Tribunale di Campobasso n.815 del 14 dicembre 2015
Pres.Abate Est.Abate  Imp.Nn
Acque.Scarico depuratore consortile

Lo scarico proveniente da un depuratore di un consorzio industriale, che produce acque reflue industriali, ancorché effettuato in un sistema di canali consortili, è da considerarsi come scarico direttamente in mare, quindi non soggetto ai limiti per “cloruri” e “solfati” imposti per lo scarico in corpo d’acqua superficiale.

in calce anche la sentenza del TAR concernente la medesima vicenda

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SENTENZA TAR

N. 00257/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00191/2009 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 191 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Leonardo Filippucci e Stefania Calabretta, con elezione di domicilio in Campobasso, via Umberto I, n. 43, presso lo studio legale Colalillo,

contro

Provincia di Campobasso, in persona del Presidente p. t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Matteo Iacovelli e Ilenia Corbo, con domicilio eletto in Campobasso, via Roma n. 47,

nei confronti di

- A.r.p.a. (Agenzia regionale protezione ambiente) del Molise, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall’avv. Saverio Costanzo, con domicilio eletto in Campobasso, corso Umberto I, n. 43;
- Regione Molise, in persona del Presidente p. t., non costituitasi;
- Comune di Termoli, in persona del Sindaco p. t., non costituitosi;
- Zuccherificio del Molise s.p.A., in persona del legale rappresentante p. t., non costituitosi;
- Performance Additives Italy S.p.A., in persona del legale rappresentante p. t., non costituitasi;
- F.I.S. (Fabbrica italiana sintetici) S.p.A., in persona del legale rappresentante p. t., non costituitasi,

e con l'intervento di

- M.P.M.S. (Momentive Performance Materials Specialties) S.r.l., con sede in Termoli, in persona del legale rappresentante p. t., <<ad adiuvandum>>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Lanzani, Cristiano Sesti, Sabatino Vaccarelli, con domicilio eletto in Campobasso, via Roma n. 48, presso lo studio Liberatore;

per l'annullamento

dei seguenti atti: 1)la determinazione dirigenziale della Provincia di Campobasso n. 448 del 23.2.2009, avente a oggetto <<Consorzio sviluppo industriale valle del Biferno – depuratore consortile zona industriale di Termoli – D.Lgs. n. 152/2006 – autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo d’acqua superficiale – provvedimenti – D.D. 3387/08>>, a firma del dirigente del Servizio tutela dell’ambiente, dott. Carlo Lalli; 2)ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso; quanto ai motivi aggiunti, dei seguenti atti: 1)la determinazione dirigenziale della Provincia di Campobasso n. 3059 del 14.12.2010, avente a oggetto <<D.Lgs. n. 152/2006 es.m.i. – autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali trattate dal depuratore del -OMISSIS- di Termoli – chiusura procedura istruttoria – riqualificazione dello scarico e riconferma della D.D. 448/2009>>, notificato al ricorrente -OMISSIS- in data 16.12.2010; 2)ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati, nonché i motivi aggiunti e la memoria conclusiva del ricorrente Consorzio;

Visti l’atto di costituzione in giudizio e le cinque memorie dell’Amministrazione provinciale intimata, nonché la memoria di costituzione di A.r.p.a. Molise e l’atto di intervento <<ad adiuvandum>> della società M.P.M.S.;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2013 il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

I – Il ricorrente Consorzio industriale, ente pubblico economico gestore di un impianto di depurazione nell’area industriale di Termoli, autorizzato a scaricare le acque reflue nel canale consortile n. 5 (che, asseritamente, dopo un percorso di due chilometri e il passaggio nel canale n. 4, immette nel mare Adriatico), insorge avverso un atto della Provincia di Campobasso che, a parziale modifica di un precedente provvedimento autorizzatorio, riqualifica il tipo di scarico non più come scarico a mare, bensì come scarico in corpo idrico superficiale. Pertanto, il ricorrente Consorzio impugna i seguenti atti: 1)la determinazione dirigenziale della Provincia di Campobasso n. 448 del 23.2.2009, avente a oggetto <<Consorzio sviluppo industriale valle del Biferno – depuratore consortile zona industriale di Termoli – D.Lgs. n. 152/2006 – autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo d’acqua superficiale – provvedimenti – D.D. 3387/08>>, a firma del dirigente del Servizio tutela dell’ambiente, dott. Carlo Lalli; 2)ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso. Il ricorrente deduce i seguenti motivi: 1)eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità, perplessità della motivazione, difetto di istruttoria, contraddittorietà con precedenti atti, violazione dell’art. 74 del D.Lgs. n. 152/2006 e del punto 1.1.5 dell’allegato I alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006, violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990; 2)violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento.

