Cass. Sez. III n. 15988 del 8 aprile 2013 (cc. 6 mar. 2013)
Pres. Teresi Est. Lombardi Ric. Rubino ed altro
Urbanistica.Impianti fotovoltaici e lottizzazione abusiva
Anche con riferimento agli impianti fotovoltaici, realizzati in assenza della prescritta autorizzazione, e ipotizzabile il reato di lottizzazione abusiva allorché per le dimensioni dell’impianto, in relazione alla superficie residua del territorio, non risulti salvaguardata la sua utilizzazione agricola e si determini, quindi, lo stravolgimento dell'assetto ad esso attribuito dagli strumenti urbanistici.
  Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:        Camera di consiglio SENTENZA P.Q.M.REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE    
 SEZIONE TERZA 
 Dott. TERESI    Alfredo          - Presidente  - del 06/03/2013
 Dott. LOMBARDI  Alfredo M.  - rel. Consigliere - SENTENZA
 Dott. AMORESANO Silvio           - Consigliere - N. 572
 Dott. ORILIA    Lorenzo          - Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. ANDREAZZA Gastone          - Consigliere - N. 16030/2012
 ha pronunciato la seguente: 
 sul ricorso proposto da:
 Rubino Giovanni, nato a Latiano il 13/04/1947;
 Rubino Antonio Giovanni, nato in Germania il 03/11/1991;
 avverso l'ordinanza in data 05/03/2012 del Tribunale di Brindisi;
 visti gli atti, il provvedimento Impugnato e il ricorso;
 udita la relazione svolta dal consigliere Alfredo Maria Lombardi;
 udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore  generale dott. IZZO Gioacchino che ha concluso chiedendo il rigetto  del ricorso;
 udito per l'imputato l'avv. Guagliani Mario, che ha concluso  chiedendo l'accoglimento del ricorso.
 RITENUTO IN FATTO
 Con la Impugnata ordinanza il Tribunale di Brindisi ha confermato il  decreto di sequestro preventivo di un impianto fotovoltaico emesso  dal G.I.P. del medesimo Tribunale in data 10/02/2012 in relazione ai  reati di lottizzazione abusiva, costruzione dell'impianto in assenza  della prescritta autorizzazione unica regionale e del permesso di  costruire, nonché di falsa attestazione ad un pubblico ufficiare  ascritto al solo Rubino Giovanni Antonio.
 Occorre precisare che il provvedimento di sequestro ha avuto ad  oggetto dieci impianti fotovoltaici ubicati su terreni limitrofi con  destinazione agricola, originariamente appartenenti ad un unico  proprietario e ceduti, previo frazionamento, a società diverse.  In sintesi, risulta accertato in punto di fatto che ciascun impianto  non superava la potenza di 1 megawatt.
 Il Tribunale, previa ricostruzione del quadro normativo di  riferimento, costituito dalla legislazione statale e regionale in  materia, ha affermato che, nel caso in esame, trova applicazione il  D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12 attuativo della direttiva  2001/77/CE, ai sensi del cui disposto la realizzazione di impianti  fotovoltaici è soggetta ad autorizzazione unica regionale, salvo che  per gli impianti di potenza inferiore a 20 Kw, nel qual caso si  applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui al  D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 22 e 23.
 Tutti gli impianti oggetto di sequestro sono stati realizzati a  seguito di presentazione di DIA nella medesima data del 22/07/2008.  Il Tribunale ha ritenuto, sulla base di un complesso di elementi  indiziari, ampiamente esposti nell'ordinanza, che tutti gli impianti  dovevano essere considerati un unico complesso unitario per la  produzione di energia elettrica, della potenza di circa 10 megawatt,  riconducibile al medesimo centro economico giuridico di interessi,  cui facevano capo tutte le società che avevano presentato la DIA.  Il Tribunale ha, poi, ravvisato la sussistenza del fumus dei reati di  violazione edilizia del D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 44 di  lottizzazione abusiva, sia negoziale che materiale, per l'eseguito  frazionamento dei terreni e la trasformazione di un'area agricola in  industriale, nonché l'esistenza delle esigenze cautelari, sia in  relazione al perì colo di aggravamento delle conseguenze del reato,  che della suscettibilità di confisca delle aree.
