Consiglio di Stato Sez. IV n. 5608 del 5 luglio 2022
Ambiente in genere.Termini di impugnazione della VIA

E’ vero che nella vigente disciplina VIA, dopo le recenti modifiche – a differenza del passato – non si rinvengono disposizioni che indichino, esplicitamente, il dies a quo per l’impugnazione dei provvedimenti finali. Tuttavia, oggi come allora è prevista la pubblicazione del provvedimento di VIA sul sito web dell’Autorità competente (art. 25, comma 5, T.U.A.). Una interpretazione letterale e sistematica del T.U.A., nonché orientata a non pregiudicare il diritto alla tutela giurisdizionale costituzionalmente garantito ex art. 24 Cost., conduce a ritenere che, per un verso, tale formalità non può che essere volta alla conoscibilità del provvedimento a tutti i fini di legge, e, dunque, anche quelli connessi all’impugnazione della VIA; per l’altro, che i “soggetti interessati” sono tutti quelli titolari di una posizione giuridica per la tutela della quale possono impugnare il provvedimento in sede giurisdizionale.

Pubblicato il 05/07/2022

N. 05608/2022REG.PROV.COLL.

N. 04839/2021 REG.RIC.

N. 04905/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4839 del 2021, proposto dalla Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Marzocchella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Poli 29;

contro

il Comune di Morcone, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Prozzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Comune di Sassinoro, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Balletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’Azienda Sanitaria Locale Benevento, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Mennitto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

della Metalsud Sas di Di Mella Antonio Domenico e C, Maria Felice, Luca Scarinzi, Pietrarreda S.r.l., Fabrizio Parlapiano, Monica De Maria, Carmela Varrone, Stefano Prozzillo, New Vision S.r.l., Ato Calore Irpino, Ato Rifiuti Benevento, Autorità di Bacino Appennino Meridionale, Ente Idrico Campano, Comunità Montana Titerno e Alto Tammaro, Asl Benevento, Arpac, non costituiti in giudizio;
la Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro Di Monaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


sul ricorso numero di registro generale 4905 del 2021, proposto dalla “New Vision S.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Xavier Santiapichi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Xavier Santiapichi in Roma, viale Parioli 112;

contro

il Comune di Morcone, la Metalsud S.a.s. di Di Mella Antonio Domenico e C., Felice Maria, Scarinzi Luca, Parlapiano Fabrizio, De Maria Monica, Carmela Varrone, Stefano Prozzillo in persona del loro legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Prozzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Comune di Sassinoro, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Balletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Marzocchella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Marzocchella in Roma, via Poli 29;
la Provincia di Benevento, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro Di Monaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Comunità Montana Titerno e Alto Tammaro, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Diego Perifano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luigi Diego Perifano in Roma, via Paolo Emilio 7;
l’Azienda sanitaria locale Benevento, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Mennitto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano e Volturno - Caserta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentate e difese ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
la “Pietrarreda S.R.L”, l’Ato Calore Irpino, l’Ato Rifiuti Benevento, l’Ente idrico campano, l’Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, l’Arpac - Agenzia regionale protezione ambientale Campania, non costituiti in giudizio;

per la riforma

quanto al ricorso n. 4839 del 2021:

della sentenza del Tribunale Amministrativo regionale per la Campania (sezione quinta) n. 01790/2021, resa tra le parti;

quanto al ricorso n. 4905 del 2021:

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (sezione quinta) n. 01790/2021, resa tra le parti;


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Comune di Morcone, Comune di Sassinoro, Provincia di Benevento, Azienda Sanitaria Locale Benevento, Metalsud S.a.s., Regione Campania, Comunità montana Titerno e Alto Tammaro, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano e Volturno - Caserta;

Visto il ricorso incidentale proposto da Metalsud S.a.s. di Di Mella Antonio Domenico e C., Maria Felice, Luca Scarinzi, Fabrizio Parlapiano, Monica De Maria, Carmela Varrone, Stefano Prozzillo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2022 il consigliere Giuseppe Rotondo; vista l'istanza di passaggio in decisione a firma congiunta degli avvocati Antonio Mennitto, Xavier Santiapichi, Roberto Prozzo, Angelo Marzocchella, Maurizio Balletta, Luigi Diego Perifano e Mauro Di Monaco, depositata in data 24 maggio 2022;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.Con separati ricorsi allibrati al n.r.g. 4839/2021 e al nrg 4905/2021, la Regione Campania e la società NEW VISION S.r.l. chiedono, entrambi, la riforma della sentenza n. 1790, resa il 17 marzo 2021 dal TAR per la Campania, sede di Napoli, sez. V, nei ricorsi riuniti nrg 1127/2018 e 1766/2018, che ha accolto i ricorsi proposti rispettivamente dagli appellati Comune di Morcone e Comune di Sassinoro avverso atti regionali che:

