Consiglio di Stato Sez. IV n. 8838 del 5 novembre 2024
Ambiente in genere.VIA e proroga dei provvedimenti

La proroga rappresenta un istituto di carattere generale, volto a consentire la prosecuzione di un rapporto giuridico oltre la scadenza originariamente prevista. Essa garantisce elasticità ed efficienza all’azione amministrativa, in quanto consente all’Amministrazione di estendere l’efficacia temporale di un atto amministrativo e, quindi, di continuare a perseguire il fine pubblico ad esso sotteso, senza che sia necessario ripercorrere l’intero iter procedimentale e senza dar seguito ad una nuova valutazione dell’interesse pubblico coinvolto. Sebbene tradizionalmente ricompresa nell’esercizio della funzione amministrativa di cui è espressione la determinazione originaria, essa non comporta, dunque, il rilascio di un nuovo atto amministrativo a favore del privato, ma implica una nuova valutazione unicamente riguardo all’opportunità di prolungare l’efficacia del rapporto costituito con il provvedimento originario ed è proprio in questo che si distingue dalla figura diversa della “rinnovazione” dell’atto amministrativo che presuppone la sopravvenuta inefficacia dell’atto iniziale, cui segue una nuova valutazione dell’interesse pubblico o una nuova verifica dei presupposti per l’adozione di un nuovo provvedimento. In altri termini, la proroga costituisce, perciò, un separato atto amministrativo sul piano formale, ma sul piano sostanziale segna solo la prosecuzione del rapporto già pendente, dovendo non a caso intervenire prima che sia scaduto il provvedimento originario. Tali princìpi trovano, del resto, conferma anche nella disciplina della proroga dei provvedimenti di VIA dettata dal Codice dell’Ambiente, che, all’art. 25, comma 5 del d.lgs n. 152/2006, dopo aver disposto che “Il provvedimento di VIA…ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso […]”, prevede che “… Decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente”. In particolare, in prossimità della scadenza del termine di efficacia della VIA, l’interessato ha a sua disposizione due opzioni operative ben differenziate: può attivarsi instando, in via preventiva, per la proroga della VIA e conseguire la protrazione della durata del citato documento oppure chiederne la rinnovazione, successivamente alla scadenza del relativo termine di efficacia ed il dettato dell’art. 25 comma 5 citato è chiaro nel prevedere che un nuovo scrutinio sui presupposti per la VIA può aver luogo solo in quest’ultima ipotesi (cfr. “il procedimento di VIA deve essere reiterato…”) e non invece nel caso di proroga, in cui la valutazione amministrativa si focalizza solo sulla sussistenza dei presupposti per prolungare il termine di efficacia della VIA originaria. A tale stregua, la proroga, proprio perché intende solo consentire una prosecuzione del rapporto amministrativo al fine di completare l’attuazione di un certo programma di interessi a suo tempo già autorizzato, comporta non solo un procedimento diverso e semplificato rispetto al procedimento di rinnovazione della VIA, ma anche una valutazione discrezionale da parte dell’Amministrazione competente più circoscritta e limitata alla possibilità di estendere l’efficacia temporale dell’atto originario, alla luce di eventuali modifiche sostanziali del quadro fattuale e giuridico di riferimento.

Pubblicato il 05/11/2024

N. 08838/2024REG.PROV.COLL.

N. 06165/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6165 del 2021, proposto da Eolica Aragon S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Capria, Antonio Lirosi e Teodora Marocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Provincia di Foggia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Agnusdei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Comune di San Severo, Regione Puglia, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sez. I, n. 1627 del 15 dicembre 2020


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Foggia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2024 il consigliere Ofelia Fratamico;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:

- dalla determina dirigenziale n. 2588 del 2 dicembre 2013 della Provincia di Foggia che, autorizzando la realizzazione di un parco eolico nel territorio comunale di San Severo, località Torre dei Giunchi – San Matteo, aveva limitato il suo parere favorevole di VIA soltanto a 6 dei 26 aerogeneratori del progetto presentato dalla Eolica Aragon s.r.l.;

- dalla nota del 24 maggio 2019 con la quale la medesima Provincia ha negato la proroga della VIA per 3 dei 6 aerogeneratori autorizzati, precisando anche che, per gli altri 3, non avrebbe potuto “essere valutata alcuna eventuale variazione geometrica in aumento”.

