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MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DECRETO 28 luglio 2005
Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare.
Gazzetta Ufficiale N. 181 del 5 Agosto 2005

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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Premesso che l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa
alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita', stabilisce che il
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la
Conferenza unificata, adotta uno o piu' decreti con i quali sono
definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia
elettrica dalla fonte solare;
Premesso che l'art. 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387, stabilisce che per l'elettricita' prodotta
mediante conversione fotovoltaica della fonte solare i criteri per
l'incentivazione prevedono una specifica tariffa incentivante, di
importo decrescente e di durata tali da garantire una equa
remunerazione dei costi di investimento e di esercizio;
Visto l'art. 15 della legge 18 aprile 2005, n. 62, che delega il
Governo ad attuare la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva
96/92/CE, e in particolare il comma 1, lettera f);
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione
della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica, e successive modificazioni e aggiornamenti;
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
recante disposizioni specifiche per gli impianti di potenza non
superiore a 20 kW;
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
recante razionalizzazione e semplificazione delle procedure
autorizzative;
Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica 6 agosto 1999, n. 126, di approvazione del
libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti
rinnovabili;
Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica 19 dicembre 2003, n. 123, di revisione delle
linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle
emissioni dei gas serra (legge n. 120/2002);
Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas 6 dicembre 2000, n. 224/00, che disciplina le condizioni
tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia
elettrica prodotta da impianti fotovoltaici con potenza nominale non
superiore a 20 kW;
Considerata l'intesa della Conferenza unificata, di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, resa nella seduta del
14 luglio 2005;
Ritenuto opportuno definire criteri e misure per l'incentivazione
della produzione di energia elettrica dalla fonte solare mediante
conversione fotovoltaica;
Ritenuto opportuno definire tariffe incentivanti, valorizzando la
disciplina dello scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da
impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale non
superiore a 20 kW, di cui all'art. 6 del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387;
Ritenuto opportuno definire tariffe incentivanti per l'energia
elettrica prodotta da impianti di potenza superiore a 20 kW e non
superiore a 50 kW;
Ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera f),
della legge 18 aprile 2005, n. 62, introdurre meccanismi di gara per
l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte
solare mediante conversione fotovoltaica, limitatamente agli impianti
di potenza nominale superiore a 50 kW;

Emana
il seguente decreto:

Art. 1.
Finalita'

1. Con il presente decreto sono definiti i criteri per
l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti
fotovoltaici in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387, tenuto conto dell'art. 15, comma 1, lettera
f), della legge 18 aprile 2005, n. 62.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni riportate
all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, escluso il
comma 15, nonche' le definizioni riportate all'art. 2 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ed inoltre le seguenti:
a) impianto o sistema fotovoltaico e' un impianto di produzione
di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione
solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso e' composto
principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, uno o piu'
convertitori della corrente continua in corrente alternata e altri
componenti minori;
b) potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa)
dell'impianto fotovoltaico e' la potenza elettrica dell'impianto,
determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o
di picco, o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte
del medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali, come
definite alla lettera d);
c) energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico e'
l'energia elettrica misurata all'uscita del gruppo di conversione
della corrente continua in corrente alternata, resa disponibile alle
utenze elettriche del soggetto responsabile e/o immessa nella rete
elettrica;
d) condizioni nominali sono le condizioni di temperatura e di
irraggiamento solare, nelle quali sono rilevate le prestazioni dei
moduli fotovoltaici, come definite nelle norme CEI EN 60904-1 di cui
all'allegato 1;
e) punto di connessione e' il punto della rete elettrica, di
competenza del gestore di rete, nel quale l'impianto fotovoltaico
viene collegato alla rete elettrica;
f) data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico e' la
data, comunicata dal soggetto responsabile, di cui alla lettera g),
al gestore di rete e al soggetto attuatore, di cui alla lettera h),
da cui decorre il riconoscimento delle tariffe incentivanti di cui
all'art. 7, comma 7;
g) soggetto responsabile e' il soggetto, avente i requisiti di
cui all'art. 3, responsabile della realizzazione e dell'esercizio
dell'impianto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto,
e che ha diritto a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti di
cui all'art. 7, comma 7;
h) soggetto attuatore e' il soggetto di cui all'art. 9, comma 2;
i) potenziamento e' l'intervento tecnologico eseguito su un
impianto entrato in esercizio da almeno cinque anni, tale da
consentire una produzione aggiuntiva dell'impianto medesimo, come
definita alla lettera j);
j) produzione aggiuntiva di un impianto e' l'aumento, ottenuto a
seguito di un potenziamento ed espresso in kWh, dell'energia
elettrica prodotta annualmente, di cui alla lettera c), rispetto alla
produzione annua media prima dell'intervento, come definita alla
lettera k);
k) produzione annua media di un impianto e' la media aritmetica,
espressa in kWh, dei valori dell'energia elettrica effettivamente
prodotta, di cui alla lettera c), negli ultimi cinque anni solari, al
netto di eventuali periodi di fermata dell'impianto eccedenti le
ordinarie esigenze manutentive;
l) rifacimento totale e' l'intervento impiantistico-tecnologico
eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno venti anni che
comporta la sostituzione con componenti nuovi almeno di tutti i
moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione della corrente
continua in corrente alternata.

