Cass. Sez. III n. 1913 del 16 gennaio 2019 (Ud 20 dic 2018)
Pres. Ramacci Est. Scarcella Ric. Carillo
Beni ambientali.Realizzazione di una piscina interrata e di locali annessi in zona vincolata

La realizzazione di una piscina interrata e di locali annessi in zona vincolata necessitano il previo rilascio del permesso di costruire nonché dell'autorizzazione paesaggistica e non sono suscettibili di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 del D.lgs. n. 42/2004 in quanto hanno determinato la creazione di nuova volumetria. In particolare la realizzazione di una piscina interrata deve qualificarsi come intervento di nuova costruzione non suscettibile di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 del D.lgs. n. 42/2004)

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza 21.09.2016, la Corte d’appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Nola 29.06.2015, appellata dal Carillo, che era stato condannato alla pena condizionalmente sospesa di 1 anno e 4 mesi di reclusione, subordinata al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di mesi 3 dall’irrevocabilità della sentenza, perché ritenuto colpevole del delitto paesaggistico di cui all’art. 181, comma 1-bis, d. lgs. n. 42 del 2004, e delle contravvenzioni urbanistiche ed antisismiche contestate, reati accertati in data 24.07.2012 e contestati come commessi secondo le modalità esecutive e spazio – temporali meglio descritte nei singoli capi di imputazione.

2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia della ricorrente, iscritto all’Albo speciale ex art. 613, cod. proc. pen., prospettando cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce, con il primo motivo, vizio di motivazione sotto il profilo dell’Irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà della motivazione ex articolo 606 lett. e), c.p.p. in relazione al rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria ai sensi dell’art. 603, comma terzo, c.p.p.
Sostiene invero il ricorrente che in sede di appello la difesa aveva sottolineato che la testimonianza del teste Boccia sarebbe stata decisiva per ricostruire le opere e la loro qualificazione giuridica, dal momento che si verteva in tema di opere di ristrutturazione e non di nuova costruzione e che, in relazione all’articolo 181, comma 1 bis, d.lgs. 42/2004, mancava una valutazione del giudice di primo grado circa la concreta idoneità della condotta dell’imputato di pregiudicare il bene giuridico protetto; la Corte di Appello, nel ritenere di non dover rinnovare l’istruttoria aveva addotto tre diversi motivi: 1) la maturità della causa, che deve essere considerata una mera formula di stile, tanto più che in nessuna delle due sentenze si fa riferimento all’idoneità della condotta a incidere sul bene oggetto di tutela o si argomenta circa la presenza di opere di nuova costruzione o di ristrutturazione; 2) la Corte ritiene che il giudizio di idoneità di una condotta a ledere un bene spetterebbe ai giudici e non agli ingegneri, dovendosi tuttavia sul punto sottolineare che la difesa voleva solamente concedere ai giudici uno strumento, l’ingegnere, per comprendere la consistenza fattuale delle opere; 3) la Corte sottolinea che illogico sarebbe il riferimento all’articolo 177 c.p.p., e la circostanza che in tale disposizione si farebbe riferimento solo a questioni di inutilizzabilità e non di nullità deve considerarsi un riferimento frutto di errore; in ogni caso, anche se per assurdo si volesse considerare tale enunciazione afferente alla questione della nullità dell’ordinanza di revoca del teste a difesa emessa in primo grado, ciò sarebbe comunque illogico ed erroneo, in quanto non si potrebbe mai trattare di inutilizzabilità.

2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di omessa motivazione ex articolo 606 lett. e) c.p.p. sotto un duplice profilo: a) anzitutto, in relazione alle censure proposte in appello circa l’assenza di argomenti nella sentenza di primo grado, in grado di rilevare la concreta idoneità offensiva della condotta ad esporre in pericolo il bene oggetto di tutela dell’articolo 181, comma 1 bis, d. lgs. n. 42 del 2004 (si sostiene che la sentenza di primo grado tace sul punto nonostante la sentenza della Corte Costituzionale n. 247/ 1997 sancisca la necessità di effettuare tale valutazione anche nel caso di reati di pericolo presunto); b) in secondo luogo, in relazione alle censure proposte in appello circa l’assenza di motivazione riguardo alla qualificazione giuridica del fatto (si sostiene che si tratti di una ristrutturazione, stante che l’attività recupera una modesta percentuale della struttura senza determinare aumenti di superficie, di volumetrie né un aggravio del carico urbanistico; i giudici di appello erroneamente avrebbero ritenuto configurabile il reato paesaggistico in presenza anche di un minimo pericolo per il bene tutelato, non essendo necessario difetterebbe tuttavia qualsiasi accertamento in ordine all’idoneità in concreto della condotta dell’imputato ad esporre a pericolo il bene oggetto di tutela penale, né vi sarebbe alcun accenno al tema della qualificazione giuridica delle opere contestate ed alla loro idoneità ad arrecare un effettivo pregiudizio per l’ambiente); infine, vizio di illogicità della motivazione circa la mancanza dei presupposti per la derubricazione della fattispecie entro la fattispecie contravvenzionale dell’articolo 181, comma primo, d. lgs. n. 42 del 2004 (si sostiene che, ai sensi di quanto affermato dal giudice di appello, osta ad una derubricazione la costruzione abusiva della piscina, ma per la difesa ciò non darebbe luogo ad alcuna volumetria stante l’assenza di copertura e la circostanza che era stata predisposta unicamente una pavimentazione laterale).