2. La Eolica Aragon s.r.l. ha impugnato dinanzi al T.a.r. per la Puglia tali atti con due distinti ricorsi (RG n. 368/2014 e RG n. 1052/2019) sulla base dei seguenti motivi (rispettivamente riconducibili dalla lett. a alla f al primo ricorso, e dalla lett. g alla m al secondo):

a) incompetenza e/o violazione di legge, incompetenza dell’Amministrazione provinciale all’apposizione di vincoli di inidoneità con riferimento a specifiche aree;

b) violazione e falsa applicazione di legge, impossibilità di apporre un divieto aprioristico per le aree non idonee e necessario esame contestualizzato al sito;

c) eccesso di potere motivazioni vaghe ed inconsistenti, apodittiche e generiche;

d) violazione e falsa applicazione di legge, Masseria Torre dei Giunchi, imposizione fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela;

e) violazione e falsa applicazione di legge, distanza con fabbricati rurali;

f) eccesso di potere, incompetenza nella valutazione sugli impatti cumulativi;

g) violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., violazione e falsa applicazione dell’art. 25 comma 5 del d.lgs. n. 152/2006, carenza di potere in concreto, eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, contraddittorietà, irragionevolezza ed ingiustizia manifeste, violazione del principio di proporzionalità e del legittimo affidamento nonché del principio di non aggravamento dell’azione amministrativa;

h) violazione e falsa applicazione dell’art. 25 comma 5 del d.lgs. n. 152/2006, del d.lgs. n. 387/2003, del dlgs. n. 28/2011 e della l.n. 241/1990, eccesso di potere per travisamento, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza ed ingiustizia manifeste, carenza di istruttoria;

i) violazione e falsa applicazione dell’art. 25 comma 5 del d.lgs. n. 152/2006 sotto altro profilo e della l.n. 241/1990, eccesso di potere per carenza di motivazione, eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, contraddittorietà, irragionevolezza ed ingiustizia manifeste, violazione del principio di proporzionalità e del legittimo affidamento nonché del principio di non aggravamento dell’azione amministrativa sotto altro profilo;

l) violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. sotto altro profilo e degli artt. 10 e 10-bis della l.n. 241/1990, eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità ed irragionevolezza manifeste sotto altro profilo;

m) violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 5, 6 e 25 comma 5 e in generale del Titolo III della Parte II del d.lgs. n. 152/2006, eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, contraddittorietà, irragionevolezza ed ingiustizia manifeste, violazione del principio di proporzionalità e del legittimo affidamento nonché del principio di non aggravamento dell’azione amministrativa;

3. Con la sentenza n. 1627 del 15 dicembre 2020 il T.a.r. per la Puglia, decidendo sui due ricorsi riuniti, ha dichiarato il primo inammissibile per acquiescenza, a causa della mancata impugnazione da parte della ricorrente del PPTR ostativo all’installazione di 20 dei 26 aerogeneratori in origine richiesti, ed ha rigettato il secondo, in quanto infondato.

4. La Eolica Aragon ha, quindi, chiesto al Consiglio di Stato di riformare la suddetta pronuncia, affidando il suo appello a due gruppi di motivi così rubricati:

A) sul ricorso sub RG 368/2014 (sul diniego parziale di VIA),

I - primo motivo di appello: 1.1 in punto di inammissibilità del ricorso per acquiescenza; 1.2 le critiche alla sentenza impugnata: error in iudicando;

II – riproposizione dei motivi di ricorso e delle domande non esaminate in primo grado;

B) – sul ricorso sub RG 1052/2019 (sul provvedimento di proroga),

I - primo motivo di appello: 1.1 riproposizione del primo motivo di ricorso; 1.2 le motivazioni contenute nella sentenza; 1.3 le critiche alla sentenza: error in iudicando;

II – secondo motivo di appello: 2.1. riproposizione del secondo e del terzo motivo di ricorso; 2.2 le motivazioni contenute nella sentenza; 2.3 le critiche alla sentenza: error in iudicando;

III – terzo motivo di appello: 3.1 riproposizione del quarto motivo di ricorso;

IV – quarto motivo di appello: 4.1 riproposizione del quinto motivo di ricorso.

5. Si è costituita in giudizio la Provincia di Foggia, eccependo l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito dell’appello.

