Cass. Sez. III Sent. 555 del 9 gennaio 2008 (Ud. 21 nov. 2007)
Pres. Postiglione Est. Lombardi Ric. Figliano
Urbanistica. Violazione di sigilli

II delitto di violazione di sigilli, previsto dall'art. 349 cod. pen, si consuma non soltanto con la distruzione materiale dei sigilli. ma anche con ogni altra condotta diretta a violare il vincolo di indisponibilità sotteso alla loro apposizione, atteso che la norma in questione tutela non solo l'integrità materiale ma anche quella funzionale dei sigilli (fattispecie relativa a utilizzazione di un caterpillar sottoposto a sequestro per l'esecuzione di lavori di sbancamento)

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