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Cass. Sez. III n. 22044 del 23 giugno 2006 (ud. 19 ma 2006)
Pres. Lupo Est. Lombardi Ric. Di Fabbio
Acque - Utilizzazione agronomica effluenti da allevamento.
Il mero stoccaggio degli effluenti è attività prodromica alla commissione del reato e, pertanto, non punibile, stante la non configurabilità del tentativo in relazione ai reati contravvenzionali o eventualmente punibile per diverso titolo di reato con riferimento alla necessità che l'interessato ottenga anche un'autonoma autorizzazione per lo scarico dei liquami in apposite vasche.

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Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Latina ha affermato la colpevolezza di Di Fabbio Maurizio in ordine al reato di cui all’art. 59, co. 11 ter, del D.L.vo n. 152/99, ascrittogli per avere effettuato l’utilizzazione agronomica di effluenti dell’allevamento di bovini provenienti dall’azienda agricola di cui è titolare il medesimo imputato, in assenza della prescritta autorizzazione.

La sentenza ha fondato la pronuncia di colpevolezza sull’ispezione, effettuata da agenti dei NAS, dalla quale era emerso che l’imputato aveva stoccato le deiezioni organiche prodotte dai bovini, allevati in numero di circa 60 capi, nonché sul convincimento espresso dal giudice di merito che le predette deiezioni dovevano essere impiegate per la fertirrigazione di un annesso terreno della estensione di circa sette ettari, adibito alla produzione di foraggio.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, che la denuncia con due motivi di gravame.

 

Motivi della decisione

Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dell’art. 59, co. 11 ter, del D.L.vo n. 152/99.

Si deduce che la disposizione citata punisce chiunque effettui l’utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, in assenza della prescritta autorizzazione, mentre nel caso in esame era stato accertato il solo stoccaggio delle deiezioni degli animali, sicché non poteva ritenersi integrata la fattispecie prevista dalla norma penale, in assenza dell’effettivo spargimento sul terreno degli effluenti senza la prescritta autorizzazione.

Con il secondo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la sentenza per manifesta illogicità della motivazione.

Si deduce che il giudice di merito ha desunto l’intenzione dell’imputato di effettuare la fertirrigazione illecita dalla circostanza che lo stesso ha chiesto l’autorizzazione due giorni dopo l’accesso dei NAS, senza tener conto del fatto che la richiesta di autorizzazione doveva essere considerata assolutamente tempestiva, in relazione alla attività avente ad oggetto lo spargimento sul terreno delle deiezioni bovine, ed ha illogicamente equiparato la detenzione delle predette deiezioni alla concreta utilizzazione delle stesse in difformità delle prescrizioni della norma citata.

Il ricorso è fondato.

E’ stato reiteratamente precisato da questa Corte, sia pure nella vigenza della normativa precedente all’entrata in vigore del D.L.vo n. 152/99, che “In tema di tutela delle acque dall’inquinamento, per  fertirrigazione si intende la distribuzione uniforme e razionale di concimi organici o minerali sul terreno, di regola con impianto irriguo a pioggia....” (sez. III, 1 febbraio 1993 n. 826, Cupelli ed altri; sez. III, 19 novembre 1994 n. 11555; sez. III, 30 gennaio 1991 n. 1018).

Anche con riferimento alla fattispecie prevista dall’art. 59, co. 11 ter, del D.L.vo n. 152/99, introdotto dall’art. 23, co. I lett. g), del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 258, deve, pertanto, affermarsi che la norma sanziona l’effettivo spargimento sul terreno degli effluenti di allevamento e delle altre sostanze citate dal predetto comma, derivando il pericolo di inquinamento delle acque superficiali o sotterranee, con le modalità previste dalla disposizione di cui alla contestazione, solo dall’effettivo compimento della descritta attività, sicché per integrare l’ipotesi di reato non è sufficiente il mero stoccaggio degli effluenti.

Quest’ultimo deve qualificarsi quale attività prodromica alla commissione del reato non punibile, stante la non configurabilità del tentativo in relazione ai reati contravvenzionali, o eventualmente punibile per un diverso titolo di reato, con riferimento alla necessità che l’interessato ottenga anche un’autonoma autorizzazione per lo scarico dei liquami in apposite vasche (cfr. sez. III, 16 ottobre 1999 n. 12174).

La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio, dovendo l’imputato essere assolto perché il fatto di cui alla imputazione non sussiste.