembre 2009;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 gennaio 2010, relativa all'adozione della procedura
in via di urgenza, a norma dell'articolo 3, comma 4, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Preso atto che la seduta del 27 gennaio 2010 della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, al cui ordine del giorno era
iscritto il presente decreto legislativo, non si e' tenuta;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 febbraio 2010;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare;

E m a n a


il seguente decreto legislativo:

Art. 1


Ambito di applicazione della legge e competenze

1. La ricerca e la coltivazione a scopi energetici delle risorse
geotermiche effettuate nel territorio dello Stato, nel mare
territoriale e nella piattaforma continentale italiana, quale
definita dalla legge 21 luglio 1967, n. 613, sono considerate di
pubblico interesse e di pubblica utilita' e sottoposte a regimi
abilitativi ai sensi del presente decreto.
2. Ai sensi e per gli effetti del presente decreto legislativo,
valgono le seguenti definizioni:
a) sono risorse geotermiche ad alta entalpia quelle
caratterizzate da una temperatura del fluido reperito superiore a 150
°C;
b) sono risorse geotermiche a media entalpia quelle
caratterizzate da una temperatura del fluido reperito compresa tra 90
°C e 150 °C;
c) sono risorse geotermiche a bassa entalpia quelle
caratterizzate da una temperatura del fluido reperito inferiore a 90
°C.
3. Sono d'interesse nazionale le risorse geotermiche ad alta
entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione
di un progetto geotermico, riferito all'insieme degli impianti
nell'ambito del titolo di legittimazione, tale da assicurare una
potenza erogabile complessiva di almeno 20 MW termici, alla
temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi; sono
inoltre di interesse nazionale le risorse geotermiche economicamente
utilizzabili rinvenute in aree marine.
4. Fatto salvo quanto disposto ai commi 3 e 5 sono di interesse
locale le risorse geotermiche a media e bassa entalpia, o quelle
economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto
geotermico, riferito all'insieme degli impianti nell'ambito del
titolo di legittimazione, di potenza inferiore a 20 MW termici
ottenibili dal solo fluido geotermico alla temperatura convenzionale
dei reflui di 15 gradi centigradi.
5. Sono piccole utilizzazioni locali le risorse geotermiche come
definite e disciplinate dall'articolo 10. Le stesse non sono soggette
alla disciplina mineraria di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n.
1443, e all'articolo 826 del codice civile.
6. Le risorse geotermiche ai sensi e per gli effetti di quanto
previsto e disciplinato dal regio decreto 29 luglio 1927 n. 1443, e
dall'articolo 826 del codice civile sono risorse minerarie, dove le
risorse geotermiche di interesse nazionale sono patrimonio
indisponibile dello Stato mentre quelle di interesse locale sono
patrimonio indisponibile regionale.
7. Le autorita' competenti per le funzioni amministrative, ai fini
del rilascio del permesso di ricerca e delle concessioni di
coltivazione, comprese le funzioni di vigilanza sull'applicazione
delle norme di polizia mineraria, riguardanti le risorse geotermiche
d'interesse nazionale e locale sono le Regioni o enti da esse
delegati, nel cui territorio sono rinvenute o il Ministero dello
sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, che si avvale, per l'istruttoria e
per il controllo sull'esercizio delle attivita', senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della Direzione
generale per le risorse minerarie ed energetiche - Ufficio nazionale
minerario per gli idrocarburi di cui all'articolo 40 della legge 11
gennaio 1957, n. 6, e successive modifiche, alla cui denominazione
sono aggiunte le parole «e le georisorse», di seguito denominato
UNMIG, nel caso di risorse geotermiche rinvenute nel mare
territoriale e nella piattaforma continentale italiana.
8. E' esclusa dall'applicazione del presente provvedimento la
disciplina della ricerca e coltivazione delle acque termali,
intendendosi come tali le acque da utilizzarsi a scopo terapeutico,
ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 ottobre 2000, n. 323.
9. Nel caso che insieme al fluido geotermico siano presenti
sostanze minerali industrialmente utilizzabili, le disposizioni del
presente provvedimento non si applicano qualora il valore economico
dei KWH termici recuperabili da detto fluido risulti inferiore a
quello delle sostanze minerali coesistenti. In tale caso si applicano
le norme di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e quelle
relative alla legislazione regionale di settore.
10. L'iniezione di acque e la reiniezione di fluidi geotermici
nelle stesse formazioni di provenienza, o comunque al di sotto di
falde utilizzabili a scopo civile o industriale, anche in area
marina, sono autorizzate dall'autorita' competente.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano
inviariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
«28. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno
o piu' decreti legislativi al fine di determinare un nuovo
assetto della normativa in materia di ricerca e
coltivazione delle risorse geotermiche che garantisca, in
un contesto di sviluppo sostenibile del settore e
assicurando la protezione ambientale, un regime
concorrenziale per l'utilizzo delle risorse geotermiche ad
alta temperatura e che semplifichi i procedimenti
amministrativi per l'utilizzo delle risorse geotermiche a
bassa e media temperatura. La delega e' esercitata, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e con le
risorse umane, strumentali e finanziarie previste a
legislazione vigente, secondo i seguenti principi e criteri
direttivi:
a) garantire, in coerenza con quanto gia' previsto
all'art. 10, comma 3, della legge 9 dicembre 1986, n. 896,
l'allineamento delle scadenze delle concessioni in essere
facendo salvi gli accordi intercorsi tra regioni ed
operatori, gli investimenti programmati e i diritti
acquisiti;
b) stabilire i requisiti organizzativi e finanziari
da prendere a riferimento per lo svolgimento, da parte
delle regioni, delle procedure concorrenziali ad evidenza
pubblica per l'assegnazione di nuovi permessi di ricerca e
per il rilascio di nuove concessioni per la coltivazione di
risorse geotermiche ad alta temperatura;
c) individuare i criteri per determinare, senza oneri
ne' diretti ne' indiretti per la finanza pubblica,
l'indennizzo del concessionario uscente relativamente alla
valorizzazione dei beni e degli investimenti funzionali
all'esercizio delle attivita' oggetto di permesso o
concessione, nel caso di subentro di un nuovo soggetto
imprenditoriale;
d) definire procedure semplificate per lo
sfruttamento del gradiente geotermico o di fluidi
geotermici a bassa e media temperatura;
e) abrogare regolamenti e norme statali in materia di
ricerca e coltivazione di risorse geotermiche incompatibili
con la nuova normativa.».
Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto
1988, n. 400, (disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri).
«Art. 14. (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
Il regio decreto n. 1443 del 29 luglio 1927 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1927, n. 194.
Si riporta il testo dell'art. 826 del codice civile:
«Art. 826. Patrimonio dello Stato, delle province e
dei comuni.
I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai
comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati
dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio
dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei
comuni.
Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le
foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il
demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e
torbiere quando la disponibilita' ne e' sottratta al
proprietario del fondo, le cose d'interesse storico,
archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da
chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i
beni costituenti la dotazione della presidenza della
Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili
militari e le navi da guerra.
Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o,
rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la
loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici
pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a
un pubblico servizio.».
La legge 9 dicembre 1986, n. 896 recante la «Disciplina
della ricerca e della coltivazione delle risorse
geotermiche», abrogata del presente decreto, e' pubblicata
nel Suppl. Ord. alla Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 1986,
n. 298.
La legge 9 gennaio 1991, n. 9 e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1991, n. 13, S.O.
Il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile
1959, n. 128, (norme di polizia delle miniere e delle cave)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 1959, n.
87, S.O.
La legge 7 agosto 1990, n. 241, (norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi) come modificata dalla legge 8
febbraio 2005, n. 15, sono pubblicate, rispettivamente,
nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192 e nella
Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 2005, n. 42.
Il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio
1991, n. 395 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13
dicembre 1991, n. 292, S.O.
Il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, di
attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla
sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie
estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE
relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle
industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1996, n.
293, S.O.
Le direttive 92/91/CEE e 92/104/CEE sono pubblicate
rispettivamente nella GU L 348 del 28 novembre 1992 e GU L
404 del 31 dicembre 1992.
Il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, di
attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle
condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni
alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi,
che in particolare all'art. 13 definisce norme sul
conferimento ed esercizio delle concessioni di coltivazione
e di stoccaggio e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
dicembre 1996, n. 293, S.O.
La direttiva 94/22/CEE e' pubblicata nella GU L 79 del
29 marzo 1996.
Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
«conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali e successive
modificazioni ed integrazioni» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O.
La legge 20 agosto 2004, n. 239 recante «Riordino del
settore energetico, nonche' delega al governo per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia»
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2004,
n. 215.
Il decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81,
(attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
aprile 2008, n. 101, S.O.
Si riporta il testo degli articoli 2 e 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 recante attuazione
della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'.
«Art. 2. (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili:
le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica,
solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice,
idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai
processi di depurazione e biogas). In particolare, per
biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti,
rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura
(comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla
silvicoltura e dalle industrie connesse, nonche' la parte
biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
b) impianti alimentati da fonti rinnovabili
programmabili: impianti alimentati dalle biomasse e dalla
fonte idraulica, ad esclusione, per quest'ultima fonte,
degli impianti ad acqua fluente, nonche' gli impianti
ibridi, di cui alla lettera d);
c) impianti alimentati da fonti rinnovabili non
programmabili o comunque non assegnabili ai servizi di
regolazione di punta: impianti alimentati dalle fonti
rinnovabili che non rientrano tra quelli di cui alla
lettera b);
d) centrali ibride: centrali che producono energia
elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti
rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di cocombustione,
vale a dire gli impianti che producono energia elettrica
mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti
rinnovabili;
e) impianti di microgenerazione: impianti per la
produzione di energia elettrica con capacita' di
generazione non superiore ad un MW elettrico, alimentate
dalle fonti di cui alla lettera a);
f) elettricita' prodotta da fonti energetiche
rinnovabili: l'elettricita' prodotta da impianti alimentati
esclusivamente con fonti energetiche rinnovabili, la
produzione imputabile di cui alla lettera g), nonche'
l'elettricita' ottenuta da fonti rinnovabili utilizzata per
riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l'elettricita'
prodotta come risultato di detti sistemi;
g) produzione e producibilita' imputabili: produzione
e producibilita' di energia elettrica imputabili a fonti
rinnovabili nelle centrali ibride, calcolate sulla base
delle direttive di cui all'art. 11 del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79;
h) consumo di elettricita': la produzione nazionale
di elettricita', compresa l'autoproduzione, sommate le
importazioni e detratte le esportazioni (consumo interno
lordo di elettricita');
i) gestore della rete: gestore della rete di
trasmissione nazionale di cui all'art. 3 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
l) gestore di rete: persona fisica o giuridica
responsabile, anche non avendone la proprieta', della
gestione di una rete elettrica con obbligo di connessione
di terzi, nonche' delle attivita' di manutenzione e di
sviluppo della medesima, ivi inclusi il Gestore della rete
e le imprese distributrici, di cui al decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79;
m) impianto di utenza per la connessione: porzione di
impianto per la connessione alla rete elettrica degli
impianti di cui alle lettere b), c) e d) la cui
realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono
di competenza del soggetto richiedente la connessione;
n) impianto di rete per la connessione: porzione di
impianto per la connessione alla rete elettrica degli
impianti di cui alle lettere b), c) e d) di competenza del
Gestore di rete sottoposto all'obbligo di connessione di
terzi ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79;
o) certificati verdi: diritti di cui al comma 3
dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
rilasciati nell'ambito dell'applicazione delle direttive di
cui al comma 5 dell'art. 11 del medesimo decreto
legislativo.».
«Art. 12. (Razionalizzazione e semplificazione delle
procedure autorizzative). - 1. Le opere per la
realizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili, nonche' le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli
stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di
pubblica utilita' ed indifferibili ed urgenti.
2. Restano ferme le procedure di competenza del
Ministero dell'interno vigenti per le attivita' soggette ai
controlli di prevenzione incendi.
3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento,
rifacimento totale o parziale e riattivazione, come
definiti dalla normativa vigente, nonche' le opere connesse
e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una
autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle
province delegate dalla regione, nel rispetto delle
normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di
tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico,
che costituisce, ove occorra, variante allo strumento
urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi e'
convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento
della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento
del diritto annuale di cui all'art. 63, commi 3 e 4, del
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Per gli
impianti offshore l'autorizzazione e' rilasciata dal
Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello
sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, con le modalita' di cui
al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo
da parte della competente autorita' marittima.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a
seguito di un procedimento unico, al quale partecipano
tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto
dei principi di semplificazione e con le modalita'
stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni e integrazioni. Il rilascio
dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed
esercire l'impianto in conformita' al progetto approvato e
deve contenere, l'obbligo alla rimessa in pristino dello
stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito
della dismissione dell'impianto o, per gli impianti
idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di
reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per
la conclusione del procedimento di cui al presente comma
non puo' comunque essere superiore a centottanta giorni.
4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati a
biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la
pubblica utilita' e le procedure conseguenti per le opere
connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del
procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la
disponibilita' del suolo su cui realizzare l'impianto.
5. All'installazione degli impianti di fonte
rinnovabile di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) per
i quali non e' previsto il rilascio di alcuna
autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai
commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacita' di
generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla
tabella A allegata al presente decreto, con riferimento
alla specifica fonte, si applica la disciplina della
denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22 e 23
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive
modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie
di capacita' di generazione e caratteristiche dei siti di
installazione per i quali si procede con la medesima
disciplina della denuncia di inizio attivita'.
6. L'autorizzazione non puo' essere subordinata ne'
prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e
delle province.
7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di
cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere
ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti
piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovra' tenere conto
delle disposizioni in materia di sostegno nel settore
agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione
delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della
biodiversita', cosi' come del patrimonio culturale e del
paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57,
articoli 7 e 8, nonche' del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, art. 14.
8.
9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano anche in assenza della ripartizione di cui
all'art. 10, commi 1 e 2, nonche' di quanto disposto al
comma 10.
10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro
delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro
per i beni e le attivita' culturali, si approvano le linee
guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma
3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad
assicurare un corretto inserimento degli impianti, con
specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In
attuazione di tali linee guida, le regioni possono
procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla
installazione di specifiche tipologie di impianti. Le
regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida.
In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine,
si applicano le linee guida nazionali.».
La direttiva 2001/77/CE e' pubblicata nella GU L 283
del 27 ottobre 2001.
Si riporta il testo dell'art. 3, comma 4, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
«4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato -
regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei
Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato - regioni ai fini di eventuali
deliberazioni successive.».
Note all'art. 1:
- La legge 21 luglio 1967, n. 613, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1967, n. 194.
- Per il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e per
l'art. 826 del codice civile, si veda nelle note
alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 40 della legge 11
gennaio 1957, n. 6, recante: «Ricerca e coltivazione degli
idrocarburi liquidi e gassosi.»:
«Art. 40. E' istituito, alle dipendenze del Ministero
dell'industria e del commercio, Direzione generale delle
miniere, l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi
avente la competenza specifica per la materia degli
idrocarburi liquidi e gassosi, con sezioni a Bologna, Roma
e Napoli.
All'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e'
preposto un direttore nominato dal Ministro per l'industria
e per il commercio, sentito il Consiglio dei Ministri.
All'Ufficio stesso sono addetti funzionari tecnici del
Corpo delle miniere e funzionari amministrativi del
Ministero dell'industria e del commercio, nonche' esperti
estranei all'Amministrazione da assumersi nei limiti e con
le modalita' che saranno stabiliti con decreto del Ministro
per l'industria e per il commercio, di concerto con il
Ministro per il tesoro.».
Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 24 ottobre
2000, n. 323 (riordino del settore termale):
«Art. 2. (Definizioni). - 1. Ai fini della presente
legge si intendono per:
a) acque termali: le acque minerali naturali, di cui
al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, e successive
modificazioni, utilizzate a fini terapeutici;
b) cure termali: le cure, che utilizzano acque
termali o loro derivati, aventi riconosciuta efficacia
terapeutica per la tutela globale della salute nelle fasi
della prevenzione, della terapia e della riabilitazione
delle patologie indicate dal decreto di cui all'art. 4,
comma 1, erogate negli stabilimenti termali definiti ai
sensi della lettera d);
c) patologie: le malattie, indicate dal decreto di
cui all'art. 4, comma 1, che possono essere prevenute o
curate, anche a fini riabilitativi, con le cure termali;
d) stabilimenti termali: gli stabilimenti individuati
ai sensi dell'art. 3, ancorche' annessi ad alberghi,
istituti termali o case di cura in possesso delle
autorizzazioni richieste dalla legislazione vigente per
l'esercizio delle attivita' diverse da quelle disciplinate
dalla presente legge;
e) aziende termali: le aziende, definite ai sensi
dell'art. 2555 del codice civile, o i rispettivi rami,
costituiti da uno o piu' stabilimenti termali;
f) territori termali: i territori dei comuni nei
quali sono presenti una o piu' concessioni minerarie per
acque minerali e termali.
2. I termini «terme», «termale», «acqua termale»,
«fango termale», «idrotermale», «idrominerale», «thermae»,
«spa (salus per aquam)» sono utilizzati esclusivamente con
riferimento alle fattispecie aventi riconosciuta efficacia
terapeutica ai sensi del comma 1, lettera b).»:


