Sez. 3, Sentenza n. 12660 del 14/02/2006 Ud. (dep. 11/04/2006 ) Rv. 233924
Presidente: Papadia U. Estensore: Mancini F. Relatore: Mancini F. Imputato:
Carlaccini ed altro. P.M. Ciampoli L. (Conf.)
(Annulla senza rinvio, Trib. Terni, 20 Novembre 2003)
ACQUE - Acque di vegetazione dei frantoi - Disciplina applicabile - Legge n. 574
del 1996 - Condizioni - Individuazione.
L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione residuate dalla
lavorazione meccanica delle olive attraverso lo spandimento controllato su
terreni adibiti ad usi agricoli è disciplinata dalla L. 11 novembre 1996, n.
574, a condizione che le acque di vegetazione utilizzabili per lo spandimento
non abbiano subito alcun trattamento né ricevuto alcun additivo e che non
possano identificarsi nelle acque per la diluizione delle paste ovvero per la
lavatura degli impianti, restando in tal caso sottratta alla disciplina del
D.Lgs. n. 22 del 1997.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 14/02/2006
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 00255
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 010947/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CARLACCINI LUIGI, N. IL 18/07/1948;
2) SUATONI FRANCESCO, N. IL 27/02/1973;
avverso SENTENZA del 20/11/2003 TRIBUNALE di TERNI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MANCINI FRANCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Ciampoli Luigi, che ha concluso
per annullamento senza rinvio;
udito il difensore avv. ROSSI Massimo (Terni).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 20 novembre 2003 il Tribunale di Terni condannava Carlaccini
Luigi e Suatoni Francesco alla pena di Euro 2.000,00 di ammenda ciascuno, previa
concessione delle attenuanti generiche, avendoli riconosciuti colpevoli del
reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 1, per avere il primo
materialmente eseguito attività di raccolta e trasporto senza la prescritta
autorizzazione di acque da vegetazione frutto dell'attività di spremitura delle
olive ed il secondo per avere commissionato l'attività stessa. La difesa aveva
sostenuto che il trasporto di queste acque reflue era avvenuto in via del tutto
eccezionale posto che le cisterne del frantoio si erano riempite ed occorreva
parzialmente svuotarle per non interrompere la molitura. Il carico era destinato
alla proprietà di Carlo e Giuliano Carlaccini dove Suatoni era autorizzato a
smaltire le acque per fertirrigazione. Ad avviso del Tribunale l'eccezionalità
del fatto non ne esclude la rilevanza penale. A mezzo del difensore propongono
ricorso per Cassazione gli imputati che insistono sulla occasionalità ed
eccezionalità del trasporto mentre nel decreto citato, art. 51, si parla di
"attività" il che fa pensare se non alla abitualità almeno alla reiterazione
delle condotte.
Nello stesso decreto Ronchi, da art. 27 a art. 33 si fa riferimento ad una
attività organizzata e non ad una unica azione. Potrebbe semmai trovare spazio
la sanzione amministrativa di cui all'art. 52, comma 3. Con un motivo aggiunto
prodotto nelle more di questo giudizio la difesa richiama la della L. 574 del
1996, art. 1, per il quale le acque in questione non dovrebbero considerarsi
rifiuti e possono essere oggetto di utilizzazione agronomica. Alla stessa
conclusione si perviene L. n. 139 del 2002, ex art. 14, considerando che le
acque erano destinate al riutilizzo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Occorre preliminarmente puntualizzare che la materia dedotta nel presente
processo è disciplinata dalla L. 11 novembre 1996, n. 574, contenente nuove
norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di
scarichi dei frantoi oleari, la quale all'art. 1 testualmente statuisce "Le
acque di vegetazione residuate dalla lavorazione meccanica delle olive che non
hanno subito alcun trattamento ne' ricevuto alcun additivo ad eccezione delle
acque per la diluizione delle paste ovvero per la lavatura degli impianti
possono essere oggetto di utilizzazione agronomica attraverso lo spandimento
controllato su terreni adibiti ad usi agricoli". Ebbene la condotta addebitata
agli odierni ricorrenti rientra per l'appunto in tale previsione trattandosi del
trasporto di acque di vegetazione derivanti dalla spremitura in frantoio delle
olive e destinate allo spandimento per la fertirrigazione - autorizzata,
assumono i ricorrenti - in un vicino terreno.
Il fatto è incontroverso e deve conseguentemente considerarsi pacifico - posto
che le affermazioni sul punto dei ricorrenti non hanno trovato obiezioni di
sorta nella sentenza impugnata - a) che nella specie non siano stati superati i
limiti di accettabilità di cui alla legge citata, art. 2; b) che sia stata
effettuata la comunicazione preventiva al sindaco di cui all'art. 3; c) che lo
spandimento delle acque sia stato eseguito in conformità alle modalità fissate
dall'art. 4.
Ha pertanto errato il Giudice di merito allorché ha incentrato tutta la sua
attenzione sul tipo di attività svolta nella specie dai due imputati, se cioè
fosse attività sistematica o eccezionale, se l'attività stessa potesse o meno
considerarsi necessitata (secondo la tesi difensiva per cui si era stati
costretti a svuotare le cisterne del frantoio perché stracolme delle acque
reflue), ponendo sempre tuttavia tali problematiche all'interno del D.Lgs. 22
del 1997, contenente l'attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio.
In realtà, come si è visto, diverso è il corretto riferimento normativo come
risulta dalla chiara lettera della L. n. 574 del 1996, art. 1, che detta per le
acque in questione una disciplina specifica ed è confermato dall'orientamento di
questa Corte quale emerge ad es. da Cass. sez. 3^, 4 giugno/9 ottobre 1997 n.
9141, De Pascalis. La specificità della disciplina è peraltro ulteriormente
confermata dalla L. n. 574 del 1996, art. 10, il quale esclude per l'attività in
questione i vari vincoli allora imposti dalla L. n. 319 del 1976 (c.d. legge
Merli), ormai abrogata in forza del D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 63.
Alla stregua delle considerazioni che precedono deve concludersi che il fatto
così come contestato - attività di raccolta e trasporto di rifiuti non
pericolosi - non sussiste e conseguentemente la sentenza impugnata può essere
annullata senza rinvio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché
il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 febbraio 2006. Depositato
in Cancelleria il 11 aprile 2006