Cass. Sez. III Sen. 19962 del 23 maggio 2007 (Cc 15 mar. 2007)
Pres. Vitalone Est. Gazzara S. Imp.Spennato.
Ambiente in genere. Demanio marittimo - Autorizzazione pluriennale per attività balneare - Obbligo di rimozione delle strutture al termine della stagione - Sussistenza.

La occupazione, sulla base di una autorizzazione stagionale, del suolo demaniale marittimo protrattasi oltre il termine della stagione balneare, integra il reato di cui all'art. 1161 cod. nav., atteso che la natura pluriennale del titolo abilitante esonera il concessionario dalla richiesta annuale, ma non esclude l'obbligo di rimuovere quanto collocato al termine del periodo di utilizzo previsto.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 15/03/2007
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 226
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 85/2007
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Spennato Antonia Debora, nata a Castrano il 6/5/73;
avverso la ordinanza resa dal Tribunale di Lecce - Sezione del Riesame in data 1/12/06;
Vista la ordinanza ed il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Dr. Santi Gazzarra;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Osserva:
RITENUTO IN FATTO
Il P.M. presso il Tribunale di Lecce proponeva ricorso per cassazione avverso la ordinanza con la quale il G.i.p. di Lecce, in data 23/12/05, aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo di opere edili, realizzate da Spennato Antonia Debora in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ed in terreno demaniale.
La Corte Suprema, con provvedimento del 6/7/06, qualificata la impugnazione come appello ex art. 322 bis c.p.p., disponeva trasmettersi gli atti al Tribunale di Lecce.
Detto Tribunale - Sez. riesame, con ordinanza del 1/12/06, ha accolto il ricorso presentato dal P.M. e disposto il sequestro preventivo del chiosco realizzato dalla Spennato, sospendendo il provvedimento fino al momento di definitività dello stesso.
Avverso la ordinanza de qua ha proposto ricorso per cassazione la Spennato, con il seguente motivo:
- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione all'art. 321 c.p.p..
La ricorrente eccepisce la mancanza dei presupposti di cui all'art 321 c.p.p., rilevando, inoltre, di avere ottenuto, in data 11/8/06, il permesso di costruire con parere tecnico-paesaggistico favorevole, nonché apposita autorizzazione allo esercizio dell'attività commerciale a carattere annuale.
Chiede, pertanto, l'annullamento o la revoca della impugnata ordinanza.
RILEVATO IN DIRITTO
La ordinanza resa dal Tribunale di Lecce, oggetto di gravame, è supportata da motivazione logica e corretta in ogni suo punto,non inficiata da vizi di implausibilità.
Il giudicante ha fornito debita contezza di avere valutato attentamente quanto emerso, in relazione e dipendenza delle informative inoltrate in atti, rilevando che gli agenti della Polizia Municipale avevano effettuato un sopralluogo in Torre San Giovanni- Marina di Ugento ed avevano accertato che la Spennato non aveva ottemperato alle prescrizioni e alle condizioni indicate nel permesso di costruire, rilasciato alla stessa il 4/5/05, col n. 18, secondo cui "l'intervento deve essere a carattere stagionale (temporaneo) e di facile rimozione".
Nella vicenda de qua è emerso che il chiosco era destinato al servizio di somministrazione di alimenti e bevande, per una attività da esercitarsi in un particolare e circoscritto periodo dell'anno. Il giudicante ha rilevato il carattere stabile del manufatto, deducendo, peraltro, in forza della produzione documentale fornita dalla stessa parte indagata, la sussistenza del fumus e del periculum.
Si rileva che in tema di tutela del demanio la occupazione del suolo, a seguito di rilasciata concessione, con chioschi, cabine, passerelle ed altro, protratta oltre il termine della stagione balneare, integra i reati di costruzione abusiva e di occupazione abusiva del suolo stesso.
Le opere realizzate dalla Spennato sono risultate prive delle autorizzazioni ex lege richieste e quella pluriennale, alla quale si richiama la ricorrente, se esime la stessa di richiederne annualmente il rinnovo alla scadenza, non la autorizza a mantenere le strutture oltre il periodo balneare, a nulla valendo gli atti autorizzativi rilasciati dal Comune di Ugento (Cass. 18/5/06 n. 17062; Cass. 20/4/06 n. 13457).
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2007