Cass. Sez. III n. 45833 del 23 novembre 2012 (CC 18 ott 2012)
Pres.Fiale Est. Amoresano Ric.Comune Di Palermo
Urbanistica.Lottizzazione abusiva confisca e sentenza diversa da quella di condanna

In tema di lottizzazione abusiva, la confisca può essere applicata anche al di fuori dei casi di condanna, a condizione che nella condotta del terzo acquirente, sul cui patrimonio la misura viene ad incidere, siano riscontrabili quantomeno profili di colpa. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la buona fede dell'acquirente desunta dall'avvenuta allegazione al rogito del certificato di destinazione urbanistica, oltre che per il fatto che lo stesso aveva riposto legittimo affidamento sulla prassi comunale di rilasciare le concessioni pur in assenza del piano di lottizzazione)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 18/10/2012
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - rel. Consigliere - N. 1926
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 26369/2011
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI PALERMO;
contro
1) Ferrigno Carolina nata il 10.12.1948;
2) Ferrigno Carmela nata il 19.07.1953;
3) Ferrigno Patrizia nata il 22.11.1966;
avverso l'ordinanza del 20.1.2011 della Corte di Appello di Palermo;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Silvio Amoresano;
lette le conclusioni del P.G., Dr. Monetti Vito, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 20.1.2011 la Corte di Appello di Palermo, in funzione di Giudice dell'Esecuzione, rigettava l'opposizione proposta dal Procuratore Generale e dal Comune di Palermo avverso l'ordinanza n. 101/2008 dell'8.4.2010, con la quale era stata disposta la revoca della confisca, di cui alla sentenza n. 292/2000, emessa il 29.1.2000 dal Pretore di Palermo, divenuta irrevocabile, limitatamente all'immobile della originaria ricorrente Cusimano Giuseppa, poi deceduta, alla quale erano subentrati i figli Ferrigno Carolina, Ferrigno Carmela e Ferrigno Patrizia. Ricordava la Corte territoriale che la vicenda giudiziaria, riguardante anche numerose posizioni analoghe, era relativa a provvedimenti di confisca disposti in relazione ad una vasta attività di lottizzazione in Palermo località "Pizzo Sella". Il Comune di Palermo, che nel frattempo aveva acquisito formalmente al proprio patrimonio l'immobile, aveva resistito alla richiesta di revoca della confisca proposta dalla Cusimano.
Tanto premesso, nel rigettare le proposte opposizioni, riteneva la Corte di merito che andasse integralmente confermata l'ordinanza con cui era stata revocata la confisca. Richiamate le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, immediatamente operative nell'ordinamento interno, in tema di natura afflittiva penale della confisca immobiliare e conseguentemente della necessità, per l'applicabilità, almeno di profili di colpa, rilevava la Corte territoriale che la Cusimano era in possesso di tutti gli atti abilitativi e che, se vi erano state omissioni, esse non erano certamente attribuibili ad essa. Non era, quindi, ravvisabile a carico della predetta, quale terzo-acquirente, alcun profilo di colpa.
Il Comune piuttosto, avuta contezza della vasta operazione di lottizzazione, avrebbe dovuto disporre la sospensione delle concessioni rilasciate, trascrivendo la deliberazione nei registri immobiliari ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 47 del 1985, art. 18, comma 6, vigente all'epoca, proprio per tutelare l'affidamento dei terzi acquirenti.
2. Ricorre per Cassazione il Comune di Palermo.
Dopo una premessa riepilogativa della vicenda, si evidenzia che con l'atto di opposizione era stato dedotto il mancato esame della questione preliminare della nullità del contratto di compravendita stipulato tra la ricorrente e la sua dante causa. Nullità che determinava il difetto di legittimazione della ricorrente medesima. Era stato dedotto, ancora, il mancato esame delle argomentazioni svolte dal Comune di Palermo in ordine alla insussistenza della qualità di acquirente in buona fede e l'erronea interpretazione ed applicazione dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità alla luce degli arresti della CEDU.