6. Con memoria e repliche del 10 giugno 2024 e del 19 giugno 2014 l’appellante ha ulteriormente sviluppato le sue argomentazioni, insistendo nelle sue conclusioni.

7. All’udienza pubblica dell’11 luglio 2024 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

8. Con il primo motivo l’appellante ha lamentato l’erroneità della sentenza impugnata nella parte relativa alla pronuncia di inammissibilità del ricorso avverso la determina di VIA n. 2588/2013 (contenente parere negativo sull’installazione di 20 dei 26 aerogeneratori progettati). Al riguardo, l’originaria ricorrente ha osservato come la successiva proroga della VIA, accordata soltanto per 3 dei 6 aerogeneratori autorizzati, non contenesse alcun riferimento ai 20 aerogeneratori del progetto originario, già oggetto del giudizio sfavorevole dall’Amministrazione con il provvedimento del 2013, e che, in ogni caso, le “norme vincolistiche” del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR), riconosciute dal T.a.r. come ostative all’installazione delle strutture in questione, fossero da considerare già in vigore al momento dell’emissione del primo parziale diniego, in virtù delle misure di salvaguardia disciplinate dall’art. 105 delle NTA, adottate con delibera n. 1435 del 2 agosto 2013. La sezione C2 della Scheda d’ambito “Tavoliere” in cui ricade il sito prescelto per l’impianto non avrebbe, poi, subito alcuna modifica in sede di approvazione finale del PPTR, limitandosi comunque a contenere “indirizzi e direttive” non immediatamente vincolanti, così da lasciare alla Provincia il compito di valutare in concreto i vari progetti, verificandone caso per caso le caratteristiche e la non contrarietà al piano.

9. Il suddetto motivo, è infondato e non può essere accolto. Come correttamente ritenuto dal T.a.r., il ricorso avverso il provvedimento di VIA n. 2588/2013 nella parte concernente il parere parzialmente negativo della Provincia di Foggia per 20 dei complessivi 26 aerogeneratori progettati risulta, infatti, inammissibile per acquiescenza, non avendo la società ricorrente provveduto ad impugnare il PPTR definitivamente approvato con la delibera n. 176 del 16 febbraio 2015. Al riguardo, non possono essere condivise le argomentazioni svolte dalla Eolica Aragon circa: a) la pretesa “continuità” tra le previsioni del precedente PUTT/P (Piano urbanistico territoriale tematico/Paesaggio) e il nuovo PPTR, b) l’assenza, in ogni caso, di qualsiasi mutamento normativo per la vigenza, anche al momento dell’emissione dell’originario parere di VIA, delle misure di salvaguardia del nuovo PPTR, c) il carattere asseritamente non vincolante, ma di mera raccomandazione, delle disposizioni delle NTA del PPTR. In breve, come evidenziato anche dalla Provincia di Foggia nelle sue difese, con il PPTR la Regione Puglia ha inteso dare alla materia in questione una regolamentazione profondamente diversa rispetto al passato, in considerazione di una differente e più ampia ponderazione dei vari interessi contrapposti: così mentre il PUTT/P - approvato con deliberazione della Giunta regionale della Puglia n. 1748 del 15 dicembre 2000 - disciplinava i processi di trasformazione fisica e l’uso del territorio “allo scopo di tutelarne l’identità storica e culturale, rendere compatibili la qualità del paesaggio, delle sue componenti strutturanti, e il suo uso sociale, nonché di promuovere la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse territoriali”, il PPTR - approvato con deliberazione della Giunta regionale della Puglia n. 176 del 16 febbraio 2015 - ha assunto specifiche funzioni di piano territoriale ai sensi dell’art. 1 della legge regionale n. 20/2009 e ha scelto di perseguire le più complesse ed articolate “finalità di tutela e valorizzazione, nonché di recupero e riqualificazione dei paesaggi di Puglia, in attuazione del già citato art. 1 della l. n. 20/2009 e del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del Paesaggio), nonché in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, e conformemente ai principi di cui all'articolo 9 della Costituzione ed alla Convenzione Europea sul Paesaggio adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata con l. 9 gennaio 2006, n. 14”. Obiettivi specifici del PPTR sono, dunque, in particolare, “la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico autosostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità”.

