MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 23 aprile 2008, n. 100

Regolamento recante le sanzioni amministrative per il mancato raggiungimento dell\'obbligo di immissione in consumo di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell\'articolo 2-quater, comma 2, della legge 11 marzo 2006, n. 81, cosi\' come sostituito dall\'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
GU 131 del 6 giugno 2008
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL\'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELL\'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

e

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto  l\'articolo 1,  comma 368,  della  legge 27 dicembre 2006, n.
296,  che  sostituisce l\'articolo 2-quater della legge 11 marzo 2006,
n.  81, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
10 gennaio 2006, n. 2;
Visto l\'articolo 2-quater citato e, in particolare, il comma 1, che
prevede  che  i  soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio,
prodotti   a   partire   da   fonti   non   rinnovabili  e  destinati
all\'autotrazione hanno l\'obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2007, di
immettere in consumo una quota minima di biocarburanti;
Visto l\'articolo 2-quater citato e, in particolare, il comma 2, che
prevede  che  con  decreto  del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto  con i Ministri dell\'economia e delle finanze, dell\'ambiente
e  della  tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole
alimentari  e  forestali,  sono  fissate  le  sanzioni amministrative
pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento
dell\'obbligo previsto per i singoli anni di attuazione della presente
disposizione successivi al 2007;
Visto  l\'articolo 2-quater citato e, in particolare, il comma 3, il
quale  prevede  che con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari  e  forestali,  di  concerto con i Ministri dello sviluppo
economico,  dell\'ambiente  e della tutela del territorio e del mare e
dell\'economia  e  delle  finanze  sono  dettati criteri, condizioni e
modalita\'  per  l\'attuazione  del  predetto  obbligo di immissione in
consumo di una quota minima di biocarburanti;
Visto  l\'articolo 17,  commi 3  e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Vista  la  legge  24 novembre  1981,  n.  689, recante modifiche al
sistema penale ed in particolare l\'articolo 17;
Ravvisata  la necessita\' di disciplinare le modalita\' di attuazione
del  predetto obbligo di immissione al consumo di una quota minima di
biocarburanti   con   la   previsione   di   sanzioni  amministrative
pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento
dell\'obbligo  previsto per i singoli anni di attuazione successivi al
2007;
Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell\'adunanza del 31 marzo 2008;
Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell\'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. DAGL/10.2.21/18 del 22 aprile 2008;
A d o t t a

il seguente regolamento:


Art. 1.
Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in
caso  di  violazione  degli  obblighi  di  immissione  in consumo nel
territorio nazionale della quantita\' di biocarburanti e o degli altri
carburanti  rinnovabili,  di  cui  all\'articolo 2-quater, della legge
11 marzo 2006, n. 81, di conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge   10 gennaio   2006,   n.   2,  cosi\'  come  sostituito
dall\'articolo 1,  comma 368,  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296,
trasmette  un  documentato rapporto all\'autorita\' competente ai sensi
dell\'articolo 17  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689, ai fini
dell\'irrogazione  delle  sanzioni amministrative pecuniarie di cui al
comma 2.
2.  Salvo  che  il  fatto costituisca reato, nel caso di violazione
dell\'obbligo  di  immettere  in  consumo  nel territorio nazionale la
quota  minima  di  biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili
stabilita  dal  regolamento  del  Ministro  delle  politiche agricole
alimentari  e forestali, di cui all\'articolo 2-quater, comma 3, della
legge   11 marzo   2006,   n.   81,  di  conversione  in  legge,  con
modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, si applica la
sanzione  amministrativa  pecuniaria  di 600,00 euro. Per tener conto
della  diversa gravita\' della violazione si applica una maggiorazione
della   sanzione  stessa,  calcolata  in  ragione  del  diverso  peso
percentuale  dei  certificati  di  immissione  in  consumo  mancanti,
secondo il seguente schema:
a) per  ogni  certificato  mancante  rientrante nel primo 25% del
quantitativo di obbligo riconducibile a ciascun soggetto obbligato si
applica la sanzione di 600,00 euro;
b) per  ogni  certificato mancante rientrante nel secondo 25% del
quantitativo di obbligo riconducibile a ciascun soggetto obbligato si
applica la prevista sanzione maggiorata di 100,00 euro;
c) per  ogni  certificato  mancante  rientrante nel terzo 25% del
quantitativo di obbligo riconducibile a ciascun soggetto obbligato si
applica la prevista sanzione maggiorata di 200,00 euro;
d) per  ogni  certificato  mancante rientrante nel quarto 25% del
quantitativo di obbligo riconducibile a ciascun soggetto obbligato si
applica la prevista sanzione maggiorata di 300,00 euro.
3.  Gli  importi derivanti dalla comminazione delle sanzioni di cui
al  comma  1,  sono  versati  ad  apposito  capitolo dell\'entrata del
bilancio   statale,   per   essere   riassegnati   al  Fondo  di  cui
all\'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
4. Al fine di garantire un adeguato livello delle sanzioni rispetto
alle  condizioni  del  mercato  petrolifero  e dei biocarburanti, con
decreto  di  cui  l\'articolo 17,  commi  3 e 4, della legge 23 agosto
1988,  n.  400,  adottato  dal  Ministro dello sviluppo economico, di
concerto  con i Ministri dell\'economia e delle finanze, dell\'ambiente
e della tutela del territorio e del mare e o delle politiche agricole
alimentari  e  forestali,  puo\'  essere  annualmente  modificata, con
riferimento   all\'obbligo   dell\'anno   successivo,  l\'entita\'  delle
sanzioni  di  cui  al  comma 2, anche in relazione ai progressi nello
sviluppo delle filiere agroenergetiche.

Art. 2.
Entrata in vigore

1.  Il  presente  regolamento  entra in vigore il giorno successivo
alla  data  della  sua  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo  di  Stato,  sara\'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E\' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare.
Roma, 23 aprile 2008

Il Ministro dello sviluppo economico
Bersani

Il Ministro dell\'economia e delle finanze
Padoa Schioppa

Il Ministro dell\'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Pecoraro Scanio

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
De Castro


Visto, il Guardasigilli: Scotti

Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2008
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita\' produttive,
registro n. 2, foglio n. 74