          
Capo I

Disposizioni preliminari e programmatiche



                               Art. 2 


Inventario delle risorse geotermiche

1. I titolari di permessi di ricerca e di concessioni di
coltivazione per risorse geotermiche d'interesse nazionale e locale
presentano all'autorita' competente e al Ministero dello sviluppo
economico, con cadenza annuale, un rapporto annuale sui risultati
conseguiti.
2. Il Ministero dello sviluppo economico redige una relazione
pubblica annuale su stato e prospettive della geotermia in Italia,
con l'indicazione dei territori di interesse geotermico, sulla base
dei rapporti di cui al comma 1 e delle informazioni fornite dalle
Regioni e dai Comuni anche per quanto concerne le piccole
utilizzazioni locali di calore geotermico. Al fine di assicurare un
flusso di informazioni costante dai comuni, alle province, alle
regioni, allo Stato, gli enti competenti informano tempestivamente la
Regione del rilascio di autorizzazioni o titoli abilitativi comunque
denominati, di loro competenza e le regioni trasmettono i dati
riepilogativi annuali al Ministero dello sviluppo economico.
3. I Comuni, in sede di redazione e di aggiornamento dei propri
strumenti urbanistici, tengono conto delle concessioni e delle
autorizzazioni rilasciate ai fini della coltivazione geotermica
nonche' delle ulteriori potenzialita' della risorsa energetica.
4. Il Ministero dello sviluppo economico rende disponibile
l'inventario delle risorse geotermiche, cura l'aggiornamento dello
stesso e di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, nonche' con il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e d'intesa con le regioni
interessate, promuove l'acquisizione di nuove tecnologie per la
ricerca e lo sfruttamento di risorse geotermiche.


