 Cass.Sez. III n. 29080 del 9 luglio 2013 (Cc 26 feb 2013)
Cass.Sez. III n. 29080 del 9 luglio 2013 (Cc 26 feb 2013)
Pres.Mannino Est.Andronio Ric. P.M. in proc. Gullo
Urbanistica.Parcheggi ed autorimesse e applicabilità della procedura semplificata di cui alla l. n. 122 del 1989 
La realizzazione di garage è consentita con la procedura semplificata prevista dall'art. 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, soltanto se essi vengano ubicati nel sottosuolo delle aree di pertinenza di immobili già esistenti o su apposite aree condominiali, mentre qualora siano realizzati in superficie necessitano del preventivo rilascio del permesso di costruire, in ragione del loro impatto sull'assetto urbanistico e sull'utilizzazione del territorio.
  Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:        Camera di consiglio SENTENZA P.Q.M.REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE    
 SEZIONE TERZA 
 Dott. MANNINO  Saverio Felice    - Presidente  - del 26/02/2013
 Dott. FIALE    Aldo              - Consigliere - SENTENZA
 Dott. FRANCO   Amedeo            - Consigliere - N. 476
 Dott. MARINI   Luigi             - Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. ANDRONIO Alessandro   - rel. Consigliere - N. 27664/2012
 ha pronunciato la seguente: 
 sul ricorso proposto da:
 PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MESSINA;
 nei confronti di:
 GULLO MARIO N. IL 03/10/1967;
 avverso l'ordinanza n. 128/2012 TRIB. LIBERTÀ di MESSINA, del  14/06/2012;
 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA  ANDRONIO;
 sentite le conclusioni del PG Dott. MAZZOTTA Gabriele per  l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.  RITENUTO IN FATTO
 1. - Con ordinanza del 14 giugno 2012, il Tribunale di Messina ha  annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del  Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto il 1 giugno 2012, in relazione  al reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett.  c), avente ad oggetto un parcheggio e una cisterna, in località  Santa Marina Salina.
 Il Tribunale aveva escluso la sussistenza del fumus del reato  contestato sulla base della constatazione che le opere realizzate  sull'area in sequestro erano ancora in corso di completamento al  momento dei rilievi effettuati dal consulente del pubblico ministero  e che non erano emersi elementi tali da indurre a ritenere che il  ricorrente intendesse realizzare lavori o manufatti differenti da  quelli oggetto di d.i.a., non potendo costituire elemento sufficiente  le considerazioni formulate dal pubblico ministero in ordine al  mancato interramento delle strutture e al calcolo delle distanze. Le  difformità rilevate dal consulente e poste dal Gip a fondamento  della contestata violazione non apparivano suscettibili - ad avviso  del Tribunale - di integrare il fumus del reato, perché le stesse  attenevano a mere discrepanze dei valori volumetrici e dello stato  dei luoghi rispetto all'elaborato progettuale.
 2. - L'ordinanza è stata impugnata, con ricorso per cassazione, da  parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di  Barcellona Pozzo di Gotto, lamentando l'erronea applicazione della  disposizione incriminatrice nonché della L. n. 122 del 1989, art. 9  e della L.R. Siciliana n. 37 del 1985, art. 5. Si sostiene, in primo  luogo, che i fatti oggetto di imputazione non attengono a difformità  volumetriche rispetto agli elaborati progettuali, ma alla circostanza  che il parcheggio e la cisterna erano stati realizzati senza permesso  di costruire. Si evidenzia, poi, che, dalla relazione dell'ausiliario  di polizia giudiziaria, risulterebbe che il terreno su cui sorgono le  opere in oggetto neppure confina con l'immobile in cui viene  esercitata l'attività turistico alberghiera e che il parcheggio è  stato autorizzato con d.i.a. in applicazione della L. n. 122 del  1989, art. 9 non applicabile al caso di specie, atteso che l'opera  non era asservita ad un'unità abitativa residenziale, ma ad un  ristorante-albergo e, comunque, il parcheggio non era realizzato nel  sottosuolo, perché un lato del fabbricato era totalmente fuori  terra, ancorché gli altri due fossero naturalmente interrati,  dovendosi realizzare un interramento artificiale.  3. - In prossimità della camera di consiglio di fronte a questa  Corte l'avvocato Enzo La Torre, nell'interesse dell'indagato, ha  depositato memoria, con la quale chiede che il ricorso del pubblico  ministero sia dichiarato inammissibile. Nella stessa memoria si  lamenta, preliminarmente, "l'Inammissibilità dell'odierna udienza  camerale", per il mancato avviso al difensore dell'indagato.  CONSIDERATO IN DIRITTO
