Cass.Sez. III n. 44494 del 15 novembre 2012 (CC 17 ott 2012)
Pres. Mannino Est. Orilia Ric. P.M. in proc. Girasole
Urbanistica.Impianti realizzati in zona agricola e mantenimento del sequestro

Per il mantenimento del sequestro preventivo di impianti fotovoltaici realizzati in zona agricola sono necessari la mancanza del titolo abilitativo previsto dalla legge ed il pericolo di compromissione della zona interessata dall'intervento, derivante dal completamento e dall'attivazione delle attrezzature senza verifica del rispetto delle prescrizioni urbanistiche e della compatibilità ambientale. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto illegittimo il dissequestro in considerazione dell'avvenuta ultimazione e messa in funzione degli impianti senza che fosse stata svolta alcuna valutazione sull'impatto ambientale).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 17/10/2012
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 1919
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ORILIA Lorenzo - rel. Consigliere - N. 18588/2012
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PRESSO TRIBUNALE DI BRINDISI;
nei confronti di:
1) GIRASOLE II S.R.L. C/;
2) PHOTOS II S.R.L. C/;
3) ECOPOWER S.R.L. C/;
4) MT 2007 S.R.L. C/;
5) GEOS S.R.L. C/;
avverso l'ordinanza n. 33/2012 TRIB. LIBERTÀ di BRINDISI, del 05/04/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. GERACI Vincenzo (annullamento con rinvio);
Udito il difensore Avv. Massa, Ape e Manfreda che hanno concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Brindisi, con ordinanza 5.4.2012, accogliendo l'appello proposto dai legali rappresentanti delle società in epigrafe indicate contro il decreto 20.1.2012 del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Brindisi, ha disposto il dissequestro di cinque impianti fotovoltaici contrassegnati dalle sigle ED003A, ED003B, ED003C, E0003D, ED003E e realizzati in Località Ponticello del Comune di Sandonaci installati su terreni di proprietà della s.r.l. Azienda Bioagricola Energetica Europea, ma nella disponibilità di Geos s.r.l., MT 2007 s.r.l., Photos s.r.l., Girasole s.r.l. ed Ecopower s.r.l..
Ha osservato che l'avvenuta ultimazione degli impianti e il loro allacciamento alla rete elettrica nazionale rende non più attuali le esigenze di cautela originariamente poste a fondamento del sequestro e che il pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato è stato fugato dall'avvenuta ultimazione dell'opera mentre il pericolo connesso all'aumento del carico urbanistico in zona vincolata è superato dalla circostanza che i cinque impianti costituenti l'unico impianto da 5 Mwe è stato completato, allacciato alla rete e perfettamente funzionante. Ha poi ritenuto irrilevante il richiamo all'art. 104 disp. att. c.p.p. perché la norma non riguarda un diverso tipo di sequestro ma prevede unicamente particolarità di gestione di beni caratterizzati da esigenze ulteriori rispetto alla semplice custodia.
2. Per la cassazione dell'ordinanza ricorre il Pubblico Ministero, deducendo la violazione della legge penale e processuale (in relazione agli artt. 309, 310, 321, 322 bis, 324 e 325 c.p.p. e artt. 104 e 104 bis disp. att. c.p.p.): rileva in particolare che il Tribunale ha trascurato i principi di diritto sul giudicato cautelare e quelli sulla finalità del sequestro preventivo, misura estensibile anche ad impianti ultimati e compiessi aziendali quali devono intendersi gli impianti fotovoltaici ultimati ed allacciati, alla rete elettrica, dovendosi impedire il godimento e l'uso del bene che costituiscono il prodotto del reato.
Deduce inoltre il vizio, di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e) in ordine alla cessazione delle esigenze cautelati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente va rilevato il tardivo deposito in udienza della memoria, difensiva degli indagati, per violazione del disposto di cui all'art. 611 c.p.p. (che fissa il termine di 15 giorni prima dell'udienza per il deposito di motivi aggiunti e memorie). Come si evince dalla lettura del capo di imputazione riportato nel provvedimento impugnato, ai legali rappresentanti delle società, al direttore dei lavori, al progettista e al titolare dell'impresa esecutrice erano stati contestati il reato di concorso continuato in costruzione abusiva in zona sottoposta a vincolo paesaggistico anche con riferimento alla normativa che prevede l'apposita autorizzazione unica regionale per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili (artt.81 e 110 c.p., D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 in relazione al D.P.R. n. 387 del 2003, art. 12, comma 3).
