Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4362, del 27 agosto 2014
Urbanistica.La manutenzione straordinaria include gli interventi sostitutivi di parti già esistenti dell'edificio

La manutenzione straordinaria include gli interventi meramente sostitutivi di parti già esistenti dell'edificio, tali da non determinare alcuna alterazione di volumi e superfici o mutamenti di destinazione d’uso degli edifici. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese).

N. 04362/2014REG.PROV.COLL.

N. 10733/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10733 del 2002, proposto da: 
Martillotti Rosario, rappresentato e difeso dagli avv.ti Aldo Starace e Maria Gabriella Cappiello, con domicilio eletto presso Claudia De Curtis in Roma, viale Giuseppe Mazzini 142;

contro

Comune di Bacoli;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, SEZIONE IV, n. 4538/2002, resa tra le parti, concernente il diniego di sanatoria edilizia opposto dal Comune di Bacoli



Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista la memoria difensiva dell’appellante e gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2014 il Cons. Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Nessuno è comparso per le parti.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. L’avv. Rosario Martillotti appella la sentenza del TAR Campania – sede di Napoli, indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata la sua impugnativa nei confronti del diniego di sanatoria edilizia ex art. 13 l. n. 47/1985 (“Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia. Sanzioni amministrative e penali”), oppostogli dal Comune di Bacoli con nota del 16 febbraio 2000. Il diniego veniva emesso in riscontro ad un’istanza di riesame di un precedente diniego, poi culminato in un ordinanza di demolizione (ordinanza del 9 novembre 1999, n. 6), impugnata in un separato contenzioso proposto davanti al medesimo Tribunale.

Oggetto dell’istanza di condono erano i lavori di ricostruzione del solaio di copertura del vano adibito a camera da letto al piano primo dell’immobile di proprietà dell’avv. Martillotti, sito in via Lucullo n. 124, consistente in un vecchio manufatto colonico composto da due piani collegati da scala interna. Nel provvedimento qui impugnato l’amministrazione respingeva l’istanza di riesame, che l’odierno appellante aveva corredato di fotografie attestanti l’esistenza del vano sin dal 1969, avendo ritenuto che la copertura mancante fosse stata realizzata in assenza del necessario titolo edilizio.

2. La conseguente impugnativa veniva respinta dal TAR adito.

Aderendo alle difese dell’amministrazione resistente, il giudice di primo grado affermava che l’intervento oggetto di sanatoria era qualificabile come manutenzione straordinaria ex art. 31, lett. b), l. n. 457/1978 (“Norme per l'edilizia residenziale”), necessitante di autorizzazione edilizia.

3. Nel presente appello, l’avv. Martillotti sostiene che proprio in base a tale qualificazione il diniego di sanatoria è illegittimo, e la sentenza conseguentemente errata, venendo in rilievo nella fattispecie un intervento di manutenzione straordinaria non comportante alcun aumento di volumetria, sanabile ai sensi dell’art. 13 l. n. 47/1985.

Inoltre, l’appellante deduce un ulteriore profilo di doglianza, diretto a censurare la carente motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui esclude che l’intervento di cui invoca la sanatoria si sostanzi in una manutenzione straordinaria.

Benché ritualmente citato, il Comune di Bacoli non è costituito in giudizio.

DIRITTO

1. L’appello è fondato.

2. Coglie nel segno la censura contenuta nel primo motivo d’appello, nella quale l’avv. Martillotti si duole della contraddittoria motivazione addotta dal TAR a rigetto dell’impugnativa, laddove, pur qualificando l’intervento abusivo come manutenzione straordinaria, e perciò necessitante di autorizzazione edilizia ai sensi dell’art. 48 (in allora vigente) della citata legge n. 457/1978, ha nondimeno ritenuto legittimo il diniego di sanatoria.

3. Occorre innanzitutto precisare che la manutenzione straordinaria include gli interventi meramente sostitutivi di parti già esistenti dell'edificio, tali da non determinare alcuna alterazione di volumi e superfici o mutamenti di destinazione d’uso degli edifici (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 16 aprile 2014, n. 1859; in precedenza: Sez. IV, 13 giugno 2013, n. 3270).

4. Tanto precisato in diritto, la documentazione agli atti di questo giudizio conduce a ritenere provata la circostanza fattuale dedotta dall’odierno appellante a sostegno della propria impugnativa, e cioè che il tetto del manufatto in contestazione era preesistente e che, dunque, la sua ricostruzione aveva finalità manutentiva, comportante la relativa sostituzione con una nuova copertura.

In primo luogo, la prova in questione si ricava dalla documentazione fotografica prodotta in sede di riesame della domanda di sanatoria ex art. 13 l. n. 47/1985, che nondimeno il Comune di Bacoli ha ritenuto non idonea a suffragare gli assunti dell’avv. Martillotti, dalla quale emerge l’esistenza del solaio di copertura.

Assume poi rilievo decisivo, ai sensi dell’art. 654 cod. proc. pen. l’accertamento compiuto dal giudice penale (sentenza del Tribunale di Napoli – sez. staccata di Pozzuoli del 1 aprile 2003, n. 233), nella medesima vicenda qui in contestazione. Nell’assolvere l’odierno appellante per insussistenza delle contravvenzioni edilizie contestategli [art. 20, lett. c), l. n. 47/1985] all’esito dell’istruttoria dibattimentale esperita, il Tribunale di Napoli ha accertato che “l’intervento posto in essere dall’imputato, mirante ad assicurare la copertura dell’edificio (evidentemente anch’essa già esistente in origine) ma lasciando inalterate la superficie, la dimensione e tutte le altre parti, nonché la stessa destinazione”, non potesse che essere qualificato come di tipo manutentivo.

5. Ne consegue che è fondata la censura di errata motivazione del diniego impugnato, il quale, in accoglimento dell’appello ed in riforma della sentenza di primo grado, deve essere annullato.

Sussistono tuttavia giusti motivi ex art. 92 cod. proc. civ. per compensare le spese del doppio grado del presente giudizio, traendo lo stesso origine da opere eseguite dalla parte vittoriosa in assenza del necessario titolo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado, annullando gli atti con esso impugnati.

Compensa le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pajno, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/08/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)