2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di contraddittorietà e illogicità della motivazione ex articolo 606 lett. e), c.p.p. in relazione al coinvolgimento dell’imputato rispetto ai fatti ascrittigli.
Si rileva come, a tal proposito, la difesa aveva chiesto l’assoluzione del Carillo, attesa la mancanza di prove del suo coinvolgimento, mentre la Corte di appello aveva ritenuto l’imputato colpevole per il sol fatto di essere l’usufruttuario e pertanto di avere un interesse all’edificazione; in difetto di ulteriori elementi, pertanto, non sarebbe stato possibile pervenire a giudizio di condanna, tanto più che l’unità immobiliare principale era l’unica terminata, l’unica destinata ad uso abitativo e che la stessa, come rilevato dal primo giudice, era in uso esclusivo al figlio dell’imputato, Alfonso, donde del tutto illogico risulta l’aver ancorato la prova della responsabilità dell’imputato ad un preteso interesse del medesimo all’edificazione.

2.4. Deduce, con il quarto motivo, il vizio di erronea applicazione della legge penale ex articolo 606 lett. b), c.p.p. e correlato vizio di omessa motivazione ex articolo 606 lett. e), c.p.p., in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all’articolo 62 bis c.p.
In sintesi si sostiene come non sia stata presa in considerazione la condotta successiva al reato dell’imputato, il quale, oltre a non essersi reso responsabile di ulteriori reati, ha avanzato istanza di concessione in sanatoria per regolarizzare tutte le opere; la Corte, sul punto, si sarebbe limitata a sostenere l’impossibilità di riconoscere le invocate attenuanti in virtù della gravità del fatto e non avrebbe tenuto conto della condotta dell’imputato, nonostante sul punto esista ampia giurisprudenza, anche del Giudice delle Leggi, richiamando la sentenza della Corte cost., n. 183/ 2011.

2.5. Deduce, con il quinto motivo, il vizio di omessa motivazione ex articolo 606 lett. e), c.p.p. in relazione alla richiesta difensiva di pronunciare sentenza di non doversi procedere per intervenuta estinzione per prescrizione dei reati in esame, anche in ragione dell’esistenza dei presupposti applicativi della sentenza della Corte costituzionale n. 56/2016.
Si sostiene, anzitutto, che la difesa aveva sottolineato l’intervenuta prescrizione dei reati e il giudice aveva taciuto sul punto; infatti, non aveva confutato le argomentazioni difensive e si era limitato a considerare l’esistenza di una piscina che avrebbe creato volumetria; tuttavia, per la difesa, tale piscina non potrebbe creare volumetria, non essendo coperta e inoltre non potrebbe considerarsi pertinenza dell’immobile principale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso dev’essere complessivamente dichiarato inammissibile.

