TAR Campania (NA) Sez. I n.5886 del 6 marzo 2012
Ambiente in genere.Ristori ambientali
Sulla giurisdizione ordinaria in tema di ristori ambientali predeterminati ex lege
N. 05886/2012 REG.PROV.PRES.
N. 00999/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
Il Giudice delegato
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 999 del 2012, proposto da:
Comune di Acerra, in persona del Commissario straordinario, suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Gianluca Iazeolla, presso il cui studio, in Napoli, Piazza Garibaldi, n. 39, è eletto domicilio
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Unità tecnico amministrativa del Dipartimento della Protezione Civile, in persona del suo legale rappresentante p.t.;
per l’emissione di decreto ingiuntivo
per il pagamento
in favore dell’istante Comune di Acerra della complessiva somma di Euro 8.383.530,00, oltre rivalutazione ed interessi, dovuta per “ristori ambientali” per il periodo 2001/2003;
Visti il ricorso depositato in una ai relativi allegati il 5 marzo 2012;
Visti gli artt. 118 cod. proc. amm. e 633 e ss. cod. proc. civ.;
Visto il provvedimento del Presidente di questo Tribunale Amministrativo Regionale della Campania n. 2606/SG del 12 settembre 2006 recante la conferma della delega a provvedere sui ricorsi ingiuntivi ai sensi dell’art. 8 della legge n. 205 del 2000 (oggi art. 118 cod. proc. amm.), quale già a questo giudice conferita in data 12 ottobre 2000 dal precedente Presidente del ripetuto Tribunale;
Dato atto che, a mezzo a mezzo dell’azione giudiziaria all’esame, il Comune di Acerra ha chiesto a questo giudice l’emanazione di un decreto ingiuntivo a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Unità tecnico amministrativa del Dipartimento della Protezione Civile, per il pagamento di somme dovute quali corrispettivi per “ristori ambientali” relativamente al periodo 2001/2003;
Che la pretesa attorea trova asserito fondamento in una serie di atti di provenienza pubblica (leggi dello Stato, decreti ed ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e/o del Dipartimento della Protezione civile e/o dei Commissari straordinari e/o delegati all’emergenza dei rifiuti in Campania), ovvero formati da FIBE (soggetto affidatario“anche dell’intera gestione delle risorse finanziarie connesse allo smaltimento dei rifiuti in Campania”) via via intervenuti nel corso del tempo;
Che, in particolare, la pretesa si fonda sui trasferimenti effettuati da FIBE “per cassa al Commissario di Governo – Banca di’Italia – Sezione di Napoli della Tesoreria Provinciale dello Stato – Contabilità speciale 1731 con due distinti bonifici bancari del 21 e 28 novembre 2003, rispettivamente della somma di Euro 933,530,00 e di Euro 7.450.000,00 …. con le causali “Quota ristoro ambientale per sversamento CDR in discarica”, relativamente a detto periodo temporale;
Considerato che, come già concluso da questo giudice in precedenti analoghi (cfr. Tar Campania, Napoli, decreti monitori n. 12406 del 21 settembre 2011 e n. 4 del 17 maggio 2011 e cfr. anche, negli stessi sensi, Tar del Lazio, Roma, sezione prima, decreto monitorio n. 24 del 14 dicembre 2010), la ripetuta pretesa di parte ricorrente, per come prospettata, attiene ad una questione meramente patrimoniale connessa al mancato adempimento di una prestazione pecuniaria nascente da un rapporto obbligatorio (ex lege ed atti consequenziali), la cui cognizione è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario alla stregua del dictum della Corte Costituzionale, di cui alle pronunce 22 dicembre 2010, n. 371 e 5 febbraio 2010, n. 35;
Che, invero, dette pronunce hanno escluso che le previsioni relative alle misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti (oggi trasfuse, se pur non più limitatamente alla fase dell’emergenza, nell’art. 133, comma 1, lettera p, parte seconda, c.p.a.) riconducano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo fattispecie in cui -pur in presenza di controversie attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti- vengano in rilievo “questioni meramente patrimoniali connesse al mancato adempimento di una prestazione pecuniaria nascente da un rapporto obbligatorio”, ancorchè legate a “comportamenti” dell’amministrazione (qui, nel caso, alla mancata risposta alle istanze di parte ed alla mancata liquidazione delle somme asseritamente dovute); ciò perché, secondo il vincolante dettato del giudice delle leggi, “quelli che rilevano, ai fini del riparto della giurisdizione, sono soltanto i comportamenti costituenti espressione di un potere amministrativo e non anche quelli meramente materiali posti in essere dall’amministrazione al di fuori dell’esercizio di una attività autoritativa”, come qui (e nelle vicende di cui si sono occupate le due pronunce della Consulta), accade (accadrebbe);
Che a diversa conclusione non appare potersi pervenire alla luce delle statuizioni rese sul punto della giurisdizione in analoga vicenda da Cons. Stato, sez. IV, n. 3990 del 18 giugno 2009, avuto conto che le stesse sono precedenti al dictum della Consulta;
Ritenuto, in conseguenza, che non vi sia spazio per far valere la pretesa in questa sede, non essendo la controversia qui data devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, di cui all’art. 118 c.p.a.;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la domanda monitoria di cui in epigrafe per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, indicando quale giudice competente quello ordinario.
Così deciso in Napoli il giorno 6 marzo 2012.
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Il Giudice delegato |
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Arcangelo Monaciliuni |
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 06/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)