Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 29963 del 9 luglio 2019 (UP 8 feb 2019)
Pres. Sarno Est. Corbo Ric. La Barbera
Urbanistica.Muro perimetrale di recinzione
Per la realizzazione di un muro perimetrale di recinzione occorre il previo rilascio del permesso a costruire nel caso in cui, avuto riguardo alla sua struttura e all'estensione dell'area relativa, lo stesso sia tale da modificare l'assetto urbanistico del territorio, così rientrando nel novero degli "interventi di nuova costruzione" di cui all'art. 3, lett. e), del d.P.R. n. 380 del 2001
TAR puglia (BA) Sez. II n.725 del 20 maggio 2019
Urbanistica.Il permesso di costruire tacito per assenso non è soggetto a decadenza
Rimane nella disponibilità del privato l’opzione per il rilascio di un provvedimento espresso (art. 2, comma 1, legge 7 agosto 1990 n. 241), sancito dalla normativa edilizia (d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) come regola generale, laddove sia stata prevista, come regola speciale, ma deve ritenersi a ratione solo in via alternativa, la formazione di un silenzio-assenso, in quanto anche gli strumenti autorizzativi diversi o minori (c.d. S.C.I.A. e C.I.L.A.) sono consentiti solo nei casi speciali espressamente contemplati e fanno comunque salva la possibilità di scelta della richiesta da parte dell’interessato per il rilascio di un provvedimento espresso. Difatti, la validità dell’auto-qualificazione compiuta e la completezza o meno della documentazione, utili a formare il titolo edilizio tacito, costituisce, anche a seconda della complessità dell’intervento costruttivo a realizzarsi, una questione talvolta opinabile, in relazione alla quale il soggetto istante del provvedimento autorizzatorio edilizio ben può conservare l’interesse a optare per il rilascio di un titolo edilizio espresso da parte dei competenti uffici comunali, onde evitare di esporsi al successivo esercizio del potere di autotutela, con lesione della propria sfera economico-patrimoniale.Motivo per cui, giammai l’amministrazione comunale può pronunciare una “decadenza” in ordine al titolo edilizio tacito (presuntivamente) formatosi, qualora sia stato richiesto, più volte nel tempo – com’è avvenuto nel caso di specie – l’emanazione di un provvedimento espresso.
Cass. Sez. III n. 28181 del 27 giugno 2019 (CC 16 mag 2019)
Pres. Rosi Est. Di Stasi Ric. Petazzi
Rifiuti. Limiti all'applicabilità della disciplina delle terre e rocce da scavo
In materia di terre di rocce e scavo va esclusa l’applicabilità della speciale disciplina in presenza di materiali non rappresentati unicamente da terriccio e ghiaia, ma provenienti dalla demolizione di edifici o dal rifacimento di strade e, quindi, contenenti altre sostanze, quali asfalto, calcestruzzo o materiale cementizio o di risulta in genere, plastica o materiale ferroso
TAR Sicilia (CT) sez. II n.1432 del 12 giugno 2019
Urbanistica.Approvazione del piano di lottizzazione
L'approvazione del piano di lottizzazione non è un atto dovuto, anche se il progetto sia conforme al piano regolatore generale, ma costituisce comunque espressione di potere discrezionale dell'autorità chiamata a valutare l'opportunità di dare attuazione alle previsioni dello strumento urbanistico generale, essendovi fra quest'ultimo e gli strumenti attuativi un rapporto di necessaria compatibilità, ma non di formale coincidenza. In sostanza, la mera astratta conformità urbanistica del piano di lottizzazione, non esclude la possibilità di una piena valutazione dei contenuti di quest'ultimo e ciò perché altrimenti si finirebbe con lo snaturare finanche la funzione di indirizzo politico spettante all’organo consiliare, che è appunto l’unico soggetto deputato dal legislatore, anche regionale, all’approvazione dello strumento attuativo. Pertanto, il Consiglio Comunale, nell’esercizio delle funzioni attribuite dall’art. 14 l.r. n. 71/1978, esercita pur sempre poteri di pianificazione del territorio comunale e non di semplice riscontro della conformità del piano allo strumento generale.
Cass. Sez. III n. 28570 del 2 luglio 2019 (UP 9 mag 2019)
Pres. Lapalorcia Est. Cerroni Ric. Torchio
Rumore.Momento consumativo del reato
La contravvenzione di cui all’art. 659, comma primo, cod. pen., è reato solo eventualmente permanente, che si può consumare anche con un’unica condotta rumorosa o di schiamazzo recante, in determinate circostanze, un effettivo disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone, in quanto non è necessaria la prova che il rumore abbia concretamente molestato una platea più diffusa di persone, essendo sufficiente l’idoneità del fatto a disturbare un numero indeterminato di individui
TAR Sardegna Sez.II n.563 del 22 giugno 2019
Urbanistica.Obbligo per il Comune di prendere in consegna le opere di urbanizzazione
L’obbligo per il Comune di prendere in consegna le opere di urbanizzazione deriva direttamente dall’articolo 28 della legge n. 1150/1942, in virtù del quale le parti (lottizzante e Comune) devono prevedere in convenzione il termine entro il quale dovrà avvenire la cessione gratuita delle aree interessate dalle opere di urbanizzazione in favore del Comune
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