Cons. Stato Sez. IV n. 7907 del’8 novembre 2010
Ambiente in genere. Legittimazione ad impugnare atti amministrativi incidenti sull'ambiente

Il giudice amministrativo può riconoscere, caso per caso, la legittimazione ad impugnare atti amministrativi incidenti sull'ambiente ad associazioni locali (indipendentemente dalla loro natura giuridica). Il giudice amministrativo può riconoscere, caso per caso, la legittimazione ad impugnare atti amministrativi incidenti sull'ambiente ad associazioni locali indipendentemente dalla loro natura giuridica, purché perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale ed abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità in un'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso. Il Comune è legittimato ad impugnare per motivi sostanziali i provvedimenti adottati dalla Regione in sostituzione dell'ente locale inadempiente. (segnalazione e massima dell’Avv. M. Balletta)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 709 del 2002, proposto da:
Ideal Tur S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Pallottino, con domicilio eletto presso Alessandro Pallottino in Roma, via Oslavia N.12;

contro

Regione Lazio, non costituita in giudizio;
Tassini Maria Laura, Fancelli Claudio, Di Bugno Augusta, Donno Renata, Vezzosi Marica, Mentemurro Patrizio, Rosolia Antonino, Quaglione Maria Gianmarco, Sandrucci Lucia, Palermo Enrico, Seazzu Gabriella, Tropea Angela Maria, Astraldi Valerio Augusto, Sambaldi Anna, Bonadies Maria Nunzia, Bonadies Paola, Avolio Rosa, Fragano Paola, Notarstefano Alfonso, Caputi Maria Grazia, D'Alessando Giancarlo e De Vito Antonio, non costituiti in giudizio;
Comune di Roma, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Martis, Rodolfo Murra e Andrea Camarda e domiciliato Roma, via del Tempio di Giove 21; Associazione "Cortina Verde", Parisotti Giorgio, Wolf Ulrike, Purcaro Italo, Saudgren Bedogni Ingrid, Notarstefano Angelo, Pagliano Roberto, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonino Cimellaro e Emanuele Montini, con domicilio eletto presso Emanuele Montini in Roma, via Cicerone 66;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Eres Italia S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Pallottino e Paolo Ricciardi, con domicilio eletto presso Alessandro Pallottino in Roma, via Oslavia N.12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I n. 10292/2000, resa tra le parti, concernente RILASCIO CONCESSIONE EDILIZIA.

 

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Roma e degli appellati sopra indicati;

Visto l’atto di intervento ad adiuvandum di Eres Italia S.P.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2010 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti gli avvocati Pallottino e Murra;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con concessione edilizia n. 643 del 30.4.1991 la Regione Lazio, nell’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’art. 38 della legge regionale n. 35 del 1978, attesa l’inerzia del comune di Roma assentiva la costruzione di tre palazzine da parte della Società San Pio a r.l. su terreno di sua proprietà ubicato nel comprensorio dell’Acqua Traversa alla via Roccaraso.

Questa concessione edilizia è stata impugnata con ricorso al T.A.R. del Lazio R.G. n. 4754 del 1992 dall’associazione “Cortina Verde” e da cittadini abitanti nelle adiacenze.

Successivamente anche il comune di Roma con ricorso al T.A.R. del Lazio R.G. n. 6706 del 1992 ha impugnato il titolo edilizio in questione.

Con provvedimento n. 759 dell’8.4.1992 la Regione Lazio ha sospeso in via cautelativa l’efficacia della concessione, in vista della verifica circa la regolarità della procedura che aveva condotto al rilascio.

Il provvedimento cautelare è stato impugnato avanti al T.A.R. Lazio con ricorso R.G. n. 4945 del 1992 dalla Società beneficiaria.

Con la sentenza in epigrafe indicata l’adito Tribunale, riuniti i gravami, ha accolto i ricorsi proposti dal comune e dai privati, annullando la concessione edilizia, mentre ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto dalla Società proprietaria.

La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello all’esame dalla Società Ideal Tur a r.l. ( medio tempore subentrata alla Società San Pio a r.l. nella proprietà e in tutti i diritti relativi al terreno in controversia) la quale ne chiede l’integrale riforma, deducendo quattro motivi di impugnazione.

Si è costituito in resistenza il comune di Roma.