Art. 3.
Requisiti dei soggetti che possono beneficiare dell'incentivazione

1. Beneficiano dell'incentivazione alla produzione di energia
elettrica, ottenuta dagli impianti di cui all'art. 5, le persone
fisiche e giuridiche, ivi inclusi i soggetti pubblici e i condomini
di edifici, responsabili dei medesimi impianti, progettati,
realizzati ed eserciti in conformita' alle disposizioni del presente
decreto, che presentano richiesta di scambio sul posto dell'energia
elettrica prodotta dai medesimi impianti fotovoltaici.
2. Beneficiano dell'incentivazione alla produzione di energia
elettrica ottenuta dagli impianti di cui all'art. 6, le persone
fisiche e giuridiche, ivi inclusi i soggetti pubblici e i condomini
di edifici, responsabili dei medesimi impianti, progettati,
realizzati ed eserciti in conformita' alle disposizioni del presente
decreto.

Art. 4.
Requisiti tecnici minimi dei componenti e degli impianti

1. Possono accedere all'incentivazione alla produzione di energia
elettrica mediante conversione fotovoltaica dell'energia solare, di
cui al presente decreto, gli impianti fotovoltaici di potenza
nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 1000 kW collegati
alla rete elettrica, ivi incluse le piccole reti isolate di cui
all'art. 2, comma 17, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
entrati in esercizio, a seguito di nuova costruzione o rifacimento
totale, in data successiva al 30 settembre 2005, i cui soggetti
responsabili inoltrano la domanda di accesso alle tariffe
incentivanti in conformita' all'art. 7.
2. Possono accedere all'incentivazione alla produzione di energia
elettrica mediante conversione fotovoltaica dell'energia solare, di
cui al presente decreto, gli impianti fotovoltaici collegati alla
rete elettrica, ivi incluse le piccole reti isolate di cui all'art.
2, comma 17, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, entrati in
esercizio, a seguito di potenziamento, in data successiva
30 settembre 2005, limitatamente alla produzione aggiuntiva ottenuta
a seguito dell'intervento di potenziamento, i cui soggetti
responsabili inoltrano la domanda di accesso alle tariffe
incentivanti in conformita' all'art. 7.
3. Ai fini dell'accesso all'incentivazione alla produzione di
energia elettrica mediante conversione fotovoltaica dell'energia
solare, di cui al presente decreto, gli impianti fotovoltaici e i
relativi componenti devono essere realizzati nel rispetto delle norme
tecniche richiamate in allegato 1.

