Cass. Sez.III n. 10977 del 22 marzo 2010 (Cc 27 gen. 2010)
Pres. Fiale Est. Sarno Ric. Ambrosetti
Urbanistica. Riesame e indagato non titolare del bene in sequestro

L'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a proporre richiesta di riesame del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame. (Nella specie, la legittimazione del ricorrente, non più proprietario dell'immobile per averlo alienato a terzi ma sottoposto a sequestro preventivo per il reato di costruzione abusiva, è stata riconosciuta in quanto titolare di un autonomo interesse a far valere le ragioni a sostegno della regolarità della procedura di rilascio sin dal momento di esecuzione del sequestro, ciò in considerazione delle conseguenze contrattuali cui egli è esposto ove l'immobile risulti abusivamente realizzato).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 27/01/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 135
Dott. SARNO Giulio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 27316/2009
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AMBROSETTI ANNA LAURA N. IL 18/09/1938;
avverso l'ordinanza n. 15/2009 TRIB. LIBERTÀ di RIETI, del 12/05/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
lette/sentite le conclusioni del PO Dott. Izzo Gioacchino che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udito il difensore avv. Beccia Marco sost. proc..
OSSERVA
Anna Laura Ambrosetti propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale il tribunale di Rieti ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 18.2.09 dal GIP del medesimo tribunale.
L'istanza di riesame era in particolare intesa a far valere l'insussistenza del fumus in ordine ai reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) e art. 323 cod. pen. a lei contestati in concorso con altri indagati.
Il tribunale, premesso che la stessa Ambrosetti aveva affermato di non essere più proprietaria dell'immobile in sequestro per averlo ceduto a terzi - circostanza questa confermata anche nell'informativa di reato -, sul rilievo che l'eventuale esclusione del fumus in relazione alla posizione della Ambrosetti non avrebbe fatto venir meno i presupposti del fumus e del periculum in mora in ordine alle altre posizioni processuali, dichiarava il ricorso inammissibile. L'odierna ricorrente ha impugnato in questa sede l'ordinanza citata deducendo:
a) la violazione degli artt. 568 e 322 c.p.p. assumendo essere comunque ravvisabile l'interesse al dissequestro della persona che ha ceduto l'immobile quantomeno al fine di evitare possibili azioni in sede civile da parte degli acquirenti;
b) omessa motivazione sul fumus commissi delicti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Non è in discussione la premessa del ragionamento del tribunale e, cioè la possibilità che l'indagato possa proporre richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro preventivo di un bene di cui egli non sia titolare, purché vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame.
In questo senso si è da ultimo espressa anche Sez. 5, n. 44036 del 21/10/2008 Rv, 241673 ed il Collegio, pur consapevole dell'esistenza di un difforme orientamento, in base al quale "all'indagato è sempre riconosciuto interesse a proporre richiesta di riesame contro il sequestro, indipendentemente dal fatto che i beni siano stati sottratti alla sua disponibilità o a quella di terzi" (Sez. 3, n. 10049 del 01/02/2005 Rv. 230853; Sez. 3A, 6.3/26.4.1996, Mora), ritiene comunque di dover aderire al primo ritenendo che non si possa prescindere, come già affermato da Sez. 1, n. 36018 del 21/09/2005 Rv. 232254, dai principi generali in tema di impugnazione, la quale non può che essere funzionale ad un risultato che deve immediatamente spiegare i suoi effetti nella sfera giuridica dell'impugnante.
Non sembrano invece condivisibili i rimanenti passaggi della motivazione del riesame.
Al riguardo non appare anzitutto convincente l'affermazione secondo cui "l'accertamento...dei reati ipotizzati, sì da escludere il concorso della Ambrosetti nel reato edilizio ed in quello di abuso di ufficio, non farebbe venire meno i presupposti dei fumus e dei periculum in ordine alle altre posizioni processuali". È indubbio, infatti, alla luce della contestazione, che la sussistenza del reato edilizio sia strettamente collegata alla contestazione dell'abuso di atti d'ufficio in quanto il rilascio del permesso di costruire sarebbe inficiato, secondo l'ipotesi di accusa, dall'esistenza di condotte collusive con i funzionari pubblici nella fase del rilascio.
Sarebbe, dunque, proprio all'Ambrosetti da imputare direttamente la condotta in esame avendo la stessa attivato la procedura per il rilascio del titolo concessorio.
Ciò posto, proprio per le ragioni esposte, non sembra contestabile che l'Ambrosetti stessa sia nelle condizioni di contestare non solo il ruolo di mero concorrente ma, a monte, la sussistenza stessa dell'abuso che ha preceduto il rilascio del titolo concessorio. Ed è fuori discussione anche che, venuta meno l'ipotesi dell'abuso di ufficio, resterebbe caducata l'accusa per la violazione edilizia in quanto, come detto, interdipendente dalla prima. L'ordinanza del riesame si chiude con un passaggio che dovrebbe avere comunque carattere decisivo per escludere l'interesse della Ambrosetti al ricorso.
Si afferma, infatti, che "..non avendo più la disponibilità del bene (l'Ambrosetti) non potrebbe mai ottenere un beneficio dalla rimozione del provvedimento impugnato..".
Anche questo rilievo non sembra tuttavia convincente. È senz'altro ravvisabile l'esistenza di un autonomo interesse in capo all'alienante di far valere le ragioni per le quali ritiene la regolarità della procedura di rilascio sin dal momento in cui il sequestro venga eseguito per le conseguenze di natura contrattuale alle quali è esposto nel caso in cui il bene immobile risulti realizzato abusivamente.
Peraltro tali ragioni potrebbero non esser fatte valere dall'acquirente il quale ben potrebbe limitarsi, fidando anche sulla risarcibilità del danno, a far valere nel procedimento penale unicamente la propria estraneità alla procedura di rilascio del titolo concessorio.
La decisione del tribunale va pertanto annullata con rinvio per consentire l'esame delle questioni dedotte con l'impugnazione in sede di riesame.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Annulla con rinvio l'ordinanza impugnata al Tribunale di Rieti. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2010