Si costituisce l’Amministrazione provinciale intimata, deducendo, anche con successiva memoria, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Conclude per la reiezione.

Con ordinanza collegiale n. 134 del 2009, questa Sezione accoglie la domanda cautelare di parte ricorrente, al limitato fine di consentire un riesame della posizione.

In sede di riesame, la Provincia resistente adotta la determinazione dirigenziale n. 3059 del 14.12.2010, che motivatamente conferma la qualificazione dello scarico in argomento come afferente a corpo idrico superficiale.

Con i motivi aggiunti dell’11.2.2011, insorge nuovamente il ricorrente Consorzio, per impugnare i seguenti atti: 1)la determinazione dirigenziale della Provincia di Campobasso n. 3059 del 14.12.2010, avente a oggetto <<D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali trattate dal depuratore del -OMISSIS- di Termoli – chiusura procedura istruttoria – riqualificazione dello scarico e riconferma della D.D. 448/2009>>, notificato al ricorrente -OMISSIS- in data 16.12.2010; 2)ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso. Deduce le seguenti censure: 1)eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità, perplessità della motivazione, difetto di istruttoria, contraddittorietà con precedenti atti, violazione dell’art. 74 del D.Lgs. n. 152/2006 e del punto 1.1.5 dell’allegato I alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006, violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990; 2)violazione e falsa applicazione del principio di precauzione; 3)violazione del principio di leale collaborazione, eccesso di potere.

Con successiva memoria, il ricorrente Consorzio chiede che sia disposta una perizia di ufficio sulla qualificabilità del canale consortile n. 5 e sulla tipologia del sistema di collettamento della acque reflue di cui detto canale fa parte.

L’Amministrazione provinciale intimata, deduce – con tre nuove memorie - l’inammissibilità e l’infondatezza dei motivi aggiunti. Conclude per la reiezione.

Si costituisce l’A.r.p.a. Molise, eccependo la carenza di legittimazione passiva nel giudizio.

Interviene <<ad adiuvandum>>, la società MPMS, chiedendo l’accoglimento del ricorso per motivi aggiunti.

Con ordinanza collegiale n. 45/2011, questa Sezione respinge la domanda cautelare connessa ai motivi aggiunti. Con ordinanza n. 3399 del 2011, il Consiglio di Stato, V sezione, dichiara irricevibile l’appello cautelare di parte ricorrente.

Con ordinanza presidenziale n. 214 del 2012, sono disposti incombenti istruttori, ai quali l’Amministrazione provinciale dà esecuzione.

Con ordinanza collegiale n. 270 del 2012, è fissata l’udienza pubblica per la discussione del merito della causa.

Con ordinanza collegiale n. 587 del 2012, è nominato un consulente tecnico d’ufficio, nella persona del Prof. Enrico Rolle, già docente di ingegneria idrica presso l’Università degli studi “La Sapienza” di Roma, per l’effettuazione di una perizia in ordine alla qualificabilità del canale consortile n. 5 e alla tipologia del sistema di collettamento della acque reflue di cui detto canale fa parte. Nelle more, è disposta la sospensione <<ad tempus>> degli effetti del provvedimento impugnato con i motivi aggiunti.

All’udienza del 28 febbraio 2013, la causa viene introitata per la decisione.

II – L’Agenzia regionale protezione ambientale (A.r.p.a.) del Molise ha legittimazione passiva nel processo, atteso che il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo è stato adottato sulla base di un parere tecnico redatto dalla detta Agenzia. L’istanza di estromissione dal giudizio dell’Agenzia, pertanto, non può essere accolta.

