Cass. Sez. III n. 16575 del 28 aprile 2011 Ud. 23 mar. 2011)
Pres.De Maio Est.Amoresano Ric. Macauda e altro
Urbanistica.Mancata istituzione dello "sportello unico"

La mancata istituzione dello "sportello unico", cui il costruttore ha l'obbligo di denunciare preventivamente l'esecuzione di opere in cemento armato, non esclude la configurabilità del reato di omessa denuncia, previsto dall'art. 72 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. (In motivazione la Corte ha precisato che il costruttore, in tal caso, deve provvedere al deposito della denuncia, e relativi allegati, presso il competente ufficio tecnico regionale).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 23/03/2011
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 640
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 33181/2010
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Macauda Giovanni nato il 18.6.1961;
2) Cicero Piero nato Il 1.9.1978;
avverso la sentenza del 18.5.2010 del Tribunale di Modica;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Silvio Amoresano;
sentite le conclusioni del P.G., dr. Aurelio Galasso, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
sentito il difensore, avv. Poidomani Salvatore, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1) Con sentenza resa in data 18.5.2010 il Tribunale di Modica condannava Macauda Giovanni e Cicero Piero alla pena di Euro 500,00 di ammenda ciascuno per il reato di cui all'art. 110 c.p., D.P.R. n. 380 del 2001, art. 94, comma 1 e art. 95 (capo b) e per il reato di cui all'art. 110 c.p., D.P.R. n. 380 del 2001, art. 65, comma 1 e art. 72 (capo c), unificati sotto il vincolo della continuazione; pena sospesa a termini e condizioni di legge;
dichiarava, invece, non doversi procedere nei confronti dei predetti imputati in ordine al reato di cui all'art. 110 c.p., D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. b) perché estinto per intervenuta concessione in sanatoria.
Rilevava il Tribunale, quanto al reato di cui al capo b), che l'autorizzazione prescritta era stata rilasciata in data 23.7.2008 e, quindi, essendo stato l'accertamento effettuato in data 1.7.2008, i lavori erano stati iniziati senza autorizzazione scritta. Quanto al reato di cui al capo c), non risultava che gli imputati avevano fatto la denuncia allo sportello unico dell'edilizia ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 65. In relazione alla dedotta inapplicabilità alla Regione Sicilia del D.P.R. n. 380 del 2001 rilevava il Tribunale che la disciplina antisismica e per le opere in cemento armato, riguardando la sicurezza statica degli edifici, rientrava netta competenza esclusiva dello Stata. Ricorrevano, poi, i presupposti per la concessione del beneficio della sospensione ad entrambi gli imputati.
2) Ricorrono per cassazione Macauda Giovanni e Cicero Pietro, a mezzo de difensore, denunciando, con il primo motivo, la violazione di legge in relazione al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 94 comma 1 e 95 e L.R. Siciliana n. 7 del 2003, art. 32, commi 1 e 2 e la carenza assoluta di motivazione. Il Tribunale, pur dando atto dell'avvenuta presentazione di un progetto, non ha tenuto conto che, ai sensi della L.R. sopra richiamata, non è necessaria fa preventiva autorizzazione.
Con il secondo motivo denunciano la violazione di legge in relazione al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 65, comma 1 e art. 72 e art. 14, lett. f) Statuto Speciale Reg. Siciliana, nonché la carenza e manifesta illogicità della motivazione, avendo il Tribunale erroneamente ritenuto che la materia di sicurezza statica degli edifici rimanga di competenza esclusiva dello Stato e richiamato in modo non pertinente la giurisprudenza di legittimità (la comunicazione allo sportello unico attiene alla materia urbanistica e, comunque, tale sportello non esiste in Sicilia).
Con il terzo motivo denunciano la violazione di legge e la carenza assoluta di motivazione in relazione alla concessione del beneficio della sospensione (pur trattandosi di sanzione pecuniaria). 3) Il ricorso è infondato.
3.1) Secondo la giurisprudenza di questa Corte, richiamata anche dal Tribunale, le disposizioni della Legge della Regione Sicilia, in deroga alla legislazione nazionale, "si applicano limitatamente alla materia urbanistica e non possono essere quindi estese alla diversa materia antisismica ed a quella per le costruzioni in conglomerato cementizio armato, attenendo tali materie alla sicurezza statica degli edifici, come tale rientrante nella competenza esclusiva dello Stato ex art. 117 Cost., comma 2; ne consegue che tali opere continuano ad essere soggette ai controlli preventivi previsti dallo legislazione nazionale" (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 3840 del 9.7.2008). Tale interpretazione (costituzionalmente orientata) della normativa regionale trova conforto nella giurisprudenza costituzionale. Con sentenza n. 21 del 25 gennaio 2010 la Corte Costituzionale, pur pronunciando in diversa materia, ha affermato che, laddove vengano in rilievo profili di sicurezza delle costruzioni, collegati ad aspetti di pubblica incolumità, si verte in materia di sicurezza, ai sensi dell'art. 117 Cost., comma 2, lett. h), la quale non si esaurisce nell'adozione di misure relative alla prevenzione e repressione dei reati, ma comprende la tutela dell'interesse generale alla incolumità delle persone, e quindi la salvaguardia di un bene che abbisogna di una regolamentazione uniforme su tutto il territorio nazionale".
Sicché, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 112 del 2008, art. 35, comma 1 promossa dalla Regione Emilia e Romagna, ha sottolineato la Corte che "La norma impugnata non trova posto invece nella materia del "governo del territorio", nel cui ambito rientrano gli usi ammissibili del territorio e fa localizzazione di impianti a attività (sentenze n. 307 del 2003 n. 330 e n. 383 del 2005, n. 237 del 2009), ma non la sicurezza delle costruzioni".
3.1.1) Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto che, essendo stati i lavori pacificamente iniziati in data 1.7.2008 e quindi prima del rilascio dell'autorizzazione prevista dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 94 (avvenuta il 23.7.2008) fosse configurabile il reato contestato ai capo b).
3.2) Quanto al reato di cui al capo c), non è contestato che siano state realizzate opere in cemento armato senza alcun preventivo adempimento.
A norma del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 65 le opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico, che provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale. Alla denuncia debbono essere allegati il progetto in triplice copia, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, ed una relazione illustrativa, da cui risultino caratteristiche, qualità e dosatura dei materiali che verranno impiegati netta: costruzione. A tali adempimenti, di particolare rilevanza in tema di sicurezza statica degli edifici, non ci si poteva certamente sottrarre per la "asserita" mancanza dello sportello unico in Sicilia, potendo essi, comunque, essere depositati al competente ufficio tecnico regionale. 3.3) Infine, quanto al concesso beneficio della sospensione, è pacifico che "sussiste l'interesse ad impugnare la decisione con la quale sia stata concessa d'ufficio la sospensione condizionale della pena pecuniaria, qualora siano indicate le ragioni per cui tale statuizione sia idonea a produrre in concreto la lesione della sfera giuridica del condannato e la sua eliminazione consenta il conseguimento di una situazione giuridica più vantaggiosa, condizione che, tuttavia, non ricorre nel caso in cui l'interesse all'impugnazione sia individuato nella mera circostanza che la detta sospensione afferisca ad una sanzione pecuniaria" (cfr. Cass. pen. sez. 5 n. 41557 del 29.11.2006).
I ricorrenti si sono limitati a censurare la decisione del Tribunale di concedere la sospensione condizionale della pena, senza motivare in ordine all'esercizio del potere discrezionale, "pur in presenza di una pena pecuniaria"; il terzo motivo di ricorso è, quindi, inammissibile.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2011