4. Ed invero, quanto al primo motivo, afferente alla mancata rinnovazione istruttoria in appello, la Corte territoriale motiva respingendo l’istanza di rinnovazione in quanto ha ritenuto l’esame dell’Ing. Boccia non necessaria in quanto ha giudicato la causa matura per la decisione, allo stato degli atti, aggiungendo peraltro che le valutazioni circa l’idoneità della condotta dell’imputato alla lesione del bene giuridico rientrano nella competenza dell’Autorità giudiziaria, infine richiamando il disposto dell’art. 177 cod. proc. pen., che non concerne l’inutilizzabilità ma la nullità.
La motivazione della Corte territoriale, seppure nella sinteticità del suo percorso argomentativo, non è censurabile sotto il profilo dell’illogicità o contraddittorietà motivazionale. Ed invero, deve qui essere ricordato che la rinnovazione istruttoria, disciplinata dall’articolo 603 c.p.p., deve essere richiesta espressamente dalla parte nell’atto di appello o nei motivi nuovi oppure, nel caso in cui il soggetto venga a conoscenza dell’elemento di prova solo in un momento successivo, può essere chiesto anche dopo; è necessario sul punto distinguere tra due tipi di prove: a) per quanto riguarda le prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o per le nuove prove (già note all’interessato nel giudizio precedente, ma non acquisite), il giudice dispone la rinnovazione se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti; b) al contrario, nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, secondo i criteri della pertinenza e rilevanza, sentite le parti.
Orbene, nel caso in esame la difesa aveva sì richiesto nell’atto di appello, con uno specifico motivo, la rinnovazione istruttoria, ma, trattandosi di prova già conosciuta dal soggetto nel corso del dibattimento il giudice era tenuto ad ammetterla solo ove avesse ritenuto di non poter adeguatamente giungere ad una decisione.
Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte è assolutamente consolidata, essendo stato affermato, anche nella sua più autorevole composizione, che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266820).

5. Nel caso di specie, la Corte di appello ha ritenuto di non dover procedere a tale rinnovazione per giungere alla decisione, con una motivazione che non appare manifestamente illogica né tantomeno contraddittoria, secondo i canoni individuati dalla giurisprudenza di questa Corte, che ritiene possa essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Cass. pen., Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018 - dep. 13/07/2018, Impellizzeri, Rv. 273577).
Sul punto, il mero richiamo della difesa alla necessità di accertare la natura e l’esatta consistenza delle opere in contestazione e, quindi, l’idoneità in concreto della condotta serbata dall’imputato ad esporre il bene giuridico oggetto di tutela ex d. lgs. n. 42 del 2004, non assume valenza determinante ai fini di ritenere “decisiva” la rinnovazione di tale mezzo istruttorio, alla luce delle emergenze istruttorie oggetto di valutazione nel merito da parte dei giudici di primo e secondo grado, valutazione certamente non richiedibile a questa Corte in quanto esulta dall’ambito cognitivo del giudice di legittimità che deve limitarsi a sindacare la congruità e la correttezza della giustificazione argomentativa sul punto dei giudici territoriali (nella specie, scevra da quei vizi di illogicità manifesta o di contraddittorietà), con la conseguenza che il motivo deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato.

6. Ad analogo approdo deve pervenirsi quanto al secondo motivo di ricorso.
Sul punto la censura è generica per aspecificità, atteso che non tiene conto delle ragioni esposte dai giudici di primo grado e di appello a confutazione, in particolare, delle identiche doglianze esposte nei motivi di appello. Deve quindi essere fatta applicazione del principio, già affermato da questa Corte, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).

7. Il secondo motivo di ricorso si appalesa, peraltro, manifestamente infondato.
Ed infatti, i giudici di appello indicano compiutamente le ragioni per le quali hanno ritenuto di dover disattendere le identiche tesi difensive, replicate in sede di ricorso per cassazione. Ed invero, quanto alla mancata derubricazione del delitto paesaggistico nella contravvenzione di cui al comma primo dell’art. 181, d. lgs. n. 42 del 2004, i giudici di appello escludono l’applicabilità dell’art. 181, comma primo, e, segnatamente, l’operatività della sentenza della Corte costituzionale n. 56/2016, osservando come la sola sussistenza della piscina abusivamente edificata trasmoda dai limiti di applicabilità previsti dalla norma come oggetto di declaratoria di incostituzionalità.
Tanto premesso, è ben vero che nella sentenza d’appello non si rinvengono argomenti a confutazione della tesi, sostenuta in sede di appello, volti a sostenere la qualificabilità degli interventi come di ristrutturazione edilizia o come inoffensivi, ma è altrettanto vero che il silenzio della Corte territoriale sul punto, tenuto conto delle emergenze processuali, risulta del tutto privo di effetti ai fini della denuncia dell’omessa motivazione sul punto. Ed invero – premesso che affinchè sia necessaria l’autorizzazione è sufficiente un vulnus anche minimo del paesaggio, mentre al contrario essa non è necessaria per le opere interne, che non sono neppure astrattamente idonee a pregiudicare il bene paesaggistico-ambientale, né per le modifiche di destinazione del bene - si deve anzitutto in questa sede ricordare come non è prospettabile una valutazione atomistica degli interventi edilizi, allorché gli stessi facciano parte di un disegno sostanzialmente unitario di realizzazione di una determinata complessiva opera, risultante priva di titolo (cfr., per tutte, di recente Tar Campania, sentenza 29 maggio 2018 n. 3545: "Ne consegue che non è ammissibile una loro considerazione astratta ed atomistica, ma deve necessariamente predicarsene una valutazione unitaria sintetica e complessiva, in quanto divenute parti di un più ampio quadro di illecito sostanzialmente unitario dal quale attingono il medesimo regime giuridico di illegittimità"; detto principio è enunciato, proprio in materia di pertinenze, anche da questa Suprema Corte di Cassazione, secondo cui un intervento edilizio deve essere considerato nel suo complesso e le opere realizzate non possono essere valutate autonomamente e separatamente come pertinenze: Cass. pen., sez. III, 1/10/2013 n. 45598 e, in termini generali, sez. III, 16/3/2010 n. 20363)".

