TAR Lazio (LT) Sez. I n. 376 del 13 ottobre 2020
Urbanistica.Inapplicabilità della sanatoria in materia antisismica

Nel sistema introdotto dagli artt. 94 ss., d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, 27, l. reg. Lazio 11 agosto 2009 n. 21 e dal r. reg. Lazio 13 luglio 2016 n. 14, non è previsto il rilascio dell’autorizzazione sismica in sanatoria su istanza del privato per opere edili già eseguite ed assoggettate a controllo preventivo, a nulla rilevando che il fatto sia accertato dagli uffici amministrativi o dagli organi di polizia giudiziaria ovvero che sia portato a conoscenza dell’ufficio tecnico regionale per effetto di una auto-denuncia di chi ne sia stato l’autore (segnalazione Ing. M.Federici)

Pubblicato il 13/10/2020

N. 00376/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00688/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 688 del 2019, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Jessica Quatrale e Alfredo Zaza d’Aulisio, con domicilio eletto presso il loro studio in Gaeta (LT) salita Casa Tosti 2;

contro

Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Teresa Chieppa dell’Avvocatura regionale, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via M. Colonna 27;

per l’annullamento

1) della determinazione dirigenziale dell’Area genio civile Lazio Sud della Regione Lazio prot. n. -OMISSIS-, notificata in pari data, con la quale è stata respinta l’istanza di autorizzazione sismica in sanatoria, presentata dalla ricorrente con istanza prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;

2) del verbale della Commissione sismica dell’Area genio civile Lazio Sud n. -OMISSIS-, con il quale è stato espresso parere negativo sulla predetta istanza di autorizzazione sismica in sanatoria;

3) di ogni altro atto, antecedente o conseguenziale, conosciuto e non, comunque connesso, ivi compresi, ove occorrer possa, gli artt. 3 e 7, r. reg. 13 luglio 2016 n. 14 (recante il regolamento regionale per lo snellimento e la semplificazione delle procedure per l’esercizio delle funzioni in materia di prevenzione del rischio sismico e di repressione delle violazioni della normativa sismica), che ha abrogato il r. reg. 7 febbraio 2012 n. 2, e relativi moduli allegati, nella parte in cui non prevede il rilascio dell’autorizzazione sismica in sanatoria a seguito di autodenuncia/istanza spontanea del privato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2020 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – -OMISSIS- è proprietaria del complesso alberghiero sito in Sperlonga, località -OMISSIS-, denominato “-OMISSIS-”, costituito di tre palazzine (C1, C2, e C3) e legittimato sotto il profilo edilizio dalle concessioni prot. n. -OMISSIS- e prot. n. -OMISSIS-, rilasciate dal Comune di Sperlonga in favore di -OMISSIS-. Dal punto di vista sismico, invece, i fabbricati sono sorretti dalle autorizzazioni rilasciate dall’Ufficio del genio civile di Latina reg. n. -OMISSIS-, reg. n. -OMISSIS-, reg. n. -OMISSIS-, oltre che dal certificato di collaudo acquisito dalla Regione Lazio al prot. n. -OMISSIS-.

Nel corso dei lavori assentiti, -OMISSIS- ha realizzato, in difetto delle preventive abilitazioni edilizie e paesaggistiche, talune opere interne ed esterne alle palazzine C1, C2, e C3, per le quali sono stati richiesti: a) in data -OMISSIS-, il nulla osta paesaggistico ex art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, poi rilasciato dalla Regione Lazio con determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-; b) il -OMISSIS-, il permesso di costruire in sanatoria di cui all’art. 36, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, il cui procedimento è ancora pendente; c) in data -OMISSIS-, l’autorizzazione sismica in sanatoria, istanza questa negativamente esitata dall’Area genio civile Lazio Sud con determinazione dirigenziale prot. n. -OMISSIS-, sulla base del parere espresso dalla locale Commissione sismica con verbale n. -OMISSIS-, con la motivazione che la richiesta di autorizzazione sismica riguarda opere già realizzate in contrasto con gli artt. 93 e 94, d.P.R. n. 380 del 2001, che prescrivono il rilascio di un titolo preventivo.

2. – Avuto riguardo a ciò, con il ricorso all’esame, notificato il 24 ottobre 2019 e depositato il 19 novembre 2019, -OMISSIS- ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, deducendo i seguenti vizi di legittimità:

I) violazione degli artt. 36, 93, 94 e 96, d.P.R. n. 380 cit., poiché essendo la procedura di autorizzazione sismica in sanatoria ammessa nel caso in cui il Comune competente denunci l’abuso all’Ufficio del genio civile, essa dovrebbe essere ammessa anche ove sia il privato ad auto-denunciarsi all’organo tecnico (come, del resto, avviene nella Regione Campania, giusti gli artt. 2 e 18, r. reg. 11 febbraio 2010 n. 4) specialmente ove abbia presentato istanza di accertamento di conformità, posto che il rilascio dell’autorizzazione sismica rientra proprio tra i nulla-osta necessari per il rilascio del titolo edilizio in sanatoria, con susseguente illegittimità anche del r. reg. 13 luglio 2016 n. 14 (Regolamento regionale per lo snellimento e la semplificazione delle procedure per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico e di repressione delle violazioni della normativa sismica), nella parte in cui non la contempla;

II) violazione degli artt. 10 e 10-bis, l. 7 agosto 1990 n. 241, poiché alla ricorrente non è stato consentito di partecipare al procedimento di rigetto della propria istanza.

