Cass. Sez. III n. 34604 del 24 settembre 2010 (Ud.17 giu. 2010)
Pres.De Maio Est. Squassoni Ric.Todaro
Urbanistica. Interventi di ristrutturazione edilizia in zona agricola

Gli interventi di ristrutturazione edilizia rientranti nell'art. 10, comma primo, lett. a) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, anche se eseguiti su manufatti siti in zona agricola, necessitano del preventivo rilascio del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 22, comma terzo, lett. a), del citato decreto, comportando la natura agricola dell'area su cui il manufatto insiste esclusivamente l'esonero dal contributo di costruzione, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 17, comma terzo, lett. a), del d.P.R. n. 380 del 2001. (Fattispecie di realizzazione di due finestre, intervento comportante la modifica della sagoma dell'edificio).

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
SEZIONE TERZA PENALE                         
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
Dott. DE MAIO   Guido          -  Presidente   -                     
Dott. SQUASSONI Claudia   -  rel. Consigliere  -                     
Dott. GENTILE   Mario          -  Consigliere  -                     
Dott. FIALE     Aldo           -  Consigliere  -                     
Dott. SARNO     Giulio         -  Consigliere  -                     
ha pronunciato la seguente:                                          
sentenza                                        
sul ricorso proposto da:
1)            T.L. N. IL (OMISSIS);
avverso  la  sentenza  n.  2484/2008 CORTE APPELLO  di  PALERMO,  del
29/04/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita  in  PUBBLICA  UDIENZA del 17/06/2010 la  relazione  fatta  dal
Consigliere Dott. CLAUDIA SQUASSONI;
udito  il  P.G. in persona del Dott. D'Ambrosio Vito che ha  concluso
per l'annullamento con rinvio.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Confermando la decisione del primo Giudice, la Corte di Appello di Palermo ha
ritenuto T.L. responsabile dei reati previsti dal D.P.R. n. 380 del 2001, art.
44, comma 1, lett. b, artt. 93, 94 e 95 e l'ha condannato alla pena di
giustizia. Per giungere a tale conclusione, i Giudici hanno ritenuto che
l'intervento effettuato dall'imputato (realizzazione di due finestre) rientrasse
tra quelli di ristrutturazione edilizia e, pertanto, necessitasse di permesso di
costruire, di cui l'imputato era privo, in quando ha determinato una modifica
della sagoma dello edificio. Per l'annullamento della sentenza, T. ha proposto
ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge.
Sostiene cha la autorizzazione amministrativa è richiesta solo quando l'apertura
crea un accesso alla pubblica via e tale non è il caso in esame; fa presente che
il manufatto insiste in zona agricola per cui non era necessario il permesso di
costruire; rileva che, comunque, non era richiesta l'osservanza della normativa
antisismica che interessa solo le strutture in cemento armato. Le deduzioni non
sono meritevoli di accoglimento. Deve, innanzi tutto, precisarsi, come
l'imputato non contesti i fatti per cui è processo e la entità dei lavori
effettuati che sono pacificamente consistiti nella apertura di due nuove
finestre non preceduta da titolo abilitativo e dal rispetto della normativa
antisismica. Tanto premesso, si rileva come l'intervento in esame non sia
annoverabile tra quelli di manutenzione straordinaria che possono apportare alla
parte esterna dello edificio solo quelle modifiche che sono rivolte a
ripristinare una situazione preesistente.
Per la alterazione della sagoma del manufatto, l'intervento deve inserirsi tra
quelli di ristrutturazione edilizia, sia pure di portata minore, previsti dal
D.P.R. n. 380 del 2001, art. 10, comma 1 sub c e che necessitano di previo
permesso di costruire o, a scelta discrezionale dello interessato, possono
essere realizzati con semplice denuncia di inizio di attività ex art. 22, comma
3, sub a, T.U. citato; la mancanza di tale denuncia, è sanzionata penalmente
come previsto dal successivo art. 44, comma 2 bis. La circostanza che il
manufatto sia posto in zona agricola comporta, solo, a determinate condizioni,
la gratuità del permesso di costruire a mente del D.P.R. n. 380 del 2001, art.
17, comma 3, sub a.
In merito alla residua deduzione, si rileva che la limitazione evidenziata dal
ricorrente (secondo il quale la disciplina sulle costruzioni in zona sismica è
circoscritta alla edificazione con cemento armato) non trova conforto nel testo
normativo di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93 ss..
Qualsiasi intervento, ad eccezioni di quelli di semplice manutenzione ordinaria,
se eseguito in zona sismica, deve essere preventivamente denunciato al
competente ufficio al fine di consentire i preventivi controlli e necessita di
autorizzazione la cui mancanza è sanzionata dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 95.


P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2010