TAR Emilia Romagna (PR) Sez. I n. 473 del 26 ottobre 2010
Rifiuti. Localizzazione discariche

Poiché la circostanza della prossimità all’opera da realizzare non è in sé idonea a radicare l’interesse al ricorso, i comuni confinanti hanno titolo ad impugnare gli atti di localizzazione di una discarica di rifiuti nel solo caso in cui siano in grado di fornire una congrua dimostrazione del danno ambientale che deriverebbe dall’impianto all’ambito territoriale di loro competenza.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 00473/2010 REG.SEN.
N. 00346/2004 REG.RIC.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)



ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso n. 346 del 2004 proposto dal Comune di Villanova sull’Arda, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Cugurra e dall’avv. Annalisa Molinari, e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Parma, via Mistrali n. 4;


contro


il Comune di Cortemaggiore, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Minardi Nello e Cò Emilia, rappresentati e difesi dall’avv. Marco Sgroi ed elettivamente domiciliati in Parma, piazza Garibaldi n. 17, presso lo studio dell’avv. Eugenia Monegatti;
Comune di Fiorenzuola d’Arda, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del permesso di costruire prot. gen. n. 3319/2004 del 9 aprile 2004, con cui il Comune di Cortemaggiore ha assentito ai sigg. Nello Minardi ed Emilia Cò la realizzazione dei lavori inerenti un nuovo allevamento zootecnico per suini all’ingrasso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Minardi Nello e Cò Emilia;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore il dott. Italo Caso;

Uditi, per le parti, alla pubblica udienza del 12 ottobre 2010 i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO


Con permesso di costruire prot. gen. n. 3319/2004 del 9 aprile 2004 il Comune di Cortemaggiore assentiva ai sigg. Nello Minardi ed Emilia Cò l’esecuzione dei lavori inerenti la realizzazione di un allevamento zootecnico per suini all’ingrasso. L’intervento prevedeva l’asservimento di aree confinanti ricomprese nel territorio del Comune di Villanova sull’Arda e di aree, più distanti, ubicate nel territorio del Comune di Fiorenzuola d’Arda.

Avverso tale provvedimento ha proposto impugnativa il Comune di Villanova sull’Arda. Nega la legittimità della condizione apposta al titolo abilitativo, nell’assunto che, anziché immediatamente pretendere dai richiedenti la stipulazione di un atto di asservimento regolarmente registrato e trascritto – a norma dell’art. 93 n.t.a. del piano regolatore –, il Comune di Cortemaggiore si sarebbe indebitamente accontentato di un’autocertificazione dei proprietari recante l’impegno ad imporre il vincolo e a registrare e trascrivere l’atto di asservimento, atteso altresì che il vincolo avrebbe dovuto essere portato a conoscenza delle Amministrazioni interessate dall’intervento onde consentirne l’annotazione nei relativi atti urbanistici ma anche permetterne un coinvolgimento nelle relative decisioni; censura, poi, che si sia assentito l’asservimento di aree ricomprese nel territorio del Comune di Fiorenzuola d’Arda nonostante la carenza del requisito della contiguità dei fondi, con l’ulteriore conseguenza di rendere possibile la qualificazione come “rurale” di un allevamento che, per effetto della sua più limitata estensione e del più elevato rapporto tra il numero di capi allevati e la superficie dell’azienda, avrebbe dovuto invece essere qualificato come “industriale” e, in ragione di ciò, essere assoggettato ad un apposito piano particolareggiato. Di qui la richiesta di annullamento dell’atto impugnato.

Si sono costituiti in giudizio i sigg. Nello Minardi ed Emilia Cò, opponendosi all’accoglimento del gravame.

L’istanza cautelare dell’Amministrazione ricorrente è stata respinta dalla Sezione alla Camera di Consiglio del 7 settembre 2004 (ord. n. 323/2004).

All’udienza del 12 ottobre 2010, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.

Il Collegio ritiene fondata l’eccezione di difetto di legittimazione a ricorrere sollevata dai controinteressati.

Pur riconoscendo che il nuovo insediamento risulta ubicato nel territorio del Comune di Cortemaggiore, l’Amministrazione comunale ricorrente obietta che gli spandimenti di liquami derivanti dall’allevamento dei suini sono destinati ad interessare anche il fondo, asservito, che fa parte del proprio territorio e ne fa scaturire gravi conseguenze sotto il profilo ambientale, con relativi oneri economici a carico del bilancio dell’ente. Donde l’asserita legittimazione ad opporsi in sede giudiziale ad un permesso di costruire che favorirebbe il determinarsi di un significativo impatto ambientale sul territorio comunale limitrofo a quello interessato dall’intervento edilizio, obbligando l’Autorità locale ad affrontare i costi degli interventi necessari a far fronte ad una simile emergenza.

Osserva tuttavia il Collegio che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. V, 2 ottobre 2006 n. 5713 e 14 aprile 2008 n. 1725), poiché la circostanza della prossimità all’opera da realizzare non è in sé idonea a radicare l’interesse al ricorso, i comuni confinanti hanno titolo ad impugnare gli atti di localizzazione di una discarica di rifiuti nel solo caso in cui siano in grado di fornire una congrua dimostrazione del danno ambientale che deriverebbe dall’impianto all’ambito territoriale di loro competenza. Analogamente, l’Amministrazione ricorrente avrebbe dovuto dare concreta prova delle conseguenze nocive per l’ambiente che subirebbe il proprio territorio in ragione dalla localizzazione dell’allevamento suinicolo nel territorio del vicino Comune di Cortemaggiore; in effetti, se vi si provvede secondo le modalità autorizzate, i paventati spandimenti di liquami nella parte dell’azienda che ricade nel Comune di Villanova sull’Arda (v. memorie difensive depositate il 6 settembre 2004 e il 1° ottobre 2010) non costituiscono in sé un fattore inquinante, e allora del tutto privo di riscontri si rivela il timore di un impatto ambientale negativo – che scaturirebbe solo da uno sversamento abusivo o incontrollato di simile sostanze (circostanza però ipotetica e perciò irrilevante in questa sede) –, non essendo del resto stata data prova alcuna di altri eventuali pregiudizi suscettibili di prodursi al di là del confine comunale.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del Comune di Villanova sull’Arda.

Le spese di lite, attesa la peculiarità della vicenda, possono essere compensate.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 12 ottobre 2010, con l’intervento dei magistrati:

Michele Perrelli, Presidente
Italo Caso, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/10/2010