Ecodelitti.Traffico illecito di rifiuti e scarti di origine animale
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Cass. Sez. III n. 33088 del 7 settembre 2021 (CC 15 lug 2021)
Pres. Di Nicola Est. Corbetta Ric. Leo
Ecodelitti.Traffico illecito di rifiuti e scarti di origine animale
Gli scarti di origine animale sono sottratti all'applicazione della normativa in materia di rifiuti, e soggetti esclusivamente al Regolamento CE n. 1774/2002, solo se qualificabili come sottoprodotti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. n), d.lgs. n. 152 del 206; diversamente, in ogni altro caso in cui il produttore se ne sia disfatto per destinarli allo smaltimento, restano soggetti alla disciplina generale sui rifiuti. Una conclusione del genere va ribadita anche alla luce del Regolamento 1069/2009/CE recante “Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale).
Un’’attività è “abusiva” anche nel caso in cui essa sia attuata violando le prescrizioni e/o i limiti delle autorizzazione stesse, come accertato nel caso in esame, in quanto lo smaltimento (di liquido ematico) non avveniva presso l’impianto indicato nella documentazione di trasporto, bensì presso altra proprietà .Né rileva, per escludere il reato, che una parte del liquido ematico fosse conferito nel rispetto delle norme e delle autorizzazioni, in quanto il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti non richiede l'esistenza di una struttura operante in modo esclusivamente illecito, ben potendo l'attività criminosa essere inserita in un contesto comprendente anche operazioni commerciali riguardanti i rifiuti svolte con modalità lecite
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Urbanistica.Il discrimine tra abuso edilizio e lottizzazione abusiva
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Il discrimine tra abuso edilizio e lottizzazione abusiva
(Nota critica a Cassazione penale, Sez. III, n° 34890/2021)
di Massimo GRISANTI
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Rifiuti.Bonifica spontanea di un sito inquinato
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 5542 del 26 luglio 2021
Rifiuti.Bonifica spontanea di un sito inquinato
Nel caso di bonifica spontanea di un sito inquinato, il proprietario ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell’inquinamento per le spese sostenute, a condizione che sia stata rispettata la procedura amministrativa prevista dalla legge ed indipendentemente dall'identificazione del responsabile dell'inquinamento da parte della competente autorità amministrativa, senza che, in presenza di altri responsabili, trovi applicazione il principio della solidarietà
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Urbanistica.Lottizzazione abusiva reato progressivo nell’evento
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Cass. Sez. III n. 32889 del 6 settembre 2021 (CC 29 apr 2021)
Pres. Di Nicola Est. Andronio Ric. Marra
Urbanistica.Lottizzazione abusiva reato progressivo nell’evento
La fattispecie di lottizzazione abusiva è reato progressivo nell’evento che giunge a compimento solo con l’ultimazione delle costruzioni, sicché anche quando le attività di edificazione siano portate a termine da persone diverse da quelle che hanno proceduto alla lottizzazione, la permanenza cessa solo quando l’intero programma di lottizzazione viene attuato e cioè all’epoca di ultimazione della ultima opera, sia essa una costruzione abusiva o un’urbanizzazione primaria o secondaria; conseguentemente solo da tale momento può computarsi il termine necessario per la prescrizione del reato
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Rifiuti.Le novità introdotte dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 in materia ambientale
Le novità introdotte dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 in materia ambientale
di Rosa BERTUZZI e Isacco BARBUTI
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Acque.Acque emunte convogliate
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Consiglio di Stato Sez. IV n.5868 del 12 agosto 2021
Acque.Acque emunte convogliate
L’art. 243, comma 4, del Titolo V, della Parte IV, del d.lgs. n. 152/2006 prevede che “Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza”. In sostanza, le acque trattate dall’impianto di trattamento devono rispettare i limiti previsti dalla tabella 3 (meno restrittivi) se sono convogliate al corpo ricettore con un sistema stabile di collegamento senza soluzione di continuità, ovvero privo di interruzioni.
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