Trib. Savona Sez. Albenga sent. 566 del 23 giugno 2009
Est. De Dominicis Imp. Giallombardo ed altri
Urbanistica. Lottizzazione abusiva
In tema di lottizzazione abusiva in area già urbanizzata
NOTA: la decisione dela Cassazione relativa alla fase cautelare del medesimo procedimento penale è consultabile qui
N. 5544/07 R.G. notizie di reato N. 566/2009 Reg. Sent.
N. 750/08 R.G. Tribunale Albenga Data del deposito
________________
N. ________ Camp. Pen
Reg.Esec.: atti alla Procura
Repubblica c/o il Tribunale
di Savona il ______________
Redatta scheda il _____________
T R I B U N A L E D I S A V O N A
SEZIONE DISTACCATA DI ALBENGA
RITO MONOCRATICO
S E N T E N Z A
(artt. 542 e segg., 549 c.p.p.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Savona, Sezione Distaccata di Albenga, Dott.ssa Laura DE DOMINICIS, alla pubblica udienza del 23/06/2009 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
nei confronti di:
1) GIALLOMBARDO Roberto omissis
2) GAFA’ Italo omissis
3) AVANTI Vito nato ad Albenga il 27/04/1971 e residente in Albenga via Quintino Sella n. 16/10 omissis
“Tutti liberi, presenti ”
I M P U T A T I
a) della contravvenzione di cui agli artt. 110 c.p., 44 lett. b) e c) D.P.R. 380/2001 perché, in concorso tra loro, il GIALLOMBARDO quale titolare della "GIALLOMBARDO Roberto & C." S.a.s. titolare del permesso di costruire e proprietario dell\'immobile, il GAFÀ quale direttore dei lavori, l\'AVANTI quale titolare della ditta EDIL 2000 esecutrice dei lavori, eseguivano sugli immobili siti al fg. 20 mapp. 651, 652, 15-192-631 interventi edilizi di lottizzazione abusiva e in totale difformità dai permessi di costruire n. 3049 del 10.12.2004 rilasciato a seguito di Convenzione Urbanistico Edilizia del 19.11.2004 e n. 20128 del 14.10.2005 rilasciato a seguito di Convenzione Urbanistico Edilizia del 27.9.2005, e specificamente:
1. sul condominio denominato MARTA - edificio A:
a. operavano una lottizzazione abusiva realizzando il frazionamento dell\'immobile in misura superiore a quanto previsto nella concessione edilizia e in violazione degli strumenti urbanistici creando n. 29 appartamenti invece dei 18 previsti e autorizzati mediante redistribuzione interna degli spazi, creando così appartamenti e locali con metratura netta inferiore a quella prevista dall\'ali. 9 delle NTA del PRG, e specificamente n. 13 alloggi con metratura non superiore ai 38 mq previsti come limite minimo assoluto e altri n. 15 alloggi con metratura non superiore ai 60 mq. previsti per oltre il 50% degli alloggi, n. 12 locali igienici con superficie inferiore ai 4 mq previsti dalle NTA e n. 8 corridoi con larghezza inferiore rispetto ai mt. 1,20 previsti dalle NTA
b. operavano una lottizzazione abusiva realizzando al piano sottotetto, per cui in progetto era prevista la destinazione ad uso sgombero - non abitabile con accesso indipendente dal corridoio condominiale e senza alcuna apertura o luce, n. 5 appartamenti accessibili dalle scale condominiali e dall\'ascensore mediante portoni blindati identici a quelli degli alloggi sottostanti, appartamenti corrispondenti, per consistenza e distribuzione interna, agli appartamenti sottostanti, con predisposizione per l\'impianto idrico, per l\'installazione delle calderine, degli angoli cottura, per gli impianti di condizionamento - riscaldamento e con le predisposizioni di scarico delle acque nere, realizzando abbaini, terrazzi antistanti agli stessi e complessivi n. 9 lucernari, appartamenti comunque privi delle altezze minime previste dal D.M. 5.7.1975
c. omettevano di realizzare la porzione centrale rialzata della copertura
2. sul condominio CHIARA - edificio B:
a. operavano una lottizzazione abusiva realizzando il frazionamento dell\'immobile in misura superiore a quanto previsto nella concessione edilizia e in violazione degli strumenti urbanistici creando n. 30 appartamenti invece dei 18 previsti e autorizzati mediante redistribuzione interna degli spazi, creando così appartamenti e locali con metratura netta inferiore a quella prevista dall\'ari 9 delle NTA del PRG, e specificamente n. 13 alloggi con metratura non superiore ai 38 mq previsti come limite minimo assoluto e gli altri n. 17 alloggi con metratura non superiore ai 60 mq. previsti per oltre il 50% degli alloggi, n. 14 locali igienici con superficie inferiore ai 4 mq previsti dalle NTA e n. 7 corridoi con larghezza inferiore rispetto ai mt. 1,20 previsti dalle NTA
b. operavano una lottizzazione abusiva realizzando al piano sottotetto, per cui in progetto era prevista la destinazione ad uso sgombero - non abitabile con accesso indipendente dal corridoio condominiale e senza alcuna apertura o luce, n. 5 appartamenti accessibili dalle scale condominiali e dall\'ascensore mediante portoni blindati identici a quelli degli alloggi sottostanti, appartamenti corrispondenti, per consistenza e distribuzione interna, agli appartamenti sottostanti, con predisposizione per l\'impianto idrico, per l\'installazione delle calderine, degli angoli cottura, per gli impianti di condizionamento - riscaldamento e con le predisposizioni di scarico delle acque nere, realizzando abbaini, terrazzi antistanti agli stessi e complessivi n. 9 lucernari, appartamenti comunque privi delle altezze minime previste dal D.M. 5.7.1975
c. omettevano di realizzare la porzione centrale rialzata della copertura
3. sul condominio ROSANNA - edificio C:
