Corte di giustizia (Quarta Sezione) 11 gennaio 2024 
«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Convenzione di Aarhus – Articolo 9, paragrafi da 3 a 5 – Accesso alla giustizia – Società civile professionale di avvocati – Ricorso diretto a contestare atti amministrativi – Ricevibilità – Requisiti previsti dal diritto nazionale – Assenza di violazioni di diritti e di interessi legittimi – Non eccessiva onerosità dei procedimenti giurisdizionali – Ripartizione delle spese – Criteri»


SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

11 gennaio 2024 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Convenzione di Aarhus – Articolo 9, paragrafi da 3 a 5 – Accesso alla giustizia – Società civile professionale di avvocati – Ricorso diretto a contestare atti amministrativi – Ricevibilità – Requisiti previsti dal diritto nazionale – Assenza di violazioni di diritti e di interessi legittimi – Non eccessiva onerosità dei procedimenti giurisdizionali – Ripartizione delle spese – Criteri»

Nella causa C‑252/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Curtea de Apel Târgu-Mureş (Corte d’appello di Târgu-Mureş, Romania), con decisione del 16 febbraio 2022, pervenuta in cancelleria l’8 aprile 2022, nel procedimento

Societatea Civilă Profesională de Avocaţi AB & CD

contro

Consiliul Judeţean Suceava,

Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău,

Consiliul Local al Comunei Pojorâta,

con l’intervento di:

QP,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, O. Spineanu-Matei, J.-C. Bonichot (relatore), S. Rodin e L.S. Rossi, giudici,

avvocato generale: L. Medina

cancelliere: R. Şereş, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 maggio 2023,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Societatea Civilă Profesională de Avocaţi AB & CD, da D. Ionescu, P.F. Plopeanu e I. Stoia, avocaţi;

–        per il Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava e il Consiliul Judeţean Suceava, da Y. Beşleagă e V. Stoica, avocaţi;

–        per il governo irlandese, da M. Browne, Chief State Solicitor, A. Joyce e M. Tierney, in qualità di agenti, assistiti da B. Foley e D. McGrath, SC, E. Burke-Murphy, BL;

–        per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da G. Gattinara e M. Ioan, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 luglio 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 4, nonché dell’articolo 9, paragrafi da 3 a 5, della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005 (GU 2005, L 124, pag. 1; in prosieguo: la «convenzione di Aarhus»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Societatea Civilă Profesională de Avocaţi AB & CD, una società civile professionale di avvocati di diritto rumeno (in prosieguo: la «AB & CD») e, dall’altro, diversi enti pubblici in merito alla legittimità di atti amministrativi adottati da questi ultimi in vista della costruzione di una discarica a Pojorâta (Romania), vale a dire il piano regolatore del 16 settembre 2009 e il permesso di costruire del 3 ottobre 2012.

 Contesto normativo

 Diritto internazionale

3        L’articolo 2 della convenzione di Aarhus, intitolato «Definizioni», ai paragrafi 4 e 5 prevede quanto segue:

«4.      [Ai fini della presente convenzione, si intende per:] “pubblico”, una o più persone fisiche o giuridiche e, ai sensi della legislazione o della prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi costituiti da tali persone;

5.      “pubblico interessato”, il pubblico che subisce o può subire gli effetti dei processi decisionali in materia ambientale o che ha un interesse da far valere al riguardo; ai fini della presente definizione si considerano titolari di tali interessi le organizzazioni non governative che promuovono la tutela dell’ambiente e che soddisfano i requisiti prescritti dal diritto nazionale».

4        L’articolo 3, paragrafo 8, della convenzione di Aarhus enuncia quanto segue:

«Ciascuna Parte provvede affinché coloro che esercitano i propri diritti in conformità della presente convenzione non siano penalizzati, perseguiti o soggetti in alcun modo a misure vessatorie a causa delle loro azioni. La presente disposizione lascia impregiudicato il potere dei giudici nazionali di esigere il pagamento di un importo ragionevole a titolo di spese processuali».

5        L’articolo 9 della convenzione di Aarhus, intitolato «Accesso alla giustizia», ai paragrafi da 2 a 5, così dispone:

«2.      Nel quadro della propria legislazione nazionale, ciascuna Parte provvede affinché i membri del pubblico interessato

a)      che vantino un interesse sufficiente o, in alternativa,

b)      che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di detta Parte esiga tale presupposto,

abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale e/o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni dell’articolo 6 e, nei casi previsti dal diritto nazionale e fatto salvo il paragrafo 3, ad altre pertinenti disposizioni della presente convenzione.

Le nozioni di “interesse sufficiente” e di “violazione di un diritto” sono determinate secondo il diritto nazionale, coerentemente con l’obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia nell’ambito della presente convenzione. A tal fine si ritiene sufficiente, ai sensi della lettera a), l’interesse di qualsiasi organizzazione non governativa in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, paragrafo 5. Tali organizzazioni sono altresì considerate titolari di diritti suscettibili di violazione ai sensi della lettera b).

(...)

3.      In aggiunta, e ferme restando le procedure di ricorso di cui ai paragrafi 1 e 2, ciascuna Parte provvede affinché i membri del pubblico che soddisfino i criteri eventualmente previsti dal diritto nazionale possano promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale per impugnare gli atti o contestare le omissioni dei privati o delle pubbliche autorità compiuti in violazione del diritto ambientale nazionale.

4.      Fatto salvo il paragrafo 1, le procedure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 devono offrire rimedi adeguati ed effettivi, ivi compresi, eventualmente, provvedimenti ingiuntivi, e devono essere obiettive, eque, rapide e non eccessivamente onerose. (...)