- hanno escluso un impianto di trattamento rifiuti in Comune di Sassinoro dalla verifica di assoggettabilità a VIA e V.I. (26 ottobre 2017);

- ne hanno autorizzato la costruzione (nel mese di marzo 2018);

- ne hanno autorizzato l’esercizio (nel mese di aprile 2020).

2. Nel giudizio di primo grado, incardinato innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, i due Comuni impugnavano, in particolare, il provvedimento n. 5/2018 di rilascio dell’A.I.A., in uno al presupposto decreto n. 127 del 26 ottobre 2017, che escludeva dalla V.I.A. e V.I. l'intervento CUP 8043 - Impianto di messa in riserva, trattamento e recupero rifiuti per la produzione di compost ai sensi dell’art. 208 D.Lgs. 152 del 2006, proposto dalla New Vision s.r.l., da realizzarsi nell’Area PIP - Contrada Pianelle in Sassinoro.

3. I Comuni lamentavano l’omissione della verifica in termini di valutazione di incidenza (V.I.) sul SIC IT80200001 - Alta Valle del Fiume Tammaro, appartenente alla Rete Natura 2000.

4. Si costituivano le controparti che, oltre a chiedere il rigetto dei gravami per infondatezza, eccepivano la carenza di interesse all’annullamento della determinazione n. 5 del 2018, risalendo l’atto lesivo, in ordine alla lamentata esclusione della V.I., alla determinazione n. 127 del 2017.

5. Il T.a.r, con la sentenza n. 1790 del 2021:

- superava le eccezioni sul rilievo che la successiva nota prot. 817730 del 21 dicembre 2018 e l’annesso parere della Commissione VI-VIA-VAS del 18 dicembre 2018, avrebbe rappresentato nuovo provvedimento, autonomamente impugnabile, quindi idoneo a rimettere in termini i ricorrenti;

-nel merito, dopo avere disposto verificazione, riuniva i ricorsi (introduttivi, primi e secondi motivi aggiunti relativi a entrambi i giudizi) e, sulla base di una corposa motivazione, li accoglieva sul rilievo del mancato espletamento della valutazione di incidenza, della violazione della normativa del PTCP in relazione alla distanza dal corridoio ecologico e alla distanza dagli edifici destinati ad abitazioni e, per l’effetto, annullava gli atti impugnati, con condanna alle spese della Regione Campania e della New Vision s.r.l. (euro 5.000,00 oltre spese e refusione C.U., in favore di ciascuna delle parti ricorrenti).

Appellano la Regione Campania e la New Vision s.r.l., con separati ricorsi (rispettivamente, nrg 4839/2021 e 4905/2021).

6. La Regione Campania deduce nove motivi di gravame compendiati nei seguenti vizi: i) violazione del d.lgs. 104 del 2010 e del d.lgs. 152 del 2016; ii) insussistenza di un atto di riedizione del potere in tema di V.I.A.-V.I.; tardività del ricorso introduttivo; inammisibilità dei motivi aggiunti; motivazione carente; travisamento; error in judicando e procedendo; 2016; violazione della direttiva habitat e della normativa in materia di V.I.A. e V.I.

7. Si riportano di seguito, in sintesi, le censure.

a. La nota prot. 817730 del 21.12.2018 e l’annesso parere della Commissione VIA del 18.12.2018 non implicherebbero un atto di riedizione del potere, ma mera esplicazione di quello che era stato l’iter e la ratio che aveva portato al D.D. n. 127/2017. Si tratterebbe di un mero atto difensivo e non già un provvedimento.

b. La V.I. deve essere effettuata solo per progetti che possono avere incidenze significative sul sito.

c. La VIA e la verifica di assoggettabilità non hanno tra i loro compiti quello di valutare la rispondenza di un progetto alle pianificazioni comunali, territoriali e di settore.