a. operavano una lottizzazione abusiva realizzando il frazionamento dell\'immobile in misura superiore a quanto previsto nella concessione edilizia e in violazione degli strumenti urbanistici creando n. 20 appartamenti invece dei 14 previsti e autorizzati mediante redistribuzione interna degli spazi, creando cosi appartamenti e locali con metratura netta inferiore a quella prevista dall\'art. 9 delle NTA del PRG, e specificamente n. 8 alloggi con metratura non superiore ai 38 mq previsti come limite minimo assoluto e altri n. 10 alloggi con metratura non superiore ai 60 mq. previsti per oltre il 50% degli alloggi, n. 4 locali igienici con superficie inferiore ai 4 mq previsti dalle NTA e n. 8 corridoi con larghezza inferiore rispetto ai mt. 1,20 previsti dalle NTA
b. operavano una lottizzazione abusiva realizzando al piano sottotetto, per cui in progetto era prevista la destinazione ad uso sgombero - non abitabile con accesso indipendente dal corridoio condominiale e senza alcuna apertura o luce, n. 1 appartamento accessibile dalle scale condominiali e dall\'ascensore mediante portoncino blindato identico a quelli degli alloggi sottostanti, con predisposizione per l\'impianto idrico, per l\'installazione delle calderine, degli angoli cottura, per gli impianti di condizionamento - riscaldamento e con le predisposizioni di scarico delle acque nere, realizzando abbaino con terrazzo antistante e n. 2 lucernari, appartamento comunque privo delle altezze minime previste dal D.M. 5.7.1975
c. al piano quinto realizzavano l\'unica unità immobiliare prevista con sagoma e consistenza diverse da quanto assentito, con superficie complessiva di mq. 9,00 circa superiore a quanto previsto e conseguente aumento di cubatura
4. realizzavano un aumento del sedime dei tre fabbricati mediante creazione di locali ingresso al piano terra in tutti gli edifìci e realizzazione dei perimetri degli edifìci più ampio di quanto previsto con aumento complessivo di superfìcie di mq. 180,64, pari al 4% circa, e conseguente incremento di volumetria per l\'intera altezza degli edifìci
5. realizzavano i tre fabbricati con un altezza complessiva superiore di 70 cm. all\'imposta rispetto a quanto assentito, solai intermedi con spessore maggiore di 15 cm. rispetto a quanto assentito, muri perimetrali con spessore maggiore di 5 cm. rispetto a quanto assentito
6. realizzavano un unico locale interrato, in realtà con porzione fuori terra, con superfìcie maggiore di quanto assentito, locale comunicante e funzionalmente connesso tra tutti i condomini, con complessivi n. 106 box auto invece degli 85 assentiti, n. 66 cantine invece delle 57 assentite, differente sagoma e distribuzione intema dei singoli box e cantine, di tutti i relativi corridoi di accesso e manovra, e realizzavano complessive n. 4 cantine con superfici non superiore ai 4 mq. previsti dalle NTA
7. sull\'area circostante oggetto di convenzione urbanistico - edilizia stipulata in data 19.11.2004 realizzavano il solaio di copertura adiacente con altezza superiore a quanto consentito tra cm. 110 (lato via Carloforte) e cm. 60 (lato strada), realizzando cosi di fatto il piano interrato parzialmente fuori terra, e realizzavano la scala di collegamento al piano interrato e le griglie di areazione in modo difforme dal progetto rendendo impossibile la realizzazione del dell\'area parcheggio pubblico denominata PP2 e dell\'area verde previste in convenzione
8. omettevano di demolire il capannone sito in viale Martiri da eseguirsi entro 12 mesi dal rilascio del permesso di costruire n. 20128 del 14.10.2005.
In Albenga reati tutti commessi fino al momento del sequestro eseguito il 1.10.2007, punto n. 8 tuttora in fase di consumazione.
G1ALLOMBARDO, GAFÀ:
b) dei delitti di cui agli arti. 81 cpv., 110, 483, 481 c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, il G1ALLOMBARDO quale titolare della "GIALLOMBARDO Roberto & C." S.a.s, soggetto presentatore delle istanze, il GAFÀ quale tecnico incaricato redattore della relazione e delle rappresentazioni grafiche, falsamente dichiaravano e rappresentavano nelle relazioni tecniche e nelle tavole grafiche dello stato di fatto allegate alla istanza di varianti in sanatoria relativamente ai progetti assentiti con permessi di costruire n. 30494/04 e 20128/05:
1. il rispetto dell\'ari. 9 delle NTA del PRG in relazione alla superfìcie netta minima degli alloggi, tutti rappresentanti come superiori a mq, 38, mentre in realtà erano stati realizzati complessivamente n. 34 alloggi con superfìcie netta inferiore ai mq. 38 (n. 13 nel condominio "Marta", n. 13 nel condominio "Chiara" e n. 8 nel condominio "Rosanna")
2. il rispetto dell\'ari. 9 delle NTA del PRG in relazione alla presenza di un numero di alloggi con superfìcie netta superiore ai 60 mq. per oltre il 50% delle singole unità immobiliari ricavate, avendo invece realizzato complessivamente n. 3 alloggi su 79 con superfìcie netta superiore ai 60 mq. e specificamente n. 1 su 29 nel condominio "Marta", nessuno nel condominio "Chiara" e n. 2 su 20 nel condominio "Rossana"
In Albenga il 7.12.2007.
Con l’intervento del Pubblico Ministero VPO dr. Ivaldo in forza di delega del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona e dei difensori di fiducia: -avv. A. Vernazza del Foro di Genova e avv. V. Fiori del Foro di Savona, per Giallombardo; -avv. C. Fiori del Foro di Savona per Avanti; -avv. G.B. Troccolo del Foro di Savona per Gafà.
CONCLUSIONI
P.M.: per capo a) anni 1 di arresto ed € 30.000,00 di ammenda; per capo b) mesi 6 di reclusione. Confisca dei terreni e trasferimento del patrimonio al Comune.