Si sono altresì costituti per resistere all’avversa impugnazione l’associazione "Cortina Verde" ed alcuni dei privati originari ricorrenti.

E’ successivamente intervenuta ad adiuvandum la Eres Italia – Edilizia Residenziale e Servizi Sostenibili S.P.A. ( già Copedil s.r.l.) quale avente causa a titolo particolare del diritto controverso.

Le Parti hanno presentato memorie, insistendo nelle già rappresentate conclusioni.

All’Udienza del 20 aprile 2010 l’appello è stato trattenuto in decisione.

 

DIRITTO

L’appello non è fondato e va pertanto respinto con integrale conferma della sentenza gravata.

Con il primo motivo l’appellante torna a dedurre la tardività dei ricorsi accolti dal T.A.R., osservando in primo luogo che il comune di Roma – nell’esercizio dei doveri istituzionali di vigilanza sull’attività edificatoria in corso nel territorio comunale – non può non avere acquisito piena conoscenza del titolo edilizio obbligatoriamente esposto nel cantiere prima della formale notificazione dello stesso da parte della Regione.

In secondo luogo osserva l’appellante che per quanto concerne i privati la piena conoscenza del titolo in questione non può farsi risalire ( come di norma) alla ultimazione dei lavori ma all’inizio di questi, trattandosi di un intervento insistente su zona asseritamente inedificabile.

Il mezzo deve essere disatteso.

Per quanto riguarda il comune è sufficiente, a prescindere da ogni altra pur possibile considerazione, ricordare come per costante giurisprudenza sia onere della parte che eccepisce la tardività di un gravame provare in modo rigoroso e attendibile l’altrui piena conoscenza del provvedimento gravato, mentre nel caso all’esame la Ideal Tur si limita ad evocare una astratta conoscibilità del titolo.

Per quanto riguarda i privati deve osservarsi che, come posto in luce dalla sentenza impugnata, l’intervento edilizio di cui si discute era stato pacificamente avviato ( nel presupposto dell’avvenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza presentata al comune) ben prima del rilascio della concessione in via sostitutiva da parte della Regione.

Gli abitanti nella zona contermine non erano quindi ragionevolmente in grado di ricollegare l’avvio dei lavori al rilascio di un titolo formale, con la conseguenza anche nei loro confronti resta indimostrato – da parte dell’appellante – che il ricorso originario sia stato proposto quando il termine decadenziale decorrente dalla piena conoscenza del provvedimento era già decorso.

Con il secondo motivo l’appellante torna a dedurre il difetto di legittimazione al ricorso in capo all’associazione “ Cortina verde”, perchè non ricompresa nell'elenco delle associazioni a carattere nazionale individuate dal Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art. 13 della l. 8 luglio 1986, n. 349.

Con lo stesso motivo l’appellante contesta la legittimazione dei cittadini, i quali non avrebbero fornito la prova rigorosa del loro collegamento con la zona oggetto del provvedimento.

Anche questo mezzo è infondato.

Per quanto riguarda l’associazione è infatti ormai acquisito che la norma sopra citata ha creato un criterio di legittimazione “legale” che si aggiunge a quelli in precedenza elaborati dalla giurisprudenza per la azionabilità in giudizio dei c.d. interessi diffusi e non li sostituisce.

Ne consegue che il giudice amministrativo può riconoscere, caso per caso, la legittimazione ad impugnare atti amministrativi incidenti sull’ambiente ad associazioni locali (indipendentemente dalla loro natura giuridica), purché perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale ed abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità in un'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso.

Per quanto riguarda i cittadini, dall’esame degli atti contenuti nel fascicolo si evince a giudizio del Collegio che le residenze da essi dichiarate non sono state oggetto di contestazione ragionevolmente specifica da parte della Società, la quale del resto anche in grado di appello si limita a dedurre la mancanza di una prova rigorosa di quello stabile collegamento con la zona interessata dalle costruzioni che nel caso all’esame deve quindi reputarsi indubitabilmente sussistente, legittimando i ricorrenti ad impugnare i titoli ai sensi dell’art. 10 della legge n. 765 del 1967.

Sempre nell’ambito del motivo in esame l’appellante sostiene che il comune non poteva impugnare per motivi sostanziali un provvedimento che – sebbene adottato dalla Regione nell’esercizio di poteri sostitutivi – l’ente locale avrebbe potuto invece rimuovere in via di autotutela.