d. La V.I. (screening e Valutazione Appropriata) deve essere attivata solo “qualora non possa escludersi, sulla base di elementi obiettivi, che detto piano o progetto pregiudichi significativamente il sito interessato”, e ancora “per piani e progetti da ubicarsi al di fuori del perimetro delle dette aree, ma idonei comunque ad incidere, per le caratteristiche tecniche del progetto o la collocazione degli impianti o la conformazione del territorio, sulle caratteristiche oggetto di protezione. Nel caso di specie, gli elementi oggettivi sulla cui base si può ritenere con ragionevole certezza che il progetto non abbia incidenze significative sarebbero riportati nella relazione istruttoria curata dall’ufficio VIA.

e. Il progetto di impianto di compostaggio è localizzato in area industriale che ha già perso le condizioni di naturalità, è caratterizzato da impatti trascurabili e non comporta ingente sfruttamento di risorse naturali. Le salvaguardie di cui all’art. 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva HABITAT, sono attivate da una probabilità di incidenze significative, quindi il fattore che fa scattare una valutazione ai sensi della direttiva 92/43/CEE è essenzialmente legato alla probabilità di impatto. La mera distanza dai siti, come affermato anche dalla Commissione Europea specificamente in risposta all’interrogazione sul progetto di che trattasi, non costituirebbe, pertanto, prova della probabilità di incidenze significative.

f. Tutta la disciplina dettata dagli artt. 16 e 79 delle NTA del P.P.T. di Coordinamento della Provincia di Benevento, secondo cui l’impianto ed il corso d’acqua deve intercorrere la distanza non inferiore a 300 m. (art. 16), e 250 m. dagli edifici destinati ad abitazione (art. 79), sarebbe relativa al divieto di localizzazione di discariche e non all’impianto oggetto della presente controversia. Lo stesso PUC del Comune di Sassinoro utilizzerebbe le distanze del PTCP e collocherebbe, nella tavola 1.3, l’impianto della New Vision (già esistente da anni) al di fuori della fascia di rispetto.

g. Poiché la Commissione VIA ha ritenuto che il progetto di che trattasi non dovesse essere assoggettato alla V.I., né a screening, né V.I.AP., lo Studio Preliminare Ambientale non doveva essere dotato di un apposito capitolo rispondente agli indirizzi di cui all’allegato G del D.P.R. 357/97, né, per il medesimo motivo, risultava necessaria istanza di V.I.

h. L’atto di rideterminazione della Commissione VIA è un atto meramente confermativo della assenza di necessità di effettuare la V.I., né screening né V.I.AP., sulla base degli elementi oggettivi già presenti nello studio preliminare ambientale.

i. È erronea l’interpretazione degli indirizzi forniti dal PRGRU secondo la quale gli stessi sancirebbero un principio secondo cui si dovrebbero applicare a tutti gli impianti di gestione rifiuti, e quindi anche a quelli di mero compostaggio quale è quello di New Vision, le più gravose previsioni del Piano relative esclusivamente alla realizzazione degli impianti di discarica.

8. Nel ricorso nrg 4839/2021, si sono costituiti l’Azienda sanitaria locale (che conclude per l’accoglimento dell’appello), il Comune di Sassinoro, la Provincia di Benevento e il Comune di Morcone (che concludono per il rigetto dell’appello).

9. Il Comune di Morcone ripropone i motivi di ricorso che non sono stati esaminati dal T.a.r. in quanto “assorbiti”; propone, altresì, ricorso incidentale avverso la sentenza n. 1790/2021 nelle parti in cui: i) è stato parzialmente rigettato il 2° motivo del ricorso n. 1766/2018 (punto 56 della pronuncia); ii) ha ritenuto tardiva l’originaria impugnazione del provvedimento con cui la Regione aveva dichiarato la non assoggettabilità a VIA (punto 41.1. della decisione); iii) ha ritenuto “irricevibili le censure relative al decreto di non assoggettabilità a VIA diverse da quelle relative all’assenza di valutazione d’incidenza, in quanto non oggetto di rideterminazione, e segnatamente le censure relative allo studio di impatto odorigeno; iv) ha ritenuto di non dover considerare come “abitazioni” ai fini del calcolo della distanza gli edifici situati all’interno dell’area PIP destinati ad “alloggio del custode”, in considerazione della qualificazione in senso urbanistico della destinazione (punto 65.1 della sentenza); v) ha ritenuto di dover considerare ai fini del computo della distanza dal fiume la “linea di piena”, anziché il ciglio della sponda.