Difesa: avv. Vernazza e avv. V. Fiori: 1) assoluzione perché il fatto non sussiste per reato art. 44 lett. c) DPR.380/01; 2) per il resto previa unificazione dei reati dal vincolo della continuazione, minimo pena e pena sospesa; Avv. C. Fiori: si associa all’avv. Vernazza e per art. 44 lett. b) DPR.380/01, minimo pena e pena sospesa; avv. Troccolo: assoluzione perché il fatto non costituisce reato per i reati di cui all’art. 44 lett. c) DPR.380/01 e per art. 483 c.p.; per gli altri reati, previa applicazione della continuazione, minimo pena, generiche e pena sospesa, in subordine, ritenuta la contravvenzione di cui all’art.44 lett. b) DPR. 380/01 in quella di cui alla lett. c) del medesimo articolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli odierni imputati venivano citati a giudizio per rispondere dei reati loro rispettivamente ascritti.
Nel corso del dibattimento, svoltosi alla presenza di tutti gli imputati, si procedeva all’escussione dei testi indicati dal Pubblico Ministero e dalla difesa Giallombardo, ammessi nei limiti dell’ordinanza dibattimentale del 11.11.2008; veniva prodotta la copiosa documentazione di cui ai diversi verbali di udienza e si procedeva all’esame dell’imputato Giallombardo Roberto.
All’esito dell’istruttoria le parti concludevano come in epigrafe.
Giallombardo Roberto, Gafà Italo e Avanti Vito, rispettivamente, il primo titolare della “Giallombardo Roberto & C” s.a.s., proprietaria degli immobili e titolare del permesso a costruire, il secondo direttore dei lavori, il terzo esecutore materiale delle opere, devono rispondere, nelle rispettive qualità, dei reati di abuso edilizio ( difformità di cui ai punti da 4 a 8 del capo a) della rubrica) e di lottizzazione abusiva ( difformità di cui ai punti da 1 a 3 del capo a) della rubrica), per avere realizzato, in totale difformità dai permessi a costruire regolarmente rilasciati, le specifiche opere indicate nel capo a) della rubrica, cui si rinvia, costituite, per quanto riguarda la lottizzazione abusiva, essenzialmente, nella creazione, nei tre condomini realizzati “Marta”, “Chiara” e “Rosanna”, di 79 appartamenti complessivi, al posto dei 50 originariamente previsti, e nella realizzazione, completamente abusiva, di alcuni appartamenti, nei piani sottotetto, destinati, originariamente, a meri locali di sgombero, e, per quanto riguarda il reato di cui all’art. 44 lett b) DPR 380/2001, alcune difformità nei volumi e nelle altezze.
Giallombardo e Gafà, inoltre, in concorso tra loro e nelle rispettive qualità, rispettivamente, di soggetto istante e di tecnico incaricato, devono rispondere dei reati di falsità ideologica di cui agli artt. 481 e 483 c.p., per avere, nelle istanze di varianti in sanatoria e nelle tavole grafiche allegate, presentate in data 7.12.2007, rappresentato uno stato dei luoghi non corrispondente alla realtà, come meglio descritto nel capo b) della rubrica, cui si rinvia, e ciò al fine di indurre l’amministrazione comunale di Albenga a rilasciare idonei titoli in sanatoria.
Ciò premesso, il Tribunale osserva che la lunga e impegnativa istruttoria effettuata nel corso del presente procedimento, si è incentrata, fondamentalmente, sul reato di lottizzazione abusiva, e, ancor più in particolare, sulla possibilità di configurare la maggior parte delle opere realizzate abusivamente quale espressione del reato di lottizzazione abusiva e non solo e “semplicemente”, di abuso edilizio per difformità essenziale rispetto al titolo abilitativo e al progetto approvato, di cui all’art. 44 lett. b) DPR 380/2001, come sostenuto dalle difese.
Quanto alla ricostruzione della vicenda che ha dato luogo all’odierno procedimento, dall’esame dei testi del Pubblico Ministero, del verbale di sequestro preventivo e dalla documentazione grafica e fotografica prodotta può ritenersi accertato, e sostanzialmente non contestato dagli imputati, quanto segue:
La società facente capo all’odierno imputato Giallombardo Roberto otteneva dal Comune di Albenga, a seguito di Convenzione Urbanistico Edilizia del 19.11.2004 e di Convenzione Urbanistico Edilizia del 27.9.2005, rispettivamente, permesso a costruire n. 30494 del 10.12.2004 e n. 20128 del 14.10.2005 finalizzati alla costruzione di tre edifici di civile abitazione, in Via Carloforte, denominati “Marta” “Chiara” e “Rosanna” ( su terreni censiti al catasto al fg 20, mappale 651 (ex 14/a) e mappale 652 ( ex 14/b).