 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Rubino  Giovanni e Rubino Antonio Giovanni, in proprio e quali legali  rappresentanti della Solar Tecnology S.r.l., che la denuncia con sei  motivi di gravame:
 2.1. Violazione ed errata applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001,  art. 44, lett. b), del D.Lgs. n. 387 del 2003, art. 12, commi 3 e 5,  e della L.R. Puglia n. 1 del 2008, art. 27.
 La L.R. Puglia 19 febbraio 2008, n. 1, art. 27 che risulta  applicabile nel caso in esame ratione temporis, in relazione alla  data di presentazione e di consolidamento della DIA, prevede  espressamente che per gli impianti con potenza elettrica nominale  fino ad 1 megawatt si applica la disciplina della denuncia di inizio  attività di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 22 e 23 sicché  nessuna violazione normativa è stata posta in essere dai ricorrenti.  Si precisa, poi, che il predetto art. 27, L.R. è stato dichiarato  illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale n. 366/2010 con  riferimento ai soli impianti eolici e che la realizzazione di  impianti fotovoltaici non può ritenersi soggetta a prescrizioni  urbanistiche-edilizie dettate con riferimento ad altre tipologie di  opere quali le costruzioni.
 2.2 Violazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui  si deve tener conto nell'applicazione della legge penale.  Nella sostanza si ribadisce che la DIA si è consolidata, con il  decorso del termine di 30 giorni, nella vigenza della citata L. n. 1  del 2008 e che la stessa si configura come un provvedimento  abilitativo del tutto equiparabile al permesso di costruire.  2.3 Violazione degli art. 27 Cost., art. 2359 c.c., del D.Lgs. n. 387  del 2003, art. 12, commi 3 e 5, e della L. n. 1 del 2008, art. 27  della Regione Puglia.
 L'ordinanza ha affermato l'unicità dell'impianto fotovoltaico,  affermando l'esistenza di un unico centro di interessi giuridico  economico; concetto che non trova riscontro nella normativa  civilistica delle società, che stabilisce la autonomia patrimoniale  e di personalità giuridica di ogni singolo organismo societario;
 autonomia patrimoniale e soggettiva che, indipendentemente dalla  esistenza di collegamenti di natura economica tra le società, è  stata riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità anche con  riferimento a materie sensibili, quali la disciplina del lavoro o a  quella fallimentare.
 2.4 Violazione ed errata applicazione delle norme citate, nonché  della L.R. Puglia n. 31 del 2008, art. 3.
 La disposizione da ultimo citata, poi dichiarata costituzionalmente  illegittima, stabiliva una presunzione di unicità dell'Impianto  fotovoltaico nel caso di installazione di più impianti su terreni  che avevano formato oggetto di frazionamento nel biennio precedente.  L'ordinanza, dopo aver escluso l'applicabilità della L. n. 31 del  2008, per l'intervenuto consolidamento della DIA, prima della sua  entrata in vigore, ha sostanzialmente ritenuto egualmente applicabile  la presunzione prevista dalla norma. Si ribadisce, poi, che nel caso  in esame, risulta applicabile il solo della L. n. 1 del 2008, art. 27  che non stabiliva alcuna presunzione di unicità degli Impianti in  materia.
 2.5 Inosservanza o errata applicazione degli art. 49 c.p., del D.Lgs.  387 del 2003, art. 12, commi 3 e 5, del D.P.R. n. 380 del 2001, art.  30 delle leggi regionali citate, nonché vizi di motivazione  dell'ordinanza.
 In sintesi, si contesta la configurabilltà del reato di  lottizzazione abusiva, sia essa materiale che negoziale, per effetto  della realizzazione di impianti fotovoltaici. Questi ultimi non  determinano alcuna trasformazione edilizia o urbanistica del  territorio e ne è espressamente prevista la compatibilità con la  destinazione agricola dell'area dal D.Lgs. n. 387 del 2003, art. 12,  comma 3. Gli impianti fotovoltaici non comportano la necessità della  realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, anche  se assentiti a seguito di autorizzazione unica regionale, l'area  anche dopo la realizzazione dell'impianto rimane agricola, sicché  non si verifica affatto uno stravolgimento dello strumento  urbanistico locale. Anche il frazionamento dei terreni finalizzato  alla loro realizzazione, pertanto, non configura un'Ipotesi di  lottizzazione negoziale.