Si è costituita in giudizio per resistere la Regione Lazio, la quale ha osservato che allo stato attuale della legislazione vigente l’istituto stesso dell’autorizzazione sismica in sanatoria non è configurabile né se una violazione delle norme sismiche sia accertata da un ente pubblico, né se sia auto-denunciata dal privato, dato che il titolo abilitativo di cui all’art. 94, d.P.R. n. 380 cit., è soltanto preventivo e va necessariamente rilasciato prima dell’inizio dei lavori.

All’udienza pubblica del 7 ottobre 2020 la causa è stata trattenuta per la decisione.

3. – Il ricorso è infondato.

3.1 La disamina del primo mezzo di impugnazione richiede una breve ricostruzione del quadro normativo di riferimento in materia di rilascio dell’autorizzazione sismica.

A tal riguardo viene in primo luogo in questione l’art. 94, comma 1, d.P.R. n. 380 cit. (Autorizzazione per l’inizio dei lavori) che, riprendendo l’art. 18, l. 2 febbraio 1974 n. 64, stabilisce: “1. Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all’uopo indicate nei decreti di cui all’articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione”. Sul punto è stato chiarito che l’intento unificatore dell’art. 94, d.P.R. n. 380 cit., è “palesemente orientato ad eseguire una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico, attesa la rilevanza del bene protetto, che trascende anche l’ambito della disciplina del territorio, per attingere a valori di tutela dell’incolumità pubblica che fanno capo alla materia della protezione civile”, materia in cui peraltro, come per il governo del territorio, compete sempre allo Stato la determinazione dei principi fondamentali (Corte cost. 5 maggio 2006 n. 182; conf. Corte cost. 20 luglio 2012 n. 201). In questa ottica, l’art. 94, d.P.R. n. 380 cit., che esprime il fondamentale principio della preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico regionale per l’inizio dei lavori nelle località dichiarate sismiche, è stato così ritenuto espressione di un “principio fondamentale in materia di governo del territorio e protezione civile” (Corte cost. 5 novembre 2010 n. 312; conf. Corte cost. 12 aprile 2013 n. 64).

Fermo, quindi, il valore di principio fondamentale nella materia de qua della natura preventiva dell’autorizzazione sismica, l’art. 27, l. reg. Lazio 11 agosto 2009 n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale), ha demandato a un regolamento c.d. autorizzato, adottato dalla Giunta ai sensi dell’art. 47, comma 2, lett. c), St. reg., “in conformità alla normativa statale vigente in materia di prevenzione del rischio sismico […]”, la definizione dei criteri e delle modalità, tra l’altro, per il rilascio dell’autorizzazione sismica. In tal senso, l’art. 1, comma 1, lett. c), r. reg. n. 14 del 2016, conferma proprio che le disposizioni in esso contenute sono adottate “in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.

Ebbene, con riferimento al quadro giuridico sopra delineato, la tesi sostenuta da parte ricorrente appare destituita di fondamento ove si consideri che né la legislazione statale né quella regionale, adottata in conformità ai principi fondamentali della materia dalla prima evincibili, prevedono l’istituto dell’autorizzazione sismica in sanatoria. Al contrario, stante la ricordata rilevanza di principio fondamentale della materia rivestita dalla natura esclusivamente preventiva del titolo abilitativo de quo, una esplicita previsione a livello di legislazione statale della sua possibilità di rilascio in sanatoria sarebbe stata necessaria, analogamente a quanto, del resto, è previsto in materia edilizia in generale dall’art. 36, d.P.R. n. 380 cit., ovvero dalla legislazione condonistica speciale.

Né a conclusioni diverse può indurre la considerazione di altre disposizioni statali in materia di vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche, come l’art. 96, d.P.R. n. 380 cit., evocato da parte ricorrente, per il quale: “1. I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati all’articolo 103, appena accertato un fatto costituente violazione delle presenti norme, compilano processo verbale trasmettendolo immediatamente al competente ufficio tecnico della regione. 2. Il dirigente dell’ufficio tecnico regionale, previ, occorrendo, ulteriori accertamenti di carattere tecnico, trasmette il processo verbale all’autorità giudiziaria competente con le sue deduzioni”; infatti, si tratta di norme relative all’accertamento in sede penale delle violazioni sismiche, che in alcun modo possono essere interpretate come volte a consentire il rilascio di un’autorizzazione postuma rispetto a interventi già posti in essere. Egualmente è a dirsi per i successivi artt. 98, 99 e 100, che consentono: a) al giudice penale di impartire con il decreto o la sentenza di condanna le “prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme […], fissando il relativo termine” che, in caso di irrevocabilità della sentenza o di esecutività del decreto, possono essere eseguite dal competente ufficio tecnico regionale, “se del caso con l’assistenza della forza pubblica, a spese del condannato”; b) alla Regione, qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, di ordinare con provvedimento definitivo, adottato sentito l’organo tecnico consultivo della Regione, “l’esecuzione di modifiche idonee a renderle conformi alle norme stesse”. È di ogni evidenza che le disposizioni da ultimo citate non danno in alcun modo vita a un procedimento amministrativo di autorizzazione in sanatoria su istanza del privato, limitandosi a consentire la conservazione del manufatto eretto in difetto di autorizzazione sismica preventiva, una volta che la vicenda penale sia stata comunque definita, cosa che peraltro, nella specie, non risulta essere ancora avvenuta.

Alle ragioni di parte ricorrente, poi, non giova neppure invocare l’art. 36, d.P.R. n. 380 cit., dal momento che l’applicazione dell’istituto dell’accertamento di conformità non può che essere armonizzata con i successivi artt. 96, 98, 99 e 100, che delineano le uniche modalità attraverso le quali la legge rende possibile pervenire all’effetto utile di conservare un manufatto realizzato ab origine in carenza di autorizzazione sismica. Peraltro, ove si accedesse alla tesi della società ricorrente, mancando una puntuale disciplina positiva dell’autorizzazione sismica in sanatoria, si finirebbe con l’introdurre in una materia così delicata per l’incolumità delle persone – peraltro neppure pienamente disponibile da parte del legislatore regionale – una sorta di sanatoria giurisprudenziale fondata sull’accertamento postumo della conformità dell’opera comunque edificata alle norme tecniche per la costruzione in zone sismiche al momento della richiesta. Una simile sanatoria evocherebbe l’omologo controverso istituto riconosciuto privo di valore qualificante in molte pronunce del giudice amministrativo (cfr.: Cons. Stato, sez. VI, 18 gennaio 2019 n. 470; sez. VI, 4 giugno 2018 n. 3363; sez. VI, 18 luglio 2016 n. 3194; sez. VI, 18 settembre 2015 n. 4359; sez. V, 17 settembre 2012 n. 4914; sez. IV, 26 marzo 2010 n. 1763; sez. VI, 7 maggio 2009 n. 2835; sez. IV, 26 aprile 2006 n. 2306) ed espressamente escluso dall’art. 36, d.P.R. n. 380 cit.

In definitiva, può ritenersi nel sistema introdotto dagli artt. 94 ss., d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, 27, l. reg. Lazio 11 agosto 2009 n. 21 e dal r. reg. Lazio 13 luglio 2016 n. 14, non è previsto il rilascio dell’autorizzazione sismica in sanatoria su istanza del privato per opere edili già eseguite ed assoggettate a controllo preventivo, a nulla rilevando che il fatto sia accertato dagli uffici amministrativi o dagli organi di polizia giudiziaria ovvero che sia portato a conoscenza dell’ufficio tecnico regionale per effetto di una auto-denuncia di chi ne sia stato l’autore.

3.2 Infondato è anche il secondo mezzo di impugnazione.

Al riguardo si osserva che le norme in materia di partecipazione procedimentale non devono essere intese in senso formalistico, bensì avendo riguardo all’effettivo e oggettivo pregiudizio che la loro inosservanza abbia causato alle ragioni del soggetto privato nello specifico rapporto con la pubblica amministrazione; infatti, l’art. 10-bis, l. n. 241 cit. va letto congiuntamente con il successivo art. 21-octies, secondo cui non è annullabile il provvedimento per vizi formali non incidenti sulla sua legittimità sostanziale e il cui contenuto non avrebbe potuto essere differente da quello in concreto adottato (Cons. Stato, sez. II, 9 giugno 2020 n. 3675; sez. II, 12 febbraio 2020 n. 1081; sez. VI, 10 febbraio 2020 n. 1001; sez. IV, 28 ottobre 2019 n. 7333; sez. II, 2 ottobre 2019 n. 6597).

Nella specie, non esistendo la base normativa utile a consentire il rilascio di un’autorizzazione sismica in sanatoria, il provvedimento di diniego sulla correlativa istanza assume carattere evidentemente vincolato, sì che ogni interlocuzione procedimentale sul punto non avrebbe potuto produrre un esito diverso da quello in concreto avutosi. D’altro canto, neppure l’eventuale riesercizio del potere quale conseguenza dell’accoglimento del motivo di ricorso de quo potrebbe attribuire a parte ricorrente il bene della vita avuto di mira, essendo ciò radicalmente precluso dall’inesistenza dell’istituto dell’autorizzazione sismica in sanatoria.

4. – La peculiarità della questione trattata consente la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e 10, reg. (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e i suoi esponenti aziendali.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2020 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Roberto Maria Bucchi, Consigliere

Valerio Torano, Referendario, Estensore