In data 26 settembre 2007 e 1.10.2007 ufficiali di PG, unitamente a personale dell’ufficio tecnico urbanistico del Comune di Albenga, nelle persone dei geometri Ferrua Giulio e Rubino Maurizio, hanno effettuato due sopralluoghi sul cantiere edile finalizzato alla costruzione degli edifici di cui sopra e hanno verificato le seguenti difformità rispetto ai titoli abilitativi e al progetto approvato ( cfr deposizioni testi Berriolo e Ferrua, verbale di sopralluogo, verbale di sequestro e documentazione grafica e fotografica allegata):
1) frazionamento dei tre immobili in misura superiore a quanto previsto nella concessione edilizia e in violazione degli strumenti urbanistici, con la creazione, complessiva per i tre condomini, di n. 79 appartamenti invece dei 50 previsti e autorizzati, mediante ridistribuzione interna degli spazi, creando così appartamenti e locali con metratura netta inferiore a quella prevista dall’art. 9 delle NTA del PRG;
2) realizzazione, complessivamente per i tre condomini, di n. 11 appartamenti autonomi, dotati di predisposizione per l’impianto idrico, per l’installazione delle calderine, degli angoli cottura, per gli impianti di condizionamento - riscaldamento e per lo scarico delle acque nere, realizzazione di abbaini, terrazzi antistanti agli stessi e lucernari, il tutto ai piani sottotetto, originariamente destinati a meri locali di sgombero, non abitabili;
3) realizzazione di un aumento del sedime dei tre fabbricati mediante creazione di locali ingresso al piano terra in tutti gli edifici e realizzazione dei perimetri degli edifici più ampio di quanto previsto con aumento complessivo di superficie di mq. 180,64, pari al 4% circa, e conseguente incremento di volumetria per l’intera altezza degli edifici;
4) realizzazione di tre fabbricati con un altezza complessiva superiore di 90 cm. ca. all’imposta rispetto a quanto assentito, solai intermedi con spessore maggiore di 15 cm. rispetto a quanto assentito, muri perimetrali con spessore maggiore di 5 cm. rispetto a quanto assentito;
5) realizzazione di un unico locale interrato, in realtà con porzione fuori terra, con superficie maggiore di quanto assentito, locale comunicante e funzionalmente connesso tra tutti i condomini, con realizzazione di un numero di cantine (66 invece di 57) e box (106 invece di 85) superiori rispetto a quello assentito, di cui n. 4 cantine con superfici non superiore ai 4 mq. previsti dalle NTA
6) sull’area circostante oggetto di convenzione urbanistico – edilizia stipulata in data 19.11.2004 realizzazione del solaio di copertura adiacente con altezza superiore a quanto consentito tra cm. 110 (lato via Carloforte) e cm. 60 (lato strada), realizzando così di fatto il piano interrato parzialmente fuori terra, e costruzione della scala di collegamento al piano interrato e delle griglie di areazione in modo difforme dal progetto, rendendo impossibile la realizzazione dell’area verde e di quella destinata a parcheggio pubblico, previste in convenzione;
Tali difformità, salvo piccole osservazioni in ordine alla scarsa rilevanza dell’aumento di superficie e di volumetria, sull’asserita impossibilità di realizzare l’area verde e il parcheggio pubblico, nonchè sullo stato delle opere dei sottotetti ( di cui si dirà infra), sono state sostanzialmente confermate dagli stessi imputati e non contestate dalle difese né in fase cautelare, né in dibattimento, come emerge dalla stessa memoria conclusiva depositata all’udienza del 12.6.2009 dal difensore di Giallombardo, e sul loro accertamento, pertanto, non appare necessario soffermarsi più a lungo se non per osservare che gli interventi edilizi difformi, pacificamente, integrano, quantomeno, il reato di edificazione in difformità essenziale rispetto ai titoli abilitativi regolarmente rilasciati, di cui all’art. 44 lett b) D.P.R. 380/2001, in relazione al quale, si impone, pertanto, la condanna di tutti gli imputati, sostanzialmente rei confessi, nelle loro rispettive qualità.
Ciò premesso, secondo l’ipotesi accusatoria, parte dell’intervento abusivo sopra realizzato, descritto ai punti n. 1 e 2, per dimensioni, tipologia, numero degli edifici e delle unità immobiliari realizzate abusivamente in eccesso rispetto al consentito, realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, incremento del carico urbanistico, sarebbe da ricondurre pacificamente alla fattispecie della lottizzazione abusiva.
Tale assunto, decisamente contestato dalle difese, appare, al contrario, fondato e conforme alla più recente evoluzione della giurisprudenza del Supremo Collegio in questa materia, creatasi anche proprio nell’ambito di tale specifica fattispecie, di cui la Suprema Corte si è già direttamente occupata in fase cautelare.
Com’è noto e come condiviso anche dalle difese, presupposto indispensabile per la configurabilità del reato di lottizzazione abusiva è che l’intervento non intervenga in zona già completamente urbanizzata. È infatti principio affermato più volte in giurisprudenza, sia dalla Cassazione penale che dalla giurisprudenza amministrativa e finanche dalla Cassazione Civile, che “per escludere la lottizzazione deve sussistere una situazione di pressoché completa e razionale edificazione della zona tale da rendere del tutto superfluo un piano attuativo (cfr. Cass. Pen. sez. 3 n. 12426 del 2008, Cass. Pen. sez. 3 n. 469 del 2008, Cass. Pen. sez. 3 n. 20373 del 2004, C. Stato, sez. V: 8.10.2002, n. 5321; 1.7.2002, n. 3587; 15.2.2001, n. 790. Vedi pure Cass. civ., sez. II, 24.7.1999, n. 8021) e che ogni qualvolta l’incompletezza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria non permetta di qualificare una zona come quartiere stabilizzato e completo, l’edificazione di un complesso residenziale, per il quale il piano regolatore imponga l’approvazione del piano di lottizzazione, senza averne chiesto l’approvazione, configura il reato di lottizzazione abusiva, essendo superflua ogni indagine diretta ad accertare la effettiva consistenza delle opere comunque presenti nella zona”.
Conseguentemente, al fine di verificare la sussistenza di questo primo presupposto per la configurazione del reato di lottizzazione abusiva, appare necessario verificare quale fosse la effettiva situazione urbanistica ed edificatoria della zona, analizzando quali fossero, al momento dell’intervento abusivo, le previsioni del PRG e se sia stato adottato un piano attuativo che prevedesse la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria proprio in ragione della mancanza di una completa e razionale edificazione della zona.
Come noto, e come emerge ex tabulas dalla ricca documentazione riversata nel fascicolo del dibattimento, l’area su cui sono stati edificati i tre edifici è classificata dal PRG - NTA di Albenga come zona “Cd5 ambito B8”. All’art. 23 punto 2).2) il PRG esplicitamente classifica le zone Cd come “zone di espansione e di nuovo impianto”. All’art. 38 co. 6 si stabilisce con chiarezza che “il regime di attuazione delle zone C è indicato nelle SCHEDE (SCHEDE di Zona del PRG) ed è il SUA (Strumento Urbanistico Attuativo) ovvero la concessione edilizia convenzionata”. Vi è dunque necessità, per intervenire nelle zone Cd, di piano attuativo.