8. Nella specie, è evidente che gli interventi edilizi quali contestati, privi di qualsiasi titolo abilitativo, consistevano nella costruzione di una struttura di 100 mq costituita da pilastri in ferro sul lato nord ovest del fondo, di una struttura a p.t. di 200 mq., di una struttura di 60 mq. sul lato sud ovest del fondo, di una piscina interrata oltre che nella realizzazione della recinzione del fondo in conglomerato cementizio.
Orbene, ribadendo l'avviso sulla necessità di una valutazione unitaria, è evidente che dette opere comportassero la trasformazione permanente del suolo inedificato, trasformazione che necessitava del permesso di costruire ex art. 10 del D.P.R. n. 380 del 2001, titolo abilitativo necessario per tutti gli "interventi di nuova costruzione". Tali interventi, come è noto, sono definiti dal precedente art. 3, primo comma, lettera e), con riferimento a quegli interventi che, non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti, comportano la "trasformazione edilizia e urbanistica del territorio". Quest'ultima è quindi arrecata da ogni intervento che non è annoverato alle lettere da a) a d), anche se non compreso nell'elencazione di cui ai singoli punti della lettera e), la quale non può ritenersi esaustiva (come denota l'utilizzo dell'avverbio "comunque"). E’ quindi evidente che, considerata la rilevanza unitaria di tutti gli interventi, indubbiamente si assiste ad un superamento della “soglia” indicata dall’art. 181, comma 1-bis, d. lgs. n. 42 del 2004 (750 mc.) ai fini della qualificazione dell’intervento edilizio come rientrante nella previsione sopravvissuta alla dichiarazione di incostituzionalità e, nel contempo, ad una qualificazione degli interventi edilizi come di nuova costruzione, non certo di ristrutturazione edilizia.
Sul punto, l’affermazione dei giudici di appello riferita alla piscina (che, considerate le sue dimensioni, determinava lo “sforamento” della predetta soglia) è assolutamente logica e giuridicamente corretta, atteso che sia la pavimentazione laterale dell'area circostante la piscina, sia la costruzione della piscina stessa (con superficie tutt’altro che modesta), conducevano necessariamente all’approdo cui sono pervenuti i giudici di appello, essendo pacifico che anche la realizzazione di una piscina crea un aumento di volumetria (v., in termini: Sez. 3, n. 12104 del 24/09/1999 - dep. 22/10/1999, Iorio, Rv. 215521; nella giurisprudenza amministrativa, T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, 19-02-2018, n. 1087; T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, 05-01-2018, n. 97, che espressamente afferma come la realizzazione di una piscina interrata e di locali annessi in zona vincolata necessitano il previo rilascio del permesso di costruire nonché dell'autorizzazione paesaggistica e non sono suscettibili di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 del D.lgs. n. 42/2004 in quanto hanno determinato la creazione di nuova volumetria. In particolare la realizzazione di una piscina interrata deve qualificarsi come intervento di nuova costruzione non suscettibile di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 del D.lgs. n. 42/2004).

9. Alla luce di quanto sopra pertanto, il motivo si appalesa manifestamente infondato, ciò che rende evidente l’irrilevanza del silenzio argomentativo della Corte d’appello sulla questione della qualificazione dell’intervento come ristrutturazione edilizia o sulla pretesa inidoneità offensiva della condotta ad integrare il delitto paesaggistico, dovendosi applicare il principio per cui in tema di impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (v., tra le tante: Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014 - dep. 11/03/2015, Bianchetti, Rv. 263157).