La Cusimano, mediante il suo acquisto, aveva concorso, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, alla realizzazione della condotta prevista e sanzionata dalla L. n. 47 del 1985, artt. 18, 19 e 20. L'attività edificatoria, al momento della stipula dell'atto di compravendita (29.12.1988), era ancora in itinere, come accertato nel procedimento penale. Gli elementi evidenziati dalla Corte non appaiono certamente idonei ad escludere qualsiasi profilo di colpa. Tanto premesso, con il primo motivo, si denuncia la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato esame delle censure mosse dal Comune di Palermo con l'atto di opposizione, in particolare al fine di contestare la qualità di acquirente di buona fede al momento dell'atto di acquisto. La Corte territoriale si è imitata a reiterare l'ordinanza opposta, senza minimamente tener conto dei rilievi del Comune di Palermo.
Con il secondo motivo denuncia la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla individuazione degli indici fattuali dimostrativi della buona fede. 3. Con memorie del 16.2.2012 e 27.2.2012 il difensore di Ferrigno Carolina, Ferrigno Carmela e Ferrigno Patrizia chiede il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
2. Va, innanzitutto, premesso che secondo la giurisprudenza di questa Corte, "il soggetto che rivendichi la illegittimità, nei suoi confronti, della disposta confisca, qualora non abbia partecipato al procedimento nel quale è stata applicata la misura e sia quindi rimasto estraneo al giudizio di merito, pur non avendo ovviamente diritto di impugnare la sentenza nella quale la sanzione ablatoria è stata applicata, può chiedere la restituzione del bene confiscato esperendo incidente di esecuzione, nell'ambito del quale può svolgere le proprie deduzioni e fare istanze per l'acquisizione di elementi utili ai fini della decisione" (cfr. Cass.pen. Sez. 1 n. 14928 del 9.4.2008; e b. 42107 del 12.11.2008). Restano precluse le valutazioni di merito riferite alla configurazione della lottizzazione abusiva, qualora sia stata oggettivamente riscontrata in sede di merito; ma il giudice dell'esecuzione potrà sicuramente valutare, sia pure ai soli fini riguardanti la confisca, la implicazione (che deve essere caratterizzata quanto meno da profili di colpa) nella lottizzazione medesima del soggetto che dichiarandosi "terzo estraneo", chiede la restituzione della parte di sua pertinenza del compendio immobiliare confiscato" (cfr. anche Cass.pen. sez. 3 n.38738 del 27.4.2012).
3. Non c'è dubbio che la confisca, in caso di lottizzazione, possa essere applicata anche al di fuori dei casi di condanna: è necessario però che sia stata accertata la esistenza della lottizzazione nei suoi elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo). "La Corte di Strasburgo ha ritenuto arbitraria la confisca (considerata sanzione penale secondo le previsioni della CEDU) applicata a soggetti che, a fronte di una base legale non accessibile e non prevedibile, non erano stati messi in grado di conoscere il senso e la portata della legge penale, a causa di un errore insormontabile che non può essere in alcun modo imputato a colui o colei che ne è vittima. I giudici penali di Stasburgo non hanno detto però che presupposto necessario, per disporre la confisca in esame, sia una pronuncia di condanna del soggetto al quale la res appartiene. Va affermato, pertanto, il principio di diritto (già enunciato da questa Sezione nelle sentenze: 29.4.2009. Quarta ed altri, 2.10.2008 n.37472, Belloi ed altri) secondo il quale "Per disporre la confisca prevista dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2 (e precedentemente dalla L. n. 47 del 1985, art. 19), il soggetto proprietario della res non deve essere necessariamente condannato, in quanto detta sanzione ben può essere disposta allorquando sia stata comunque accertata la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva in tutti i suoi elementi (soggettivo ed oggettivo) anche se per una causa diversa, quale è, ad esempio, l'intervenuto decorso della prescrizione, non si pervenga alla condanna del suo autore ed alla inflizione della pena" (cfr.Cass.pen.sez.3 n.21188 del 30.4.2009-Casasanta ed altri). In detta decisione si affermava ancora che "Ulteriore condizione, che si riconnette alle recenti decisioni della Corte di Strasburgo, investe l'elemento soggettivo del reato ed è quella del necessario riscontro quanto meno di profili di colpa (anche sotto gli aspetti dell'imprudenza, della negligenza e del difetto di vigilanza) nella condotta dei soggetti sul cui patrimonio la misura viene ad incidere".