Lo stesso comportamento tenuto dall’impresa Giallombardo dimostra la correttezza di questa impostazione, dal momento che i soggetti interessati nella fase preliminare all’intervento edificatorio di cui si tratta hanno dovuto stipulare una Convenzione Urbanistico Edilizia (del 19.11.2004), convenzione in cui sono previste importanti opere di urbanizzazione primaria (reti idriche, fognarie bianche e nere, reti elettriche e di illuminazione, telefoniche, distribuzione del gas, parcheggi) che, per dimensioni, importanza e portata, devono essere ricondotte a un intervento di urbanizzazione ex novo di una intera area. In siffatta situazione non sarebbe stato possibile operare un intervento edilizio, per di più di tale portata, con allacci alle reti, impianti distributivi e scarichi già esistenti e completi, come invece sarebbe stato fatto in un’area interamente urbanizzata. La necessità di realizzare tali opere rende palese il fatto che, non solo formalmente (con la zonizzazione formale dell’area come Cd), ma anche sostanzialmente l’area non era affatto urbanizzata. Deve rilevarsi, peraltro, che nella stessa Convenzione sono inoltre previste importanti opere di urbanizzazione secondaria quali parcheggi pubblici, verde pubblico e marciapiedi (anch’esse del tutto assenti in zona) nonché altre opere di interesse generale.
A seguito della stipula della Convenzione sono stati rilasciati i permessi di costruire convenzionati prot. N. 30494, cartella n. 18/2004, fascicolo n. 345 del 10 dicembre 2004 (relativo ai due fabbricati denominati “Condominio Marta” e “Condominio Chiara”) e prot. N. 20128, cartella n. 9/2005, fascicolo n. 219 del 14 ottobre 2005 (relativo al terzo fabbricato denominato “Condominio Rosanna”). Si rileva incidentalmente che l’utilizzo dello strumento del Permesso di Costruire Convenzionato invece del SUA era consentito in quanto si trattava di intervento per cui la definizione planovolumetrica era stata ritenuta sufficientemente dettagliata e vi era consenso di tutti i proprietari della zona Cd5, ma ciò ovviamente non cambiava la natura di “piano attuativo” dello strumento utilizzato.
Dunque, emerge dalla ricostruzione della condotta tenuta dallo stesso imputato Giallombardo, ed evidentemente dai suoi tecnici e legali di fiducia, prima della scoperta degli abusi, che all’epoca veniva ritenuto pacifico, dagli stessi diretti interessati, che per effettuare l’intervento di cui in oggetto fosse necessaria la stipula di Convenzione Urbanistica, l’approvazione di piani di attuazione, l’esecuzione di consistenti opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Del resto, il tentativo da parte delle difese di modificare ciò che in precedenza era stato, al contrario, dato per scontato, si fonda, sostanzialmente, sulle valutazioni rese dall’imputato Giallombardo nel corso del proprio esame dibattimentale e su “impressioni” che dovrebbero derivare dalla documentazione fotografica prodotta, elementi certamente non idonei a contraddire sia quanto esplicitamente previsto in Convenzione Urbanistico Edilizia in ordine alla necessaria realizzazione di consistenti opere di urbanizzazione sia soprattutto perché ciò che rileva in punto di diritto (cfr. Cass. Pen. sopra richiamata) è solo ed esclusivamente la classificazione presente negli strumenti urbanistici “essendo superflua ogni indagine diretta ad accertare la effettiva consistenza delle opere comunque presenti nella zona” (così testuale Sez. 3 n. 469 del 2008 e n. 3074 del 2002).
Peraltro, in realtà, l’argomento ritenuto decisivo dalla difesa su questo punto è costituito da una specifica interpretazione tecnica delle norme del PRG secondo cui l’area in cui è ricompreso l’intervento rientrerebbe in zona omogenea B, vale a dire in zona già edificata e priva di particolare interesse ambientale o storico-artistico. Tale interpretazione discenderebbe dal fatto che l’area in questione, pur essendo classificata in zona Cd5, è anche ricompresa in ambito urbanistico B8. Tale tesi, sostenuta e rappresentata, in particolare, dal teste Damonte e dal c.t.p. Campagnolo, non appare condivisibile.
Seguendo la tesi difensiva, infatti, la zona che ci occupa dovrebbe essere considerata non di “espansione, ma nemmeno di “completamento”, in quanto queste ultime, secondo quanto previsto dal PRG, sono considerate solo le zone sub CP/CPA.
Va rilevato che per le zone di completamento il PRG all’art. 36 prevede la possibilità di intervenire con concessione edilizia diretta ed eventualmente anche la possibilità di monetizzare completamente le urbanizzazioni primarie e secondarie in quanto, con tutta evidenza, tali opere siano già presenti nell’area. Per tali zone la giurisprudenza penale e amministrativa richiede, ai fini di ravvisare la possibilità di un intervento di lottizzazione abusiva di valutare nello specifico le effettive dotazioni di urbanizzazione preesistenti e la effettiva urbanizzazione dell’area.
Nella fattispecie che ci occupa gli odierni imputati, come detto, hanno, al contrario, stipulato di fronte a un pubblico ufficiale una onerosa Convenzione Urbanistico Edilizia in cui si impegnavano a realizzare consistenti opere di urbanizzazione primaria e secondaria e ciò, in palese contraddizione con la qualificazione della zona edificata in “zona di completamento” e, ancor più, in zona interamente urbanizzata, quale è la zona B.