10. Controparti hanno depositato memorie (Comune di Sassinoro e di Morcone) e di replica (Comune di Morcone).

11. La società NEW VISION S.r.l. (ricorso nrg 4905/2021) deduce, avverso la medesima sentenza, tre motivi di gravame a mezzo dei quali articola i seguenti vizi: i) travisamento dei fatti; violazione dell’art. 29 c.p.a.; contraddittorietà; violazione dell’art. 5, comma 4, d.P.R. n. 357 del 1997, in combinato disposto con l’art. 10, comma 3, d. lgs. 152 del 2006; violazione dell’art. 3, comma 1, lett. A) del Regolamento Regione Campania 1 del 2010; travisamento dei fatti e illogicità; violazione degli artt. 16, 20 e 79 delle Norme Tecniche Attuazione del Piano Provinciale Territoriale di Coordinamento di Benevento; omessa pronuncia; violazione dell’art. 8 c.p.a.

12. Si riportano di seguito, in sintesi, le censure.

a. La sentenza, nella parte in cui statuisce l’obbligatorietà (non solo della VIncA ma addirittura) della valutazione appropriata, è illegittima in quanto:

a.1.L’azione proposta in primo grado contro il decreto regionale n. 127 del 2017 (di non assoggettabilità a VIA-VI), sarebbe tardiva.

a.2. L’intervento proposto dalla New Vision s.r.l. si collocherebbe in area esterna alla zona S.I.C.

a.3. Alla data di adozione del provvedimento che ha escluso l’assoggettabilità a VIA dell’impianto progettato, e che ha ritenuto che non vi fosse “incidenza indiretta” sul sito protetto, risultavano in vigore esclusivamente le misure approvate con DGR 2295/2007, che vietavano, sostanzialmente, l’attività venatoria.

a.4. La pretesa obbligatorietà della V.I.A. sarebbe esclusa anche dall’art. 2 comma 3 Regolamento Regione Campania 1/2010;

a.5. la VIncA acclusa alla VAS del PUC del Comune di Sassinoro nel frattempo approvato confermerebbe che debbano andare nuovamente a VIncA le sole opere “che possono avere incidenze significative negative sul SIC IT8020001 Alta Valle del Fiume Tammaro”.

a.6. Essendo la Valutazione di incidenza già stata operata sul Piano, una sua riedizione, sempre e comunque, per ogni impianto o progetto, risulterebbe una mera duplicazione, avversata dall’art 11 del TUA.

a.7. La disciplina dettata dagli artt. 16 e 79 delle NTA del P.P.T. di Coordinamento della Provincia di Benevento, secondo cui l’impianto ed il corso d’acqua deve intercorrere la distanza non inferiore a 300 m. (art. 16), e 250 m. dagli edifici destinati ad abitazione (art. 79), sarebbe relativa al divieto di localizzazione di discariche e non all’impianto oggetto della presente controversia.

a.8. La violazione delle distanze dal corridoio ecologico sarebbe smentita “per tabulas” in quanto il nuovo Piano Urbano Comunale avrebbe previsto la fascia di rispetto dal corridoio ecologico, indicando, in una rappresentazione 1/5000 (Tav. 1.3 PUC), che detto corridoio è esterno all’area di progetto della società appellante.

a.9. E’ errato l’assunto secondo cui la “gabbionata” in quanto di natura permeabile non potrebbe essere considerata come sponda del Fiume.

13. Si sono costituti l’Azienda sanitaria locale di Benevento (che conclude per la conferma della sentenza impugnata nella parte in cui accerta e dichiara la carenza di legittimazione passiva dell’Azienda medesima) nonché il Comune di Sassinoro, la Provincia di Benevento, la Comunità montana Titerno e Alto Tammaro, il Comune di Morcone, la Presidenza del Consiglio dei ministri per l’Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano- Volturno – Caserta per resistere all’appello.

14. Il Comune di Morcone, oltre a riproporre i motivi di ricorso che non sono stati esaminati dal Tar, in quanto “assorbiti”, propone appello incidentale articolando gli stessi motivi già dedotti nell’appello nrg 4839/2021 (vedi sopra).

15. Le parti hanno depositato memorie difensive (Comunità montana Titerno e Alto Tammaro, Provincia di Benevento, New Vision s.r.l., Comune di Sassinoro, Comune di Morcone), nonché di replica (Comune di Morcone, Provincia di Benevento, New Vision srl, Comune di Sassinoro).

