MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 23 aprile 2008, n. 100
Regolamento recante le sanzioni amministrative per il mancato raggiungimento dell\'obbligo di immissione in consumo di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell\'articolo 2-quater, comma 2, della legge 11 marzo 2006, n. 81, cosi\' come sostituito dall\'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
GU 131 del 6 giugno 2008
Regolamento recante le sanzioni amministrative per il mancato raggiungimento dell\'obbligo di immissione in consumo di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell\'articolo 2-quater, comma 2, della legge 11 marzo 2006, n. 81, cosi\' come sostituito dall\'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
GU 131 del 6 giugno 2008
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL\'ECONOMIA E DELLE FINANZE
IL MINISTRO DELL\'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
e
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto l\'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, che sostituisce l\'articolo 2-quater della legge 11 marzo 2006,
n. 81, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
10 gennaio 2006, n. 2;
Visto l\'articolo 2-quater citato e, in particolare, il comma 1, che
prevede che i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio,
prodotti a partire da fonti non rinnovabili e destinati
all\'autotrazione hanno l\'obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2007, di
immettere in consumo una quota minima di biocarburanti;
Visto l\'articolo 2-quater citato e, in particolare, il comma 2, che
prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con i Ministri dell\'economia e delle finanze, dell\'ambiente
e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole
alimentari e forestali, sono fissate le sanzioni amministrative
pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento
dell\'obbligo previsto per i singoli anni di attuazione della presente
disposizione successivi al 2007;
Visto l\'articolo 2-quater citato e, in particolare, il comma 3, il
quale prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico, dell\'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
dell\'economia e delle finanze sono dettati criteri, condizioni e
modalita\' per l\'attuazione del predetto obbligo di immissione in
consumo di una quota minima di biocarburanti;
Visto l\'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al
sistema penale ed in particolare l\'articolo 17;
Ravvisata la necessita\' di disciplinare le modalita\' di attuazione
del predetto obbligo di immissione al consumo di una quota minima di
biocarburanti con la previsione di sanzioni amministrative
pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento
dell\'obbligo previsto per i singoli anni di attuazione successivi al
2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell\'adunanza del 31 marzo 2008;
Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell\'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. DAGL/10.2.21/18 del 22 aprile 2008;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Sanzioni amministrative pecuniarie
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in
caso di violazione degli obblighi di immissione in consumo nel
territorio nazionale della quantita\' di biocarburanti e o degli altri
carburanti rinnovabili, di cui all\'articolo 2-quater, della legge
11 marzo 2006, n. 81, di conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, cosi\' come sostituito
dall\'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
trasmette un documentato rapporto all\'autorita\' competente ai sensi
dell\'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai fini
dell\'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al
comma 2.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, nel caso di violazione
dell\'obbligo di immettere in consumo nel territorio nazionale la
quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili
stabilita dal regolamento del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di cui all\'articolo 2-quater, comma 3, della
legge 11 marzo 2006, n. 81, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria di 600,00 euro. Per tener conto
della diversa gravita\' della violazione si applica una maggiorazione
della sanzione stessa, calcolata in ragione del diverso peso
percentuale dei certificati di immissione in consumo mancanti,
secondo il seguente schema:
a) per ogni certificato mancante rientrante nel primo 25% del
quantitativo di obbligo riconducibile a ciascun soggetto obbligato si
applica la sanzione di 600,00 euro;
b) per ogni certificato mancante rientrante nel secondo 25% del
quantitativo di obbligo riconducibile a ciascun soggetto obbligato si
applica la prevista sanzione maggiorata di 100,00 euro;
c) per ogni certificato mancante rientrante nel terzo 25% del
quantitativo di obbligo riconducibile a ciascun soggetto obbligato si
applica la prevista sanzione maggiorata di 200,00 euro;
d) per ogni certificato mancante rientrante nel quarto 25% del
quantitativo di obbligo riconducibile a ciascun soggetto obbligato si
applica la prevista sanzione maggiorata di 300,00 euro.
3. Gli importi derivanti dalla comminazione delle sanzioni di cui
al comma 1, sono versati ad apposito capitolo dell\'entrata del
bilancio statale, per essere riassegnati al Fondo di cui
all\'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
4. Al fine di garantire un adeguato livello delle sanzioni rispetto
alle condizioni del mercato petrolifero e dei biocarburanti, con
decreto di cui l\'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto
1988, n. 400, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con i Ministri dell\'economia e delle finanze, dell\'ambiente
e della tutela del territorio e del mare e o delle politiche agricole
alimentari e forestali, puo\' essere annualmente modificata, con
riferimento all\'obbligo dell\'anno successivo, l\'entita\' delle
sanzioni di cui al comma 2, anche in relazione ai progressi nello
sviluppo delle filiere agroenergetiche.
Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo
alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sara\'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E\' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare.