4. Gli impianti di cui all'art. 6, comma 3, devono essere
realizzati con componenti che assicurino l'osservanza delle due
seguenti condizioni:

a) Pcc > 0,85 * Pnom * I/Istc,
dove:
Pcc e' la potenza in corrente continua misurata all'uscita del
generatore fotovoltaico, con precisione migliore del ± 2%,
Pnom e' la potenza nominale del generatore fotovoltaico;
I e' l'irraggiamento [W/m2] misurato sul piano dei moduli, con
precisione migliore del ± 3%;
Istc, pari a 1000 W/m2, e' l'irraggiamento in condizioni di prova
standard;
Tale condizione deve essere verificata per I > 600 W/m2.
b) Pca > 0,9 * Pcc,
dove:
Pca e' la potenza attiva in corrente alternata misurata
all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in
corrente alternata, con precisione migliore del 2%.
Tale condizione deve essere verificata per Pca > 90% della potenza
di targa del gruppo di conversione della corrente continua in
corrente alternata.
5. Gli impianti di cui all'art. 5 devono essere collegati alla rete
elettrica in bassa o media tensione.

Art. 5.
Criteri per la determinazione dell'entita' dell'incentivazione
per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale
non superiore a 20 kW.

1. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza
nominale non superiore a 20 kW beneficia della disciplina di cui
all'art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
2. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza
nominale non superiore a 20 kW, muniti di idonei sistemi per la
misurazione dell'energia prodotta, ha diritto, nel rispetto delle
disposizioni dell'art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387, e del presente decreto, ad una tariffa incentivante il cui
valore e' stabilito come segue:
a) impianti per i quali la domanda di cui all'art. 7, comma 1, e'
stata inoltrata nel 2005 e nel 2006: 0,445 euro/kWh per un periodo di
venti anni;
b) impianti per i quali la domanda di cui all'art. 7, comma 1, e'
stata inoltrata negli anni successivi al 2006: il valore della
tariffa incentivante di cui alla lettera a) e' decurtato del 2 %, con
arrotondamento alla terza cifra decimale, per ciascuno degli anni
successivi al 2006, fermo restando il periodo di venti anni.
3. Le tariffe di cui al comma 2 sono riconosciute nel limite
massimo di potenza nominale cumulata di cui all'art. 12, comma 2.
Tale limite include la potenza nominale cumulata degli impianti di
cui all'art. 6, comma 2.
4. Al termine del periodo di diritto alla tariffa incentivante, di
cui al comma 2, continua ad applicarsi la disciplina richiamata al
comma 1.
5. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina richiamata
al comma 1 si applica la disciplina di cui alla deliberazione
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 6 dicembre 2000, n.
224/00. In tale ambito, il soggetto responsabile, di cui all'art. 2,
comma 1, lettera g), coincide con il richiedente, di cui all'art. 1,
lettera k), della predetta deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas 6 dicembre 2000, n. 224/00.

Art. 6.
Criteri per la determinazione dell'entita' dell'incentivazione per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 20 kW.

1. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza
nominale superiore a 20 kW, immessa nella rete elettrica, e' ritirata
con le modalita' e alle condizioni fissate dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 13, comma 3, del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
2. In aggiunta al riconoscimento delle condizioni di cui al comma
1, l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza
nominale superiore a 20 kW e non superiore a 50 kW, immessa in tutto
o in parte nella rete elettrica, ha diritto, nel rispetto delle
disposizioni del presente decreto, a una tariffa incentivante i cui
valori sono stabiliti come segue:
a) impianti per i quali la domanda di cui all'art. 7, comma 1, e'
stata inoltrata nel 2005 e nel 2006: 0,460 euro/kWh per un periodo di
venti anni;
b) impianti per i quali la domanda di cui all'art. 7, comma 1, e'
stata inoltrata negli anni successivi al 2006: il valore della
tariffa incentivante di cui alla lettera a) e' decurtato del 2 %, con
arrotondamento alla terza cifra decimale, per ciascuno degli anni
successivi al 2006, fermo restando il periodo di venti anni.
3. In aggiunta al riconoscimento delle condizioni di cui al comma
1, l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza
nominale superiore a 50 kW ed inferiore a 1000 kW, immessa in tutto o
in parte nella rete elettrica, ha diritto, nel rispetto delle
disposizioni del presente decreto, a una tariffa incentivante i cui
valori massimi sono stabiliti come segue:
a) impianti per i quali la domanda di cui all'art. 7, comma 1, e'
stata inoltrata nel 2005 e nel 2006: 0,490 euro/kWh per un periodo di
venti anni;
b) impianti per i quali la domanda di cui all'art. 7, comma 1, e'
stata inoltrata negli anni successivi al 2006: il valore della
tariffa incentivante di cui alla lettera a) e' decurtato del 2 %, con
arrotondamento alla terza cifra decimale, per ciascuno degli anni
successivi al 2006, fermo restando il periodo di venti anni.
L'entita' della tariffa incentivante effettivamente riconosciuta e'
determinata con le modalita' di cui all'art. 7, nel limite massimo di
potenza nominale cumulata di cui all'art. 12, comma 3.
4. Al termine del periodo di diritto alla tariffa incentivante, di
cui ai commi 2 e 3, l'energia elettrica prodotta, immessa nella rete
elettrica, continua ad essere ritirata con le modalita' e alle
condizioni di cui al comma 1.
5. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa fiscale
in materia di produzione di energia elettrica.
6. L'aggiornamento delle tariffe incentivanti di cui all'art. 5,
comma 2, e all'art. 6, commi 2 e 3, viene effettuato a decorrere dal
primo gennaio di ogni anno sulla base del tasso di variazione annuo,
riferito ai dodici mesi precendenti, dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati rilevati dall'Istat.

Art. 7.
Criteri di priorita' per l'accesso all'incentivazione e modalita' per la determinazione dell'incentivazione
effettivamente riconosciuta.

1. Entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il
31 dicembre di ciascun anno, il soggetto responsabile che intende
realizzare un impianto fotovoltaico e accedere alle tariffe
incentivanti di cui al presente decreto inoltra apposita domanda al
soggetto attuatore. Alla domanda e' allegato il progetto preliminare
dell'impianto. Nel caso di impianti di cui all'art. 6, comma 3, alla
domanda e' allegata anche la cauzione definitiva di cui al comma 9.
2. Il progetto preliminare di cui al comma 1 include una scheda
tecnica che riporta l'ubicazione e la potenza nominale dell'impianto,
la tensione in corrente continua in ingresso al gruppo di conversione
della corrente continua in corrente alternata, la tensione in
corrente alternata in uscita dal gruppo di conversione della corrente
continua in corrente alternata, le caratteristiche dei moduli
fotovoltaici, del gruppo di conversione della corrente continua in
corrente alternata, la produzione annua attesa di energia elettrica,
le modalita' con le quali viene assicurato il rispetto dei requisiti
tecnici di cui all'art. 4.
3. Nel caso di impianti di cui all'art. 6, comma 3, alla domanda di
cui al comma 1 e' allegata una busta chiusa sigillata, nella quale il
soggetto responsabile, con riferimento alla potenza nominale
dell'impianto e ai valori massimi delle tariffe incentivanti vigenti
nell'anno, di cui all'art. 6, comma 3, riporta il valore della
tariffa incentivante richiesta.
4. Entro i sessanta giorni successivi alle scadenze previste per
l'inoltro delle domande di cui al comma 1, il soggetto attuatore,
previa verifica di ammissibilita' delle domande ricevute, redige
l'elenco delle domande afferenti agli impianti di cui all'art. 5 e
all'art. 6, comma 2,aventi diritto alla tariffa incentivante,
ordinandole sulla base della data di ricevimento della domanda
medesima, fino al limite massimo di potenza nominale cumulata di cui
all'art. 12, comma 2.
5. Entro i sessanta giorni successivi alle scadenze previste per
l'inoltro delle domande di cui al comma 1, il soggetto attuatore,
previa verifica di ammissibilita' delle domande ricevute, redige una
graduatoria delle domande afferenti agli impianti di cui all'art. 6,
comma 3, ordinandole sulla base del valore della tariffa incentivante
richiesta. Le tariffe incentivanti effettivamente riconosciute sono
determinate attribuendo priorita' alle domande con piu' basso valore
della tariffa incentivante richiesta, nel limite massimo di potenza
nominale cumulata di cui all'art. 12, comma 3. In caso di domande che
presentano pari valore della tariffa incentivante richiesta, la
priorita' tra le domande e' attribuita sulla base della data di
inoltro della domanda di cui al comma 1.
6. Le domande la cui inclusione nell'elenco di cui al comma 4,
ovvero nella graduatoria di cui al comma 5, comporta il superamento
dei limiti di potenza nominale cumulata di cui all'art. 12, commi 2 e
3, non hanno diritto al riconoscimento della tariffa incentivante.
7. Entro i novanta giorni successivi alle scadenze previste per
l'inoltro delle domande di cui al comma 1, il soggetto attuatore
comunica l'esito di cui ai commi 4 e 5 ai soggetti responsabili che
hanno inoltrato la domanda di cui al comma 1. Il soggetto attuatore
comunica inoltre ai soggetti aventi diritto, sulla base di quanto
disposto al comma 5, all'art. 5, e all'art. 6, comma 2, l'entita'
della tariffa incentivante effettivamente riconosciuta per un periodo
di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio
dell'impianto.
8. Alla tariffa riconosciuta ai sensi del comma 7 si applicano le
eventuali riduzioni di cui all'art. 10, comma 1.
9. Il soggetto responsabile degli impianti di cui all'art. 6, comma
3, e' tenuto a costituire una cauzione definitiva nella misura di
1.500 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto, da
prestarsi sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa
rilasciata da istituti bancari o assicurativi o da intermediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 395, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie. La cauzione
e' costituita a favore del soggetto attuatore. La cauzione non e'
dovuta se il soggetto responsabile e' tenuto a prestare analoga forma
di garanzia in attuazione di leggi speciali o normative di settore.
La cauzione e' costituita a titolo di penale in caso di mancata
realizzazione dell'impianto nei termini conclusivi di cui all'art. 8,
comma 3, nonche' di mancato rispetto dei termini per l'entrata in
esercizio dell'impianto medesimo, di cui all'art. 8, comma 4. La
cauzione cosi' prestata deve essere incondizionata ed a prima
richiesta e deve quindi espressamente contenere:
a) la rinuncia del beneficio alla preventiva escussione del
debitore principale;
b) la rinuncia alla possibilita' del fideiussore di far valere il
decorso del termine di sei mesi entro il quale, nell'ipotesi di
scadenza dell'obbligazione principale, il creditore e' tenuto a
proporre le proprie istanze avverso il debitore, ai sensi dell'art.
1957 del codice civile;
c) la sua operativita' entro trenta giorni a semplice richiesta
del soggetto attuatore.
10. La mancata costituzione della cauzione nei termini di cui al
comma 9 indicati comporta l'inammissibilita' della domanda di cui al
comma 1.