 2.6 Violazione ed errata applicazione dell'art. 321 c.p.p. con  riferimento al periculum in mora.
 La sussistenza delle esigenze cautelari, in presenza della  ultimazione dell'impianto, è stata affermata mediante il riferimento  ad elementi insussistenti nel caso in esame, quali l'aumento del  carico urbanistico, l'aggravamento del carico Infrastrutturale, che  non possono essere provocati in alcun modo dall'esercizio  dell'impianto.
 CONSIDERATO IN DIRITTO
 1 Il ricorso non è fondato.
 2. Come Indicato in narrativa il procedimento per la realizzazione di  impianti fotovoltaici è disciplinato dal D.Lgs. n. 387 del 2003.  L'art. 12 del citato D.Lgs. detta le regole per la "Razionalizzazione  e semplificazione delle procedure autorizzative".  1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti  rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture  indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi  impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità  ed indifferibili ed urgenti.
 2. Restano ferme le procedure di competenza del Mistero dell'interno  vigenti per le attività soggette ai controlli di prevenzione  incendi.
 3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di  energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di  modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e  riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le  opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e  all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una  autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto  istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative  vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e  del patrimonio storico-artistico. A tal fine la Conferenza dei  servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal  ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento  del diritto annuale di cui all'art. 63, commi 3 e 4, del testo unico  delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla  produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,  di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.  4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un  procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni  interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e  con le modalità stabilite dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, e  successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio  dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire  l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, (in  ogni caso), l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi  a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione  dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento  di cui al presente comma non può comunque essere superiore a  centottanta giorni.
 5. All'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui  all'art. 2, comma 2, lett. b) e c) per i quali non è previsto il  rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di  cui ai commi 3 e 4.
 7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'art.  2, comma 1, lett. b) e c), possono essere ubicati anche in zone  classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione  si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel  settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione  delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della  biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio  rurale di cui alla L. 5 marzo 2001, n. 57, artt. 7 e 8, nonché del  D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, art. 14. Omissis.
 Alla normativa riportata In tema di autorizzazione degli impianti non  ha apportato sostanziali modifiche il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28  (Attuazione della Direttiva CE 2009/28/CE), salva la facoltà  attribuita alle regioni di estendere la procedura semplificata agli  impianti fotovoltaici con potenza fino ad 1 megawatt (art. 6, comma  9) e l'introduzione di sanzioni amministrative (art. 44)  proporzionali alla potenza dell'impianto per la realizzazione e  gestione in assenza della prescritta autorizzazione, facendo però  salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla normativa  vigente (comma 4).
 Secondo quanto stabilito per gli impianti fotovoltaici nella tabella  A allegata al D.Lgs. art. 2, comma 161, della L. n. 244 del 2007, il  procedimento autorizzatorio di cui ai commi 3 e 4 si applica a tutti  gli impianti di potenza superiore a 20 Kw, mentre per gli impianti di  potenza inferiore è sufficiente la DIA ai sensi del D.P.R. n. 380  del 2001, artt. 22 e 23.
 Orbene, è evidente che, ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3,  comma 3, lett. e3), gli impianti per la produzione di energie  alternative, tra cui i fotovoltaici, rientrano tra gii interventi di  nuova costruzione e che, in applicazione della normativa specifica  del settore, quelli di potenza inferiore ai 20 Kw possono essere  realizzati a seguito di presentazione della DIA, mentre quelli di  potenza superiore devono essere assentiti mediante il rilascio del  permesso di costruire, che è compreso nell'autorizzazione unica  regionale di cui al D.Lgs. n. 387 del 2003, art. 12, comma 3.  La realizzazione di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20  Kw in assenza dell'autorizzazione unica regionale integra, pertanto,  il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 lett. b).  È ancora opportuno osservare che ai sensi del D.Lgs. n. 387 del  2003, art. 12, comma 7, gli impianti fotovoltaici possono essere  ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani  urbanistici, purché risulti sostanzialmente salvaguardata  l'utilizzazione agricola del territorio.