Roma, 23 aprile 2008
Il Ministro dello sviluppo economico
Bersani
Il Ministro dell\'economia e delle finanze
Padoa Schioppa
Il Ministro dell\'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Pecoraro Scanio
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
De Castro
Visto, il Guardasigilli: Scotti
Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita\' produttive,
registro n. 2, foglio n. 74
di concerto con
IL MINISTRO DELL\'ECONOMIA E DELLE FINANZE
IL MINISTRO DELL\'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
e
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto l\'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, che sostituisce l\'articolo 2-quater della legge 11 marzo 2006,
n. 81, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
10 gennaio 2006, n. 2;
Visto l\'articolo 2-quater citato e, in particolare, il comma 1, che
prevede che i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio,
prodotti a partire da fonti non rinnovabili e destinati
all\'autotrazione hanno l\'obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2007, di
immettere in consumo una quota minima di biocarburanti;
Visto l\'articolo 2-quater citato e, in particolare, il comma 2, che
prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con i Ministri dell\'economia e delle finanze, dell\'ambiente
e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole
alimentari e forestali, sono fissate le sanzioni amministrative
pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento
dell\'obbligo previsto per i singoli anni di attuazione della presente
disposizione successivi al 2007;
Visto l\'articolo 2-quater citato e, in particolare, il comma 3, il
quale prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico, dell\'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
dell\'economia e delle finanze sono dettati criteri, condizioni e
modalita\' per l\'attuazione del predetto obbligo di immissione in
consumo di una quota minima di biocarburanti;
Visto l\'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al
sistema penale ed in particolare l\'articolo 17;
Ravvisata la necessita\' di disciplinare le modalita\' di attuazione
del predetto obbligo di immissione al consumo di una quota minima di
biocarburanti con la previsione di sanzioni amministrative
pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento
dell\'obbligo previsto per i singoli anni di attuazione successivi al
2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell\'adunanza del 31 marzo 2008;
Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell\'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. DAGL/10.2.21/18 del 22 aprile 2008;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Sanzioni amministrative pecuniarie
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in
caso di violazione degli obblighi di immissione in consumo nel
territorio nazionale della quantita\' di biocarburanti e o degli altri
carburanti rinnovabili, di cui all\'articolo 2-quater, della legge
11 marzo 2006, n. 81, di conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, cosi\' come sostituito
dall\'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
trasmette un documentato rapporto all\'autorita\' competente ai sensi
dell\'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai fini
dell\'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al
comma 2.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, nel caso di violazione
dell\'obbligo di immettere in consumo nel territorio nazionale la
quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili
stabilita dal regolamento del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di cui all\'articolo 2-quater, comma 3, della
legge 11 marzo 2006, n. 81, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria di 600,00 euro. Per tener conto
della diversa gravita\' della violazione si applica una maggiorazione
della sanzione stessa, calcolata in ragione del diverso peso
percentuale dei certificati di immissione in consumo mancanti,
secondo il seguente schema:
a) per ogni certificato mancante rientrante nel primo 25% del
quantitativo di obbligo riconducibile a ciascun soggetto obbligato si
applica la sanzione di 600,00 euro;
b) per ogni certificato mancante rientrante nel secondo 25% del
quantitativo di obbligo riconducibile a ciascun soggetto obbligato si
applica la prevista sanzione maggiorata di 100,00 euro;
c) per ogni certificato mancante rientrante nel terzo 25% del
quantitativo di obbligo riconducibile a ciascun soggetto obbligato si
applica la prevista sanzione maggiorata di 200,00 euro;
d) per ogni certificato mancante rientrante nel quarto 25% del
quantitativo di obbligo riconducibile a ciascun soggetto obbligato si
applica la prevista sanzione maggiorata di 300,00 euro.
3. Gli importi derivanti dalla comminazione delle sanzioni di cui
al comma 1, sono versati ad apposito capitolo dell\'entrata del
bilancio statale, per essere riassegnati al Fondo di cui
all\'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
4. Al fine di garantire un adeguato livello delle sanzioni rispetto
alle condizioni del mercato petrolifero e dei biocarburanti, con
decreto di cui l\'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto
1988, n. 400, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con i Ministri dell\'economia e delle finanze, dell\'ambiente
e della tutela del territorio e del mare e o delle politiche agricole
alimentari e forestali, puo\' essere annualmente modificata, con
riferimento all\'obbligo dell\'anno successivo, l\'entita\' delle
sanzioni di cui al comma 2, anche in relazione ai progressi nello
sviluppo delle filiere agroenergetiche.
Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo
alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sara\'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E\' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare.
Roma, 23 aprile 2008
Il Ministro dello sviluppo economico
Bersani
Il Ministro dell\'economia e delle finanze
Padoa Schioppa
Il Ministro dell\'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Pecoraro Scanio
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
De Castro
Visto, il Guardasigilli: Scotti
Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita\' produttive,
registro n. 2, foglio n. 74