III – La giurisdizione appartiene al giudice amministrativo.

Anche se spettano alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. a), del r.d. n. 1775/1933, i ricorsi avverso i provvedimenti presi dall'Amministrazione in materia di acque pubbliche, tale disposizione va interpretata nel senso che sussiste la giurisdizione di legittimità in unico grado del detto Tribunale, solo quando i provvedimenti amministrativi impugnati siano caratterizzati da incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, quando cioè essi concorrano, in concreto, a disciplinare la gestione, l'esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari o a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio e alla realizzazione delle opere stesse o a stabilire o modificare la localizzazione di esse, ovvero, ancora, a influire nella loro realizzazione, mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti, mentre restano fuori da tale ambito giurisdizionale tutte le controversie che solo in via di riflesso, o indirettamente, abbiano siffatta incidenza (cfr.: Cass. Civile sez. un., 20.6.2012 n. 20148; T.a.r. Liguria Genova II, 3.9.2012 n. 1156). Nel caso di specie, anche a voler prescindere dalla natura privata e non pubblica delle acque refluenti nel canale consortile, oggetto del ricorso è la gestione del ciclo dei rifiuti, nonché la tutela ambientale, non già il regime delle acque. Pertanto, la materia rientra appieno nella cognizione esclusiva del giudice amministrativo, a tenore della normativa di cui all’art. 133 lett. p) ed s) del Codice del processo amministrativo.

IV - Il ricorso introduttivo è improcedibile.

V - Invero, con l’ordinanza collegiale n. 134 del 2009, questa Sezione ha accolto la domanda cautelare connessa al ricorso introduttivo, al limitato fine di consentire un riesame della posizione amministrativa del Consorzio ricorrente. In sede di riesame, quindi, la Provincia resistente ha adottato la determinazione dirigenziale n. 3059 del 14.12.2010, che motivatamente ha confermato la qualificazione dello scarico consortile n. 5 come afferente a corpo idrico superficiale. Ne consegue che il ricorrente Consorzio, per effetto del provvedimento sopravvenuto che tiene luogo del precedente atto, impugnato con il ricorso introduttivo, ha perduto l’interesse a ottenere l’accoglimento del primo gravame.

VI – I motivi aggiunti, viceversa, sono ammissibili, ma infondati.

VII – E’ ammissibile che, con i motivi aggiunti, la parte ricorrente impugni il provvedimento adottato in esecuzione di una precedente ordinanza cautelare del giudice amministrativo. Nella specie, si tratta di un provvedimento di riesame - la determinazione dirigenziale n. 3059 del 14.12.2010 della Provincia di Campobasso – che ha sostituito il precedente provvedimento, talché esso può essere contestato non soltanto per i profili di inottemperanza cautelare, ma anche per ulteriori, eventuali vizi di legittimità, mediante un nuovo ricorso. Il fatto che, tra le censure dei motivi aggiunti, vi possa essere anche quella della non corretta esecuzione della presupposta misura cautelare del giudice amministrativo non costituisce ragione sufficiente per limitare la difesa del ricorrente allo strumento dell’esecuzione cautelare di cui all’art. 59 del C.p.a., piuttosto che allo strumento ben più efficace e, in caso di accoglimento, satisfattivo del ricorso per motivi aggiunti.

VIII – Nondimeno, i motivi aggiunti sono destituiti di fondamento e non appaiono meritevoli di accoglimento.

IX – Il consulente tecnico d’ufficio, all’uopo incaricato, ha risposto ai quesiti formulati da questa Sezione, con la menzionata ordinanza collegiale istruttoria n. 587/2012, confermando la tesi della resistente Provincia, circa la qualificazione del canale n. 5 come scarico afferente a corpo idrico superficiale.

In particolare, la perizia d’ufficio ha confermato che <<sia il canale n. 4 che il canale n. 5 sono indicati nel Piano di tutela regionale delle acque come acque superficiali presenti sul territorio regionale… Nello sviluppo successivo sia del Piano di tutela regionale (ai sensi del D.Lgs. n. 152/1999), sia del Piano di gestione del distretto idrografico dell’Appennino meridionale (ai sensi della parte terza del D.Lgs. n. 152/2006), i canali non vengono ulteriormente presi in considerazione, in quanto non possiedono i requisiti minimi previsti dalle norme per essere considerati significativi. Non essendo tali, essi non vengono sottoposti a specifici programmi di monitoraggio, alle procedure che ne consentono di definire il tipo, alla individuazione degli obiettivi di qualità e delle misure che ne assicurino la tutela nel tempo, senza tuttavia perdere la loro qualifica di acque superficiali interne, di minore interesse pubblico per dimensioni e rilievo ambientale, ma pur sempre assoggettate a misure di tutela valide per qualsiasi acqua superficiale, quale appunto risulta essere il rispetto dei limiti allo scarico. Alla luce di quanto precede, si ritiene che il sistema costituito dal canale 5 e dal canale 4 suo tributario, nonché dai canali minori che in essi confluiscono, sia da ricondurre alla nozione di corpo idrico superficiale, confermata peraltro dalle caratteristiche biologiche che i canali presentano attualmente e che, quindi, tutti gli scarichi che s’immettono in tale sistema debbono rispettare i limiti previsti per le acque interne, tabella 3 allegato 5 della parte terza del D.Lgs. n. 152/2006, inclusi quelli previsti per i parametri “cloruri” e “solfati”>>.

Inoltre, sempre sulla base della sua attenta valutazione tecnica, il predetto consulente d’ufficio ha osservato che <<…il canale consortile n. 5 e gli altri canali che in esso confluiscono non possono essere qualificati come sistema di collettamento delle acque reflue provenienti dal comprensorio consortile, essendo sia il canale n. 5 (tributario del canale 4), che lo stesso canale n. 4 entrambi riconducibili alla nozione di corpo idrico superficiale>>.

Nella sua relazione tecnica, il c.t.u. ha concluso che non possano attribuirsi ai provvedimenti impugnati le paventate conseguenze ambientali ed economiche che il ricorrente Consorzio assume di voler scongiurare, vale a dire che, contribuendo la presenza di limiti più elevati per cloruri e fosfati al mantenimento dell’habitat fluviale, detto habitat potrebbe essere compromesso proprio da un abbassamento dei detti limiti. Per contro, il c.t.u. – anche sulla base delle analisi effettuate periodicamente dall’A.r.p.a. Molise – osserva che <<il mantenimento dei limiti attuali allo scarico… appare adeguato alla tutela della vita acquatica presente nei canali>>.

In conclusione, il provvedimento provinciale impugnato regge alle censure dei motivi aggiunti, atteso che la canalizzazione consortile oggetto del contenzioso – stando a un’approfondita analisi tecnica, della cui scientificità non è consentito dubitare anche per l’eccellente qualità professionale del perito d’ufficio incaricato da questa Sezione – ha le caratteristiche tipiche del corpo idrico superficiale artificiale, che la Provincia di Campobasso ha inteso riconoscerle con la determina dirigenziale n. 3059 del 14.12.2010. La normativa di settore, quindi, nella specie, è stata correttamente applicata, ragione per la quale non si può affermare che la Provincia di Campobasso abbia violato il principio di precauzione, né che sia venuta meno al dovere di leale collaborazione verso il Consorzio pubblico ricorrente.

XI – In conclusione, il ricorso introduttivo è improcedibile, mentre i motivi aggiunti sono infondati. Si ravvisano giustificate ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti. Le spese della c.t.u., poste sin d’ora a carico del Consorzio ricorrente, saranno liquidate con separato provvedimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo e respinge i motivi aggiunti, perché infondati.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Rimanda a successiva determinazione, la liquidazione delle spese della c.t.u., che sin d’ora sono poste a carico del Consorzio ricorrente.

Ordina all'Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.

Così deciso in Campobasso, presso la sede del T.A.R., nella Camera di Consiglio del 28 febbraio 2013, dal Collegio così composto:

Goffredo Zaccardi, Presidente

Orazio Ciliberti, Consigliere, Estensore

Antonio Andolfi, Primo Referendario

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)