TAR Liguria, Sez. i, n. 694 del 19 aprile 2013
Ambiente in genere. Individuazione di lidi e spiagge.
Costituiscono lido e spiaggia, e come tali sono comprese nel demanio marittimo, ai sensi dell'art 822 c.c. e dell'art. 28 cod. nav., non soltanto la striscia di terreno immediatamente a contatto con il mare, e comunque coinvolta dallo spostamento delle sue acque, tenuto conto anche delle maree, ma anche quell'ulteriore porzione, fra detta striscia e l'entroterra, che venga concretamente interessata dalle esigenze di pubblico uso del mare, come quelle destinate ad attività balneari, in quanto tali date in concessione agli esercenti i relativi stabilimenti. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 00694/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00864/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 864 del 2012, proposto da:
Capo Marina s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Bilanci e Giovanni Gerbi, con domicilio eletto presso il loro studio in Genova, via Roma 11/1;
contro
Comune di Genova, rappresentato e difeso dagli avv.ti Aurelio Domenico Masuelli e Caterina Chiesa, con domicilio eletto presso la civica Avvocatura in Genova, via Garibaldi 9;
per l'annullamento
del diniego di approvazione di utilizzo di area scoperta per parcheggio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Genova;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2013 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 18.9.2012 la società Capo Marina s.r.l., titolare di concessione demaniale marittima relativa ad una vasta porzione dell’arenile prospiciente corso Italia, ove gestisce l’omonimo stabilimento balneare, impugna il provvedimento del comune di Genova 29.5.2012, prot. 168260, di diniego di autorizzazione, ex art. 24 D.P.R. 15.2.1952, n. 328 (regolamento di esecuzione del codice della navigazione), del progetto di utilizzazione a parcheggio di pertinenza di un’area di 225 mq..
Il diniego impugnato si fonda su di una duplice motivazione, consistente nel contrasto del progettato ampliamento: 1) con il progetto preliminare di P.U.C. adottato con deliberazione del consiglio comunale 7.12.2011, n. 92 (così la nota 2.4.2012 prot. 107442, doc. 7 delle produzioni 10.10.2012 di parte ricorrente); 2) con l’art. 3, comma 1 lett. e) dell’ordinanza sindacale 102/2009, recante disciplina delle attività balneari nel circondario marittimo del comune di Genova (così la nota 29.5.2012, prot. 168260, doc. 7 delle produzioni 10.10.2012 di parte ricorrente).
A sostegno del gravame, cui accede domanda di accertamento del diritto ad utilizzare l’area de qua come parcheggio di pertinenza dello stabilimento balneare, deduce due motivi di ricorso, rubricati come segue.
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1 lett. e) dell’ordinanza sindacale 102/2009. Difetto di presupposto. Difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità.
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. ACO-L N.C.C. del P.U.C. adottato con deliberazione del consiglio comunale 7.12.2011, n. 92 anche in relazione all’art. 13.1.6 ed all’art. 12.11 delle norme generali dello stesso P.U.C.. Difetto di presupposto. Difetto di istruttoria e di motivazione.
Si è costituito in giudizio il comune di Genova, controdeducendo nel merito ed instando per la reiezione del ricorso.
Alla pubblica udienza del 9.4.2013 il ricorso é stato trattenuto dal collegio per la decisione.
Giova preliminarmente richiamare la giurisprudenza sul così detto atto plurimotivato, secondo la quale, a fronte di un atto amministrativo negativo il quale si fondi su una pluralità di ragioni ostative, ciascuna delle quali risulterebbe di per sé idonea a supportarla, l'impugnativa svolta in sede giurisdizionale avverso tale decisione non può trovare accoglimento se anche uno solo dei motivi di doglianza resista alle censure mosse (Cons. di St., VI, 7.6.2011, n. 3416).
Ciò posto, il ricorso è infondato, in quanto il motivo di diniego relativo al contrasto con l’art. 3, comma 1 lett. e) dell’ordinanza sindacale 102/2009 resiste a tutte le censure mossegli.
L’art. 3 in questione stabilisce che “sulle spiagge e lungo il litorale di giurisdizione, salvo quanto previsto da altre norme di legge e regolamenti, è vietato: […] e) transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge e al soccorso ed a quelli da utilizzarsi nell’ambito delle operazioni di ripascimento autorizzate”.
Non vi è dubbio alcuno che il divieto in questione non sia limitato alla spiaggia ed all’arenile, ma si estenda – letteralmente - a tutto il litorale di giurisdizione, cioè alle aree del demanio marittimo ove si svolgono attività marittime e/o balneari.
Per costante giurisprudenza, infatti, costituiscono lido e spiaggia, e come tali sono comprese nel demanio marittimo, ai sensi dell'art 822 c.c. e dell'art. 28 cod. nav., non soltanto la striscia di terreno immediatamente a contatto con il mare, e comunque coinvolta dallo spostamento delle sue acque, tenuto conto anche delle maree, ma anche quell'ulteriore porzione, fra detta striscia e l'entroterra, che venga concretamente interessata dalle esigenze di pubblico uso del mare (Cass., III, 28.5.2004, n. 10304), come quelle destinate ad attività balneari, in quanto tali date in concessione agli esercenti i relativi stabilimenti.
Nel caso di specie, l’area richiesta ricade in pieno all’interno del confine di dividente demaniale (cfr. doc. 19 delle produzioni 26.2.2013 di parte ricorrente), onde sconta il divieto di cui al citato art. 3, comma 1 lett. e) dell’ordinanza sindacale 102/2009.
Né risulta persuasiva l’affermazione di parte ricorrente, secondo la quale il divieto di parcheggi auto di pertinenza degli stabilimenti balneari sarebbe smentita dalla esistenza dell’attuale parcheggio (che si vorrebbe ampliare mediante la concessione dell’area de qua) sito sotto l’arcata di corso Italia: come chiarito dalla nota 29.5.2012, prot. 168260 (doc. 10 delle produzioni 10.10.2012 di parte ricorrente), il parcheggio esistente non è sottoposto al divieto in quanto, sebbene erroneamente ricompreso nella consistenza della concessione demaniale, risulta esterno alla dividente demaniale (cfr. anche la tav. 2 allegata al doc. 19 delle produzioni 26.2.2013 di parte ricorrente), sicché é estraneo all’area del litorale destinata all’uso pubblico balneare e – come tale - soggetta al divieto di parcheggio e sosta.
Per il resto, quanto all’impugnazione dell’ordinanza sindacale n. 102/2009, si osserva che il divieto in questione non appare né illogico, né in contrasto con i principi della materia.
Anche a voler ammettere – ciò che non è - che l’art. 1161 cod. nav. sia espressione di un principio generale (tra l’altro, formulato per implicito) che consente (ma certamente non impone) la possibilità di sostare con autoveicoli su spazi del demanio marittimo, è dirimente il rilievo che tale possibilità di sosta su area demaniale concorre con tutti gli altri potenziali usi pubblici delle aree demaniali marittime, e può concretamente retrocedere nel caso di aree destinate all’attività balneare.
Si tratta di una scelta di merito dell’amministrazione, che, come detto, non appare palesemente illogica o irrazionale.
Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
Rigetta il ricorso.
Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del comune di Genova, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 3.000,00 (tremila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Santo Balba, Presidente
Davide Ponte, Consigliere
Angelo Vitali, Consigliere, Estensore
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)