Art. 8.
Obblighi connessi alla realizzazione dell'impianto

1. Entro i trenta giorni successivi alla data di ricevimento della
comunicazione di cui all'art. 7, comma 7, il soggetto responsabile
inoltra al gestore di rete il progetto preliminare dell'impianto, di
cui all'art. 7, comma 1, e richiede al medesimo gestore la
connessione alla rete ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di quanto previsto dall'art. 14
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Nel caso di
impianti di cui all'art. 5, il soggetto precisa che intende usufruire
del servizio di scambio sul posto per l'energia elettrica prodotta,
in maniera conforme alla disciplina di cui al comma 1, ovvero al
comma 5, del medesimo art. 5.
2. Entro i successivi trenta giorni, il gestore di rete comunica al
soggetto responsabile il punto di consegna.
3. In ogni caso, entro sei mesi ovvero, per i soli impianti di cui
all'art. 6, entro dodici mesi, dalla data della comunicazione di cui
all'art. 7, comma 7, il soggetto responsabile da' inizio ai lavori di
realizzazione dell'impianto, in conformita' al progetto inoltrato al
gestore di rete e al soggetto attuatore, nel rispetto di quanto
disposto all'art. 4, dandone comunicazione ai medesimi soggetti.
Entro dodici mesi ovvero, per i soli impianti di cui all'art. 6,
entro ventiquattro mesi, dalla data della comunicazione di cui
all'art. 7, comma 7, il soggetto responsabile conclude la
realizzazione dell'impianto, in conformita' al progetto inoltrato al
gestore di rete e al soggetto attuatore, nel rispetto di quanto
disposto all'art. 4, dandone comunicazione ai medesimi soggetti. A
tale ultima comunicazione e' allegato il certificato di collaudo
dell'impianto.
Il gestore di rete e' tenuto ad effettuare la connessione
dell'impianto alla rete elettrica entro trenta giorni dalla data di
ricevimento della predetta comunicazione di conclusione dei lavori.
4. Il soggetto responsabile e' tenuto a comunicare al soggetto
attuatore, nonche' al gestore di rete, la data di entrata in
esercizio dell'impianto. In tutti i casi, tale data non puo' essere
successiva a sei mesi la data di conclusione dei lavori di
realizzazione dell'impianto, di cui al comma 3.
5. All'atto della comunicazione di entrata in esercizio
dell'impianto, di cui al comma 4, il soggetto responsabile e' tenuto
a trasmettere al medesimo soggetto attuatore dichiarazione giurata
con la quale sono forniti gli elementi per l'applicazione di quanto
disposto all'art. 10, commi da 1 a 5.
Fatte salve le altre conseguenze disposte dalla legge, la falsa
dichiarazione comporta la decadenza dal diritto alla tariffa
incentivante sull'intera produzione e per l'intero periodo di diritto
alla stessa alla tariffa incentivante.
6. Il mancato rispetto dei termini per l'inizio dei lavori di
realizzazione e di conclusione dei lavori di realizzazione
dell'impianto, di cui al comma 3, comporta la decadenza dal diritto
alla tariffa incentivante, acquisito ai sensi dell'art. 7, comma 7.
Comporta altresi' la decadenza dal diritto alla medesima tariffa
incentivante il mancato rispetto dei termini per l'entrata in
esercizio dell'impianto, di cui al comma 4.

Art. 9.
Modalita' per l'erogazione dell'incentivazione

1. Con propri provvedimenti l'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas determina le modalita' con le quali le risorse per
l'erogazione delle tariffe incentivanti di cui all'art. 7 trovano
copertura nel gettito della componente tariffaria A3, per la
copertura degli oneri sostenuti dal Gestore della rete ai sensi
dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
di cui all'art. 52, comma 52.2, lettera b), dell'allegato alla
deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5, recante «testo integrato delle
disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per
l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e
vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione
2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e
diritti fissi».
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas individua il
soggetto che eroga le tariffe incentivanti ai sensi all'art. 7, le
modalita' e le condizioni per l'erogazione, ivi inclusa la verifica
del rispetto delle disposizioni degli articoli 4 e 10, tenuto conto
di quanto disposto agli articoli 12 e 13.