16. All’udienza del 26 maggio 2022, le cause sono state trattenute per la decisione.

DIRITTO

17. Preliminarmente, il Collegio dispone la riunione dei ricorsi nrg 4839/2021 e nrg 4905/2021, stante tra loro connessione ogg1ettiva e soggettiva.

18. Sempre in via preliminare, il Collegio, in accoglimento della relativa eccezione, rileva la carenza di legittimazione passiva dell’Azienda sanitaria locale di Benevento in quanto, tenuto conto della particolare natura della conferenza di servizi, l’atto autorizzatorio n. 5/2018, rilasciato ex art. 208 del T.U.A., deve imputarsi alla sola Regione Campania, il cui provvedimento finale di approvazione ed autorizzazione assorbe e sostituisce ogni altra specifica manifestazione di volontà decisoria di altri soggetti istituzionali competenti in via ordinaria.

19. La A.S.L. Benevento va, pertanto, estromessa dai giudizi di appello.

20. Nel merito, gli appelli proposti dalla Regione Campania sono fondati e vanno, pertanto, accolti.

21. Il ricorso di prime cure è in parte irricevibile, per tardività, e in parte inammissibile, per carenza di interesse.

22. Il ricorso introduttivo è tardivo, in quanto i Comuni di Morcone e Sassinoro hanno impugnato oltre il termine decadenziale di sessanta giorni decorrente dalla piena conoscenza legale e dalla percezione di lesività dell’atto, il decreto dirigenziale regionale n. 127 del 26 gennaio 2017 con il quale la Regione, all’esito dello scontato procedimento amministrativo, ha escluso l’assoggettabilità a VIA, occupandosi anche dei profili relativi alla VI.

23. In relazione a tale decreto, non avversato tempestivamente, i successivi atti amministrativi autorizzatori oggi impugnati risultano meramente consequenziali, sicché ogni censura veicolata attraverso di essi, siccome imputabile e risalente al presupposto decreto n. 127/2017, deve ritenersi, per un verso, tardiva, per l’altro carente di interesse.

24. La determinazione datata 21 dicembre 2018, prot. 0817730, con cui l’apposita Commissione ha ribadito le ragioni dell’esclusione dalla VI ha, poi, valenza meramente confermativa e non e non può, pertanto, riaprire il termine per l'impugnazione.

25. Più in particolare, la determinazione del 21 dicembre 2018 è atto meramente difensivo, assunto su richiesta dell’Avvocatura regionale per approfondimenti sui contenuti della vicenda in ordine all’incedere dell’istruttoria e ai suoi esiti.

26. L’Avvocatura, in quanto organo consultivo e ausiliario, non aveva certo il potere di disporre la riapertura del procedimento in esame.

27. La sua richiesta non assume i connotati dell’atto di impulso procedimentale, siccome proveniente da organo incompetente e dettato da finalità specifiche di difesa processuale.

28. Il procedimento neppure è stato riaperto dall’organo competente nell’esercizio di un dichiarato potere di riesame; né dal suo contenuto si evince una tale volontà.

29. L’atto in questione si atteggia, piuttosto, come mera relazione interna richiesta dall’Avvocatura regionale a chiarimento dei fatti e del modus operandi seguito dall’amministrazione.

30. Il suo contenuto, a ogni modo e in via dirimente, ha portata meramente confermativa delle precedenti determinazioni rimaste inoppugnate.

31. In esso si dà semplicemente atto del “modus operandi adottato”, in sede di determinazione sulla valutazione di incidenza; vengono elencati i vari passaggi endoprocedimentali propedeutici alla determinazione finale; viene dato atto delle conclusioni istruttorie (di allora); vengono ribadite, all’esito della riepilogazione dei fatti, le valutazioni a suo tempo effettuate, inclusa quella sulla “valutazione di incidenza appropriata” relativa al Piano urbanistico comunale di Sassinoro (richiesta inoltrata dal Comune di Sassinoro in data 27 settembre 2017, prot. n. 6332954, il cui esito ancorché successivo, ha confermato la localizzazione dell’Area P.I.P.: D.D. n. 32 del 5 aprile 2018).

32. Anche la perizia a firma del geom. Tufo in data 6 novembre 2018 altro non è che un approfondimento tecnico sollecitato dalla Avvocatura regionale sulla procedura seguita per la perimetrazione del corridoio ecologico e la relativa zona di rispetto, per le successive, opportune articolazioni della difesa.