10. Le differenze sostanziali tra i due piani succedutisi nel tempo ed il carattere fortemente innovativo di quello sopravvenuto avrebbero dovuto condurre l’originaria ricorrente, proprio per salvaguardare le proprie concrete chances di realizzazione dell’impianto eolico, ad impugnare il PPTR, tradottosi in NTA che, seppure non applicate come norme di salvaguardia al momento della semplice adozione del piano stesso e dell’emissione del parere di VIA del 2013, una volta definitivamente approvate e divenute pienamente efficaci, ostavano chiaramente alla costruzione del parco eolico nel sito e con le caratteristiche progettate da Eolica Aragon.

11. In base al concreto contenuto del PPTR può, in verità, osservarsi che le sue disposizioni riferite all’area in cui gli aerogeneratori avrebbero dovuto essere collocati non assumono la valenza di semplici “raccomandazioni” poiché, come già sottolineato nella sentenza appellata, “ai sensi dell’art. 89, comma 1, punto b2) …sono considerati interventi di rilevante trasformazione ai fini dell’applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA” e “un impianto eolico con la dislocazione, le dimensioni e la articolazione territoriale simile a quello in oggetto, può ritenersi in ogni caso identificabile con intervento di rilevante trasformazione dei luoghi”; come previsto, poi, dall’art. 91 delle medesime NTA “con riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all’art. 89 co. 1 lett. b2, oggetto dell’accertamento è anche la verifica del rispetto della normativa d’uso di cui alla sezione C2 delle schede d’ambito”.

12. Da qui, una autonoma efficacia prescrittiva attribuita anche alla sezione C2 e la riprova del fatto che la ricorrente, al fine di poter conservare la possibilità di trarre concreto vantaggio dall’eventuale accoglimento del suo ricorso, avrebbe dovuto estendere la sua impugnazione anche al PPTR.

13. La conferma della declaratoria di inammissibilità del ricorso RG n. 368/2014 rende superfluo l’esame dei motivi di merito in esso formulati da Eolica Aragon in primo grado e riproposti in appello.

14. Con il secondo gruppo di doglianze l’appellante ha, invece, dedotto l’erroneità della sentenza n. 1627/2020 nella parte relativa al rigetto dell’impugnazione del provvedimento del 24 maggio 2019 di diniego (parziale) di proroga della VIA.

15. Riproponendo anche in questo caso le censure già articolate dinanzi al T.a.r., la Eolica Aragon ha, in primo luogo, rimarcato la differenza tra il rinnovo e la mera proroga della VIA che, accedendo al precedente provvedimento, avrebbe operato semplicemente “uno spostamento in avanti del (suo)…termine di efficacia”, previa verifica dell’assenza di modifiche al contesto ambientale e territoriale di riferimento e dell’attualità del giudizio già espresso dall’amministrazione. Secondo la società appellante i suddetti elementi sarebbero rimasti tutti immutati, così come il quadro normativo nel quale il suo intervento andava ad inserirsi, poiché il PPTR si sarebbe posto “in continuità” con il precedente PUTT/P e anche con il PTCP. Il T.a.r. nella sua decisione non avrebbe adeguatamente considerato la distanza tra i suddetti istituti, non valorizzando il vizio di eccesso di potere in cui la Provincia di Foggia sarebbe incorsa nel procedere, in sede di esame dell’istanza di mera proroga della VIA, ad una completa (ed illegittima) rivalutazione del progetto autorizzato, quando avrebbe dovuto limitarsi ad una “valutazione meno pregnante perché volta unicamente a verificare se medio tempore (fossero)… intervenuti elementi (giuridici o fattuali) nuovi e rilevanti tali da imporre una modifica del precedente regime, (potendo usufruire tra l’altro di) un margine di discrezionalità molto ridotto, unicamente volto a riconoscere l’an della protrazione dell’efficacia temporale del provvedimento originario e non invece il quomodo dell’azione amministrativa”.

16. Nella pronuncia appellata, il giudice di primo grado avrebbe, inoltre, errato nell’interpretare le direttive contenute nella scheda d’ambito del PPTR, che non avrebbero comunque potuto assumere una valenza vincolante, rappresentando una mera raccomandazione volta ad orientare semplicemente l’agire dell’ente.

