Corte EDU Grande Camera 9 aprile 2024 (Caso n. 53600\20)
Verein KlimaSeniorinnen Schweiz and Others v. Switzerland
Ambiente in genere.Riscaldamento globale e cambiamenti climatici
Nella sentenza della Grande Camera nel caso di Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e Altri contro la Svizzera (istanza n. 53600/20), la Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito, con una maggioranza di sedici voti a uno, che vi era stata: una violazione dell'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; e, all'unanimità, che vi era stata: una violazione dell'articolo 6 § 1 (accesso alla giustizia). Il caso riguardava un reclamo presentato da quattro donne e un'associazione svizzera, il Verein KlimaSeniorinnen Schweiz, i cui membri sono tutte donne anziane preoccupate dalle conseguenze del riscaldamento globale sulle loro condizioni di vita e salute. Ritengono che le autorità svizzere non stiano adottando azioni sufficienti, nonostante i loro doveri ai sensi della Convenzione, per mitigare gli effetti del cambiamento climatico.
La Corte ha ritenuto che l'articolo 8 della Convenzione includa un diritto alla protezione efficace da parte delle autorità statali dai gravi effetti avversi del cambiamento climatico sulla vita, sulla salute, sul benessere e sulla qualità della vita.
Tuttavia, ha stabilito che le quattro richiedenti individuali non soddisfacevano i criteri dello status di vittima previsti dall'articolo 34 della Convenzione e ha dichiarato inammissibili i loro reclami. L'associazione richiedente, al contrario, aveva il diritto (legittimazione) di presentare un reclamo riguardante le minacce derivanti dal cambiamento climatico nello Stato convenuto a nome di coloro che potrebbero presumibilmente rivendicare di essere soggetti a minacce specifiche o effetti avversi del cambiamento climatico sulla loro vita, salute, benessere e qualità della vita, come protetto dalla Convenzione.
La Corte ha ritenuto che la Confederazione svizzera non avesse adempiuto ai suoi doveri ("obblighi positivi") ai sensi della Convenzione riguardo al cambiamento climatico. Vi erano state lacune critiche nel processo di istituzione del quadro regolamentare nazionale pertinente, compresa una mancata quantificazione da parte delle autorità svizzere, attraverso un bilancio carbonio o altro, dei limiti nazionali alle emissioni di gas serra (GES). La Svizzera non aveva inoltre rispettato i propri obiettivi di riduzione delle emissioni di GES del passato.
Pur riconoscendo che le autorità nazionali godono di un'ampia discrezionalità in relazione all'attuazione della legislazione e delle misure, la Corte ha stabilito, sulla base del materiale a sua disposizione, che le autorità svizzere non avevano agito in tempo e in modo appropriato per ideare, sviluppare e attuare la legislazione e le misure pertinenti in questo caso.
Inoltre, la Corte ha ritenuto che l'articolo 6 § 1 della Convenzione si applicasse al reclamo dell'associazione richiedente concernente l'attuazione efficace delle misure di mitigazione ai sensi della legge nazionale esistente. La Corte ha stabilito che i tribunali svizzeri non avevano fornito motivazioni convincenti su perché avevano ritenuto non necessario esaminare il merito dei reclami dell'associazione richiedente. Non avevano tenuto conto delle convincenti prove scientifiche concernenti il cambiamento climatico e non avevano preso sul serio i reclami.