Cass. Sez. III n. 4129 del 28 gennaio 2013 (ud. 18 dic. 2012)
Pres. Lombardi Est. Fiale Ric. Brau
Urbanistica. Lottizzazione abusiva e realizzazione di case mobili

Configura un'ipotesi di lottizzazione abusiva la realizzazione, in un campeggio, di manufatti attrezzati con servizi igienici, muniti di ruote e di un sistema di aggancio per il traino ma privi di targhe e di luci di posizione che ne impediscono la circolazione su strada ed a tale circolazione non siano omologati e che risultano collegati ai servizi già esistenti nel campeggio (rete idrica, fognaria ed elettrica) attraverso la nuova plurima realizzazione di tubature in PVC e pozzetti interrati, nonché stabilizzati mediante posizionamento su basamenti di cemento, in modo da lasciare sollevate le ruote, con addossate verande di legno oppure pavimentazioni di mattonelle autobloccanti.

RITENUTO IN FATTO

La Corte di appello di Cagliari, con sentenza del 9.1.2012, ha confermato la sentenza 26.1.2010 del Tribunale di Oristano, che aveva affermato la responsabilità penale di B.F.Q. A. in ordine al reati di cui:

- al D.P.R. n. 380 del 2001 art. 44, lett. c), per avere realizzato una lottizzazione abusiva a scopo edificatorio di un appezzamento di terreno di circa 2.700 mq., effettuando in esso opere di urbanizzazione primaria (reti idrica, elettrica e fognaria) e collocandovi n. 27 unità abitative prefabbricate - acc. in (OMISSIS)", fino all'(OMISSIS);

- al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), per avere realizzato le opere anzidette in assenza della prescritta concessione edilizia;

- al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, commi 1 e 1 bis, per avere realizzato, senza la prescritta autorizzazione, le opere anzidette in area sottoposta a vincolo paesaggistico con decreto 6 aprile 1990 del competente Assessore regionale, nonchè coperta da bosco e ricompresa in una fascia di 300 metri dalla linea di battigia;

- all'art. 734 cod. pen. per avere alterato le bellezze naturali del luogo soggetto a speciale protezione paesaggistica, naturalistica e geomorfologica e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, unificati tutti i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., lo aveva condannato alla pena - condizionalmente sospesa - di mesi dieci di reclusione, ordinando la confisca delle case mobili in sequestro.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, il quale ha eccepito:

- violazione di legge quanto alla ritenuta configurabilità della lottizzazione abusiva pure a fronte delle disposizioni introdotte dalla L. 8 novembre 2011, n. 21, art. 20 della Regione Sardegna, modificative della disciplina già posta dalla L.r. 14 maggio 1984, n. 22, art. 4 bis, che dispiegherebbero i loro effetti "sull'alveo di operatività della fattispecie penale";

- la piena legittimità dell'insediamento libero (attuato cioè in assenza di titolo abilitativo edilizio e di autorizzazione paesaggistica) delle case mobili nell'area destinata a campeggio, essendo le stesse dotate di meccanismi di rotazione funzionanti, prive di alcun collegamento di natura permanente al suolo e con allacciamenti agli impianti rimovibili in ogni momento;

- la inconfigurabilità della contravvenzione di cui all'art. 734 cod. pen., poichè le opere realizzate non avrebbero determinato l'alterazione o distruzione delle bellezze naturali.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato, perchè infondato.

2. Gli elementi fattuali della vicenda in esame possono compendiarsi come segue:

- Il B. era rappresentante legale della società cooperativa "La Peonia", che nell'aprile del 2008 assunse la gestione del campeggio In oggetto, sito in zona "F" (turistica) del plano urbanistico generale del Comune di Arborea, regolarmente autorizzato ma di fatto abbandonato.

- Nell'aprile del 2008 personale del Corpo Forestale rilevò la Intervenuta installazione, nell'area del campeggio, di una serie di "case mobili", in mancanza di concessione edilizia e di autorizzazione dell'Ufficio Tutela del Paesaggio.

Si trattava di manufatti di mt. 8,50 circa di lunghezza, larghi ed alti circa mt. 2,90, attrezzati con servizi igienici, muniti di ruote e di un sistema di aggancio per il traino ma privi di targhe e di luci di posizione, sicchè non potevano circolare su strada ed a tale circolazione non erano omologati. Essi erano stati collegati ai servizi già esistenti nel campeggio (rete idrica, fognaria ed elettrica) attraverso la nuova plurima realizzazione di tubature in PVC e pozzetti interrati.