La tesi dell’appellante non convince, avendo la giurisprudenza chiarito che il comune è legittimato ad impugnare per motivi sostanziali i provvedimenti adottati dalla Regione in sostituzione dell’ente locale inadempiente ( cfr. V Sez. n. 5706 del 2006).

Con il terzo e centrale motivo l’appellante torma a dedurre in via principale l’applicabilità ai terreni di proprietà della convenzione di lottizzazione Russo-Aiello risalente all’anno 1935.

In via subordinata, e cioè anche a voler ritenere inoperante quello strumento attuativo, sostiene la società che la nuova edificazione doveva essere consentita in quanto insistente su ambito dotato di tutte le necessarie opere di urbanizzazione primaria.

Il mezzo è nel suo complesso infondato.

Per quanto riguarda la convenzione, con la decisione della V Sezione n. 277 del 1992 il Consiglio di Stato, dopo aver evidenziato che la disciplina urbanistica cui doveva soggiacere la domanda di concessione presentata dalla San Pio era quella dettata dal D.M. n. 4876 del 1971, ha chiarito ( ricostruendo le vicende urbanistiche del comprensorio) che il suddetto Decreto a seguito dello stralcio del comprensorio dell’Acqua Traversa dal nuovo P.R.G. del 1965 ha riconosciuto operatività alla convenzione del 1935 limitatamente ai proprietari che si erano obbligati nell’anno 1968 a cedere gratuitamente al comune aree da destinare a servizi e verde pubblico.

Per i proprietari che come la società San Pio non parteciparono a quelle cessioni il citato Decreto ebbe a subordinare la ripresa della operatività della convenzione a due condizioni ( cessione di una superficie di 20.000 mq. da destinare a servizi nonché cessione di una superficie di 12.600 mq. da destinare a verde pubblico) che tuttavia non si sono avverate.

Infatti, come chiarito dalla decisione sopra citata e dalla successiva decisione della V Sezione n. 924 del 1995 ( quest’ultima resa su domanda di revocazione della decisione n. 277 del 1992) da un lato la proposta di cessione di 20.000 mq. formulata dalla San Pio nel 1973 non poteva considerarsi legalmente accolta, attesa la mancata approvazione da parte della Regione; dall’altro non risultava rispettata l’ulteriore prescrizione volta al reperimento delle superfici necessarie per ovviare alla carenza di verde pubblico.

Per quanto concerne le opere di urbanizzazione, i rilievi dell’appellante sono inammissibili per la loro genericità, emergendo invece dagli atti comunali di cui al fascicolo di primo grado che il comprensorio versava, all’epoca del rilascio della contestata concessione, in una situazione di grave carenza per quanto riguarda almeno l’impianto fognario e le strade, situazione sostanzialmente determinata anche dall’inadempimento dei lottisti agli obblighi imposti dalla convenzione stessa.

A quanto sin qui osservato deve poi comunque aggiungersi che la concessione è stata rilasciata dalla Regione sul rilievo della perdurante operatività della convenzione del 1935 e non già sulla base dell’accertamento in ordine alla contestata sussistenza delle opere di urbanizzazione: i rilievi dell’appellante toccano quindi una questione che rimane in realtà estranea alla presente controversia impugnatoria.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte a conferma della illegittimità del titolo edilizio rilasciato dalla Regione, ovviamente infondato risulta il quarto motivo con il quale la appellante deduce di avere interesse all’annullamento dell’atto con il quale la Regione stessa ebbe a sospendere in via cautelare la concessione.

Sulla base delle considerazioni che precedono l’appello è infondato e va come tale respinto.

Le spese di questo grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate forfettariamente in dispositivo.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez. IV, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe.

Condanna la Ideal Tur s.r.l. in solido con l’interveniente Eres Italia S.P.A. al pagamento di Euro 3000,00 in favore del comune di Roma ed Euro 6.000,00 in favore dell’associazione “Cortina verde” e dei privati appellati costituiti, per le spese di questo grado del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2010 con l'intervento dei Signori:

Giorgio Giaccardi, Presidente

Pier Luigi Lodi, Consigliere

Antonino Anastasi, Consigliere, Estensore

Anna Leoni, Consigliere

Sergio De Felice, Consigliere





L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE










Il Segretario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/11/2010