33. Già l’iniziale provvedimento di non assoggettabilità a VIA n. 127 del 2017 aveva, infatti, escluso la vicinanza dell’impianto al SIC.

34. L’atto in questione, dunque, per un verso rappresenta una relazione interna a chiarimento dei fatti e della procedura posta in essere dall’amministrazione, frutto di uno scambio di informazioni con l’Avvocatura regionale, funzionale allo svolgimento della sua attività defensionale: un atto, pertanto, non autonomo, interno agli organi della stessa amministrazione, rilevante esclusivamente sul piano processuale, estraneo a qualsiasi esercizio della funzione amministrativa attiva; per l’altro, quanto al suo contenuto, si costituisce un atto di integrazione postuma della motivazione in via defensionale, come tale non idoneo a regolare ex novo il rapporto sostanziale tra le parti.

35. Il valore provvedimentale deve, infatti, escludersi per quegli atti interni agli uffici della stessa amministrazione, formati a scopo difensivo, con valenza, quindi, esclusivamente processuale, ai quali non può essere attribuita forza modificativa, costitutiva o estintiva di posizioni giuridiche soggettive.

36. Difetta, nella circostanza, ogni volontà, scopo e causa di esercizio del potere di amministrazione attiva, anche in funzione di riesame.

37. Per quanto sopra argomentato, deve escludersi che l’atto in esame abbia natura provvedimentale, come tale suscettibile di esprimere una propria capacità lesiva, così da poter essere impugnato separatamente e in via autonoma.

38. Ne consegue:

- la tardività del ricorso di primo grado essendo stati fatti valere, soltanto in occasione della impugnativa rivolta avverso il decreto dirigenziale regionale n. 5 dell’ 8 marzo 2018 (recante autorizzazione unica alla realizzazione e gestione dell’impianto di messa in riserva, trattamento e recupero rifiuti non pericolosi per la produzione di compost), tutti i (presunti) vizi originati dal decreto dirigenziale regionale n. 127 del 26 ottobre 2017 (impugnato per la prima volta nella circostanza) inerente gli atti determinativi della V.I. e della V.I.A.;

-la carenza di interesse a far valere, in via derivata sugli atti consequenziali, i vizi degli atti presupposti rimasti inoppugnati.

39. Tanto perché, come chiarito dalla giurisprudenza della Sezione, l’art. 27 del d.lgs. n. 152/2006 individua nella pubblicazione sulla Gazzetta del provvedimento VIA «il dies a quo di decorrenza del termine per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati», in tal modo indicando un momento di conoscenza legale dell’atto ai fini di cui all’art. 41, comma 2, c.p.a., che, in quanto tale, esclude la rilevanza di altre forme di conoscenza ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione (cfr Cons. Stato, Sez. IV 15 gennaio 2018, n. 190).

40. Le considerazioni giuridiche sopra formulate, pur affermate in vigenza della versione normativa anteriore all’entrata in vigore del d.lgs n. 104 del 2017, non mutano a seguito delle modifiche apportate dal nuovo testo alla disciplina della V.I.A., in vigore dal periodo successivo al 20 luglio 2017 e, quindi, pertinenti alla fattispecie in esame.

41. Pure nell’attuale e rinnovato panorama normativo non sorgono dubbi nell’individuazione del dies a quo per l’impugnazione dei provvedimenti conclusivi delle procedure de qua.

42. E’ vero che nella vigente disciplina VIA, dopo le recenti modifiche – a differenza del passato – non si rinvengono disposizioni che indichino, esplicitamente, il dies a quo per l’impugnazione dei provvedimenti finali.

43. Tuttavia, oggi come allora è prevista la pubblicazione del provvedimento di VIA sul sito web dell’Autorità competente (art. 25, comma 5, T.U.A.).

44. Il Collegio osserva che una interpretazione letterale e sistematica del T.U.A., nonché orientata a non pregiudicare il diritto alla tutela giurisdizionale costituzionalmente garantito ex art. 24 Cost., conduce a ritenere che, per un verso, tale formalità non può che essere volta alla conoscibilità del provvedimento a tutti i fini di legge, e, dunque, anche quelli connessi all’impugnazione della VIA; per l’altro, che i “soggetti interessati” sono tutti quelli titolari di una posizione giuridica per la tutela della quale possono impugnare il provvedimento in sede giurisdizionale.