          
Capo II

Disposizioni sulla ricerca



                               Art. 3 


Assegnazione del permesso di ricerca

1. Il permesso di ricerca, che ha carattere esclusivo, e'
rilasciato dall'autorita' competente ad operatori in possesso di
adeguata capacita' tecnica ed economica, contestualmente
all'approvazione del programma dei lavori allegato alla domanda ed a
seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di
semplificazione e con le modalita' stabilite dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, cui partecipano, in
relazione alle specificita' dei lavori e dei siti, le amministrazioni
interessate.
2. Nel caso l'autorita' competente sia il Ministero dello sviluppo
economico, il permesso di ricerca e' rilasciato di concerto con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
sentita la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78,
di seguito denominata CIRM.
3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministero
dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare nonche' di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, e' istituita un'apposita
sezione della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
78, con compiti relativi alla ricerca e coltivazione delle risorse
geotermiche. La citata sezione della CIRM puo' avvalersi di esperti
individuati dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra
il personale in organico di ISPRA, ENEA, CNR ed Universita' statali
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Restano validi fino alla loro naturale scadenza i permessi di
ricerca gia' assentiti alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo.
5. Il permesso di ricerca e' rilasciato a seguito dell'esito
positivo della procedura di valutazione di impatto ambientale,
laddove prevista dalla normativa vigente.
6. In caso di domande concorrenti, determinate nei modi di cui al
comma 7, l'autorita' competente effettua una selezione in base ai
seguenti parametri, nel rispetto dei principi di trasparenza e
parita' di trattamento, sulla base di una preventiva ponderazione:
a) sull'interesse, fondatezza e novita' degli obiettivi minerari;
b) sulle conoscenze delle problematiche geologico-strutturali
specifiche dell'area richiesta;
c) sulla completezza e razionalita' del programma dei lavori di
ricerca proposto, con particolare riferimento agli studi geologici,
alle indagini geochimiche e geofisiche, alle perforazioni previste,
ai tempi programmati e con riferimento anche alla sua eventuale
complementarieta' con ricerche svolte in zone adiacenti;
d) sulle modalita' di svolgimento dei lavori, con particolare
riferimento alla sicurezza, agli interventi di mitigazione degli
impatti ed alla salvaguardia ambientale, nonche' all'obbligo di
ripristino dei luoghi, in relazione al quale deve essere prestata
idonea garanzia finanziaria o assicurativa;
e) sulla garanzia che i richiedenti offrono, per competenza ed
esperienza, per la corretta esecuzione del programma di lavoro
proposto e per il rispetto dei tempi programmati.
7. Sono considerate concorrenti le domande, riferite solo alla
medesima area della prima domanda, pervenute all'autorita' competente
non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della prima domanda nel
Bollettino ufficiale regionale o in altro strumento di pubblicita'
degli atti indicato dalla regione stessa o, in caso di competenza del
Ministero dello sviluppo economico, nel Bollettino ufficiale degli
idrocarburi, di cui all'articolo 43 della legge 11 gennaio 1957, n.
6, e successive modifiche, alla cui denominazione sono aggiunte le
parole «e delle georisorse», di seguito denominato BUIG.
8. Il permesso puo' essere rilasciato anche in contitolarita' a
piu' soggetti solidalmente responsabili nei confronti della pubblica
amministrazione e dei terzi. Ai contitolari e' fatto obbligo di
nominare un unico rappresentante per tutti i rapporti con le
pubbliche amministrazioni interessate e nei confronti dei terzi.
9. Qualora l'area richiesta interessi il mare territoriale o la
piattaforma continentale italiana, deve essere preventivamente
acquisito il parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e
trasporti.
10. Per le zone interessanti la difesa deve essere sentita
l'amministrazione militare.
11. Il rilascio del permesso di ricerca resta subordinato alla
presentazione di una idonea fideiussione bancaria od assicurativa
commisurata al valore delle opere di recupero ambientale previste a
seguito delle attivita'.


Note all'art. 3:
- Per i riferimenti della legge 7 agosto 1990, n. 241
si veda nelle note alle premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 78, recante «Regolamento per il riordino degli
organismi operanti presso il Ministero dello sviluppo
economico, a norma dell'art. 29 del decreto legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 21 giugno 2007, n. 142.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
- Si riporta il testo dell'art. 43 della legge 11
gennaio 1957, n. 6:
«Art. 43. A cura del Ministero dell'industria e del
commercio e' pubblicato il bollettino ufficiale degli
idrocarburi e della geotermia.
Nel bollettino suddetto saranno pubblicate mensilmente
le domande di permessi di ricerca per idrocarburi liquidi e
gassosi, i decreti accordanti i permessi stessi, i decreti
di concessione, gli avvisi d'asta ed i verbali di
aggiudicazione delle aree assegnate in base ad aste nonche'
tutti gli altri provvedimenti relativi alla materia dei
permessi e delle concessioni in tema di idrocarburi liquidi
e gassosi.
Il Ministero dell'industria e del commercio provvede
altresi' alla tenuta ed alla pubblicazione degli elenchi
dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione
per idrocarburi liquidi e gassosi. Copia integrale dei
predetti elenchi e' depositata presso le Sezioni
dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e
presso ciascun Distretto minerario a disposizione di
chiunque vi abbia interesse.».


          
Capo II

Disposizioni sulla ricerca



                               Art. 4 


Estensione e durata del permesso di ricerca

1. Il permesso di ricerca puo' coprire aree di terra o di mare con
superficie massima di 300 chilometri quadrati.
2. La durata massima del permesso e' di quattro anni, prorogabile
per non oltre un biennio.
3. Possono essere accordati ad uno stesso soggetto, direttamente o
indirettamente, piu' permessi di ricerca purche' l'area complessiva
non risulti superiore a 5.000 chilometri quadrati in terraferma ed in
mare, fermo restando che l'area complessiva ricadente in una singola
Regione non puo' superare i 1000 chilometri quadrati.


          
Capo II

Disposizioni sulla ricerca



                               Art. 5 


Classificazione delle risorse

1. Il titolare del permesso di ricerca che abbia individuato fluidi
geotermici e' tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Regione od
ente da essa delegato, nel caso di rinvenimento sulla terraferma ed
al Ministero dello sviluppo economico nel caso di rinvenimento in
mare.
2. L'autorita' competente riconosce il carattere nazionale o locale
delle risorse rinvenute e ne da' immediata comunicazione pubblica nel
Bollettino ufficiale regionale o in altro strumento di pubblicita'
degli atti indicato dalla regione stessa e nel BUIG.


          
Capo III

Disposizioni sulla coltivazione



                               Art. 6 


Rilascio di concessioni di coltivazione per risorse geotermiche di
interesse nazionale e locale

1. La concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche
riconosciute di interesse nazionale o locale e' rilasciata
dall'autorita' competente, con provvedimento che comprende
l'approvazione del programma di lavoro e del progetto geotermico, a
seguito dell'esito positivo di un procedimento unico, svolto nel
rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, cui
partecipano, in relazione alle specificita' dei lavori e dei siti, le
amministrazioni interessate e dell'esito positivo della procedura di
valutazione di impatto ambientale, laddove prevista dalla normativa
vigente. La concessione di coltivazione, nel rispetto delle normative
vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del
patrimonio storico e delle competenze comunale, costituisce, ove
occorra, variante allo strumento urbanistico.
2. Il rilascio della concessione di coltivazione rimane subordinato
alla presentazione, da parte del richiedente, di una fideiussione
bancaria od assicurativa commisurata al valore delle opere di
recupero ambientale previste a seguito delle attivita'.
3. Nel caso l'autorita' competente sia il Ministero dello sviluppo
economico, la concessione per risorse geotermiche e' rilasciata
sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e la CIRM.
4. La concessione puo' essere accordata anche a piu' soggetti in
contitolarita' alle stesse condizioni di cui all'articolo 3, comma 5.
5. Qualora l'area della concessione interessi i territori di due o
piu' regioni confinanti, il titolo e' rilasciato di concerto fra le
regioni medesime dal Presidente della Giunta regionale nel cui
territorio ricade la maggiore estensione dell'area richiesta.
6. Le regioni possono limitare o vietare il rilascio di concessioni
di coltivazione per risorse geotermiche di interesse locale su aree
gia' oggetto di concessioni per la coltivazione di risorse
geotermiche di interesse nazionale, previa valutazione delle
possibili interferenze.
7. Il rilascio della concessione di coltivazione non esonera il
richiedente dall'assolvimento di ogni altro obbligo previsto dalla
legislazione vigente prima di dar corso alla realizzazione delle
opere previste dal progetto di coltivazione.


Note all'art. 6:
- Per i riferimenti della legge 7 agosto 1990, n. 241
si veda nelle note alle premesse.


          
Capo III

Disposizioni sulla coltivazione



                               Art. 7 


Allineamento delle concessioni di coltivazione

1. Le scadenze delle concessioni di coltivazione delle risorse
geotermiche vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo sono allineate ad una medesima data in base ad
accordi tra regioni e i titolari, fatti salvi i diritti acquisiti,
gli accordi gia' sottoscritti alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, gli investimenti programmati e la
tutela del legittimo affidamento.
2. Le concessioni di cui al comma 1 sono confermate in capo al
concessionario originario con provvedimento dell'amministrazione
competente, da emanare entro centottanta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, eventualmente con riduzione e
riperimetrazione dell'area, confermando altresi' quanto previsto
negli originari programmi di lavoro, con salvezza degli atti e dei
provvedimenti emanati.
3. La conferma di cui al comma 2 e' disposta dall'autorita'
competente la quale procede preliminarmente ad una verifica del
rispetto, da parte degli impianti, delle vigenti norme in materia
ambientale imponendo l'eventuale adeguamento degli stessi. Alla
scadenza regionale uniformata ai sensi del comma 1, il rinnovo delle
concessioni di coltivazione e' soggetta alla normativa regionale
sulla valutazione di impatto ambientale.


          
Capo III

Disposizioni sulla coltivazione



                               Art. 8 


Assegnazione di una concessione di coltivazione a seguito dell'esito
positivo della ricerca

1. Entro sei mesi dal riconoscimento di cui all'articolo 5, comma
2, del carattere nazionale o locale delle risorse rinvenute, il
titolare del permesso ha il diritto di presentare domanda di
concessione di coltivazione all'autorita' competente.
2. Trascorso inutilmente tale termine, la concessione puo' essere
richiesta, in concorrenza, da altri operatori. Sono considerate
concorrenti le domande, riferite solo alla medesima area della prima
domanda, pervenute all'autorita' competente non oltre sessanta giorni
dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino Ufficiale
Regionale o in altro strumento di pubblicita' degli atti indicato
dalla regione stessa o, in caso di competenza del Ministero dello
sviluppo economico, nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e
della geotermia.
3. Qualora la richiesta di concessione di cui al comma 2 non
ricopra l'intera area dell'originario permesso di ricerca, altri
operatori possono chiedere in concessione aree riferite a parte o
all'intera superficie restante.
4. La concessione puo' essere accordata per la durata di trenta
anni.
5. Per l'assegnazione della concessione di coltivazione in caso di
concorrenza, l'autorita' competente, acquisito l'esito positivo della
procedura di valutazione di impatto ambientale per ciascun progetto,
effettua una selezione sulla base di valutazioni svolte in base ai
seguenti parametri, nel rispetto dei principi di trasparenza e
parita' di trattamento, sulla base di una preventiva ponderazione:
a) sulla completezza e razionalita' del programma dei lavori
proposto per la gestione dei serbatoi geotermici, con particolare
riguardo alla sostenibilita' di lungo periodo;
b) sulle modalita' di svolgimento dei lavori, con particolare
riferimento alla sicurezza, agli interventi di mitigazione degli
impatti ed alla salvaguardia ambientale, nonche' al ripristino dei
luoghi, in relazione al quale deve essere prestata idonea garanzia
finanziaria tramite anche fideiussione assicurativa o bancaria;
c) sulla garanzia che i richiedenti offrono, per competenza ed
esperienza, per la corretta esecuzione del programma di lavoro
proposto e per il rispetto dei tempi programmati, utilizzando
parametri riferiti a precedenti esperienze nel settore geotermico,
dimensioni dell'azienda, competenze tecniche specifiche.


          
Capo III

Disposizioni sulla coltivazione



                               Art. 9 


Riassegnazione di una concessione di coltivazione

1. Tre anni prima della scadenza di una concessione e nei casi di
decadenza, rinuncia e revoca, l'autorita' competente, ove non ritenga
sussistere un prevalente interesse pubblico incompatibile in tutto o
in parte con il mantenimento della concessione, indice una gara ad
evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei
principi fondamentali di tutela della concorrenza, liberta' di
stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l'attribuzione
onerosa della concessione per anni trenta, avendo particolare
riguardo ad un'offerta di miglioramento e risanamento ambientale
dell'area e di aumento dell'energia prodotta o della potenza
installata, nella salvaguardia della risorsa geotermica.
2. In caso di scadenza naturale della concessione il bando di gara
prevede il trasferimento della titolarita' del ramo d'azienda
relativo all'esercizio della concessione, comprensivo di tutti i
rapporti giuridici, dal concessionario uscente al nuovo
concessionario, secondo modalita' dirette a garantire la continuita'
gestionale e dietro pagamento di un compenso, entrambi predeterminati
dall'autorita' competente e dal concessionario uscente prima della
fase di offerta e resi noti nei documenti di gara. In caso di mancato
accordo si provvede alle relative determinazioni attraverso tre
qualificati e indipendenti soggetti terzi, di cui il presidente
nominato di comune accordo tra le parti o in caso di mancato accordo
dal Presidente del Tribunale, e due dalle parti, che ne sopportano i
relativi oneri, che operano secondo sperimentate metodologie
finanziarie che tengano conto dei valori di mercato.
3. In caso di decadenza, rinuncia e revoca della concessione, tutti
gli impianti della stessa, in stato di regolare funzionamento,
passano in proprieta' dell'autorita' competente, senza compenso.
L'autorita' competente puo' richiedere la messa in sicurezza degli
stessi e il ripristino ambientale completo o parziale dell'area
interessata. L'autorita' competente ha anche facolta' di immettersi
nell'immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto
di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla
concessione, corrispondendo agli aventi diritto un prezzo uguale al
valore di stima del materiale in opera, calcolato al momento
dell'immissione in possesso, astraendo da qualsiasi valutazione del
reddito da esso ricavabile. In caso di mancato accordo si provvede
alle relative determinazioni attraverso tre qualificati e
indipendenti soggetti terzi, di cui il presidente nominato di comune
accordo tra le parti o in caso di mancato accordo dal Presidente del
Tribunale, e due dalle parti interessate che ne sopportano i relativi
oneri, che operano secondo sperimentate metodologie finanziarie che
tengano conto dei valori di mercato.
4. Agli effetti del comma 3 per impianti di trasformazione e
distribuzione inerenti alla concessione si intendono quelli che
trasportano e trasformano prevalentemente energia prodotta
dall'impianto cui si riferisce la concessione.


          
Capo III

Disposizioni sulla coltivazione



                               Art. 10 


Piccole utilizzazioni locali

1. Sono piccole utilizzazioni locali di calore geotermico quelle
per le quali sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:
a) consentono la realizzazione di impianti di potenza inferiore a
2 MW termici, ottenibili dal fluido geotermico alla temperatura
convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi;
b) ottenute mediante l'esecuzione di pozzi di profondita' fino a
400 metri per ricerca, estrazione e utilizzazione di fluidi
geotermici o acque calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti per
potenza termica complessiva non superiore a 2.000 kW termici, anche
per eventuale produzione di energia elettrica con impianti a ciclo
binario ad emissione nulla.
2. Sono altresi' piccole utilizzazioni locali di calore geotermico
quelle effettuate tramite l'installazione di sonde geotermiche che
scambiano calore con il sottosuolo senza effettuare il prelievo e la
reimmissione nel sottosuolo di acque calde o fluidi geotermici.
3. Le autorita' competenti per le funzioni amministrative, comprese
le funzioni di vigilanza, riguardanti le piccole utilizzazioni locali
di calore geotermico sono le Regioni o enti da esse delegate.
4. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 1, sono concesse
dalla Regione territorialmente competente con le modalita' previste
dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti
elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
5. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 2 sono
sottoposte al rispetto della specifica disciplina emanata dalla
regione competente, con previsione di adozione di procedure
semplificate.
6. Le operazioni per lo sfruttamento delle piccole utilizzazioni
locali possono essere vietate o limitate, dall'autorita' competente,
su aree gia' oggetto di concessioni di coltivazione di risorse
geotermiche di interesse nazionale o locale, previa valutazione delle
possibili interferenze.
7. Gli impianti di potenza inferiore a 1 MW ottenibile dal fluido
geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi
centigradi geotermico e le utilizzazioni tramite sonde geotermiche
sono escluse dalle procedure regionali di verifica di
assoggettabilita' ambientale.


Note all'art. 10:
- Il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 recante
«Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e
impianti elettrici» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
8 gennaio 1934, n. 5.


          
Capo IV

Norme comuni alla ricerca e alla coltivazione



                               Art. 11 


Pubblicita' degli atti

1. Le domande di permessi di ricerca, i decreti di rilascio dei
permessi stessi, gli atti di riconoscimento, le domande ed i decreti
di conferimento delle concessioni di coltivazione per le risorse
geotermiche di interesse nazionale nonche' i provvedimenti che
dispongono la cessazione del titolo e ogni altro atto rilevante sono
pubblicati, per estratto, nel Bollettino ufficiale regionale o in
altro strumento di pubblicita' degli atti indicato dalla regione
stessa o nel caso che l'autorita' competente sia il Ministero dello
sviluppo economico, nel BUIG.


          
Capo IV

Norme comuni alla ricerca e alla coltivazione



                               Art. 12 


Revoca della concessione per l'ampliamento
del campo geotermico

1. La concessione rilasciata per l'utilizzazione di risorse
geotermiche di interesse locale puo' essere revocata qualora, a
seguito del riconoscimento del carattere nazionale del campo
geotermico, il titolare non dimostri di avere adeguare capacita'
tecniche ed economiche per realizzare un progetto geotermico di
interesse nazionale.
2. Il titolare della concessione revocata ha diritto a ricevere dal
nuovo titolare una quantita' di risorse geotermiche equivalente a
quella estraibile mediante il titolo revocato ovvero una indennita'
sostitutiva determinata di accordo fra le parti e commisurata sia al
valore delle risorse geotermiche estraibili mediante il titolo
revocato, depurato dei relativi costi, sia alla durata residua del
titolo originario. In caso di mancato accordo si provvede alle
relative determinazioni attraverso tre qualificati e indipendenti
soggetti terzi, di cui il presidente nominato dall'autorita'
competente e due dalle parti, che ne sopportano i relativi oneri, che
operano secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano
conto dei valori di mercato.


          
Capo IV

Norme comuni alla ricerca e alla coltivazione



                               Art. 13 


Rinvenimento di idrocarburi

1. Qualora nel corso delle perforazioni vengano rinvenuti
idrocarburi liquidi o gassosi ne deve essere data immediata
comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. L'autorita' mineraria, ove il quantitativo scoperto si manifesti
significativo agli effetti di una utilizzazione energetica, ed in
attesa dei necessari accertamenti, puo' ordinare la sospensione dei
lavori di perforazione.
3. Le operazioni di ricerca e coltivazione delle risorse
geotermiche possono essere riprese, se compatibili e su successiva
autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, con le
eventuali cautele e misure di sicurezza all'uopo disposte, nonche'
delle specifiche procedure di tutela ambientale previste dalla
normativa vigente.
4. Nel caso in cui il rinvenimento di idrocarburi dia luogo al
rilascio di nuovo titolo minerario per tali minerali ad altro
titolare, quest'ultimo e' tenuto al rimborso delle spese dirette e
indirette sostenute nell'ambito del precedente titolo II ogni caso,
il rilascio del nuovo titolo minerario e' soggetto alla normativa
vigente in materia di VIA.


          
Capo IV

Norme comuni alla ricerca e alla coltivazione



                               Art. 14 


Decadenza

1. Il titolare decade dal titolo minerario quando:
a) non inizia i lavori nei termini prescritti;
b) non rispetta, nei tempi e nei modi previsti dal titolo
minerario, i programmi di lavoro ed il progetto geotermico di cui
all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 7, comma 1;
c) non corrisponde nei termini il canone dovuto;
d) cede quote del titolo senza l'autorizzazione dell'autorita'
competente;
e) non ottempera agli obblighi previsti dal titolo a pena di
decadenza;
f) non adempie agli obblighi derivanti dal presente provvedimento
o dal regolamento d'attuazione.
2. La decadenza e' pronunciata dall'autorita' competente, previa
contestazione dei motivi e fissazione del termine di trenta giorni
per la presentazione delle controdeduzioni.


          
Capo IV

Norme comuni alla ricerca e alla coltivazione



                               Art. 15 


Dichiarazione di pubblica utilita'

1. Le opere necessarie per la ricerca e la coltivazione, nonche'
per il trasporto e la conversione delle risorse geotermiche in
terraferma, con esclusione delle aree di demanio marittimo, sono
dichiarate di pubblica utilita', nonche' urgenti ed indifferibili e
laddove necessario e' apposto il vincolo preordinato all'esproprio a
tutti gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327 successive modificazioni, con l'approvazione dei
relativi programmi di lavoro da parte dell'autorita' competente.
2. I programmi di lavoro approvati sono depositati presso i Comuni
dove deve aver luogo la espropriazione, ai sensi decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, successive
modificazioni.
3. Non sono soggette a concessioni ne' ad autorizzazioni del
sindaco le opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo,
eseguite in aree esterne al centro edificato.
4. Qualora l'esercizio di una concessione demaniale marittima,
rilasciata per aree comunque ricadenti in un permesso di ricerca o di
concessione per l'utilizzo di risorse geotermiche, anche
successivamente a detti permessi, risulti incompatibile o ostacoli
l'attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione, l'autorita'
marittima, a richiesta del titolare del permesso o della concessione
mineraria, procede alla revoca della concessione demaniale con le
modalita' previste dall'articolo 43 del codice della navigazione.
L'indennizzo a favore del titolare della concessione revocata, nella
misura determinata ai sensi dell'articolo 42, quarto e quinto comma,
del codice della navigazione, e' a carico del titolare del permesso
di ricerca e della concessione di coltivazione.


Note all'art. 15:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327 recante «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita'. (Testo A)» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189, S.O.
Si riporta il testo degli articoli 42 e 43 del codice
della navigazione:
«Art. 42. Revoca delle concessioni.
Le concessioni di durata non superiore al quadriennio e
che non importino impianti di difficile sgombero sono
revocabili in tutto o in parte a giudizio discrezionale
dell'amministrazione marittima.
Le concessioni di durata superiore al quadriennio o che
comunque importino impianti di difficile sgombero sono
revocabili per specifici motivi inerenti al pubblico uso
del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, a
giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima.
La revoca non da' diritto a indennizzo. Nel caso di
revoca parziale si fa luogo ad un'adeguata riduzione del
canone, salva la facolta' prevista dal primo comma
dell'art. 44.
Nelle concessioni che hanno dato luogo a una
costruzione di opere stabili l'amministrazione marittima,
salvo che non sia diversamente stabilito, e' tenuta a
corrispondere un indennizzo pari al rimborso di tante quote
parti del costo delle opere quanti sono gli anni mancanti
al termine di scadenza fissato.
In ogni caso l'indennizzo non puo' essere superiore al
valore delle opere al momento della revoca, detratto
l'ammontare degli effettuati ammortamenti.».
«Art. 43. Domande incompatibili.
Qualora una domanda di concessione di beni del demanio
marittimo risulti incompatibile con una concessione
precedentemente fatta per uso di meno rilevante interesse
pubblico, la concessione precedente puo' essere revocata
con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere
del Consiglio di Stato, fermo il disposto degli ultimi due
comma dell'articolo precedente.».


          
Capo IV

Norme comuni alla ricerca e alla coltivazione



                               Art. 16 


Canoni e contributi

1. Il titolare di permesso di ricerca deve corrispondere
all'autorita' competente il canone annuo anticipato di euro 325 per
ogni chilometro quadrato di superficie compresa nell'area di
permesso.
2. Il titolare della concessione di coltivazione deve corrispondere
all'autorita' competente un canone annuo anticipato di euro 650 per
chilometro quadrato di superficie compresa nell'area della
concessione.
3. Il soggetto abilitato alla ricerca e alla coltivazione di
risorse geotermiche a media e bassa entalpia deve corrispondere alla
Regione un canone annuo, determinato dalla medesima di importo non
superiore a quello di cui ai commi 1 e 2.
4. In caso di produzione di energia elettrica a mezzo di impianti
che utilizzano o utilizzeranno risorse geotermiche sono altresi'
dovuti dai concessionari i seguenti contributi:
a) 0.13 centesimi euro per ogni kWh di energia elettrica prodotta
nel campo geotermico, ancorche' prodotta da impianti gia' in funzione
alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai
Comuni in cui e' compreso il campo geotermico coltivato,
proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei
titoli di coltivazione, assicurando comunque ai Comuni, sede di
impianti, una quota non inferiore al 60 per cento;
b) 0.195 centesimi euro per ogni kWh di energia elettrica
prodotta nel campo geotermico, ancorche' prodotta da impianti in
funzione dal 31 dicembre 1980, alle Regioni nel cui territorio sono
compresi i campi geotermici coltivati, proporzionalmente all'area
delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione.
5. Non sono dovuti i contributi di cui al comma 4 in caso di
produzione di energia elettrica a mezzo di impianti con potenza
inferiore a 3 MW.
6. L'individuazione dei Comuni destinatari dei contributi, di cui
al comma precedente, e la ripartizione del contributo fra gli stessi
e' disposta con decreto del Presidente della giunta regionale. Nel
caso in cui i campi geotermici interessino territori di Regioni
limitrofe, la ripartizione dei contributi verra' effettuata d'intesa
tra le Regioni medesime o, in mancanza di tale intesa, con decreto
del Ministro dello sviluppo economico.
7. Con provvedimento dell'autorita' competente, gli importi dei
canoni di cui ai commi 1 e 2, nonche' dei contributi di cui al comma
4 lettera a) e b) sono aggiornati annualmente per un importo pari al
100% della variazione percentuale annua dell'indice dei prezzi al
consumo indicata dall'ISTAT.
8. Sono escluse dal corrispondere i contributi di cui sopra le
imprese singole o associate per la quota di energia elettrica
prodotta corrispondente al loro fabbisogno interno.
9. Il gettito dei canoni e contributi di cui al presente articolo,
in quanto connesso a finalita' di compensazione territoriale, viene
di norma destinato, previa intesa con gli Enti territoriali
competenti, alla promozione di investimenti finalizzati al risparmio
ed al recupero di energia, alle migliori utilizzazioni geotermiche,
alla tutela ambientale dei territori interessati dagli insediamenti
degli impianti nonche' al riassetto e sviluppo socio-economico, anche
nel quadro degli interventi previsti dallo stesso piano regionale di
sviluppo.
10. Gli importi dei canoni e contributi di cui ai commi 1, 2 e 4
sono da intendersi, ai sensi della lettera c) dell'articolo 33 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come limiti massimi
esigibili e sono adottati salvo riduzioni apportate da specifica
norma regionale. Sono fatti salvi gli accordi gia' sottoscritti tra
regioni ed operatori, per i quali i contributi di riferimento restano
quelli gia' in vigore alla data di sottoscrizione degli accordi
stessi. Le scadenze delle concessioni di coltivazione, riferite ad
impianti per produzione di energia elettrica, sono allineate al 2024.
11. Ai comuni sede d'impianto di produzione di energia elettrica e'
inoltre dovuto dal soggetto utilizzatore un contributo a titolo di
compensazione ambientale e territoriale in sede di prima
installazione pari al 4% del costo degli impianti, non cumulabile con
analoghi contributi previsti negli accordi di cui al precedente
articolo 7. Tali contributi continuano ad applicarsi secondo
modalita' e procedure indicate nei citati accordi. Il contributo e'
adottato salvo riduzioni apportate da specifica norma regionale.


Note all'art. 16:
- Si riporta il testo della lettera c) dell'art. 33 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59».
«Art. 33. (Funzioni e compiti riservati allo Stato). -
1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative
concernenti:
a) - b) (omissis);
c) la determinazione dei limiti massimi dei diritti,
canoni e contributi dovuti dai titolari dei permessi e
delle concessioni, ove non siano stabiliti con legge;».


          
Capo IV

Norme comuni alla ricerca e alla coltivazione



                               Art. 17 


Iniziative pro-concorrenziali

1. Per il Mare il Ministero dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e per la terraferma le regioni, nell'ambito della propria
competenza, possono emanare uno o piu' disciplinari tipo per le
attivita' previste dal presente decreto legislativo, in particolare
relativamente a:
a) i criteri e le modalita' di valutazione dei requisiti tecnici
ed economici che devono possedere i richiedenti i permessi di ricerca
e le concessioni di coltivazione d'interesse nazionale e locale;
b) i contenuti dei programmi di lavoro in relazione all'entita'
delle risorse geotermiche disponibili ed all'estensione ed alla
conformazione dei territori interessati;
c) i criteri per il rilascio delle proroghe dei permessi di
ricerca e per i casi di riduzione o restituzione delle aree;
d) i criteri per la valutazione delle compensazioni per i
trasferimenti della titolarita' del ramo d'azienda relativo
all'esercizio della concessione;
e) i criteri per lo sfruttamento congiunto di risorse geotermiche
e di sostanze associate rinvenute;
f) le procedure specifiche per il rilascio dei titoli minerari e
la disciplina dei rapporti di contitolarita';
g) le modalita' per la revoca delle concessioni di coltivazione
in caso di ampliamento del campo geotermico;
h) le prescrizioni specifiche relative al reinserimento dei
fluidi;
i) i limiti e le prescrizioni per il rilascio di concessioni di
risorse geotermiche di interesse locale su aree gia' oggetto di
concessioni di coltivazione di risorse geotermiche di interesse
nazionale;
l) i limiti e le prescrizioni per l'esercizio delle operazioni di
sfruttamento di piccole utilizzazioni locali su aree gia' oggetto di
titoli per la coltivazione di risorse geotermiche di interesse
nazionale o locale e o in aree considerate inidonee allo sfruttamento
geotermico;
m) i limiti e le prescrizioni per l'esercizio delle operazioni di
sfruttamento di piccole utilizzazioni locali sottoposte sola
dichiarazione di inizio attivita'.
2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
emana i disciplinari di cui al comma 1 sentita la CIRM.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono
prevedere il coinvolgimento, per problematiche di particolare
rilievo, della CIRM nelle procedure di propria competenza, nonche'
l'avvalimento, per problematiche tecniche specifiche, dei «Laboratori
di analisi e di sperimentazione per il settore minerario ed
energetico» dell'UNMIG del Ministero dello sviluppo economico.


          
Capo V

Norme finali e transitorie



                               Art. 18 


Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. Si applicano, in quanto compatibili, con il presente decreto
legislativo e ferme le competenze regionali, le disposizioni di cui
al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, della legge 11 gennaio
1957, n. 6, nonche' della legge 21 luglio 1967, n. 613, e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. E' abrogata legge 9 dicembre 1986, n. 896.
3. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27
maggio 1991, n. 395, e del decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 485, si applicano fino all'adozione delle nuove
disposizioni in materia ai sensi dell'articolo 17.


Note all'art. 18:
- Per il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 si veda
nelle note alle premesse.
- La legge 11 gennaio 1957, n. 6, recante «Ricerca e
coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 1957, n. 25.
- La legge 21 luglio 1967, n. 613 e successive
modificazioni ed integrazioni recante «Ricerca e
coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare
territoriale e nella piattaforma continentale e
modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla
ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi»
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1967, n.
194.
- Per i riferimenti della legge 9 dicembre 1986, n.
896, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti del decreto del Presidente della
Repubblica 27 maggio 1991, n. 395 si veda nelle note alle
premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 485 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8
agosto 1994, n. 184.


          
Capo V

Norme finali e transitorie



                               Art. 19 


Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 11 febbraio 2010

NAPOLITANO


Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Scajola, Ministro dello sviluppo economico

Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
Visto, il Guardasigilli: Alfano