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte il sequestro preventivo di cose pertinenti ai reato può essere adottato anche nel caso di ipotesi criminosa già perfezionatasi. In particolare, per i reati edilizi, è ammissibile il sequestro di un immobile costruito abusivamente la cui edificazione sia ultimata, fermo restando l'obbligo di motivazione del giudice circa le conseguenze antigiuridiche, ed ulteriori rispetto alla consumazione del reato, derivanti dall'uso dell'edificio realizzato abusivamente, che la misura cautelare intende inibire" (cfr. cass. sez. 2 23.4.2010 n. 17170 cass. sez. 4 31.1.2007 n. 15821; cass. s.u. 29.1.2003 n. 12878).
La questione di diritto che oggi il Collegio è chiamato a risolvere consiste nello stabilire se l'avvenuta ultimazione e messa in funzione di un impianto fotovoltaico previo allacciamento alla rete elettrica nazionale faccia automaticamente venir meno il periculm in mora e quindi comporti la cessazione delle esigenze cautelari che hanno giustificato il sequestro preventivo disposto ai sensi dell'art. 321 c.p.p..
Al quesito va data risposta negativa.
Come affermato anche di recente da questa Corte, all'autorizzazione unica prescritta dal D.Lgs. n. 387 del 2003 e dal D.Lgs. n. 28 del 2011 deve riconoscersi carattere omnicomprensivo esteso a tutti i profili connessi alla realizzazione ed all'attivazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Essa - avendo come contenuto imprescindibile anche la verifica della compatibilità urbanistico-edilizia dell'intervento - costituisce titolo a costruire e ad esercitare l'impianto in conformità ai progetto approvato ed è sostitutiva del permesso di costruire. Il regime sanzionatorio penale, nei casi di mancanza dell'autorizzazione unica in oggetto imposta dalla legge statale resta quello di cui al T.U., D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), (cfr. cass. sez. 3 sentenza n. 38733 del 20.3.2012 cc dep. 4.10.2012).
Con la citata pronuncia questa Corte, ha altresì affermato che in tema di sequestro preventivo di impianti fotovoltaici, bastano comunque, per il mantenimento della misura di cautela reale, l'indiscutibile fumus del reato di costruzione abusiva, stante la carenza del titolo abilitativo prescritto dalla legge, ed il periculum di compromissione dei terreno agricolo interessato e di quello circostante, discendente dal completamento della messa in attività di un impianto non assoggettato alla verifica del rispetto degli aspetti urbanistici ed alle ulteriori necessarie verifiche di compatibilità con l'ambiente, con le colture e la tradizione agroalimentare locali e con il paesaggio rurale (cfr. cass. sez. 3 sentenza n. 38733 del 20.3.2012 cc dep, 4.10.2012).
Nel caso di specie, il Tribunale di Brindisi - per escludere, le esigenze di cautela - si è limitato a rilevare l'avvenuta ultimazione degli impianti, l'allacciamento alla rete elettrica nazionale e il perfetto funzionamento degli stessi, osservando che le previsioni di cui all'art. 104 disp. att. c.p.p. (secondo cui le aziende sottoposte a sequestro possono esse re gestite attraverso un amministratore giudiziario) non tipizzano un diverso tipo di sequestro con presupposti e finalità diverse da quelle previste dall'art. 321 c.p.p..
Sulla scorta del predetto principio di diritto il percorso argomentativo seguito dal Tribunale appare illogico perché fonda l'accertamento della cessazione del periculum in mora unicamente sulla avvenuta messa in esercizio dell'impianto ormai ultimato, cioè su un dato non decisivo, senza svolgere alcun accertamento inerente all'equilibrio urbanistico e all'ordinato assetto e sviluppo del territorio, cioè in definitiva, sulla valutazione dell'impatto ambientale, (la cui mancata esecuzione aveva determinato la misura cautelare), così incorrendo nei vizio motivazionale in ordine alla cessazione del pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato.
Si rende pertanto necessario l'annullamento dell'ordinanza con rinvio al Tribunale di Brindisi per nuovo esame restando logicamente l'altro profilo dedotto dal ricorrente (violazione del giudicato cautelare).

P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Brindisi per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2012