10. Può quindi procedersi nell’esame del terzo motivo, con cui si contesta il coinvolgimento dell’imputato rispetto ai fatti ascrittigli, attesa la mancanza di prove in tal senso.
Sul punto, la Corte di appello ha ritenuto l’imputato colpevole per il fatto di essere l’usufruttuario dell’immobile su cui insistevano le opere abusive, e pertanto di avere un interesse alle relative edificazioni, a prescindere da eventuali ricorrenti responsabilità del figlio Antonio. Trattasi di motivazione del tutto immune dai denunciati vizi, atteso che è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il reato edilizio di cui all'art.20 l. 28 febbraio 1985, n.47 può essere addebitato solo a chi effettua le opere o a chi le commissiona, con esclusione dell’addebito al nudo proprietario perché non averne impedito il mutamento, non avendone l'obbligo ai sensi dell'art.40, secondo comma, cod. pen.: tale obbligo, diversamente, può ben far capo all'usufruttuario (Sez. 3, n. 8858 del 20/06/1996 - dep. 02/10/1996, Carli e altro, Rv. 206413). Del resto, ciò si giustifica in considerazione della particolare natura del rapporto “qualificato” che intercorre tra questi e l’immobile che, per tale ragione, induce la stessa giurisprudenza amministrativa a riconoscere all'usufruttuario la legittimazione al rilascio del permesso di costruire dal momento che l'art. 11 del d.p.r. n. 380/2001 individua tra i soggetti legittimati oltre al proprietario anche coloro che "abbiano titolo per richiederlo", sicchè non vi è dubbio che tra gli aventi titolo rientri anche l'usufruttuario del bene, che, quale titolare di un diritto reale di godimento, gode di una relazione qualificata con il bene medesimo (v., in termini, T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, sentenza 07-03-2011, n. 1318).
A ciò peraltro va aggiunto che in tema di reati edilizi, l'individuazione del proprietario non committente quale soggetto responsabile dell'abuso edilizio può essere desunta da elementi oggettivi di natura indiziaria della compartecipazione, anche morale, alla realizzazione del manufatto, desumibili, ad esempio, dall'interesse specifico ad edificare la nuova costruzione (nella specie proprio in quanto usufruttuario), i rapporti di parentela o affinità tra terzo e proprietario e la successiva domanda di sanatoria delle opere realizzate, come in effetti risulta nella vicenda processuale qui esaminata (tra le tante: Sez. 3, n. 52040 del 11/11/2014 - dep. 15/12/2014, Langella e altro, Rv. 261522; Sez. 3, n. 33487 del 05/07/2006 - dep. 05/10/2006, Laforè, Rv. 235124).
Trattasi di principio che, seppure riferito al soggetto che riveste la qualità di proprietario non committente, si presta ad essere applicato anche alla figura dell’usufruttuario non committente. Ne discende, pertanto, che l’eccezione difensiva, secondo cui, in difetto di ulteriori elementi oltre alla qualità di usufruttuario, non sarebbe stato possibile pervenire a giudizio di condanna, tenuto conto che l’opera la parte destinata ad uso abitativo era in uso esclusivo al figlio dell’imputato, Alfonso, è evidentemente funzionale a richiedere a questa Corte di operare una valutazione di merito, ossia quella di verificare se gli elementi emersi in sede istruttoria fossero o meno idonei a sorreggere un giudizio di responsabilità nei confronti dell’’imputato medesimo, operazione, questa, non consentita in sede di legittimità in quanto esula dall’ambito cognitivo di questa Corte, chiamata a valutare le la motivazione della Corte territoriali sia congrua e logica dal punto di vista argomentativo, valutazione cui può darsi positivo riscontro.