3.1. Quanto, in particolare, alla posizione del "terzo acquirente", è indubitabile, come già evidenziato con la sentenza n. 1024 del 13.7.2009 - Apponi ed altri, che il reato di lottizzazione abusiva - secondo la concorde interpretazione giurisprudenziale - nella molteplicità delle forme che esso può assumere in concreto, può essere posto in essere da una pluralità di soggetti, i quali, in base ai principi che regolano il concorso di persone nel reato, possono partecipare alla commissione del fatto con condotte anche eterogenee e diverse da quella strettamente costruttiva, purché ciascuno di essi apporti un contributo causale alla verificazione dell'illecito (sia pure svolgendo ruoli diversi, ovvero intervenendo in fasi circoscritte della condotta illecita complessiva) e senza che vi sia alcuntnecessità di un accordo preventivo; sicché il terzo acquirente non può di per sè essere considerato "estraneo" al reato. Infatti, "La condotta dell'acquirente non configura un evento imprevisto ed imprevedibile per il venditore, perché anzi inserisce un determinante contributo causale alla concreta attuazione del disegno criminoso di quegli (vedi Cass., sez. unite, 27.3.1992 n. 4708, ric. Fogliani) e, per la cooperazione dell'acquirente nel reato, non sono necessari un previo concerto o un'azione concordata con il venditore, essendo sufficiente, al contrario, una semplice adesione al disegno criminoso da quegli concepito, posta in essere anche attraverso la violazione (deliberatamente o per trascuratezza) di specifici doveri di informazione e conoscenza che costituiscono diretta esplicazione dei doveri di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. (vedi, sul punto, le argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 364/1988, ove viene evidenziato che la Costituzione richiede dai singoli soggetti la massima costante tensione ai fini del rispetto degli interessi dell'altrui persona umana ed è per la violazione di questo impegno di solidarietà sociale che la stessa Costituzione chiama a rispondere penalmente anche chi lede tali interessi non conoscendone positivamente la tutela giuridica). L'acquirente, dunque, non può sicuramente considerarsi, solo per tale sua qualità, "terzo estraneo" al reato di lottizzazione abusiva, ben potendo egli tuttavia, benché compartecipe al medesimo accadimento materiale, dimostrare di avere agito in buona fede, senza rendersi conto cioè - pur avendo adoperato la necessaria diligenza nell'adempimento degli anzidetto doveri di informazione e conoscenza - di partecipare ad una operazione di illecita lottizzazione. Quando invece l'acquirente sia consapevole dell'abusività dell'intervento - o avrebbe potuto esserlo spiegando la normale diligenza - la sua condotta si lega con intimo nesso causale a quella del venditore ed in tal modo le rispettive azioni, apparentemente distinte, si collegano tra loro e determinano la formazione di una fattispecie unitaria ed indivisibile, diretta in modo convergente al conseguimento del risultato lottizzazione. Le posizioni, dunque, sono separabili se risulti provata la malafede dei venditori che, traendo in inganno gli acquirenti, li convincono della legittimità dell'operazione (vedi Cass.sez.3, 22.5.1990, Oranges e 26.1.1998, Cusimano). Neppure l'acquisto del sub-acquirente può essere considerato legittimo con valutazione aprioristica limitata alla sussistenza di detta sola qualità, allorché si consideri che l'utilizzazione delle modalità dell'acquisto successivo ben potrebbe costituire un sistema elusivo, surrettiziamente finalizzato a vanificare le disposizioni legislative in materia di lottizzazione negoziale (vedi Cass, sez. 3, 8.11.2000, Petracchi)". Laddove, invece, come affermato anche dalla sentenza n. 42741/2008 (ric. Silvioli ed altri. dep. il 17.11.2008), venga accertato che gli acquirenti degli immobili oggetto della lottizzazione abusiva siano in buona fede, nei loro confronti non può trovare applicazione la confisca.