 Si ha lottizzazione (materiale) abusiva, ai sensi del D.P.R. n. 380  del 2001, art. 30, comma 1, quando vengono iniziate opere che  comportino trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni stessi  in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti  o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o  senza la prescritta autorizzazione;"
 Pertanto, qualsiasi intervento edilizio, in esso compresa la  realizzazione di impianti industriali, eseguito in assenza delle  prescritte autorizzazioni, che, per la sua consistenza, si palesi  idoneo a conferire al territorio un assetto diverso da quello  previsto dagli strumenti urbanistici, integra la fattispecie della  lottizzazione abusiva materiale, ovvero negoziale se si effettui il  frazionamento dei terreni al medesimo scopo.
 Collegando le citate previsioni normative si deve, quindi, affermare  che anche con riferimento agli impianti fotovoltaici, realizzati in  assenza della prescritta autorizzazione, è ipotizzabile il reato di  lottizzazione abusiva allorché per le dimensioni dell'impianto, in  relazione alla superficie residua del territorio, non risulti  salvaguardata la sua utilizzazione agricola e si determini, quindi,  lo stravolgimento dell'assetto ad esso attribuito dagli strumenti  urbanistici.
 L'accertamento sul punto è, però, necessariamente demandato alla  fase di merito del giudizio, non emergendo dall'ordinanza impugnata  sufficienti elementi per affermare che nel caso in esame si sia  verificato un siffatto stravolgimento dell'assetto del territorio.  3. Tornando all'esame del merito del ricorso appare evidente che  tutte le questioni in ordine alla regolarità della DIA in relazione  al quadro normativo emanato dalla Regione Puglia, alla successione e  declaratorie di incostituzionalità delle L.R. 19 febbraio 2008, n. 1  e L.R. 21 ottobre 2008, n. 31 in materia sono inconferenti, alla luce  dell'accertamento in punto di fatto, contenuto nell'impugnata  ordinanza, con il quale si afferma la unicità dell'impianto, della  potenza di circa 20 Mw, oggetto della misura cautelare.  In particolare, l'ordinanza ha individuato una serie di elementi  circostanziali, costituiti dalla ricostruzione delle vicende  afferenti ai trasferimenti delle aree, originariamente appartenenti  ad un unico soggetto, sulle quali sono stati realizzati gli impianti,  ai collegamenti tra i soggetti, persone fisiche e strutture  societarie, implicati nella vicenda, alla presentazione delle DIA  nella medesima data ed altri ancora in base ai quali i giudici del  riesame hanno ritenuto fondata la prospettazione accusatoria circa  l'unicità dell'impianto fotovoltaico e la conseguente sussistenza  del fumus del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 che  deve confermarsi, per quanto in precedenza osservato, quanto meno  sotto il profilo della violazione di cui alla lett. b) del predetto  articolo.
 L'accertamento di fatto sul punto non può essere ovviamente  contestato in sede di legittimità, neppure sotto il profilo  dell'eventuale vizio motivazionale, ai sensi dell'art. 325 c.p.p., e  non è certamente scalfito dai rilievi in punto di diritto del  ricorrenti.
 Peraltro, sia nel caso di fittizia creazione di una pluralità di  soggetti societari, ipotizzata nell'ordinanza, finalizzata ad  aggirare la normativa in materia di necessità dell'autorizzazione  unica, sia nel caso di sostanziale realizzazione da parte di più  società di un unico Impianto di energia elettrica di origine  fotovoltaica, fittiziamente frazionato, deve ravvisarsi la violazione  contestata.
 4. L'ordinanza deve essere altresì confermata in punto di  sussistenza delle esigenze cautelari.
 La sottrazione dell'impianto, il cui esercizio è anche esso soggetto  ad autorizzazione (del D.Lgs. n. 387 del 2003, art. 12, comma 3), al  controllo delle amministrazioni competenti ad accertare la sua  compatibilità con l'assetto del territorio ed il rispetto delle  altre condizioni previste dal comma 7 determina la protrazione della  lesione dell'interesse protetto dalla norma e giustifica di per sè  l'applicazione della misura cautelare.
 Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con le conseguenze di  legge.
 Rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle  			spese processuali.
 Così deciso in Roma, il 6 aprile 2013.
 Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2013
                    