11. Non si sottrae al giudizio di inammissibilità il quarto motivo, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte d’appello motiva il diniego sottolineando che, data la gravità del fatto (alla luce delle dimensioni delle opere realizzate) e la presenza della sola incensuratezza, non emergevano ulteriori elementi per una possibile attenuazione della pena.
Sul punto, ritiene il Collegio che le argomentazioni di cui alla sentenza d’appello non meritino censura, in considerazione dell’esegesi giurisprudenziale di legittimità in materia. Ed invero, le circostanze attenuanti generiche, introdotte per consentire al giudice di adeguare la pena al caso concreto, sono delle circostanze a tutti gli effetti, ma sono indefinite: infatti, il legislatore si limita a dire che devono essere diverse da quelle indicate dall’articolo 62 c.p.
Per la giurisprudenza e la dottrina maggioritaria il giudice deve attenersi i criteri di cui all’articolo 133 c.p., pertanto queste possono riguardare la gravità oggettiva del reato, la colpevolezza o la capacità a delinquere e quindi possono essere sia oggettive che soggettive. Proprio nella richiamata sentenza della Corte cost. n. 182/ 2011 -  che ha dichiarato parzialmente incostituzionale l’articolo in esame nella parte in cui non rendeva possibile considerare il comportamento dell’imputato successivo al reato -, la Corte sottolinea che escludere che possa assumere rilevanza, ai fini delle attenuanti generiche, una condotta, successiva al reato, indicativa di una positiva evoluzione in atto della personalità del condannato significa anche porsi in contrasto con l'art. 27, terzo comma, Cost. Infatti, l'obiettivo della rieducazione del condannato, posto da questa norma costituzionale, non può essere efficacemente perseguito negando valore a quei comportamenti che manifestano una riconsiderazione critica del proprio operato e l'accettazione di quei valori di ordinata e pacifica convivenza, nella quale si esprime l'oggetto della rieducazione. Se ciò è vero, donde la funzione rieducativa attribuisce una certa flessibilità alla commisurazione delle pene, tenendo conto dell’obiettivo di risocializzazione dell’imputato, è tuttavia indubbio però che è il giudice, caso per caso, a dover valutare tutte le circostanze del caso concreto. Detta valutazione rientra nella discrezionalità del giudice ed, in questo caso, la Corte di Appello risulta aver adeguatamente illustrato i motivi per cui ritiene non essere presente alcuna circostanza idonea ad integrare l’articolo 62 bis, c.p., ciò in considerazione del fatto che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato, quali nella specie il fatto che il reo non siasi reso responsabile di ulteriori reati o la circostanza di aver presentato istanza di concessione in sanatoria per regolarizzare tutte le opere (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008 - dep. 14/11/2008, Caridi e altri, Rv. 242419).

12. Resta, infine, da esaminare la doglianza afferente la mancata declaratoria di proscioglimento per prescrizione, sia del reato paesaggistico che di quelli ulteriori.
Sul punto, i giudici territoriali motivano puntualmente, evidenziando, da un lato, come la derubricazione fosse impossibile stante le dimensioni dell’opera realizzata, avendo infatti le stesse dato luogo ad un consistente aumento della volumetria che supera di 750 mc. anche solo considerando la piscina abusivamente edificata, come già supra specificato a proposito del secondo motivo di ricorso.
Non v’è dubbio della corretta soluzione giuridica cui perviene la Corte territoriale, atteso che, anche per la piscina, dal momento che modifica in modo permanente il suolo, era necessario il permesso di costruire (Cass. pen. sez. III   27-01-2004, n. 6930), tenuto conto che si trattava di intervento eseguito in zona paesaggistica. Per queste ragioni, corretta la qualificazione dell’illecito paesaggistico come delitto, non v’è dubbio che il termine di prescrizione non risulta ancora decorso maturando in data 24.01.2020.
Quanto alle residue fattispecie contravvenzionali, la Corte d’appello sottolinea che, dalle deposizioni dei testi d’accusa e soprattutto dai rilievi fotografici, emergeva che, al momento della contestazione dei fatti, erano ancora presenti gli attrezzi per l’abusiva edificazione e questo impediva di ritenere estinte anche le concorrenti contravvenzioni.
Trattasi di motivazione del tutto immune da vizi, del tutto scevra dal denunciato vizio argomentativo, attraverso cui si tenta, ancora una volta, di chiedere a questa Corte di sostituire la propria valutazione a quella, del tutto congrua e logica, svolta dalla Corte territoriale, operazione vietata in questa sede. Ciò si risolve, dunque, nella manifestazione del dissenso, più che nella prospettazione di un reale vizio motivazionale. Deve, quindi, essere ribadito che il controllo di legittimità sulla correttezza della motivazione non consente alla Corte di cassazione di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito in ordine alla ricostruzione storica della vicenda ed all'attendibilità delle fonti di prova (Sez. 1, n. 20038 del 09/05/2006 - dep. 13/06/2006, P.M. in proc. Matera, Rv. 233783).

13. Non rileva, peraltro, la circostanza che per i reati contravvenzionali il termine di prescrizione sia maturato alla data odierna (termine decorso al 24.07.2017), atteso che lo stesso termine non era decorso al momento della pronuncia della sentenza d’appello in data 21.09.2016.
Trova quindi applicazione il consolidato principio per cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso: Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266).

14. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di duemila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 20 dicembre 2018