In realtà deve essere chiarito che le previsioni di PRG in ordine alla vera e propria zonizzazione e quelle relative alla ricomprensione negli ambiti urbanistici operano su due piani totalmente distinti. Come si desume dal chiaro tenore letterale dell’art. 22 del PRG “i perimetri di “ambiti di riferimento urbanistico” corrispondono alle zone omogenee di cui al D.M. 1444/1968” mentre l’art. 23 chiarisce che, all’interno dei vari ambiti urbanistici, possono esservi diverse “zone urbanistiche” tra cui, per ciò che qui interessa, le zone residenziali di espansione tra cui è ricompresa la zona Cd. Dunque, gli ambiti urbanistici hanno rilievo solo ed esclusivamente con riferimento ai “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi” (c.d. “standard urbanistici”, che sono l’oggetto esclusivo di disciplina del D.M. del 1968). Diversamente opinando si verrebbe a svuotare completamente di contenuto la zonizzazione operata dal PRG in quanto, ai fini della classificazione di zona, sarebbe sufficiente identificare solo l’ambito urbanistico che ricomprende l’area interessata mentre perderebbero di significato sia le disposizioni sugli ambiti operativi che soprattutto quelle relative alle singole zone urbanistiche omogenee, uniche rilevanti ai fini della classificazione dell’area e della successiva identificazione del tipo di intervento consentito, della tipologia costruttiva, della necessità di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, della individuazione del titolo autorizzativo necessario. Peraltro anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto occasione più volte di evidenziare la diversa valenza e significato da un lato delle previsioni di cui al D.M. 1444/1968 e dall’altro delle previsioni di zonizzazione legate alla pianificazione urbanistica ( cfr a tal proposito, tra le altre, la sentenza Consiglio di Stato n. 2874/2000; Cons. Stato, sez. V, 12 ottobre 1999, n.1450; id. 10 novembre 1992, n. 1221).
Dunque, nessun dubbio sulla ricomprensione della zona Cd5, interessata dall’intervento dell’impresa Giallombardo, tra le zone “di espansione” e sulla conseguente sussistenza della contestata lottizzazione abusiva.
Ciò premesso, resta da verificare se il, pacifico, intervento edilizio abusivo realizzato dai prevenuti sia di entità e portata tale da essere riconducibile all’interno della fattispecie di lottizzazione abusiva.
Il Tribunale osserva che, in diritto, la Corte di Cassazione, sez. 3 penale, ha già esaminato a fondo la specifica vicenda che ci occupa in sede di ricorso contro il provvedimento del Tribunale del Riesame. In quella sede la Corte (sentenza n. 214 c.c. del 15.2.2008) ha di fatto svolto un vaglio pieno e completo della fattispecie specifica, esaminando, l’astratta riconducibilità dell’intervento edilizio abusivo all’interno della fattispecie di lottizzazione abusiva.
Più precisamente la Corte ha affermato che “La doglianza si palesa infondata anche con riferimento al reato di lottizzazione abusiva ex art. 44 lett. c) del DPR n, 380/2001 … è stato anche precisato da questa Suprema Corte che “Nella nozione di lottizzazione abusiva rientra anche quella che comporti una trasformazione urbanistica ad edilizia del territorio, realizzata in concreto con modalità tali da non essere più riferibile al piano inizialmente approvato con la convenzione all’uopo stipulata, a causa degli stravolgimenti ad integrali modifiche apportate.” (sez. 199602408, Antonioli ed altro, RV 204711; conf sez. Ill, 199109633, Le Pira ed altro, RV 187820). … Inoltre, con riferimento alla lottizzazione cosiddetta materiale, ai sensi dell’art. 30, primo comma, del DPR n. 380/2001 “Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti a adottati, a comunque stabilite delle leggi statali a regionali o senza la prescritta autorizzazione.” Pertanto, ai fini della configurabilità del reato di lottizzazione abusiva a nulla rileva il fatto che le opere che comportano la trasformazione urbanistica o edilizia del territorio, nei sensi indicati dalla norma, vengano realizzate in aree già urbanizzate e che non sia richiesto uno strumento attuativo della lottizzazione, essendo sufficiente che la stessa sia stata realizzata in assenza della necessaria autorizzazione. Orbene, nel caso in esame, il permesso di costruire convenzionato contiene l’autorizzazione richiesta ai sensi della disposizione citata, sicché lo stravolgimento del permesso di costruire e della relativa autorizzazione lottizzatoria mediante la realizzazione di edifici che per le loro caratteristiche, numero di unite abitative o altro non siano più riferibili a quelli approvati costituisce fatto idoneo ad integrare la fattispecie della lottizzazione senza la prescritta autorizzazione … Va anche rilevato sul punto che l’aggravamento del carico urbanistico si palesa astrattamente configurabile quale conseguenza della realizzazione di un numero di appartamenti superiore a quello assentito, soprattutto allorché vi sia stata, come nella specie, anche la modificazione della destinazione d’uso di volumi non destinati ad abitazione”.
Resta, quindi, da verificare, sul piano fattuale, se l’istruttoria dibattimentale abbia o meno confermato l’entità degli abusi così come descritti nell’imputazione e, in particolare, se siano stati effettivamente realizzati un numero di appartamenti superiore a quello assentito “…soprattutto allorché vi sia stata anche la modificazione della destinazione d’uso di volumi non destinati ad abitazione…”
Si tratta, in sostanza, di verificare l’effettiva creazione di appartamenti ad uso abitativo nei locali sottotetto definiti di sgombero e non abitabili nel progetto assentito.
Tale circostanza è decisamente negata dalle difese che hanno evidenziato due diversi aspetti: da un lato la deposizione del teste Berriolo sarebbe stata, sul punto, generica e lacunosa e, quindi, non idonea a confermare l’ipotesi accusatoria; dall’altro la deposizione del teste Palagreco e le copie dei contratti preliminari dei singoli appartamenti prodotti, evidenzierebbero, al contrario, che i locali sottotetto venivano promessi in vendita come locali di sgombero e non come appartamenti autonomi.
La tesi difensiva non appare condivisibile e non merita accoglimento.
