Cass.Sez. III n. 46710 del 22 novembre 2013 (Ud 17 ott 2013)
Pres.Teresi Est. Andreazza Ric. Antista.
Alimenti. Responsabilità del legale rappresentante e delega di funzioni

In tema di disciplina penale dei prodotti alimentari, la delega di funzioni può operare quale limite della responsabilità penale del legale rappresentante della impresa solo laddove le dimensioni aziendali siano tali da giustificare la necessità di decentrare compiti e responsabilità, ma non anche in caso di organizzazione a struttura semplice. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva escluso la rilevanza esimente di una delega di funzioni, conferita dal legale rappresentante di società che gestiva unicamente tre supermercati dislocati in un medesimo e ristretto ambito territoriale, con riguardo al reato di detenzione per la vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione).

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 05/10/2010 il Tribunale di Termini Imerese ha condannato A.N., quale legale rappresentante della Euroin Belipa Srl, alla pena di Euro 1.000,00 di ammenda per il reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, comma 1, lett. b), per avere detenuto per la vendita prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione in quanto invasi da muffe.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata lamentando, con un unico motivo volto a censurare la violazione dell'art. 42 c.p. in relazione alla L. n. 283 del 1962, artt. 5 e 6, che il Tribunale, nell'escludere l'applicabilità nella specie della delega delle funzioni sul presupposto che la società amministrata dalla ricorrente non è a grandi dimensioni e a struttura complessa, non ha però considerato che la Belipa Srl si componeva di tre punti vendita articolati in differenti reparti di cui l'imputata non poteva occuparsi stante la distanza di questi dagli uffici amministrativi ove la stessa svolgeva le sue mansioni occupandosi dell'amministrazione societaria. Contrariamente a quanto opinato dal Tribunale, l'imputata avrebbe inoltre dimostrato di avere affidato la materiale e giuridica gestione dei punti vendita ad un soggetto capace mediante delega pienamente rispettosa dei requisiti di efficacia richiesti dalla giurisprudenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Questa Corte ha già affermato che, con riguardo alla disciplina igienica dei prodotti destinati all'alimentazione, e sulla base della disposizione di cui alla L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, comma 1, lett. b), della detenzione o somministrazione di un prodotto non conforme alla normativa deve rispondere, in caso di società od impresa, a titolo di colpa, il legale rappresentante della stessa, essendo allo stesso riconducibili le deficienze della organizzazione di impresa e la mancata vigilanza sull'operato del personale dipendente, salvo che il fatto illecito non appartenga in via esclusiva ai compiti di un preposto, appositamente delegato a tali mansioni (Sez. 3, n. 36055 del 09/07/2004, Di Gregorio, Rv. 229434).

Infatti il titolare di una impresa, in presenza di una pluralità di adempimenti che non è in grado di ottemperare, può trasferire le sue funzioni e connesse responsabilità penali ad altre persone dotate di valida delega, che deve essere chiara (in modo che il soggetto conosca le mansioni attribuitigli) effettiva e conferente al delegato (che deve essere persona tecnicamente idonea) autonomia gestionale ed economica. Ciò posto sul piano generale, si è tuttavia anche precisato, sia pure con riguardo alla disciplina dell'inquinamento idrico e a quella dei rifiuti (ma sulla base di un ragionamento che, evidentemente, atteso quanto subito oltre, non può non riguardare anche la presente materia degli alimenti), che la delega di funzioni può operare quale scriminante della responsabilità penale solo laddove le dimensioni dell'impresa siano tali da giustificare la necessità di decentrare compiti e responsabilità (Sez. 3, n. 422/00 del 03/12/1999, Natali, Rv.215159; cfr. anche Sez. 6, n. 9715 del 04/09/1997, Prenna, Rv.209008). Del resto, può qui aggiungersi, è comprensibile che l'esigenza della necessità di decentrare, in funzione partecipativa di professionalità ed esperienze differenziate, l'esercizio dei poteri di direzione e controllo dell'attività produttiva, non si ponga laddove si versi nel caso di una struttura semplice, rientrando in tal caso, si potrebbe dire "per definizione", tra i compiti dell'amministratore della società l'organizzazione dell'impresa e la vigilanza sull'intero andamento aziendale (cfr., con riguardo al settore "alimentare", Sez. 3 n. 11909 del 22/02/2006, Rv. 233566); diversamente ragionando, infatti, si consentirebbe al legale rappresentante di sottrarsi ad una responsabilità per legge incombente solo sul medesimo senza che ricorrano le condizioni volte ad evitare che, per l'impossibilità di esercitare un effettivo controllo (attese appunto le rilevanti dimensioni dell'impresa), detta responsabilità finisca per assumere sembianze "oggettive" incompatibili con il principio dell'art. 27 Cost., comma 1.

3.1. Nella specie, il Tribunale ha escluso, con argomentazione motivata e logica, che si sottrae dunque al sindacato di questa Corte, e facendo corretta applicazione dei principi sin qui ricordati, che la Belipa S.r.l. presentasse una struttura organizzativa complessa, gestendo la stessa di fatto unicamente tre supermercati dislocati in un medesimo e limitato ambito territoriale sì che, per quanto detto sopra, la delega, anche ammessa la sua operatività sotto altri e diversi profili (anch'essa peraltro esclusa dalla sentenza con specifico riguardo alla idoneità tecnica del soggetto prescelto) non poteva ritenersi idonea ad escludere la responsabilità dell'imputata.

4. Consegue già dunque a tale esaustiva motivazione, non "incisa" dal contenuto del ricorso, che in buona parte ha prospettato tra l'altro argomentazioni fattuali non apprezzabili ex lege da questa Corte, il rigetto del ricorso con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2013