Cass. Sez. III Sent. 17487 del 19/05/2006 (Ud. 11/04/2006)
Presidente: Papadia U. Estensore: Ianniello A.Imputato: Stallone.
(Dichiara inammissibile, App. Palermo, 10 febbraio 2004)
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE - Circostanza aggravante della qualità di custode - Comunicazione della nomina per telefono - Sufficienza - Ragioni.

In tema di violazione di sigilli, poiché per la regolarità della nomina a custode giudiziario non sono prescritte forme speciali di comunicazione della stessa, essendo sufficiente la realizzazione del risultato della effettiva conoscenza, sussiste l'ipotesi aggravata della qualità di custode, di cui al comma secondo dell'art. 349 cod. pen., nel caso in cui la nomina sia stata comunicata all'interessato per telefono.
 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 11/04/2006
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 594
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 035179/2004
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
STALLONE GIOVANNI N. IL 26/12/1953;
avverso SENTENZA del 10/02/2004 della CORTE D'APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. IANNIELLO ANTONIO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO GIOACCHINO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 4 aprile 2003, il Tribunale di Marsala - sezione distaccata di Castelvetrano aveva condannato Stallone Giovanni alla pena di anni due e giorni dieci di reclusione ed Euro 206,00 di multa, riconoscendolo colpevole del delitto di cui all'art. 349 c.p., comma 2, per avere, nella qualità di custode giudiziario dell'immobile assoggettato a sequestro, sito in via Tonnara nella località Tre Fontane del Comune di Campobello di Mazara, violato i sigilli apposti in quella sede. Come accertato il 13 luglio 2000.
Su appello dell'imputato, la Corte d'appello di Palermo con sentenza del 10 febbraio 2004, in parziale riforma della decisione di primo grado ha dichiarato le concesse attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, rideterminando la pena inflitta allo Stallone in mesi sette di reclusione e Euro 200,00 di multa, confermando nel resto l'impugnata sentenza. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore avv.ssa Moceri, deducendo la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), per non avere i giudici di merito dichiarato la nullità della notificazione all'imputato della nomina a custode, avvenuta in violazione degli artt. 148 e 149 c.p.p. e art. 171 c.p., a mani del fratello non convivente, con la conseguenza che il ricorrente non avrebbe avuto conoscenza di tale nomina e pertanto non potrebbe essere chiamato a rispondere di avere violato i sigilli, in qualità di custode.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Risulta dalla sentenza di primo grado, in proposito richiamata da quella d'appello, che il giorno stesso del sequestro dell'immobile da parte dei vigili urbani di Campobello di Mazara Bucca, avvenuto il 28 giugno 2000, il comandante della polizia municipale di tale località telefonò a Giovanni Stallone informandolo del sequestro nonché della sua nomina a custode e chiedendogli di indicare ove poteva essergli notificato il relativo verbale nelle 48 ore successive, ricevendo la risposta che il verbale, in temporanea assenza del ricorrente dal luogo della propria residenza, poteva essere a lui notificato mediante consegna al fratello Domenico Stallone.
Conseguentemente il verbale di sequestro e di nomina a custode era stato notificato il 30 giugno 2000 al fratello del ricorrente. Poiché per la regolarità della nomina a custode non sono prescritte forme speciali di comunicazione della stessa, essendo sufficiente la realizzazione del risultato della effettiva conoscenza, il ricorso del ricorrente, cui la nomina è stata comunque comunicata per telefono, appare manifestamente infondato. E ciò anche alla luce della considerazione, sottesa alle valutazioni dei giudici di merito, che comunque, avendo il ricorrente stesso indicato al Comandante della polizia municipale, come da questo confermato in sede di istruttoria dibattimentale, la forma di comunicazione utile, poi effettivamente realizzata, non appare credibile la dedotta mancata conoscenza della stessa anche attraverso la forma della notificazione, avvenuta in ogni caso secondo modalità prescelte dallo Stallone, della cui eventuale mancata efficacia si era assunto pertanto il relativo rischio.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile con le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p. In proposito si determina in Euro 500,00 l'importo da versare a titolo di sanzione alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l'11 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2006