Art. 10.
Condizioni per la cumulabilita' dell'incentivazione con altri incentivi

1. Le tariffe incentivanti riconosciute ai sensi dell'art. 7, comma
7, sono ridotte del 30% qualora il soggetto che realizza l'impianto
benefici della detrazione fiscale richiamata all'art. 2, comma 5,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche nel caso di proroghe e
modificazioni della medesima detrazione.
2. Le tariffe incentivanti di cui al presente decreto non sono
applicabili all'elettricita' prodotta da impianti fotovoltaici per la
cui realizzazione siano o siano stati concessi incentivi pubblici in
conto capitale, eccedenti il 20% del costo dell'investimento.
3. In particolare, le tariffe incentivanti di cui al presente
decreto, non sono applicabili all'elettricita' prodotta da impianti
fotovoltaici per la cui realizzazione siano stati concessi gli
incentivi erogati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e dalle regioni e province autonome, nell'ambito del
programma «Tetti fotovoltaici» del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, come definito dai decreti del Direttore del
servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali dello stesso
Ministero 22 dicembre 2000, n. 111/SIAR/2000, e 16 marzo 2001, n.
106/SIAR/2001.
4. Le tariffe incentivanti di cui al presente decreto non sono
compatibili con i certificati verdi di cui all'art. 2, comma 1,
lettera o), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
5. Le tariffe incentivanti di cui al presente decreto non sono
compatibili con i titoli derivanti dalla applicazione delle
disposizioni attuative dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, ne' con i titoli derivanti dall'applicazione
delle disposizioni attuative dell'art. 16, comma 4, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
6. Resta fermo il diritto al beneficio della riduzione dell'imposta
sul valore aggiunto per gli impianti facenti uso di energia solare
per la produzione di calore o energia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto del
Ministro delle finanze 29 dicembre 1999.

Art. 11.
Obiettivo nazionale di potenza nominale cumulata da installare

1. In attuazione dell'art. 7, comma 2, lettera e), del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e' stabilito un obiettivo
nazionale di potenza nominale fotovoltaica cumulata da installare
entro il 2015 di 300 MW.

Art. 12.
Limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere l'incentivazione
e criteri di priorita' per l'accesso all'incentivazione.

1. Le tariffe incentivanti di cui al presente decreto sono
riconosciute fino a quando la potenza nominale cumulativa di tutti
gli impianti che ottengono le medesime tariffe incentivanti raggiunge
il valore di 100 MW.
2. La potenza nominale cumulativa di tutti gli impianti, di cui
all'art. 5 e all'art. 6, comma 2, che possono ottenere le tariffe
incentivanti e' fissata in 60 MW.
3. La potenza nominale cumulativa di tutti gli impianti, di cui
all'art. 6, comma 3, che possono ottenere le tariffe incentivanti e'
fissata in 40MW.
4. Entro i medesimi termini di cui all'art. 7, comma 7, il soggetto
attuatore rende noto, a solo scopo informativo, il valore della
potenza nominale cumulativa di tutti gli impianti che possono
ottenere le tariffe incentivanti, di cui ai commi 2 e 3, al netto
della potenza nominale cumulativa di tutti gli impianti ai quali sono
state riconosciute le tariffe incentivanti ai sensi dell'art. 7,
comma 7, tenuto conto di quanto disposto all'art. 7, comma 10, e
all'art. 8, commi 5 e 6.
5. Al fine di favorire lo sviluppo di tecnologie innovative per la
conversione fotovoltaica che permettano anche l'aumento
dell'efficienza di conversione dei componenti e degli impianti, il
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la
Conferenza unificata, adotta gli atti necessari per promuovere, anche
mediante meccanismi di gara, lo sviluppo delle predette tecnologie e
delle imprese, fino al limite massimo di potenza cumulata installata
di cui all'art. 11.

