Consiglio di Stato Sez. II n.6162 del 13 settembre 2019
Urbanistica.Condono edilizio e ordinanza di demolizione

La presentazione di un'istanza di condono edilizio, art. 32 del d.l. 269 del 2003, convertito con modificazioni con l. 326 del 2003, successivamente all’emanazione delle ordinanze di demolizione e di eventuali atti repressivi consequenziali rileva sul piano processuale - quale conseguenza dei suoi effetti sostanziali - e rende inefficace tali provvedimenti e, quindi, improcedibile l'impugnazione proposta avverso gli stessi per sopravvenuto difetto di interesse alla sua decisione


Pubblicato il 13/09/2019

N. 06162/2019REG.PROV.COLL.

N. 06255/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6255 del 2008, proposto da
Coppola Santolo, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucio De Luca, con domicilio eletto presso lo Studio avvocato Luigi Napolitano in Roma, via Sicilia, 50;

contro

Comune di Capri (NA), non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 03640/2008, resa tra le parti, concernente demolizione opere abusive


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2019 il Consigliere Fulvio Rocco e udito per la parte appellante l’avvocato Lucio De Luca;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.1. L’attuale appellante, Sig. Santolo Coppola, espone di aver adibito a propria abitazione un fatiscente comodo rurale di sua nuda proprietà ubicato a Capri, Via Truglio n. 19, in prossimità della Marina Grande, il ben noto porto commerciale e turistico del principale centro dell’isola.

L’immobile è censito in catasto al foglio 2, particelle nn. 552 e 1408, ed è pervenuto nella titolarità del Sig. Coppola quale suo nudo proprietario mediante atto di donazione da parte della Sig.ra Teresa De Simone - divenuta contestualmente usufruttuaria dell’immobile medesimo - a rogito del dott. Giovanni Cesaro, notaio in Napoli, rep. n. 52026 dd. 30 giugno 1990.

Nel medesimo atto di donazione è specificato che “la costruzione” di tale manufatto “è iniziata in data 1 settembre 1967”.

Il Sig. Coppola precisa pure che alla data dell’1 ottobre 1993 il manufatto sopradescritto era formato da un unico ambiente con antistante zona coperta, della superficie complessiva di mq. 18,90 (5,40x3,50) e costituito da una struttura precaria mista realizzata con muratura di tufo e copertura in lamiere zincate e tubolari portanti in ferro.

L’appellante riferisce che la Sig.ra De Simone, prima della donazione, aveva presentato al Comune di Capri in data 29 settembre 1986 l’istanza di condono n. prot. 13192/1577 a’ sensi dell’art. 31 e ss. della l. 28 febbraio 1985, n, 47 (cfr. pag. 1 della memori depositata dall’appellante nel presente grado di giudizio in data 20 maggio 2019): e ciò “a seguito di alcuni lavori di sistemazione” (cfr. pag. 1 dell’atto introduttivo del presente giudizio d’appello) non meglio precisati, ed essendo stati per di più alcuni di essi - a suo dire - “debitamente autorizzati” (cfr. ibidem)

Lo stesso Sig. Coppola, peraltro, afferma di aver presentato lui stesso, “per mero tuziorismo”, in data 25 novembre 1994 un’ulteriore domanda di condono edilizio a’ sensi del d.l. 27 settembre 1994, n. 551, non convertito in legge, ma i cui effetti sono stati fatti salvi dalla susseguente disciplina contenuta nell’art. 39 della l. 23 dicembre 1994, n. 724.

In tale istanza egli ha peraltro dichiarato, a differenza di quanto affermato nel predetto atto di donazione, che il manufatto di cui trattasi sarebbe stato realizzato in data 15 marzo 1985 (cfr. attestazione del responsabile del Settore urbanistica del Comune di Capri dd. 4 maggio 1998, prodotto nel primo grado del presente giudizio e non contestato dal Coppola in entrambi i gradi del giudizio medesimo).

