Cass. Sez. III n. 5818 del 6 febbraio 2008 (Cc 17 dic. 2007)
Pres. Lupo Rel. Nuzzo Ric. P.
Urbanistica. Soggetto danneggiato

In tema di reati edilizi, la circostanza della convivenza in rapporto di coniugio con il proprietario esclusivo di immobile sottostante quello oggetto dei lavori abusivi non è idonea a determinare la qualità di parte danneggiata, stante la non configurabilità dell\'interesse concreto ed attuale richiesto per potere esercitare l\'azione civile nel processo penale. (Nella specie l\'assenza di tale qualità in capo a magistrato ha determinato l\'insussistenza dei presupposti per l\'applicazione, invocata dal ricorrente, dei criteri di competenza dell\'art. 11 cod. proc. pen.).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 17/12/2007
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - N. 01319
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 034578/2007
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1)P.E., N. IL ;
avverso ORDINANZA del 24/05/2007 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. NUZZO LAURENZA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Baglione Tindari, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Lubis Giuseppe di Roma.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 2.5.2007 il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, su richiesta del P.M., convertiva, da probatorio in preventivo, il sequestro cui era stato sottoposto il manufatto abusivo riguardante una tettoia realizzata sul terrazzo del piano attico di un immobile, sito in Via  manufatto per il quale P E era stata rinviata a giudizio per violazioni edilizie e delitto di falso.
Avverso detto provvedimento proponeva istanza di riesame l\'imputata deducendo l\'illegittimità dell\'impugnato decreto, emesso in violazione dell\'art. 11 c.p.p. da giudice funzionalmente incompetente in quanto ulteriore parte offesa nel procedimento penale in questione sarebbe stata la moglie convivente (Dr. F) dell\'Avv. A, magistrato in servizio presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Reggio Calabria. Con ordinanza 24.5.2007 il Tribunale rigettava l\'istanza di riesame confermando il provvedimento di sequestro preventivo.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il difensore della P deducendo:
la violazione dell\'art. 11 c.p.p. e delle norme di cui alla L. n. 848 del 1955, art. 6, art. 178 c.p.p., lett. a) b) c) e art. 606 c.p.p., lett. b) c) e), avendo il Tribunale del riesame escluso che rivestisse la qualità di parte offesa anche il magistrato Dr. F, coniuge convivente dell\'avv. A cui formalmente tale qualità era stata riconosciuta nel decreto di rinvio a giudizio della indagata, in quanto residente nell\'appartamento sottostante a quello interessato dai lavori edilizi abusivi effettuati dalla P; sul punto aveva affermato il Tribunale che il mero rapporto di coniugio ovvero la comune residenza tra i coniugi non poteva, di per sè, determinare l\'operatività dell\'art. 11 c.p.p., tenuto conto anche che l\'appartamento in relazione al quale era stato avviato il procedimento penale, "risultava essere stato acquistato dall\'Avv. A in regime di separazione dei beni". Tale statuizione comportava che il coniuge convivente col marito e con lui residente sarebbe illegittimamente privato di qualsiasi diritto connesso con lo status di residente (ricorso possessorio, denuncia di nuova opera o danno temuto). Rilevava, inoltre, la ricorrente che, benché all\'udienza del 4.4.2007 la causa fosse stata rinviata al 6.6.2007, su istanza del P.M. che aveva chiesto termine per esaminare la eccezione di nullità degli atti per violazione delle norme sulla competenza, il provvedimento impugnato era stato emesso anticipatamente, in data 24.5.2007, senza la preventiva decisione su detta eccezione e sulla richiesta di prova testimoniale (depositata il 14.3.2007), diretta ad accertare l\'estraneità della P ai fatti di causa, in violazione anche dell\'art. 178 c.p.p., lett. a) b) c). La ricorrente concludeva, quindi, per la declaratoria di nullità degli atti relativi al procedimento a carico della P e per la remissione degli atti stessi al giudice competente a decidere le cause in cui sia parte offesa un magistrato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, quindi, respinto. L\'ordinanza impugnata è da ritenersi congruamente e logicamente motivata laddove la qualità di danneggiato per il reato di abuso edilizio in questione è stata formalmente riconosciuta solo al proprietario esclusivo dell\'appartamento sottostante a quello dell\'indagata e non anche al coniuge convivente del proprietario stesso e con lui residente, mentre la parte offesa per detto reato, è stata correttamente individuata nel Sindaco pro tempore del Comune di Reggio Calabria, atteso che nell\'ente pubblico è identificabile la titolarità dell\'interesse protetto dalla fattispecie incriminatrice relativa alle violazioni urbanistico-edilizie.
Come evidenziato nel provvedimento impugnato la formale assunzione di parte danneggiata, nella specie, va correlata alla lesione al diritto di proprietà che solo l\'Avv. A avrebbe subito, quale titolare esclusivo del diritto di proprietà su detto appartamento, in conseguenza dall\'illecito edilizio posto in essere dalla P, non rilevando, peraltro, il mero rapporto di coniugio ovvero di comune residenza tra i coniugi conviventi. Al coniuge dell\'Avv. A non può, invero, riconoscersi la qualità di parte danneggiata, tenuto conto, fra l\'altro, dell\'interesse "concreto ed attuale" richiesto dall\'art. 74 c.p.p., per poter esercitare l\'azione civile nel processo penale (V. Cass. n. 6848/91; n. 9475/97), non configurabile, nella specie, in relazione a situazioni di tutela diverse dal diritto di proprietà, prospettate dal ricorrente in via del tutto ipotetica ed astratta. Va, di conseguenza, ribadita l\'insussistenza della violazione relativa all\'art. 11 c.p.p., dovendosi escludere che il magistrato appartenente all\'ufficio della procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria e coniuge dell\'Avv. A, potesse assumere formalmente la qualità di persona offesa o danneggiata dal reato, condizione cui è subordinata l\'operatività della norma stessa. Si osserva poi che, rilevando per l\'adozione della misura cautelare reale, solo la valutazione del giudice sul "fumus delicti" e sul rapporto di pertinenza dei beni sequestrati col reato configurato, indipendentemente dalla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell\'imputata, la stessa non ha motivo di dolersi della mancata statuizione sulla prova testimoniale richiesta. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2008