Art. 13.
Attivita' di monitoraggio e disposizioni finali

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il soggetto attuatore
trasmette al Ministero delle attivita' produttive, al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, alle regioni e province
autonome, all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e
all'Osservatorio di cui all'art. 16 del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387, un rapporto sulle domande ricevute e sugli
elenchi e le graduatoria redatte, ai sensi dell'art. 7.
2. Con il medesimo rapporto di cui al comma 1 sono forniti, per
ciascuna regione e provincia autonoma e per ciascuna tipologia di
impianto di cui agli articoli 5 e 6, l'ubicazione degli impianti
fotovoltaici in costruzione e in esercizio, la potenza annualmente
entrata in esercizio, la relativa produzione energetica, il valore,
ovvero il valore medio, delle tariffe incentivanti erogate, l'entita'
cumulata delle tariffe incentivanti erogate in ciascuno degli anni
precedenti e ogni altro dato utile, in particolare, all'attuazione di
quanto disposto agli articoli 11 e 12.
3. Qualora, entro i trenta giorni successivi alla data di
trasmissione, il soggetto attuatore non riceva osservazioni del
Ministero delle attivita' produttive o del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, il rapporto di cui al comma 1 e' reso
pubblico.
4. Sulla base del rapporto di cui al comma 1, il Ministero delle
attivita' produttive e il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, anche su sollecitazione delle regioni, delle province
autonome e degli enti locali, individuano le cadenze e le modalita'
per l'attuazione di quanto previsto all'art. 12, comma 5.
5. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2005
Il Ministro
delle attivita' produttive
Scajola
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli

Allegato 1

NORME TECNICHE RILEVANTI AI FINI DELL'ART. 4,
COMMA 1 DEL PRESENTE DECRETO

CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non
superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente
continua;
CEI 11-20: Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi i
continuita' collegati a reti di I e II categoria;
CEI EN 60904-1: Dispositivi fotovoltaici Parte 1: Misura delle
caratteristiche fotovoltaiche tensione-corrente;
CEI EN 60904-2: Dispositivi fotovoltaici - Parte 2: Prescrizione
per le celle fotovoltaiche di riferimento;
CEI EN 60904-3: Dispositivi fotovoltaici - Parte 3: Principi di
misura per sistemi solari fotovoltaici per uso terrestre e
irraggiamento spettrale di riferimento;
CEI EN 61727: Sistemi fotovoltaici (FV) - Caratteristiche
dell'interfaccia di raccordo con la rete;
CEI EN 61215: Moduli fotovoltaici in silicio cristallino per
applicazioni terrestri. Qualifica del progetto e omologazione del
tipo;
CEI EN 61000-3-2: Compatibilita' elettromagnetica (EMC) - Parte 3:
Limiti Sezione 2: Limiti per le emissioni di corrente armonica
(apparecchiature con corrente di ingresso = 16 A per fase);
CEI EN 60555-1: Disturbi nelle reti di alimentazione prodotti da
apparecchi elettrodomestici e da equipaggiamenti elettrici
simili-Parte 1: Definizioni;
CEI EN 60439-1-2-3: Apparecchiature assiemate di protezione e
manovra per bassa tensione;
CEI EN 60445: Individuazione dei morsetti e degli apparecchi e
delle estremita' dei conduttori designati e regole generali per un
sistema alfanumerico;
CEI EN 60529: Gradi di protezione degli involucri (codice IP);
CEI EN 60099-1-2: Scaricatori;
CEI 20-19: Cavi isolati con gomma con tensione nominale non
superiore a 450/750 V;
CEI 20-20: Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale
non superiore a 450/750 V;
CEI 81-1: Protezione delle strutture contro i fulmini;
CEI 81-3: Valori medi del numero di fulmini a terra per anno e per
chilometro quadrato;
CEI 81-4: Valutazione del rischio dovuto al fulmine;
CEI 0-2: Guida per la definizione della documentazione di progetto
per impianti elettrici;
CEI 0-3: Guida per la compilazione della documentazione per la
legge n. 46/1990;
UNI 10349: Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati
climatici.;
CEI EN 61724: Rilievo delle prestazioni dei sistemi fotovoltaici.
Linee guida per la misura, lo scambio e l'analisi dei dati;
IEC 60364-7-712 Electrical installations of buildings - Part 7-712:
Requirements for special installations or locations Solar
photovoltaic (PV) power supply systems.
Qualora le sopra elencate norme tecniche siano modificate o
aggiornate, si applicano le norme piu' recenti
Si applicano inoltre, per quanto compatibili con le norme sopra
elencate, i documenti tecnici emanati dalle societa' di distribuzione
di energia elettrica riportanti disposizioni applicative per la
connessione di impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica.