Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4486, del 3 settembre 2014
Urbanistica.Tempus regit actum non è applicabile ai titoli in sanatoria

Il principio tempus regit actum è applicabile solo ai titoli autorizzatori preventivi e non a quelli in sanatoria, ex artt. 31 e ss. legge 47/95, i quali devono invece tener conto della circostanza che la costruzione è già eseguita, nonchè dell’esigenza che la misura dell’oblazione non venga a dipendere dai tempi e dalla discrezionalità delle singole amministrazioni. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese).

N. 04486/2014REG.PROV.COLL.

N. 03511/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3511 del 2009, proposto da: 
Comune di Cinisello Balsamo, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Mario Viviani, con domicilio eletto presso Studio Grez & Associati S.R.L. in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

contro

Virdis Antonietta, Ventura Margherita, Ventura Elena, rappresentati e difesi dall'avv. Giovambattista Sgromo, con domicilio eletto presso il medesimo, in Roma, via Ferdinando di Savoia 3;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE II n. 00997/2009, resa tra le parti, concernente liquidazione contributo di concessione e relativi interessi, a seguito di condono.



Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2014 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati Viviani, e Feroleto per delega dell'Avv. Sgromo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Trattasi di una domanda di condono, presentata il 28/03/1986, ex art. 31 legge n. 47/85, per opere abusive consistenti in una cantina, due box, un WC, nonché in una tettoia a copertura di un terrazzo a primo piano, realizzate dal sig. Ventura, all’epoca proprietario.

Il 15/10/1987, il Sindaco del Comune di Cinisello Balsamo respingeva la domanda limitatamente alla tettoia, in quanto eseguita dopo l’ 1/10/1987 (data d’ultimazione delle opere, fissata dalla legge).

Subentrate nella proprietà, le sig.re Virdis e Ventura, in data 4/5/2006, chiedevano la definizione della pratica di condono. Il Comune, accertatosi preliminarmente dell’avvenuta demolizione della tettoia, rilasciava nel 2008 permesso di costruire in sanatoria subordinandone l’efficacia al pagamento, a conguaglio, di €. 1.114,16 per oblazione, ed €. 40.074,35 per contributo di concessione.

Le sig.re Virdis e Ventura impugnavano in parte qua il provvedimento, deducendo la prescrizione del credito (il condono avrebbe dovuto considerarsi assentito per silentium, già negli anni ’80, con conseguente estinzione del credito) e comunque l’ingiusto computo degli interessi, nonchè l’erronea applicazione, ratione temporis, delle tariffe .

Il TAR ha accolto solo parzialmente il ricorso: dopo aver negato la formazione del silenzio assenso, ha ritenuto congrua la somma richiesta a titolo di oblazione, mentre, per il contributo di concessione ha chiarito che occorreva applicare le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore della legge di condono; gli interessi sul conguaglio avrebbero altresì dovuto computarsi solo a partire dalla data della sua richiesta, ossia dal 2008, considerato l’imputabilità all’amministrazione del ritardo nella definizione del condono.

Propone ora appello il Comune Cinisello Balsamo, e deduce: 1) il TAR avrebbe errato nel considerare applicabile alla fattispecie le tariffe vigenti al momento dell’entrata in vigore della legge n. 47/85, atteso che, l’art. 39 comma 10 della l. 729/1994, imponeva, per i procedimenti al tempo non ancora conclusisi per il mancato integrale pagamento dell’oblazione, l’applicazione dei parametri vigenti alla data dal 30 giugno 1989, nonché il tasso di interesse del 10%. Nel caso di specie l’oblazione sarebbe stata erroneamente auto liquidata e versata al tempo della domanda, sicchè l’integrale corresponsione, nella misura poi indicata dall’amministrazione in sede di conguaglio, non sarebbe avvenuta; 2) con riguardo al contributo concessorio per la parte relativa agli oneri di urbanizzazione, il TAR avrebbe, in ogni caso, anche a non volere applicare l’art. 39 comma 10 della l. 729/1994, errato nell’individuare le tariffe, atteso che, in forza del principio del tempus regit actum, esse avrebbero dovuto essere quelle vigenti alla data di rilascio del permesso di costruire in sanatoria; 3) se le tariffe fossero quelle indicate dal TAR, gli interessi avrebbero dovuto essere coerentemente computati con decorrenza dalla data delle tariffe applicate, e non con decorrenza dalla richiesta delle somme a conguaglio; 4) il ritardo non sarebbe imputabile al Comune – come affermato dal TAR – ma alla prolungata inerzia delle istanti.

La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 6 maggio 2014.

L’appello non è fondato.

Può in proposito richiamarsi l’orientamento di questo Consiglio secondo il quale il principio tempus regit actum è applicabile solo ai titoli autorizzatori preventivi e non a quelli in sanatoria, ex artt. 31 e ss. legge 47/95, i quali devono invece tener conto della circostanza che la costruzione è già eseguita, nonchè dell’esigenza che la misura dell’oblazione non venga a dipendere dai tempi e dalla discrezionalità delle singole amministrazioni (Cfr. Sez. V. 6 settembre 2002, n. 4562).

Nel caso di specie, poi, come correttamente rilevato dal TAR, non ricorre l’ipotesi prefigurata dall’art. 39 comma 10 della l. 729/1994, il quale ha riferimento alle domande di concessione in sanatoria “non definite per il mancato pagamento dell’oblazione”, mentre qui, la somma auto liquidata è stata interamente corrisposta dall’originario istante, salvo il conguaglio chiesto dal Comune in sede di rilascio del titolo in sanatoria.

Quanto agli interessi, l’aporia, segnalata dal Comune appellante, secondo la quale all’applicazione della “vecchia” tariffa, favorevole per l’istante, si sarebbe aggiunta la “beffa” del computo degli interessi solo a far data dal rilascio del titolo in sanatoria, essa dipende dalla tardiva definizione del procedimento di condono, il quale, costituendo esercizio di potere autoritativo, è nel dominio dell’amministrazione (ben avrebbe potuto, l’amministrazione, anche in caso di inerzia dell’istante, imporre termini perentori per l’integrazione istruttoria, al fine dell’adozione di una celere decisione).

Gli interessi quindi decorrono dal momento in cui l’amministrazione ha provveduto a liquidare e richiedere il contributo, come correttamente già statuito dal TAR.

In conclusione l’appello è respinto.

Le spese possono essere compensate, in ragione della peculiarità della questione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Goffredo Zaccardi, Presidente

Marzio Branca, Consigliere

Nicola Russo, Consigliere

Michele Corradino, Consigliere

Giulio Veltri, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/09/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)