17. Con le ulteriori doglianze l’appellante ha reintrodotto nel giudizio di appello anche tutte le altre questioni poste dinanzi al T.a.r., contestando il giudizio di contrasto dell’intervento con il sistema degli edifici rurali e storici (masserie situate nel Comune di San Severo e Apricena), con le testimonianze della stratificazione insediativa costituita dai tratturi e con le componenti visivo-percettive costituite essenzialmente da strade a valenza paesaggistica come la SS 272, che sarebbe risultato illegittimo, a suo dire, in quanto riferito ad aspetti già considerati nell’originaria VIA e non ulteriormente valutabili in assenza di mutamenti ambientali o territoriali.

18. La Eolica Aragon ha altresì sostenuto la necessità di una puntuale motivazione del diniego di proroga soprattutto alla luce del chiaro favor legislativo per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, l’incompetenza della Provincia a pronunciarsi in sede di decisione sulla proroga della VIA sul profilo della compatibilità paesaggistica del progetto, la violazione degli artt. 10 e 10bis della legge n. 241 del 1990 e l’ingiustizia, in ogni caso, anche della precisazione relativa all’impossibilità di autorizzare - anche per i tre aerogeneratori “superstiti” -“alcuna eventuale variazione geometrica in aumento”, aggiunta che sarebbe stata effettuata dall’Amministrazione del tutto in astratto, al di là di qualsiasi istanza presentata dall’interessata e, dunque, assolutamente “fuori contesto” rispetto alla proroga della VIA.

19. Anche le suddette censure, comportanti, come detto, la riproposizione dinanzi al giudice di appello dei motivi già articolati con il ricorso RG 1052/2019, sono infondate e devono essere rigettate.

20. Quanto alla differenza tra rinnovo e proroga e al preteso errore nel quale sarebbe incorsa l’Amministrazione nel negare quest’ultima con il provvedimento del 24 maggio 2019, occorre ricordare che, come ribadito anche di recente dalla Sezione, nel determinarsi su di un’istanza di proroga l’Amministrazione, a differenza di quanto richiesto in sede di rinnovo del provvedimento, è effettivamente chiamata “semplicemente (ad) accertare la non addebitabilità della mancata realizzazione dell’opera autorizzata nel termine previsto alla responsabilità del soggetto richiedente, nonché l’inesistenza di mutamenti del contesto ambientale e normativo tali da escludere la possibilità di estendere l’efficacia temporale dell’originaria valutazione positiva…” (Cons Stato, Sez. IV, 17 luglio 2024 n. 6428).

21. La proroga rappresenta, infatti, un istituto di carattere generale, volto a consentire la prosecuzione di un rapporto giuridico oltre la scadenza originariamente prevista. Essa garantisce elasticità ed efficienza all’azione amministrativa, in quanto consente all’Amministrazione di estendere l’efficacia temporale di un atto amministrativo e, quindi, di continuare a perseguire il fine pubblico ad esso sotteso, senza che sia necessario ripercorrere l’intero iter procedimentale e senza dar seguito ad una nuova valutazione dell’interesse pubblico coinvolto. Sebbene tradizionalmente ricompresa nell’esercizio della funzione amministrativa di cui è espressione la determinazione originaria, essa non comporta, dunque, il rilascio di un nuovo atto amministrativo a favore del privato, ma implica una nuova valutazione unicamente riguardo all’opportunità di prolungare l’efficacia del rapporto costituito con il provvedimento originario ed è proprio in questo che si distingue dalla figura diversa della “rinnovazione” dell’atto amministrativo che presuppone la sopravvenuta inefficacia dell’atto iniziale, cui segue una nuova valutazione dell’interesse pubblico o una nuova verifica dei presupposti per l’adozione di un nuovo provvedimento. In altri termini, la proroga costituisce, perciò, un separato atto amministrativo sul piano formale, ma sul piano sostanziale segna solo la prosecuzione del rapporto già pendente, dovendo non a caso intervenire prima che sia scaduto il provvedimento originario. Tali princìpi trovano, del resto, conferma anche nella disciplina della proroga dei provvedimenti di VIA dettata dal Codice dell’Ambiente, che, all’art. 25, comma 5 del d.lgs n. 152/2006, dopo aver disposto che “Il provvedimento di VIA…ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso […]”, prevede che “… Decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente”. In particolare, in prossimità della scadenza del termine di efficacia della VIA, l’interessato ha a sua disposizione due opzioni operative ben differenziate: può attivarsi instando, in via preventiva, per la proroga della VIA e conseguire la protrazione della durata del citato documento oppure chiederne la rinnovazione, successivamente alla scadenza del relativo termine di efficacia ed il dettato dell’art. 25 comma 5 citato è chiaro nel prevedere che un nuovo scrutinio sui presupposti per la VIA può aver luogo solo in quest’ultima ipotesi (cfr. “il procedimento di VIA deve essere reiterato…”) e non invece nel caso di proroga, in cui la valutazione amministrativa si focalizza solo sulla sussistenza dei presupposti per prolungare il termine di efficacia della VIA originaria. A tale stregua, la proroga, proprio perché intende solo consentire una prosecuzione del rapporto amministrativo al fine di completare l’attuazione di un certo programma di interessi a suo tempo già autorizzato, comporta non solo un procedimento diverso e semplificato rispetto al procedimento di rinnovazione della VIA, ma anche una valutazione discrezionale da parte dell’Amministrazione competente più circoscritta e limitata alla possibilità di estendere l’efficacia temporale dell’atto originario, alla luce di eventuali modifiche sostanziali del quadro fattuale e giuridico di riferimento.