 3. - Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
 3.1. - Deve preliminarmente essere rigettata l'eccezione proposta con  la memoria depositata in prossimità dell'udienza secondo cui il  difensore dell'indagato non sarebbe stato avvisato della fissazione  dell'odierna udienza camerale. Deve infatti rilevarsi che l'unico  difensore risultante dagli atti era l'avv. Daniela Cultrera, non  abilitata al patrocinio di fronte alle giurisdizioni superiori. Si  è, dunque, proceduto alla nomina di un difensore d'ufficio,  l'avvocato Luigi Nappa, il quale è stato regolarmente avvisato.  3.2. - Deve poi ribadirsi che la L. n. 122 del 1989, art. 9 va  interpretato nel senso che la realizzazione di garage è consentita  con procedura semplificata soltanto se gli stessi vengono ubicati nel  sottosuolo delle aree di pertinenza di immobili già esistenti o su  apposite aree condominiali, mentre, se realizzati in superficie, essi  necessitano del preventivo rilascio del permesso di costruire, in  ragione del loro impatto sull'assetto urbanistico e  sull'utilizzazione del territorio (Cass., sez. 3, 24 ottobre 2006, n.  38841, Rv. 235457). E deve precisarsi che, per opere interrate,  devono intendersi, a tal fine, quelle che già si trovano al di sotto  del piano di campagna e non quelle che verranno ad essere interrate  attraverso successive modificazioni dello stesso piano di campagna  (ex plurimis, Cass., sez. 3, 9 maggio 2003, n. 26825, Rv. 225391;
 Cons. Stato, sez. 4, 13 luglio 2011, n. 4234; Cons Stato, sez. 4, 16  aprile 2012, n. 2185; T.A.R. Toscana, sez. 3, 23 luglio 2012, n.  1348). In ogni caso, la realizzazione, unitamente ad un garage  interrato, di un insieme ulteriore di opere accessorie non è  soggetta alla sola denuncia di inizio attività, ma necessita di  permesso di costruire, in quanto la previsione derogatoria che  consente la realizzazione di parcheggi in base a semplice d.i.a. (L.  n. 122 del 1989, art. 9, comma 2) ha natura speciale ed è  riferibile, perciò, ai soli tipi di opere espressamente considerate,  senza che si possa procedere ad una sua estensione analogica (Cass.,  sez. 3, 9 luglio 2008, n. 28840).
 Va, inoltre, osservato che il reato edilizio previsto dal D.P.R. n.  380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. b) è integrato dalla  realizzazione, senza permesso di costruire, di volumi tecnici di  rilevante ingombro destinati ad incidere oggettivamente in modo  significativo sui luoghi esterni (Cass., sez. 3, 17 novembre 2010, n.  7217).
 I tali dovendosi intendere quelli che non siano realizzati nel  sottosuolo, ma siano realizzati, anche parzialmente, in superficie e  poi interrati attraverso un modificazione del livello del piano di  campagna.
 Tali principi avrebbe dovuto essere applicati dal Tribunale, il quale  non avrebbe dovuto limitarsi ad affermare che la consistenza delle  opere non era al momento accertabile, non essendo le stesse  completate, ma avrebbe dovuto procedere ad accertare se i garage e la  cisterna in questione si trovassero al di sopra o al di sotto del  piano di campagna, non essendo consentito un loro successivo  interramento attraverso la modificazione del livello di detto piano,  nonché ad esaminare con maggiore approfondimento la natura e le  dimensioni della cisterna stessa e il profilo dell'effettivo  asservimento delle opere a unità immobiliari preesistenti.  4. - L'ordinanza impugnata deve essere, dunque, annullata con rinvio  al tribunale di Messina, perché proceda a nuovo esame, facendo  applicazione dei principi enunciati.
 Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Messina per  			nuovo esame.
 Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2013.
 Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2013
 
                    




