TAR Marche Sez. I n. 304 del 16 maggio 2022 
Urbanistica.Destinazione agricola

La destinazione agricola di un'area non deve rispondere necessariamente all’esigenza di promuovere specifiche attività di coltivazione, e quindi essere funzionale ad un uso strettamente agricolo del terreno, potendo essere volta a sottrarre parti del territorio comunale a nuove edificazioni, ovvero a garantire ai cittadini l’equilibrio delle condizioni di vivibilità, assicurando loro quella quota di valori naturalistici e ambientali necessaria a compensare gli effetti dell’espansione urbana


Pubblicato il 16/05/2022

N. 00304/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00332/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 332 del 2004, proposto da
Bianchi di Bianchi Romano & C. S.a.s., rappresentata e difesa dall'avvocato Franco Carile, con domicilio eletto presso il relativo studio, in Ancona, corso Garibaldi, 110;

contro

Comune di Pesaro, rappresentato e difeso dagli avvocati Mariangela Bressanelli e Maurizio Mancinelli, con domicilio eletto presso lo studio avv. Andrea Galvani in Ancona, corso Mazzini, 156;
Provincia di Pesaro-Urbino;

nei confronti

Talevi Roberto;
Impresa Costruzioni Palazzetti Spa;

per l'annullamento

- della delibera di Consiglio Provinciale di Pesaro e Urbino n. 135 del 15/12/2003 avente ad oggetto “Approvazione definitiva del nuovo PRG a seguito delibera C.C. n. 190 del 22.10.2003 di recepimento e controdeduzioni alle modifiche e prescrizioni di cui alla delibera C.P. n. 71 del 30.06.2003 Delibere n. 135 del 13.09.2000 e n. 121 del 24.06.2002”;

- della Delibera del C.C. del Comune di Pesaro n. 135 del 13.09.2000 di riadozione del PRG.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pesaro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2022 il dott. Gianluca Morri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente allega di essere proprietaria, in Comune di Pesaro, di un fabbricato con annessa corte oltre a terreni, per quasi mq. 24.000, acquistati in diverse occasioni ma che formano un corpo unitario.

Con il nuovo PRG, oggetto dell’odierno gravame, ritiene di essere stata penalizzata rispetto alle previsioni di PRG vigenti al momento dell’acquisto.

Al riguardo riferisce che l’intera proprietà aveva, alla data dell’acquisto, una destinazione urbanistica omogenea e organicamente inserita nel contesto fieristico della località Campanara, dove è nata la Fiera del Mobile. Con le nuove previsioni urbanistiche la proprietà (ora parzialmente inclusa nel Progetto Norma 8.2 - La Fiera, UMI 8.2.4) è stata invece divisa in due parti, una delle quali compatibile con la destinazione fieristica mentre l’altra, di maggior estensione, viene fatta regredire ad uso agricolo in assoluta mancanza peraltro di qualsiasi "vocazione" agricola se non altro per la modesta estensione che non consente alcun utilizzo agricolo.

Dal canto suo, il Comune di Pesaro riferisce che:

- a seguito del parziale accoglimento delle osservazioni, presentate dalla ricorrente durante l’iter di approvazione del nuovo strumento urbanistico, l’area di proprietà è stata in parte (circa 7.000 mq) inserita nel P.N. 8.2 La Fiera – U.M.I. 8.2.4, che ha previsto la realizzazione di attività terziarie per complessivi 5.000 mq, attivabili previa formazione di Piano Particolareggiato (nella deliberazione è contenuto un mero refuso, poiché è stata indicata la U.M.I. 8.2.2. in luogo della U.M.I. 8.2.4);

- altra porzione di terreno è passata alla proprietà della Società Autostrade a seguito di decreto di esproprio Rep. n. 5164 del 17/3/2015;

- la ricorrente ha ottenuto, per il fabbricato, il permesso di costruire n. 544/2012 e successive varianti con il quale sono stati assentiti lavori di ampliamento, con parziale demolizione e ricostruzione dell’immobile a destinazione prevalentemente residenziale, in applicazione dell’art. 2 della L.R. n. 22/2009, cd. Piano Casa, nonché lavori di ristrutturazione ed ampliamento per cambio di destinazione d’uso da superficie accessoria a superficie utile del piano terra adibito, in parte, ad uffici di pertinenza del laboratorio e in parte ad abitazione del custode, con frazionamento dell’edificio in tre unità immobiliari.

2. Per effetto di quanto sopra, il Comune, con memoria depositata in data 8/4/2022, ritiene che sia maturata la sopravvenuta carenza di interesse con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso, poiché l’aspettativa edificatoria dell’interessato è stata praticamente soddisfatta.

Nulla ha replicato, al riguardo, parte ricorrente che, con nota depositata in data 9/5/2022, si è limitata a chiedere il passaggio in decisione, senza previa discussione, riportandosi ai rispettivi atti, istanze istruttorie e documenti.

In difetto di conferma, da parte dell’interessato, il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per la declaratoria di improcedibilità chiesta dal Comune.

Il ricorso va quindi trattato nel merito.

3. Con i primi due motivi viene dedotta violazione dell’art. 4 della Legge n. 1150/1942 nonché eccesso di potere sotto svariati profili, in quanto il Progetto Norma 8.2 - La Fiera, suddiviso in quattro unità di intervento (come già ricordato, i terreni della ricorrente sono inclusi nella UMI 8.2.4), costituisce uno strumento urbanistico attuativo di terzo livello non previsto dall’ordinamento; strumento che delimita un comparto edificatorio che obbliga i proprietari alla costituzione un consorzio con illegittima compressione dell’iniziativa privata del singolo proprietario poiché rimessa alla volontà degli altri comproprietari delle aree interne al comparto.

La UMI 8.2.4 è stata inoltre ingiustamente penalizzata, per capacità edificatoria e costi di urbanizzazione primaria, rispetto alle altre UMI del Progetto Norma (8.2.1, 8.2.2 e 8.2.3), creando quindi una sperequazione. All’interno della UMI 8.2.4 la proprietà della ricorrente è stata ulteriormente penalizzata e sperequata rispetto agli altri proprietari.

Le censure sono infondate.

Questo Tribunale ha già trattato analoga censura relativa ai “Progetti Norma” previsti nel PRG del Comune di Pesaro osservando, al riguardo, che il “Progetto Norma” non è uno strumento urbanistico attuativo, ma solo (in generale) un insieme di criteri, indicazioni e prescrizioni, corredati da rappresentazioni grafiche e da tabelle, che sintetizzano i caratteri degli interventi strategici di trasformazione previsti dal Piano. Essi definiscono i principi insediativi, le quantità e le modalità di attuazione da osservare nella progettazione attuativa. Il P.N. può articolarsi in Unità Minime di Intervento (U.M.I.). In altri termini costituisce una scheda tecnica, in parte grafica e in parte descrittiva, al pari delle altre disposizioni del PRG (fornite attraverso le Planimetrie e le Norme Tecniche di Attuazione) (cfr. TAR Marche, 2/5/2018 n. 328).

L’odierno Collegio non intravede ragioni per discostarsi da tale orientamento che va quindi confermato anche relativamente al Progetto Norma 8.2 - La Fiera.

Circa la pretesa ingiusta penalizzazione della UMI 8.2.4 rispetto alle altre UMI del Progetto Norma (8.2.1, 8.2.2 e 8.2.3), va osservato che spetta alla zonizzazione, impressa da uno strumento urbanistico, disegnare un modello unitario e coordinato di sviluppo del territorio, dove, inevitabilmente, le aree vengono destinate a differenti vocazioni edificatorie (per quantità e destinazioni d’uso) senza l’obbligo, del Comune, di garantire ai singoli proprietari il massimo sfruttamento economico possibile delle proprietà fondiarie (cfr. TAR Marche, 31/5/2021 n. 457). Nel disegnare lo sviluppo del territorio, l’amministrazione gode, inoltre, di ampia discrezionalità di merito; discrezionalità che può essere sindacata, dal giudice amministrativo, solo per evidenti ed inequivocabili profili di eccesso di potere che, nel caso in esame, non vengono tuttavia in rilievo. In caso contrario le scelte di politica urbanistica, riservate all’amministrazione, verrebbero sostituite da scelte di politica urbanistica del giudice amministrativo.

Altrettanto deve osservarsi per quanto concerne la pretesa ingiusta penalizzazione dei terreni della ricorrente rispetto agli altri terreni inclusi nella UMI 8.2.4. Del resto se i parcheggi fossero stati localizzati in altro luogo sarebbero verosimilmente insorti, con analoghe argomentazioni, i relativi proprietari.

La costituzione del consorzio persegue quindi anche finalità perequative, poiché obbliga i proprietari dei terreni con maggiore vocazione edificatoria a raggiungere accordi con i proprietari dei terreni a minore vocazione ma comunque necessari per la presentazione del progetto unitario di intervento. In caso contrario l’intero comparto resterebbe inedificato penalizzando così tutti i proprietari.

Da ultimo, per quanto concerne la destinazione agricola impressa a parte della proprietà, va osservato che tale destinazione non deve rispondere necessariamente all’esigenza di promuovere specifiche attività di coltivazione, e quindi essere funzionale ad un uso strettamente agricolo del terreno, potendo essere volta a sottrarre parti del territorio comunale a nuove edificazioni, ovvero a garantire ai cittadini l’equilibrio delle condizioni di vivibilità, assicurando loro quella quota di valori naturalistici e ambientali necessaria a compensare gli effetti dell’espansione urbana (cfr. TAR Marche 6/6/2018 n. 419; id. 13/11/2017 n. 854 e giurisprudenza ivi richiamata).

4. Con il terzo e ultimo motivo viene dedotta violazione di legge per intervenuta reiterazione del vincolo anche di natura procedimentale. In particolare la ricorrente deduce difetto di motivazione nel reiterare l’obbligo di attuazione tramite piano particolareggiato come era stato previsto nel precedente PRG. Lamenta inoltre la mancata previsione di un indennizzo per la reiterazione di tale vincolo.

Anche questa censura va disattesa e, al riguardo, va osservato che l’attuazione tramite disciplina urbanistica particolareggiata di iniziativa privata (come nel caso in esame) non costituisce un vincolo preordinato all’esproprio che può essere reiterato solo rispettando i limiti ripetutamente affermati dalla giurisprudenza.

5. L’infondatezza della parte impugnatoria del ricorso esclude profili risarcitori.

6. Le spese di giudizio possono essere compensate per ragioni equitative.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Gianluca Morri, Presidente FF, Estensore

Tommaso Capitanio, Consigliere

Giovanni Ruiu, Consigliere