22. Nel caso in esame, però, lungi dal confondere i presupposti della proroga con quelli del rinnovo, la Provincia risulta aver fatto riferimento proprio all’evoluzione del quadro normativo nel quale il richiesto prolungamento temporale dell’autorizzazione già rilasciata sarebbe andato ad inserirsi, per negare la proroga della VIA per tre sei aerogeneratori “superstiti”, ritenuta all’attualità “inopportuna” poiché la disciplina derivante dalla definitiva approvazione del PPTR e la necessità perseguire gli obiettivi in esso indicati come prioritari risultavano ormai di ostacolo alla concreta installazione di tali turbine nel sito progettato

23. Per effetto della già illustrata differenza sostanziale tra il precedente PUTT/P, sotto la cui vigenza era stata adottato il parere di VIA, ed il nuovo PPTR nonché della affermata possibilità per la Provincia di tener conto nella sua decisione dell’evoluzione della disciplina applicabile, anche tutte le doglianze articolate dall’appellante in relazione al parziale diniego del 24 maggio 2019 devono essere respinte, dovendo riconoscersi l’Amministrazione de qua pienamente abilitata a vagliare la permanenza della compatibilità ambientale dell’impianto anche in base alla legge regionale n. 4/2014.

24. In risposta alle doglianze della originaria ricorrente sul merito della valutazione effettuata dalla Provincia di Foggia può, poi, precisarsi che il giudizio espresso nel provvedimento originariamente impugnato non si caratterizza come un veto assoluto alla localizzazione degli impianti F.E.R., quanto piuttosto come l’esercizio - da parte del soggetto specializzato investito dal legislatore della cura dello specifico interesse pubblico in materia e dotato delle necessarie competenze tecniche - di rilevanti profili di discrezionalità tecnica, che possono condurre a risultati talvolta anche opinabili, ma sindacabili solo nei casi di irragionevolezza manifesta, di palese illogicità o di errore di fatto e travisamento, in alcun modo dimostrati, neppure indiziariamente nel caso in esame, e, in ogni caso, giammai sostituibili con i diversi avvisi del privato interessato o dell’organo giudicante, quantomeno sempre parimenti opinabili.

25. Avendo la società appellante potuto perciò pienamente rappresentare nel corso del procedimento, attraverso la produzione della relazione del suo tecnico di fiducia, tutti gli elementi che a suo parere avrebbero potuto giustificare l’estensione temporale della VIA conseguita per tutti e 6 gli aerogeneratori in precedenza ammessi, giudicati insufficienti però dall’Amministrazione, anche le doglianze di violazione delle garanzie partecipative di cui agli artt. 10 e 10bis della legge n. 241/1990 devono essere rigettate, al pari delle censure di difetto di motivazione del provvedimento, che illustra in realtà sufficientemente i suoi presupposti di adozione, e di quelle svolte in rapporto alla precisazione relativa all’impossibilità di un ampliamento delle ultime tre torri superstiti, anch’essa legittima in quanto conseguenza del mutato quadro normativo in cui l’intervento è ormai inserito.

26. In conclusione l’appello in esame non può che essere, come anticipato, integralmente rigettato.

27. Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna l’appellante alla rifusione in favore della Provincia di Foggia delle spese di lite, liquidate in complessivi € 5.000,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Neri, Presidente

Silvia Martino, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere

Luigi Furno, Consigliere

Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore