Cass.Sez. III n. 7909 del 29 febbraio 2012 (Cc 15 dic. 2011)
Pres. Mannino Est.Rosi Ric.Coppola
Urbanistica.Reato edilizio e affidamento in prova al servizio sociale

Fra le prescrizioni che accompagnano l'affidamento in prova al servizio sociale non può ricomprendersi, nel caso di soggetto condannato per illecito edilizio, la demolizione delle opere da lui abusivamente realizzate, non rientrando una tale prescrizione nel novero di quelle tipizzate dall'art. 47, commi quinto, sesto e settimo, legge n. 354 del 1975.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 15/12/2011
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROSI Elisabetta - rel. Consigliere - N. 2197
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere - N. 12843/2011
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) COPPOLA PATRIZIA N. IL 04/03/1972;
avverso l'ordinanza n. 4557/2010 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI, del 21/12/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSI Elisabetta;
lette le conclusioni del PG Dott. BAGLIONE Tindari che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di sorveglianza di Napoli, con ordinanza del 21 dicembre 2010, ha ammesso Coppola Patrizia, condannata con sentenza del Tribunale di Napoli del 12 ottobre 2007 per violazioni urbanistiche e violazioni di sigilli, commesse fino al 2006, con pena residua da espiare di anni due e mesi otto di reclusione sulla maggiore pena subita di anni tre e mesi tre, alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, prescrivendole, tra l'altro, di demolire il manufatto abusivo di cui alla predetta sentenza di condanna nel termine di espiazione della pena, sottolineando la rilevanza dell'osservanza della medesima prescrizione ai fini della estinzione della pena.
Avverso la suddetta ordinanza, la ricorrente, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione limitatamente alla prescrizione sopra riportata e dopo avere sostenuto la proponibilità del ricorso per cassazione avverso l'imposizione da parte del Tribunale di sorveglianza di prescrizioni applicate in sede di ammissione alle misure alternative alla detenzione che risultino non legittime, ha denunciato l'illegittimità dell'ordine di demolire il manufatto abusivo, impartitole con le prescrizioni dell'affidamento in prova al servizio sociale, citando i precedenti giurisprudenziali di questa Corte a favore della tesi sostenuta ed ha chiesto pertanto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza, limitatamente alla contestata prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte nel caso di soggetto condannato per illecito edilizio, fra le prescrizioni che accompagnano l'affidamento in prova al servizio sociale non può essere ricompresa la demolizione delle opere abusivamente realizzate, in quanto essa non rientra tra quelle tipizzate dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, commi 5, 6 e 7, (c.d. Ordinamento penitenziario). Una tale prescrizione si colloca al di fuori dello schema legale, in quanto non riguarda ne' i rapporti dell'affidato con il servizio sociale, ne' il genere di vita al quale lo stesso è tenuto durante lo svolgimento della misura, ne' ha a riferimento al dovere di astenersi da attività illecite e neppure, per analogia, l'adoperarsi in favore della vittima del reato, non essendo quest'ultima individuabile in rapporto alla contravvenzione urbanistica (conformi: Sez. 1, n. 48147 del 26/11/2003, Lapadula, Rv. 226472; Sez. 1, n. 1608 del 24/2/1999, Rizzuti, Rv. 213514). Di conseguenza l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente alla prescrizione della demolizione del manufatto. P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla prescrizione della demolizione del manufatto.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 febbraio 2012