ANALISI E PRELIEVI DI CAMPIONI (nota a Corte di Cassazione Penale, sez. III, n. 16386 del 27 aprile 2010)

a cura di Rosa BERTUZZI

la sentenza è leggibile qui

 

INTRODUZIONE

L’atto di accertamento amministrativo costituisce il primo passo nel sistema sanzionatorio punitivo: è l’atto mediante il quale i soggetti abilitati (accertatori) riscontrano che in un luogo definito, in una certa data e ad una determinata ora si è consumata la violazione di una norma punita in via amministrativa. Ovviamente, alla fattispecie concreta andrà associata la fattispecie astratta prevista dal legislatore ed assoggettata a sanzione. Talune sanzioni presuppongono, ai fini del loro accertamento, un’analisi tecnica di laboratorio: è il caso, ad esempio, della necessità di effettuare il prelievo di campioni al fine della loro analisi in laboratorio.

 

NORME DI RIFERIMENTO

La norma di riferimento, in materia di analisi e prelievo di campioni effettuate dalla P.A., è l’art. 15, legge n. 689/1981 (“Accertamenti mediante analisi di campioni”): la norma consente agli organi di controllo (ossia organi che non devono obbligatoriamente possedere la qualifica di P.G., ma semplici dipendenti di enti pubblici o provati, come ad esempio nel caso di ditte che hanno in appalto il servizio A.T.O.) di effettuare prelievi di campioni, anche all’interno di ditte, per verificare la presenza ed il livello della contaminazione. Il dirigente del laboratorio dovrà comunicare all'interessato l'esito dell'analisi, e questi potrà chiedere, con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni da analizzare prima dell’irrogazione della sanzione, la revisione dell'analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione dell'esito della prima analisi, che deve essere allegato all'istanza medesima;

 

In materia penale, invece, occorre fare riferimento all’art. 223 disp. att. c.p.p. (“Analisi di campioni e garanzie per l’interessato”): si legge infatti che “Qualora nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti si debbano eseguire analisi di campioni per le quali non è prevista la revisione, a cura dell'organo procedente è dato, anche oralmente, avviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove le analisi verranno effettuate. L'interessato o persona di sua fiducia appositamente designata possono presenziare alle analisi, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico”. Anche qui è prevista la revisione delle analisi, qualora sia prevista da leggi o decreti e sia richiesta dall’interessato: in tal caso, a cura dell'organo incaricato della revisione, almeno tre giorni prima, deve essere dato avviso del giorno, dell'ora e del luogo ove la medesima verrà effettuata all'interessato e al difensore eventualmente nominato. Alle operazioni di revisione l'interessato e il difensore hanno diritto di assistere personalmente, con l'assistenza eventuale di un consulente tecnico.

 

RECENTI NOVITA’GIURISPRUDENZIALI

In tema di prelievo di campioni e analisi in laboratorio è intervenuta la recentissima sentenza della Corte di Cassazione Penale, sez. III, n. 16386 del 27 aprile 2010. Tale sentenza fa chiarezza sul confine fra i due tipi di attività di campionamento (quella a natura amministrativa e quella a natura penale). Tale distinzione risulta particolarmente importante, in quanto le due discipline applicabili risultano sensibilmente differenti, in particolare per quanto riguarda le garanzia di difesa: esse sono infatti molto più stringenti qualora l’attività di prelievo di campioni si svolga nell’ambito di un procedimento penale già instaurato. Il caso sottoposto alla Corte riguardava un caso di traffico illecito di rifiuti tossico-nocivi e di rifiuti speciali pericolosi.

In particolare, la Suprema Corte ha stabilito che “L’attività di prelievo e di analisi ha natura amministrativa sempre che essa non venga eseguita su disposizione del magistrato o non esista già un soggetto determinato, indiziabile di reati: solo in tal caso trovano applicazione le garanzie difensive previste dall‘art. 220 disp. att. cod. proc. pen., mentre, venendosi in attività amministrativa, è applicabile l‘art. 223 disp. att. Il presupposto per l’operatività dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen. e dunque per il sorgere dell’obbligo di osservare le disposizioni del codice di procedura penale per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire ai fini dell’applicazione della legge penale, è costituito dalla sussistenza della mera possibilità di attribuire comunque rilevanza penale al fatto che emerge dall’inchiesta amministrativa e nel momento in cui emerge, a prescindere dalla circostanza che esso possa essere riferito ad una persona determinata”.

In sostanza, i giudici sostengono che l’attività di campionamento e di analisi ha si, almeno normalmente, natura amministrativa, ma solo qualora sia svolta dagli organi di polizia e di controllo nell'ambito della loro normale attività amministrativa di vigilanza e di ispezione, ossia quando sia diretta soltanto ad accertare la regolarità dell’attività, e non sia ancora emersa nessuna notizia di reato.

Tuttavia, proprio in quanto anche dallo svolgimento di tali verifiche amministrative potrebbero emergere indizi di reato, il legislatore con l’art. 223 disp. att. c.p.p. ha previsto alcune garanzie difensive nei confronti dei soggetti interessati proprio per l’eventualità che a seguito delle analisi emergano per costoro indizi di reato.

Le previsioni e le garanzie di cui all'art. 223 cit. riguardano dunque i prelievi e le analisi inerenti alle attività amministrative, ossia appunto alla normale attività di vigilanza e di ispezione: dagli stessi dunque bisogna distinguere nettamente le analisi ed i prelievi inerenti non ad una attività amministrativa, bensì ad una attività di polizia giudiziaria nell'ambito di una indagine preliminare, per i quali devono invece trovare applicazione le norme dell'art. 220 disp. att. c.p.p., in base al quale quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale sono compiuti con l’osservanza delle disposizioni del codice.

Nel caso quindi di attività di polizia giudiziaria svolta nell'ambito di una indagine preliminare, devono operare le norme di garanzia della difesa previste dal codice di rito, anche laddove emergano indizi di reato nel corso di un’attività amministrativa che in tal caso non può definirsi extra-processum.