Cass. Sez. III n. 36567 del 24 settembre 2008 (Ud.8 lug.2008)
Pres. Onorato Rel. Franco Ric. La Tella ed altri
Urbanistica. Responsabilità del direttore dei lavori
Tra le fondamentali e primarie verifiche a carico del direttore dei lavori, vi è quella della corretta impostazione di colmo e falde, che costituisce un momento decisivo e fondamentale della esecuzione dell'intervento in modo conforme alla concessione edilizia e, per tale fondamentale verifica, non è necessario che il direttore dei lavori sia tutti i giorni presente in cantiere. La legge, invero, attribuisce espressamente al direttore dei lavori l'obbligo di curare la corrispondenza dell'opera al progetto. Nella fattispecie l'elemento psicologico del reato in questione può concretarsi indifferentemente nel dolo o nella colpa e quindi versa certamente in colpa, sotto l'aspetto della negligenza, e non può invocare la buona fede, il direttore dei lavori che non controlli effettivamente e costantemente lo svolgimento delle opere anche riguardo alla loro conformità alle leggi urbanistiche ed al progetto autorizzato
Urbanistica. Responsabilità del direttore dei lavori
- Dettagli
- Categoria principale: Urbanistica
- Categoria: Cassazione Penale
- Visite: 7238