I manufatti erano stati stabilizzati poggiandoli su basamenti di cemento, in modo da lasciare sollevate le ruote, e ad essi erano state addossate verande di legno oppure pavimentazioni di mattonelle autobloccanti.

3. Quanto alle disposizioni normative applicabili deve rilevarsi che:

3.1 Il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1 - lett. e) n. 5), ricomprende fra gli "interventi di nuova costruzione" - come tali subordinati, ai sensi del successivo art. 10, al rilascio del permesso di costruire - "l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee".

Tale previsione normativa recepisce l'orientamento già in precedenza espresso dalla giurisprudenza penale e da quella amministrativa, secondo il quale deve ritenersi "costruzione edilizia", per la quale è oggi dovuto permesso di costruire, anche l'installazione di un prefabbricato non infisso nè incorporato al suolo mediante fondazioni, ma che, per la sua forza di gravità, si immedesima con il terreno sottostante, inerendovi con caratteristiche obiettive di stabilità e con capacità di trasformare in modo durevole l'area occupata ed utilizzata definitivamente a scopo edilizio (vedi Cass., sez. 3^, 8 marzo 1989, n. 3536, Marengo).

Irrilevanti devono considerarsi - a fronte dell'alterazione permanente dello stato dei luoghi - i materiali impiegati per la realizzazione della struttura, nonchè le tecniche ed i sistemi di ancoraggio al suolo.

3.2 La L. 23 luglio 2009, n. 99, art. 3, comma 9, (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia) aveva disposto che:

"Al fine di garantire migliori condizioni di competitivita sul mercato internazionale e dell'offerta di servizi turistici, nelle strutture turistico-ricettive all'aperto, le installazioni e i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, anche se collocati permanentemente, per l'esercizio dell'attività, entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate, purchè ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di mobilità stabilite dagli ordinamenti regionali, non costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici".

A giudizio del Collegio, già alla stregua di tale disposizione non potevano farsi rientrare nella previsione derogatoria le strutture abitative in concreto installate nell'area in oggetto, poichè tali strutture non erano riconducibili alla nozione di "mezzi mobili di pernottamento", la cui caratteristica precipua va individuata nella naturale destinazione ad offrire all'utilizzatore la possibilità di abbinare la facilità di spostamento con la costante disponibilità di un alloggio nel quale anche pernottare.

La Corte Costituzionale - con la sentenza n. 278 del 22 luglio 2010 - ha dichiarato, però (su ricorso della Regione Lazio), l'illegittimità costituzionale della disposizione in oggetto, in quanto essa introduceva una disciplina dettagliata e specifica che non lasciava alcuno spazio al legislatore regionale, violando l'art. 117 Cost., comma 3, che attribuisce al legislatore statale di prescrivere criteri e obiettivi in materia di governo del territorio mentre è riservata alla normativa regionale di dettaglio l'individuazione degli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere tali obiettivi.

3.3 La L. R. Sardegna 14 maggio 1984, n. 22, art. 5, comma 3, prevede che sono campeggi le aziende organizzate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento che siano trasportabili dal turista per via ordinaria e senza ricorrere a trasporto eccezionale".

La vicenda in esame, invece, è caratterizzata dalla intervenuta installazione di manufatti che non possono considerarsi "mezzi autonomi di pernottamento che siano trasportabili dal turista per via ordinaria e senza ricorrere a trasporto eccezionale".

3.4 La L. R. Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3, art. 5, comma 6, aggiunse la L.R. n. 22 del 1994, comma 4 bis all'art. 6 prevedendo che "Nei campeggi non è richiesto il titolo abilitativo edilizio per gli allestimenti mobili di pernottamento che conservano i meccanismi di rotazione in funzione, non sono collegati permanentemente al terreno e i cui allacciamenti alla rete idrica, elettrica e fognaria sono amovibili in qualsiasi momento".

