Cass. Sez. III n. 19742 del 19 maggio 2011 (CC 14 apr. 2011)
Pres. De Maio Est.Gazzara Ric.Mercurio e altro
Urbanistica.Ordine di demolizione e prescrizione

In tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo non è soggetto né alla prescrizione stabilita dall'art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, in quanto sanzione amministrativa, né alla prescrizione stabilita dall'art. 28 legge n. 689 del 1981 riguardante, infatti, unicamente le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 14/04/2011
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - ORDINANZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 826
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - rel. Consigliere - N. 32034/2010
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MERCURIO MAFALDA N. IL 06/04/1942;
2) SANZONE NICOLA N. IL 06/02/1975;
avverso l'ordinanza n. 118/2008 TRIB. SEZ. DIST. di GRAGNANO, del 30/06/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto l'inammissibilità. RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Gragnano, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 30/6/09. ha rigettato la istanza avanzata da Mercurio Mafalda e Sanzone Nicola tendente ad ottenere la sospensione dell'ordine di demolizione delle opere edilizie di cui alla sentenza resa dal Pretore di Gragnano l'1/6/99, divenuta irrevocabile, rispettivamente, per la prima, il 14/10/99, e, per il secondo, il 22/9/99.
Avverso detto provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione gli interessati, con i seguenti motivi:
- violazione del diritto di difesa, rilevato che il Tribunale ha rigettato la istanza di rinvio formulata dal difensore di fiducia dei prevenuti, determinata dalla astensione dalle udienze indetta dalla classe forense;
- violazione dell'art. 173 c.p., visto che andava dichiarata la prescrizione dell'ordine di demolizione;
- vizio di motivazione ed incongrua valutazione relativamente al presumibile accoglimento della domanda di condono. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha inoltrato in atti requisitoria scritta nella quale conclude per la inammissibilità. La difesa dei ricorrenti ha inoltrato in atti memoria, in cui specifica le ragioni poste a sostegno dei motivi di impugnazione riguardanti la prescrizione dell'ordine di demolizione, nonché la regolarità della pratica di condono, pendente davanti al Comune di Sant'Antonio Abate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile. La argomentazione motivazionale adottata dal Tribunale si palesa del tutto logica e corretta.
In ordine alla eccepita violazione del diritto di difesa si osserva che il legittimo impedimento, quale causa del rinvio della udienza, non rileva nei procedimenti in camera di consiglio, ivi compresi quelli per i quali, come nel caso di specie, ex art. 666 c.p.p. la presenza del difensore è prevista come necessaria, soccorrendo in tali ipotesi la regola dettata dall'art. 97 c.p.p., comma 4 (Cass. S.U. 27/6/06, n. 31461). Peraltro, dal verbale di udienza del 30/6/09, risulta la presenza e l'attività di difesa tecnica, regolarmente svolta, senza proposizione di istanze di rinvio, dall'avv. Cristina Serafino, difensore di fiducia, come da nomina in atti.
Del pari totalmente priva di fondamento si palesa la eccezione di prescrizione dell'ordine di demolizione, in quanto esso, pur formalmente giurisdizionale, non ha natura di sanzione penale bensì di sanzione amministrativa di tipo ablatorio, sicché non è suscettibile di estinzione per decorso del tempo cd. in particolare, di quella prevista dall'art. 173 c.p. che, peraltro si riferisce alle sole pene principali (Cass. 10/11/2010, n. 43006; Cass. 30/4/03, Pasquale), e nemmeno alla prescrizione quinquennale, stabilita per le sanzioni amministrative dalla L. n. 689 del 1981, art. 28 in quanto detta prescrizione riguarda le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva, mentre l'ordine di demolizione configura un obbligo di fare imposto per ragioni di tutela del territorio (Cass. 18/2/02. n. 16537).
Quanto al terzo motivo di impugnazione si rileva che in presenza di una istanza di condono o di sanatoria, successiva al passaggio in giudicalo della sentenza di condanna, il giudice della esecuzione, investito a pronunciarsi sulla istanza di revoca o di sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive, è tenuto ad una attenta disamina dei prevedibili esili e tempi di definizione della procedura e, in particolare, ad accertare il possibile risultato della istanza e se esistono cause ostative al suo accoglimento: nel caso di insussistenza di tali cause, a valutare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e sospendere la esecuzione solo in prospettiva di un rapido esaurimento dello stesso con un provvedimento che possa porsi in insanabile contrasto con l'ordine di demolizione (Cass. 26/9/07, n. 38997; Cass. 10/11/04, n. 43878). Dal vaglio di legittimità a cui è stata sottoposta la ordinanza impugnata risulta, inequivocamente, che il Tribunale ha applicato i predetti criteri ermeneutici, escludendo, in particolare, la possibilità di sanatoria in quanto l'opera de qua costruzione nuova di non trascurabili dimensioni, ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.
Tenuto conto, poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la Mercurio e il Sanzone abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, gli stessi, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. devono, altresì, essere condannati al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000.00.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1.000.00.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011