Cass.Sez. III n. 34583 del 24 settembre 2010 (ud. 22 apr.2010
Pres. De Maio Est.Fiale Ric. Vanacore.
Urbanistica. Violazione di sigilli e legittimazione comune

Il Comune è legittimato a costituirsi parte civile nel processo per il reato di violazione di sigilli apposti ad un cantiere in cui erano in corso di svolgimento interventi edilizi abusivi, in quanto, attesa la natura plurioffensiva di tale delitto, ne consegue un danno al territorio comunale cagionato dalla prosecuzione dei lavori.

   LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                        SEZIONE TERZA PENALE                         
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
Dott. DE MAIO   Guido          -  Presidente   -                     
Dott. CORDOVA   Agostino       -  Consigliere  -                     
Dott. PETTI     Ciro           -  Consigliere  -                     
Dott. FIALE     Aldo      -  rel. Consigliere  -                     
Dott. AMORESANO Silvio         -  Consigliere  -                     
ha pronunciato la seguente:                                          
                     sentenza                                        
sul ricorso proposto da: 
1)           V.L. N. IL (OMISSIS); 
avverso  la  sentenza  n.  9893/2008 CORTE  APPELLO  di  NAPOLI,  del 
20/04/2009; 
visti gli atti, la sentenza e il ricorso; 
udita  in  PUBBLICA  UDIENZA del 22/04/2010 la  relazione  fatta  dal 
Consigliere Dott. FIALE Aldo; 
Udito  il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO Francesco 
che ha concluso per il rigetto del ricorso; 
Udito  il difensore Avv.to PARASCANDOLO Giuseppe, il quale ha chiesto 
l'accoglimento del ricorso. 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 20.4.2009, in parziale riforma della sentenza 10.12.2007 del Tribunale di Torre Annunziata - Sezione distaccata di Sorrento:
a) ribadiva l'affermazione della responsabilità penale (anche) di V.L. in ordine al delitto di cui:
- all'art. 349 cpv. c.p. (per avere violato i sigilli apposti dall'autorità giudiziaria, in data 13.10.2003, ad un immobile in duplice elevazione abusivamente edificato - acc. in (OMISSIS)) e, con le già riconosciute attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, determinava la pena (condizionalmente sospesa) in mesi otto di reclusione ed Euro 200,00 di multa;
b) dichiarava estinte per intervenuta prescrizione le contravvenzioni, pure ascritte al V., di cui:
- al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) (per avere - nella qualità di titolare della impresa incaricata dei lavori e proprietario dei veicoli all'uopo utilizzati - concorso a realizzare, senza il necessario permesso di costruire, in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, un fabbricato in cemento armato su due livelli di circa 115 mq. - acc. in (OMISSIS));
- al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64, 65, 71 e 72;
- al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93, 94 e 95;
- al D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163 (per avere realizzato le opere edilizie anzidette senza l'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico);
c) confermava la condanna generica al risarcimento dei danni nei confronti del Comune di Piano di Sorrento, costituitosi parte civile.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il V., il quale - sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione - ha eccepito:
- la carenza di prove circa la riconducibilità alla propria persona dell'attività di prosecuzione dei lavori abusivi dopo l'intervenuta apposizione dei sigilli.
Egli è stato coinvolto nella vicenda in esame per il solo fatto che alcuni mezzi meccanici di sua proprietà sono stati rinvenuti sul luogo dei lavori; aveva però giustificato tale accadimento attraverso la produzione di un contratto attestante il "noleggio a freddo" di quei mezzi meccanici alla committente delle opere;
- la insussistenza, comunque, dell'elemento psicologico del delitto di violazione dei sigilli, non essendo stato dimostrato che egli conoscesse la situazione di sequestro del cantiere;
- la illegittimità della affermata declaratoria di prescrizione dei reati contravvenzionali, stante l'evidenza della prova della sua estraneità ai fatti;
- la illegittimità delle statuizioni civili disposte in favore del Comune di Piano di Sorrento, sia per la propria estraneità ai fatti illeciti, sia perchè l'amministrazione comunale non potrebbe considerarsi "parte lesa" dal reato di violazione dei sigilli.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, perchè tutte le doglianze anzidette sono infondate.
1. Quanto all'affermazione della responsabilità in ordine al delitto di violazione dei sigilli, risulta riscontrata, nella specie, la presenza nel cantiere già sottoposto a sequestro di automezzi di proprietà del V., utilizzati in concreto per la prosecuzione dei lavori abusivi.
L'imputato non era presente al momento in cui la polizia municipale iniziò l'accertamento, ma sopraggiunse nel corso dello stesso e non addusse di essere estraneo alla attività costruttiva nè esibì alcuna documentazione idonea a dimostrare una sua situazione di estraneità.
Solo nel corso del giudizio ha prodotto una scrittura privata di "noleggio a freddo" di quei mezzi meccanici, alla quale i giudici del merito razionalmente non hanno riconosciuto alcuna efficacia, essendo essa priva di data certa.
I committenti non hanno mai addotto di avere tenuto celato al V. il vincolo di conservazione che era stato imposto sul cantiere, sicchè razionalmente risulta dedotto che egli ne fosse ben consapevole, dovendo ritenersi anzi che la violazione dei sigilli sia stata operata contestualmente ed attraverso la ripresa dei lavori abusivi.
2. Non sussistendo alcuna prova evidente di estraneità ai fatti, legittima appare la declaratoria di estinzione delle contravvenzioni per maturata prescrizione.
3. Il reato di violazione di sigilli ha tuttora plurioffensiva, in ragione della sua idoneità a ledere, oltre che l'interesse della pubblica autorità ad assicurare l'indisponibilità del bene per ragioni di giustizia o altro, anche l'interesse eventualmente parallelo o concorrente di un soggetto privato alla conservazione della identità del bene.
Legittime, pertanto, sono le statuizioni risarcitorie disposte in favore del Comune, per l'evidente compromissione al territorio cagionata dalla prosecuzione dei lavori (vedi Cass., sez. 3, 14.6.2007, n. 23128).
4. Al rigetto del ricorso segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento.

P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607,615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2010