Cass. Sez. III n. 11875 del 26 marzo 2010 CC 17 feb. 2010)
Pres. Grassi Est. Petti Ric. Barletta
Urbanistica. Ordine di demolizione e patteggiamento

Il giudice, nel pronunciare sentenza di applicazione della pena per un reato edilizio, non deve ordinare la demolizione del manufatto abusivamente realizzato, del quale abbia accertato l'avvenuta demolizione. (In motivazione la Corte ha precisato che l'ordine deve essere disposto se l'opera non sia stata altrimenti rimossa o già acquisita al patrimonio comunale).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 17/02/2010
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 276
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 14694/2009
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Barletta Cosimo, nato a Ceglie Messapica il 16 aprile del 1949 avverso la sentenza del tribunale di Brindisi sezione distaccata di Francavilla Fontana del 19 febbraio del 2009;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
Letta la requisitoria del Procuratore generale dott. Enrico Delehaye che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
letti il ricorso e la sentenza denunciata.
osserva quanto segue:
IN FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Francavilla Fontana, con sentenza del 19 febbraio del 2009, ha applicato ex art 444 c.p.p. nei confronti di Barletta Cosimo la pena nella misura concordata. Il predetto era imputato di reati edilizi ed ambientali. Con la sentenza il tribunale ha ordinato altresì la demolizione delle opere abusive.
Ricorre per cassazione l'imputato deducendo:
l'illegittimità dell'ordine di demolizione in quanto il manufatto era stato già eliminato come emergeva dalla nota della Polizia Municipale di Ceglie Messapica presente nel fascicolo depositato dal pubblico ministero nonché omessa motivazione sul punto. Il ricorso va accolto.
Secondo l'orientamento di questa Corte l'ordine di demolizione va disposto se l'opera non sia stata altrimenti rimossa o già acquisita al patrimonio comunale. Nella fattispecie la circostanza dell'avvenuta demolizione del manufatto abusivo risulta inequivocabilmente dall'accertamento compiuto dalla Polizia Municipale di Ceglie Messapica, il cui esito è stato comunicato al P.M. con la nota n. 944 del 2007.
Alla stregua delle considerazioni svolte la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente all'ordine di demolizione che va eliminato.
P.Q.M.
LA CORTE
Letto l'art. 620 c.p.p. annulla senza rinvio la sentenza impugnata sul punto del disposto ordine di demolizione, che elimina. Così deciso in Roma, il 17 febbraio del 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010