Il Sig. Coppola riferisce pure che con nota prot. n. 16398/4184T dd. 17 marzo 1995 il Comune di Capri gli ha anche rilasciato un’autorizzazione edilizia per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria avente ad oggetto il rifacimento “a tratti” della muratura perimetrale del manufatto in questione, la posa in opera di intonaci a stucco interni ed esterni, nonché la sostituzione della copertura con nuove lamiere (cfr. pag. 2 della predetta memoria dd. 20 maggio 2019), con la precisazione che il testé riferito rifacimento delle murature perimetrali avrebbe determinato una riduzione della superficie utile del manufatto di circa mq. 4,00 rispetto a quanto dichiarato nella predetta istanza di condono edilizio n. prot. 13192/1577 dd. 29 settembre 1986 (cfr. ibidem).

1.2. Va anche evidenziato che il Sindaco di Capri, pendendo la disamina delle predette domande di condono edilizio, ha rilasciato al Sig. Coppola in data 1 agosto 1997, a’ sensi dell’allora vigente art. 7 della l. 29 giugno 1939, n. 1497, un’autorizzazione relativa alla compatibilità paesaggistica del manufatto, rilevante agli effetti dell’art. 32 della l. 28 febbraio 1985, n. 47.

La Soprintendenza per il Paesaggio di Napoli ha peraltro annullato tale provvedimento, e in conseguenza di ciò il Comune di Capri, con ulteriore suo provvedimento, ha negato il rilascio dell’anzidetto condono chiesto dal Sig. Coppola in data 25 novembre 1994 a’ sensi dell’art. 39 della l. 724 del 1994.

Il Sig. Coppola, a sua volta, ha impugnato tale diniego innanzi al T.A.R. per la Campania con ricorso ancora pendente al momento in cui è stata introitata per la decisione la causa decisa in primo grado mediante la sentenza qui impugnata.

1.3. Nel corso di un sopralluogo effettuato in data 29 dicembre 1997 dal tecnico comunale e dai vigili urbani è stata anche accertata la realizzazione, in epoca successiva alla predetta domanda di condono dd. 25 novembre 1994, di ulteriori opere non assistite da titolo edilizio.

Con ordinanza n. 3 dd. 15 gennaio 1998 è stato pertanto ingiunto al Sig. Coppola di demolire sia le opere rese oggetto del predetto diniego di condono edilizio, sia tali ulteriori opere.

1.4. Con ricorso proposto sub R.G. 3357/1998 innanzi al T.A.R. per la Campania, Sede di Napoli, il Sig. Coppola ha quindi chiesto l’annullamento di tale provvedimento, deducendo al riguardo sotto più profili eccesso di potere per inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto, omessa istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, difetto di motivazione e difetto del pubblico interesse alla rimozione del manufatto.

1.5. Si è costituito in tale primo grado di giudizio il Comune di Capri, concludendo per la reiezione del ricorso.

1.6. Con sentenza n. 3640 dd. 8 maggio 2008 la Sezione VI dell’adito T.A.R. ha respinto il ricorso, compensando integralmente tra le parti le spese e gli onorari di tale primo grado di giudizio.

2.1. Con l’appello in epigrafe il Sig. Coppola chiede ora la riforma di tale sentenza, riproponendo in buona sostanza le medesime censure già dedotte innanzi al T.A.R. ed evidenziando peraltro che il giudice di primo grado non ha tenuto in considerazione la circostanza dell’avvenuta presentazione, nel corso del processo - segnatamente in data 30 marzo 2004 - di un’ulteriore domanda di condono edilizio, proposta a’ sensi dell’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni con l. 24 novembre 2003, n. 326, da lui medesimo proposta unitamente all’usufruttuaria e avente ad oggetto sia gli abusi precedentemente realizzati, sia ulteriori opere susseguentemente realizzate.