Questa Corte ha, quindi, dato un'interpretazione adeguatrice del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2 alle decisioni della Corte Europea dei diritti dell'uomo, escludendo l'applicabilità della confisca nei confronti di chi risulti effettivamente in buona fede. Tanto che, nel ritenere irrilevante la questione di
costituzionalità, per asserito contrasto con gli artt. 27 e 42 Cost. e art. 117 Cost., comma 1 (in relazione all'art. 7 CEDU), del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2, nella parte in cui consente la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite a prescindere dal giudizio di responsabilità e nei confronti di persone estranee ai fatti, si è sottolineato che "la confisca è condizionata, sotto il profilo soggettivo, quantomeno all'accertamento di profili di colpa nella condotta dei soggetti sul cui patrimonio la misura viene ad incidere" (cfr.Cass.sez. 3 n.39078 del 13.7.2009).
4. La Corte territoriale si è adeguata pienamente ai principi di diritto sopra enunciati e, con motivazione coerente ed immune da vizi logici, come tale non sindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto che nei confronti della Cusimano, terzo acquirente di un immobile facente parte della lottizzazione, non fosse ravvisabile alcun profilo di colpa.
Ha evidenziato, infatti, che la predetta era in possesso di tutti gli atti abilitativi. Al rogito era allegato certificato di destinazione urbanistica ed il Comune di Palermo aveva seguito la prassi di rilasciare in quell'area (benché destinata a verde agricolo) singole concessioni con la densità prevista (mc/mq 0,20) dall'art. 28 N.T.A. del PRG, senza alcun piano di lottizzazione. Sicché anche questa prassi aveva finito per confermare il pieno convincimento della liceità degli atti di acquisto, una volta rispettati parametri volumetrici, in base ai quali le singole concessioni erano state rilasciate.
Inoltre, come sottolineato dalla Corte territoriale e come evidenziato anche nella già richiamata sentenza di questa Corte n. 38738 del 27.4.2012 (resa in relazione alla medesima vicenda della lottizzazione di località "Pizzo Sella"), "Il Comune di Palermo (ente esponenziale dei pubblici interessi) per lunghissimi anni ha omesso di esercitare la dovuta vigilanza sull'assetto del territorio e non ha applicato le sanzioni amministrative di propria competenza, che la legge correla alle lottizzazioni abusive. Il Pretore di Palermo, con la sentenza del 29 gennaio 2000, dopo aver duramente stigmatizzato l'operato di sindaci, assessori, dirigenti e funzionari, aveva rinviato gli atti alla Procura affinché si approfondissero le indagini non a carico degli acquirenti ma a carico di altri soggetti pubblici sia per l'ipotesi di correità e favoreggiamento nel reato di lottizzazione abusiva sia per quella di omissione di atti di ufficio. È rimasta inerte anche la Regione Siciliana, pur munita di potestà di annullamento dei provvedimenti comunali e di poteri sanzionatoli sostitutivi. Non può negarsi, dunque, un oggettivo riverbero degli anzidetti comportamenti omissivi sulla valutazione di un affidamento in buona fede da parte degli acquirenti degli immobili". Ed è significativo che la stessa Procura Generale di Palermo, che inizialmente aveva conclusioni nel procedimento di esecuzione, pur senza rinunciare formalmente all'impugnazione, chiedeva la conferma dell'ordinanza impugnata (cfr, pag.4 ord.20.1.2011) e, poi, riteneva di non proporre ricorso per Cassazione avverso il provvedimento della Corte di Appello di Palermo che confermava la revoca della confisca nei confronti del terzo acquirente ritenuto in buona fede.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Comune di Palermo al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2012