45. Nel caso di specie:

- il decreto dirigenziale della Regione Campania n. 127, che ha escluso dal procedimento di Valutazione di impatto ambientale l’ impianto in esame, è datato 26 ottobre 2017;

- tale atto è stato pubblicato sul B.U.R.C. n. 81 del 6 novembre 2017, con valore di pubblicazione legale e, quindi, di piena conoscenza (legale) ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione, valevole nei confronti di tutti i soggetti titolari di una posizione giuridica per la tutela della quale gli stessi avrebbero dovuto impugnare il provvedimento in sede giurisdizionale;

- il ricorso del comune di Sassinoro è stato inviato per la notifica in data 14 marzo 2018;

-il ricorso del comune di Morcone in data 2 maggio 2018;

- la nota regionale n. 817730/2018 non esprime un contenuto provvedimentale e non può ritenersi, pertanto, idonea a rimettere in termini gli originari ricorrenti, ovvero a riaprire i termini di impugnazione del decreto VIA;;

- i vizi dedotti con motivi aggiunti al ricorso di primo grado, avverso la nota n. 817730/2018, si risolvono, infatti, doglianze proposte avverso l’esclusione dell’impianto dalla verifica di assoggettabilità a V.I.A. – V.I. che avrebbero dovuto essere tempestivamente fatte valere nei termini decadenziali decorrenti dalla piena conoscenza dell’unico ed effettivo atto lesivo;

-a fronte della inoppugnabilità (per acquiescenza) del decreto n. 127 del 2017, si è consolidata la posizione giuridica delle controparti (oggi appellanti) con conseguente, legittima realizzazione dell’impianto.

46. La tardività dell’azione proposta in primo grado dai Comuni di Morcone e Sassinoro travolge ogni altra censura dedotta avverso gli atti consequenziali, per carenza di interesse.

47. Tutte le valutazioni inerenti la fattibilità del divisato progetto - in termini ambientali, urbanistici, edilizi, di distanze, edificatori, ecologici - sono state effettuate, verificate e decise in sede di adozione del decreto regionale n. 127 del 2017 e della pedissequa conferenza di servizi, ragion per cui ogni doglianza oggi introdotta attraverso l’impugnativa dell’atto datato 21 dicembre 2018, prot. 0817730, risulta irricevibile, in quanto tardivamente proposta avverso atti presupposti non impugnati tempestivamente nei termini decadenziali decorrenti dalla piena conoscenza e lesività degli stessi.

48. Carenti di interesse sono, di conseguenza, le censure rivolte, in via derivata, avverso gli atti conseguenziali; come pure prive di concreto e attuale interesse risultano le doglianze autonome non in grado di recidere il collegamento funzionale con i decreti regionali rimasti inoppugnati, la cui presunzione di legittimità, non tempestivamente avversata, si è ormai consolidata regolando in via definitiva e stabile, l’assetto degli interessi sostanziali tra le parti.

49. In conclusione, gli appelli vanno accolti.

50. Per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, la Sezione, definitivamente pronunciando sui ricorsi nrg 1127 del 2018, proposto dal Comune di Sassinoro, e nrg 1766 del 2018, proposto dal Comune di Morcone, li dichiara in parte irricevibili e in parte inammissibili, nei sensi in motivazione.

51. Le spese processuali relative al doppio grado di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti del Comune di Sassinoro e del Comune di Morcone, mentre se ne può disporre la compensazione nei riguardi delle altre parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sugli appelli nrg 4839/2021 e 4905/2021, come in epigrafe proposti, previa loro riunione:

- estromette dal giudizio l’Azienda sanitaria locale di Benevento;

-li accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza del T.a.r. per la Campania, sede di Napoli, n. 1790, resa il 17 marzo 2021, definitivamente pronunciando sui ricorsi di primo grado n.r.g. 1127/2018 e 1766/2018, li dichiara, nei sensi di cui in motivazione, in parte irricevibili, in parte inammissibili.

Condanna il Comune di Sassinoro e il Comune di Morcone al pagamento delle spese processuali relative al doppio grado di giudizio che si liquidano, in favore della Regione Campania e della società New Vision s.r.l., in complessive euro 6.000,00 (seimila/00) per ciascuna parte, oltre accessori di legge, spese generali e refusione C.U. se dovuti.

Spese compensate nei confronti delle restanti parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Lopilato, Presidente FF

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Alessandro Verrico, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore