Cass. Sez. III Sent. 37299 del 10/11/2006 (Ud. 04/10/2006)
Presidente: Papa E. Estensore: Teresi A. Imputato: Mazzotta e altro.
(Annulla senza rinvio, Trib. Lamezia Terme, 24 marzo 2005)
EDILIZIA - IN GENERE - Costruzione di opera in cemento armato senza la redazione di progetto e senza la prevista denuncia al Genio civile - Opere realizzate dal direttore dei lavori - Responsabilità del committente - Sussistenza - Condizioni.

In tema di edilizia, quando le opere in cemento armato siano eseguite senza la redazione di un progetto esecutivo e senza la prevista denuncia al Genio civile, anche nel caso che le opere fossero state eseguite dal direttore dei lavori, permane la responsabilità del committente, che trova il fondamento nell'omissione della dovuta vigilanza, cui egli è tenuto in considerazione del fatto che l'opera soddisfa un suo preciso interesse. Ogni committente ha l'obbligo infatti di accertarsi che i lavori siano eseguiti in conformità alle prescrizioni amministrative, perché la responsabilità penale, che grava sul destinatario di un obbligo imposto dalla legge, non può essere delegata ad altri.
 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 04/10/2006
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo Luigi - Consigliere - N. 1539
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 27092/2005
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MAZZOTTA Pietroantonio, nato a Filadelfia il 15/01/1961 e da ANELLO Pina, nata a Filadelfia il 10/11/1971;
avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme in data 24/03/2005 che li ha condannati alla pena dell'ammenda per i reati di cui alla L. n. 1086 del 1971, art. 2, comma 1; art. 13, comma 1, e art. 14;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G., Dott. IZZO Gioacchino, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza 24.03.2005 il Tribunale di Lamezia Terme condannava Mazzotta Pietroantonio e Anello Pina alla pena dell'ammenda quali committenti della costruzione di cinque pilastri in cemento armato senza la previa redazione di un progetto esecutivo redatto da un professionista abilitato, costruzione iniziata senza la prescritta denuncia al Genio civile.
Proponevano ricorso per Cassazione gli imputati denunciando violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità perché le opere in cemento armato erano state eseguite dal progettista e direttore dei lavori a loro insaputa ed essi non erano stati in condizione di seguire i lavori di ristrutturazione di un fabbricato, per cui era stata ottenuta concessione edilizia, perché residenti all'estero. Inoltre, gravando sul costruttore l'obbligo di denunciare l'inizio dei lavori al Genio civile, non poteva esser loro addebitata l'omissione perché non era stato contestato il concorso tra il costruttore "neanche individuato in primo grado" e i proprietari dell'immobile.
Chiedevano l'accoglimento dell'impugnazione.
Ha affermato questa Corte che "in tema di violazione della normativa sul conglomerato cementizio armato, la L. 5 novembre 1971, n. 1086 stabilisce l'obbligo di un previo progetto esecutivo redatto da professionista qualificato (art. 2) e di una previa denuncia al competente ufficio del Genio Civile (art. 4) per tutte le opere in conglomerato cementizio specificate nell'art. 1" (Cassazione Sezione 3^, n. 3027/1998, 17/12/1997 - 11/03/1998, Chiarenza, RV. 210143). L'obbligo di denuncia al genio civile grava anche sul committente nel cui interesse la costruzione è realizzata.
Ne consegue che sono irrilevanti le censure difensive secondo cui i committenti sono esenti da responsabilità perché le opere in cemento armato sarebbero state eseguite a loro insaputa essendo essi residenti all'estero per motivi di lavoro poiché "la responsabilità del committente per la violazione edilizia commessa dal preposto o dal direttore dei lavori, trova il fondamento nell'omissione della dovuta vigilanza, cui egli è tenuto perché l'opera soddisfa un suo preciso interesse. Ogni committente ha l'obbligo di accertarsi che i lavori siano eseguiti in conformità alle prescrizioni amministrative, poiché la responsabilità penale, che grava sul destinatario di un obbligo imposto dalla legge, non può essere delegata ad altri" (Cassazione Sezione 3^ n. 266/1983, RV. 156884;
conf. mass. n 127918; conf. mass n. 150182; conf. RV. 127918; conf. RV. 150182).
Il secondo motivo è fondato.
Il reato di cui alla L. 5 novembre 1971, n. 1086, art. 14, che punisce il costruttore che omette o ritarda la denuncia delle opere di conglomerato cementizio armato all'ufficio del Genio Civile, è un reato omissivo proprio del costruttore, il quale deve indicare nella denuncia i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture e del direttore dei lavori.
Anche il regime sanzionatorio, in caso d'inottemperanza, e previsto soltanto per il costruttore ex art. 14, sicché, anche se nella specie non risulta individuato il costruttore, unico destinatario del suddetto obbligo, i committenti non sono tenuti a rispondere del reato de quo.
Pertanto, limitatamente al reato di cui agli art. 4 e 14 della legge citata, la sentenza va annullata senza rinvio con l'eliminazione della relativa pena di Euro 103,00 d'ammenda.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui alla L. n. 1086 del 1971, artt. 4 e 14 perché il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena di Euro 103,00 d'ammenda. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 4 ottobre 2006. Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2006