3.5 la L. R. n. 22 del 1984, art. 6, comma 4 bis, introdotto dalla L. R. n. 3 del 2009, è stato ulteriormente modificato dalla L. R. Sardegna 8 novembre 2011, n. 21, art. 20, secondo la seguente formulazione: "Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, nelle aziende ricettive all'aria aperta regolarmente autorizzate e nei limiti della ricettività autorizzata, gli allestimenti mobili di pernottamento, quali tende, roulotte, caravan, mobil-home, maxicaravan o case mobili e pertinenze ed accessorì funzionali all'esercizio dell'attività, sono diretti a soddisfare esigenze di carattere turistico meramente temporanee e, anche se collocati in via continuativa, non costituiscono attività rilevante a fini urbanistici, edilizi e paesaggistici. A tal fine tali allestimenti devono:

a) conservare i meccanismi di rotazione in funzione;

b) non possedere alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessorì e le pertinenze devono essere rimovibili in ogni momento".

4. La Corte territoriale, nella sentenza impugnata, ha espresso dubbi di legittimità costituzionale in relazione alla più recente formulazione della L. R. n. 22 del 1984, art. 6 - comma 4 bis, in seguito alle modifiche apportate dalla L. R. n. 21 del 2011, art. 20, rilevando in particolare che esso violerebbe il principio che riserva al solo legislatore statale la potestà di emanare norme di natura penale, determinando una limitazione non consentita dell'ambito applicativo sia delle fattispecie di reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, sia di quelle previste dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, commi 1 e 1 bis.

Le Regioni, infatti, anche quelle a statuto speciale, non possono intervenire con proprie leggi su condotte penalmente previste dal legislatore statale, modificando, eliminando o introducendo presupposti, elementi normativi, cause di giustificazione o di estinzione dei reati, in modo da ampliare o ridurre l'ambito applicativo degli illeciti disciplinati da norme statali: operazione consentita soltanto quando sia il legislatore nazionale (come avviene per le cd. "norme penali in bianco") a strutturare la fattispecie in termini tali da richiedere un'attività integrativa per la sua concreta applicazione ovvero per la specifica determinazione di cause di non punibilità o di estinzione vedi, in proposito, la sentenza della Corte Costituzionale n. 487 del 25.10.1989.

5. Gli anzidetti dubbi di costituzionalità, però, legittimamente sono stati consideranti irrilevanti a fronte degli elementi fattuali che caratterizzano in concreto la vicenda in esame, allorchè si consideri che:

a) gli allestimenti abitativi installati non possono ad evidenza ritenersi diretti a soddisfare esigenze di carattere turistico meramente temporanee;

b) i meccanismi di rotazione dei quali i manufatti erano dotati non erano destinati ad assicurare un normale e naturale spostamento di essi al di fuori del campeggio per l'inadeguatezza strutturale al viaggio su strada;

c) era stato realizzato un collegamento permanente al suolo mediante la stabilizzazione su basamenti di cemento e la realizzazione di pertinenze (verande ed accessi pavimentati) peculiari a ciascuna singola installazione e non precarie;

d) carattere di stabilità presentavano gli allacciamenti alle reti tecnologiche, la cui rimozione avrebbe dovuto comportare lavori di scavo e smantellamento delle opere di collegamento del singolo manufatto anche alle reti periferiche interrate.

Va affermato perciò, in conclusione - tenuto conto che il vigente piano urbanistico comunale prescrive la necessità dell'approvazione di un piano di lottizzazione per l'edificazione nelle zone urbanistiche "F" - che con argomentazioni giuridicamente corrette i giudici del merito hanno ritenuto configurabile una lottizzazione abusiva in presenza di un intervento di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio che effettivamente ha conferito ad una porzione di esso un nuovo assetto non disciplinato dal prescritto piano attua ti vo.

Altrettanto corrette vanno considerate le argomentazioni svolte sul tema della necessità del titolo abilitativo edilizio e dell'autorizzazione paesaggistica.

6. Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno affermato che la contravvenzione di cui all'art. 734 cod. pen. si configura come un reato di danno, e non di pericolo (o di danno presunto), richiedendo per la sua punibilità che si verifichi in concreto la distruzione o l'alterazione delle bellezze protette. Non è sufficiente, pertanto, per integrare gli estremi del reato, la mera esecuzione di un'opera nè la semplice alterazione dello stato naturale delle cose sottoposte a vincolo, ma occorre che tale alterazione abbia effettivamente determinato la distruzione o il deturpamento della bellezza naturale (Cass., Sez. Unite, 12.1.1993, n. 248).

La relativa valutazione è riservata all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito e, nella fattispecie in esame, il Tribunale e la Corte territoriale hanno adeguatamente motivato circa l'evidente esistenza di un danno in concreto arrecato alle bellezze naturali.

7. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2013