Quanto a questo secondo aspetto, basta rilevare, da un lato, come la testimonianza di Palagreco risulti del tutto irrilevante, avendo costui trattato l’acquisto con il padre dell’odierno imputato Giallombardo Roberto, in un momento storico in cui, evidentemente, i disegni e le aspettative dell’impresa erano differenti da quelli poi attuati, dall’altro, che è del tutto logico che negli atti preliminari di acquisto non risulti espressamente la vendita preliminare di beni realizzati del tutto abusivamente.
Ciò premesso, il Tribunale osserva come l’istruttoria dibattimentale abbia, in realtà, confermato integralmente la descrizione e la portata degli abusi descritti nel verbale di sopralluogo e nei relativi rilievi, ivi compreso l’aspetto dei “sottotetti”.
Infatti, benchè la deposizione del teste Berriolo sul punto sia stata piuttosto sbrigativa, è altresì importante osservare che costituisce piena prova la dettagliata descrizione delle opere effettuata nel verbale di sopralluogo, che dà atto, sia dell’innalzamento di tutti e tre i fabbricati, con una altezza complessiva superiore di 70 cm all’imposta rispetto a quanto assentito (altezza minima di circa mt. 1,10 all’imposta e massima di circa mt. 3,00 al colmo, in luogo dell’altezza minima di mt. 0,50 e dell’altezza massima indicata di mt. 2,65 nel progetto approvato), sia della completa predisposizione di tutti gli impianti finalizzati alla modifica strutturale e funzionale dei locali (dotazione di portoncini blindati, alloggiamenti per il posizionamento delle calderine e relativi allacci idrici, predisposizioni per gli impianti di condizionamento-riscaldamento, realizzazione di diversi abbaini e numerosi lucernari, ecc.).
Si tratta di difformità chiaramente espressione della realizzazione di appartamenti nei locali sottotetto ove invece erano previsti locali di sgombero, con conseguente, rilevante e abusiva modifica della destinazione d’uso di tali locali.
Oltre a tale aspetto si deve osservare che, più in generale, l’intervento abusivo ha comportato una profonda modifica del piano unitario planovolumetrico approvato in Convenzione. Come emerge dai verbali di sopralluogo e di rilievi, gli imputati hanno realizzato un aumento del sedime dei tre fabbricati mediante creazione di locali ingresso al piano terra in tutti gli edifici e realizzazione dei perimetri degli edifici più ampio di quanto previsto con aumento complessivo di superficie di mq. 180,64, pari al 4% circa, e conseguente incremento di volumetria per l’intera altezza degli edifici. A nulla rileva il fatto che tale tipo di intervento sia stato eventualmente eseguito mediante un maggior “spessore” dei muri perimetrali o mediante una tamponatura dei previsti porticati. Altro aumento volumetrico rilevante è legato alla realizzazione dei locali previsti come interrati con una porzione in realtà fuori terra (tra cm. 110 lato via Carloforte e cm. 60 lato strada). L’innalzamento della quota all’imposta degli edifici ha comportato una alterazione e un mancato rispetto del parametro RV (rapporto tra volume vuoto per pieno e S.L.A.) previsto nel PRG a 4,5. Rilevante ai fini del rispetto del piano planovolumetrico anche la realizzazione dei locali interrati ( di fatto seminterrati) con superficie maggiore di quanto assentito. Peraltro a fronte di un tale incremento di SLA non vi è il corrispondente reperimento di aree pubbliche a standard come previsto dal PRG.
Assolutamente rilevante, sempre in relazione al mancato rispetto del piano planovolumetrico, è l’edificazione con parte fuori terra dei locali destinati a uso box auto – cantine e la conseguente creazione del solaio del piano fuori terra ha comportato un mancato rispetto delle distanze dai confini con violazione da quanto previsto dal PRG in ordine agli ambiti urbanistici B8 in relazione al D.M. 1444/1968 (che in questo caso risulta rilevante).
Rinviando, per le ulteriori difformità, al citato verbale di sopralluogo e ai relativi rilievi, appare del tutto evidente che si tratti di un intervento abusivo che si pone in profondo contrasto con gli strumenti urbanistici generali vigenti, con la Convenzione Urbanistico Edilizia, con lo strumento urbanistico attuativo e con il Regolamento Edilizio e che, rebus sic stantibus, non potrà mai beneficiare né, ovviamente, di sanatoria né di un eventuale piano di recupero urbanistico (progetto che peraltro non è mai stato presentato).
Da quanto sopra emerge, con evidenza l’integrazione del reato di lottizzazione abusiva di cui all’art. 44 lett c) DPR 380/2001, così come correttamente contestato, in capo a tutti gli imputati, nelle loro rispettive qualità.
Quanto al reato di falso contestato al capo b) della rubrica ai soli imputati Giallombardo Roberto, titolare dell’impresa omonima e presentatore dell’istanza, e Gafà Italo, tecnico incaricato redattore della relazione e delle rappresentazioni grafiche, il Tribunale osserva quanto segue:
in sede di presentazione di istanza di sanatoria ex art. 36 DPR 380/2001 il Giallombardo e il suo tecnico di fiducia incaricato, Gafà Italo, hanno dichiarato e rappresentato di avere rispettato l’art. 9 delle NTA sia in relazione alla superficie netta minima degli alloggi, tutti rappresentanti come superiori a mq. 38, sia in relazione alla presenza di un numero di alloggi con superficie netta superiore ai 60 mq. per oltre il 50% delle singole unità immobiliari ricavate. L’esito dell’istruttoria dibattimentale (cfr. verbale rilievi e testi Berriolo e Ferrua), oltre che gli atti del Comune di Albenga prodotti al fascicolo del dibattimento, smentiscono recisamente tale assunto che deve essere dunque ritenuto falso e finalizzato a ottenere il rilascio del provvedimento richiesto rappresentando falsamente il rispetto dello strumento urbanistico attuativo. Quanto al requisito dei 60 mq. dai rilievi emerge che solo n. 3 alloggi (su 79 complessivi) hanno superficie netta superiore ai 60 mq.. Su tale punto le difese, anche per mezzo dei loro C.T., non sembrano avere svolto considerazioni di merito se non quella relativa al fatto che, poiché la norma si applica solo alle zone di espansione residenziale, la stessa non sarebbe applicabile all’intervento in oggetto in quanto l’area sarebbe ricompresa in zona B, tesi smentita dalle considerazioni sopra svolte in relazione al reato di lottizzazione abusiva. .