Il medesimo Sig. Coppola rimarca, inoltre, di aver presentato in data 31 gennaio 2005, sempre unitamente all’usufruttuaria, anche un’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica a’ sensi del parimenti sopravvenuto art. 1, comma 37 e ss., della l. 15 dicembre 2004, n. 308 per le medesime opere già rese oggetto dell’anzidetta domanda di condono edilizio.

In particolare, il Sig. Coppola ha con ciò chiesto il condono edilizio e l’accertamento di compatibilità paesaggistica per le seguenti opere:

1) realizzazione locale (tipologia 1) della superficie di mq. 15,00 (5,00x3,00) con annessa area cortilizia e piccolo deposito esterno di pertinenza della superficie utile ad uso non residenziale di mq. 7,35 (3,00x2,45);

2) opere esterne di manutenzione straordinaria (tipologia 6) che hanno comportato;

a) realizzazione terrazzo sui lati nord ovest e nord-est del manufatto;

b) pavimentazione area esterna antistante il locale deposito.

2.2. Non si è costituito nel presente grado di giudizio il Comune di Capri.

2.3. All’odierna pubblica udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.

3. Tutto ciò premesso, l’appello in epigrafe va accolto con riguardo – in via del tutto assorbente – al motivo con il quale è stata dedotta l’omessa declaratoria di improcedibilità, da parte del giudice di primo grado, del ricorso innanzi a lui proposto dal medesimo Sig. Coppola in dipendenza della medio tempore avvenuta presentazione della domanda di condono edilizio a’ sensi dell’anzidetto art. 32 del d.l. 269 del 2003, convertito con modificazioni con l. 326 del 2003.

Infatti, la presentazione di un'istanza di condono edilizio successivamente all’emanazione delle ordinanze di demolizione e di eventuali atti repressivi consequenziali rileva sul piano processuale - quale conseguenza dei suoi effetti sostanziali - e rende inefficace tali provvedimenti e, quindi, improcedibile l'impugnazione proposta avverso gli stessi per sopravvenuto difetto di interesse alla sua decisione: e ciò in quanto una nuova valutazione provocata dall’istanza di condono comporterà comunque la necessaria formazione di un nuovo provvedimento (di accoglimento o di rigetto) che varrà in ogni caso a superare il provvedimento oggetto di impugnativa, in tal modo spostandosi l’interesse del responsabile dell'abuso edilizio dall’annullamento del provvedimento già adottato all'eventuale annullamento del provvedimento di reiezione dell’istanza di sanatoria (così, ad es. ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 16 aprile 2012, n. 2185; Sez. V, 19 aprile 2013 n. 2221; 31 ottobre 2012, n. 5553; 28 giugno 2012, n. 3821; 6 luglio 2007, n. 3855; 26 giugno 2007, n. 3659; 19 febbraio 1997, n. 165; Sez. VI, 26 marzo 2010, n. 1750; 7 maggio 2009, n. 2833).

In dipendenza di ciò, pertanto, poiché la domanda di condono edilizio da ultimo presentata dal Sig. Coppola unitamente all’usufruttuaria del manufatto ha per oggetto – tra l’altro - le medesime opere in ordine alle quali era stata emanata l’ingiunzione a demolire impugnata nel giudizio di primo grado, l’appello in epigrafe va accolto e – per l’effetto – in riforma della sentenza qui impugnata, il ricorso proposto innanzi al T.A.R. dal medesimo Sig. Coppola va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, a’ sensi e per gli effetti dell’art. 35, comma 1, lett.c), c.p.a.

3. Le spese e gli onorari di entrambi i gradi del giudizio possono essere integralmente compensati tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e – per l’effetto – in riforma della sentenza impugnata, dichiara improcedibile il ricorso proposto in primo grado.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari di entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2019 con l’intervento dei magistrati:

Gabriele Carlotti, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere, Estensore

Giancarlo Luttazi, Consigliere

Giovanni Sabbato, Consigliere