Cass. Sez. III n. 39407 del 25 ottobre 2007 (Ud. 26/09/2007)
Pres. Papa Est. Squassoni Ric. Tella.
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (SINGOLI PRODOTTI) - OLII - Olio di oliva - Detenzione per la vendita non rientrante nelle categorie merceologiche - Art. 5, lett. a) L. n. 283 del 1962 - Richiesta di revisione delle analisi - Normativa applicabile - Individuazione.

In tema di alimenti, la disciplina che regola la richiesta di revisione delle analisi in materia di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari (tra cui l'olio d'oliva), è quella contenuta nel R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033 (conv. in L. 18 marzo 1926, n. 562) tuttora applicabile per gli accertamenti effettuati dagli istituti delegati alla vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio delle predette sostanze e prodotti, mentre la normativa per la revisione delle analisi fissata dall'art. 1 della L. 30 aprile 1962, n. 283 deve essere osservata per gli accertamenti svolti dall'autorità sanitaria.


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