In ordine, invece, al requisito di cui ai 38 mq., superficie minima degli alloggi, le difese hanno sempre sostenuto che il requisito fosse rispettato in quanto dovrebbe essere considerata la SLA (superficie lorda abitabile) e non, come correttamente sostenuto dal Comune di Albenga, la superficie netta utile. La tesi difensiva è priva di pregio ed è incompatibile già con il dato letterale della norma regolamentare. L’art. 9 delle NTA, indubbiamente formulato senza la dovuta attenzione, prevede infatti al co. 1 che “non sono ammessi alloggi di superficie inferiore a mq 38” specificando poi al co. 2 che “la tipologia dell’ alloggio, per almeno 1/2 del numero degli alloggi, dovrà avere una superficie utile netta superiore ai 60 mq.”. La ratio delle due disposizioni è assolutamente identica ed è tendente a garantire una determinata qualità abitativa – residenziale all’interno di uno stabile, sia in relazione ai c.d. minialloggi che con riguardo agli alloggi di dimensioni più ordinarie, per cui non avrebbe senso attribuire due diversi significati al termine “superficie”. Del resto anche il Comune di Albenga, “scrittore” della norma, , con interpretazione “autentica”, ha sostenuto che la disposizione si riferisce senza ombra di dubbio alla superficie utile netta. Va oltretutto considerato che anche il Regolamento Edilizio all’art. 52 (superficie dei locali) si riferisce esplicitamente alla superficie utile netta. Che non possa trattarsi di SLA è infine desumibile dal fatto che nelle NTA i riferimenti alla SLA sono sempre espliciti: nel testo attualmente vigente la Superficie Lorda Abitativa viene richiamata 35 volte e, in tutte le occasioni, viene utilizzato esplicitamente il termine “SLA”.
Dalle suddette considerazioni, emerge, quindi con evidenza la responsabilità penale di Giallombardo Roberto in ordine al reato di cui all’art. 483 c.p., trattandosi di privato, e Gafà Italo in ordine al reato di cui all’art. 481 c.p., trattandosi di esercente di un pubblico servizio, avendo dichiarato e rappresentato nelle istanze di varianti in sanatoria circostanze non vere al Comune di Albenga, finalizzate ad ottenere i relativi titoli in sanatoria ( cfr., per la qualificazione giuridica, tra le altre, Cass. n.5122 del 19.12.2005).
I reati contestati non possono essere unificati sotto il vincolo della continuazione, trattandosi, in parte, di contravvenzioni, e non essendo emerso, nel corso del dibattimento, l’univocità del medesimo disegno criminoso da parte degli autori.
La gravità delle violazioni urbanistiche, che di per sé denota una premeditazione ben precisa e motivata, esclusivamente, da un interesse speculativo, e la considerazione dei gravi danni patiti e patendi dai promissari acquirenti dei singoli alloggi a seguito di tale “azzardata” operazione economica effettuata dall’impresa Giallombardo,, non consentono di concedere le circostanze attenuanti generiche a nessuno degli imputati.
Le medesime considerazioni impongono l’irrogazione di una pena che si discosti sensibilmente dal minimi edittali.
Alla luce dei criteri stabiliti dall’art. 133 c.p. appare equo comminare: a Giallombardo Roberto la pena complessiva di anni uno di arresto ed € 18.000,00 di ammenda per i reati di cui al capo a), e la pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all’art. 483 c.p. di cui al capo b) della rubrica; a Gafà Italo la pena complessiva di anni uno di arresto ed € 18.000,00 di ammenda per i reati di cui al capo a) , e la pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all’art. 481 c.p. contestato al capo b) della rubrica; a Avanti Vito la pena complessiva di mesi otto di arresto ed € 12.000,00 di ammenda per i reati di cui al capo a) della rubrica.
La minore pena irrogata all’Avanti è giustificata dal ruolo marginale, mero esecutore materiale delle opere, avuto dallo stesso.
La particolarità della vicenda e l’incensuratezza degli imputati consente la concessione a tutti del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Le spese processuali seguono la condanna.
L’art. 44 comma 2 DPR 380/2001 impone, in caso di condanna per il reato di lottizzazione abusiva, la confisca dei terreni e delle opere abusive in sequestro e l’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di Albenga.
P. Q. M.
Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.
DICHIARA
GIALLOMBARDO Roberto, GAFA’ Italo e AVANTI Vito responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti, e concesse le attenuanti generiche al solo Avanti Vito, condanna:
-Giallombardo Roberto alla pena di anni uno di arresto ed € 18.000,00 di ammenda per i reati di cui al capo a) della rubrica e alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all’art. 483 c.p. contestato al capo b) della rubrica;
-Gafà Italo alla pena di anni uno di arresto ed € 18.000,00 di ammenda per i reati di cui
al capo a) ed alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all’art. 481 c.p. conte-
stato al capo b) della rubrica;
|
-Avanti Vito alla pena di mesi otto di arresto ed € 12.000,00 di ammenda per i reati di cui al capo a) della rubrica, oltre al pagamento delle spese processuali per tutti.
Visti gli artt. 163 e ss c.p.,
CONCEDE
a tutti gli imputati il beneficio della sospensione condizionale della pena
Visto l\'art. 44 comma 2DPR 380/2001
DISPONE
la confisca dei terreni e delle opere abusive in sequestro e l\'acquisizione gratuita dei terreni nel patrimonio del Comune di Albenga;
Visto l\'art. 544 c.p.p.
RISERVA
il deposito della motivazione della sentenza nel termine di giorni 90.
Albenga, lì 23/06/2006
Il Giudice
(Dr.ssa L. DE DOMINICIS)