5.      Per accrescere l’efficacia delle disposizioni del presente articolo, ciascuna Parte provvede affinché il pubblico venga informato della possibilità di promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale e prende in considerazione l’introduzione di appositi meccanismi di assistenza diretti ad eliminare o ridurre gli ostacoli finanziari o gli altri ostacoli all’accesso alla giustizia».

 Diritto rumeno

6        L’articolo 56 della Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (legge n. 134/2010, recante il codice di procedura civile) (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 247 del 10 aprile 2015), nella versione in vigore nel procedimento principale (in prosieguo: il «codice di procedura civile»), così dispone:

«1.      Sono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il godimento dei diritti civili.

2.      Tuttavia, le associazioni, le società o gli altri enti privi di personalità giuridica possono stare in giudizio se sono costituiti conformemente alla legge.

(...)».

7        L’articolo 451 del codice di procedura civile è del seguente tenore:

«1.      Le spese comprendono le imposte di bollo e il bollo sugli atti giudiziari, gli onorari degli avvocati, dei periti e degli specialisti designati conformemente all’articolo 330, paragrafo 3, le somme dovute ai testimoni per le spese di viaggio e le perdite subite a causa della loro presenza al processo, le spese di trasporto e, se del caso, le spese di alloggio, nonché tutte le altre spese necessarie al corretto svolgimento del procedimento.

2.      Il giudice può, anche d’ufficio, ridurre, motivatamente, la parte delle spese corrispondente agli onorari di avvocato qualora questi siano manifestamente sproporzionati rispetto al valore o alla complessità della causa o al lavoro svolto dall’avvocato, tenuto conto anche delle circostanze della causa. Il provvedimento adottato dal giudice è privo di effetti nel rapporto tra l’avvocato e il suo cliente.

(...)

4.      Tuttavia, non può essere operata alcuna riduzione delle spese per quanto riguarda il pagamento delle imposte di bollo e del bollo sugli atti giudiziari, nonché il pagamento delle somme dovute ai testimoni ai sensi del paragrafo 1».

8        L’articolo 452 del codice di procedura civile così dispone:

«La parte che chiede la condanna alle spese deve provare, alle condizioni previste dalla legge, l’esistenza e la portata di tali spese al più tardi alla data di chiusura del dibattimento nel merito».

9        Ai sensi dell’articolo 453 del codice di procedura civile:

«1.      La parte soccombente è condannata alle spese della parte vittoriosa, se questa lo richiede.

2.      Qualora la domanda sia stata accolta solo parzialmente, i giudici stabiliscono in quale misura ciascuna delle parti possa essere condannata alle spese. Se del caso, i giudici possono ordinare la compensazione delle spese».

10      L’articolo 1 della Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 (legge n. 554/2004 sul contenzioso amministrativo) (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 1154 del 7 dicembre 2004), nella versione in vigore all’epoca della controversia nel procedimento principale (in prosieguo: la «legge sul contenzioso amministrativo»), prevede quanto segue:

«1.      Chiunque si ritenga leso da un’autorità pubblica in uno dei propri diritti o interessi legittimi, a causa di un atto amministrativo o del mancato esame di una domanda entro il termine previsto a tal fine dalla legge, può rivolgersi al giudice amministrativo competente per ottenere l’annullamento dell’atto, il riconoscimento del diritto asserito o dell’interesse legittimo e il risarcimento del danno subìto. L’interesse legittimo può essere sia privato che pubblico.

2.      Può inoltre rivolgersi al giudice amministrativo la persona che sia stata lesa in uno dei propri diritti o interessi legittimi a causa di un atto amministrativo di portata individuale, indirizzato a un altro soggetto di diritto.

(...)».

11      L’articolo 2, paragrafo 1, della legge sul contenzioso amministrativo è così formulato:

«Ai fini della presente legge, i termini e le espressioni in prosieguo sono da intendersi nel modo seguente

(...)

p)      “interesse legittimo privato” – la possibilità di pretendere un determinato comportamento, in considerazione della realizzazione di un diritto soggettivo futuro e prevedibile, prefigurato;

r)      “interesse legittimo pubblico” – interesse che riguarda l’ordinamento giuridico e la democrazia costituzionale, la garanzia dei diritti, delle libertà e dei doveri fondamentali dei cittadini, il soddisfacimento dei bisogni della comunità, l’adempimento dei poteri delle autorità pubbliche;

s)      “organismi sociali interessati” – strutture non governative, sindacati, associazioni, fondazioni e simili, il cui scopo è quello di proteggere i diritti delle diverse categorie di cittadini o, se del caso, il buon funzionamento dei servizi amministrativi pubblici;

(...)».

12      L’articolo 8, paragrafo 1 bis, della legge sul contenzioso amministrativo così dispone:

«Le persone fisiche e le persone giuridiche di diritto privato possono proporre azioni per la tutela di un interesse legittimo pubblico solo in via subordinata, qualora la lesione all’interesse legittimo pubblico sia logicamente connessa alla violazione di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo privato».

13      L’articolo 196, paragrafo 3, dello Statutul profesiei de avocat (Statuto della professione di avvocato) (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 898 del 3 dicembre 2011) così recita:

«Per le controversie scaturenti dall’esercizio dell’attività professionale, la società civile professionale può agire in giudizio in qualità di attore o convenuto, anche se priva di personalità giuridica».

14      Ai sensi dell’articolo 20, paragrafi 5 e 6, dell’Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului (decreto legge del governo n. 195/2005 in materia di tutela ambientale) (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 1196 del 30 dicembre 2005; in prosieguo: l’«OUG n. 195/2005»):

«5.      L’accesso del pubblico alla giustizia avviene in base alle normative vigenti.

6.      Le organizzazioni non governative che promuovono la tutela ambientale hanno il diritto di ricorrere in giudizio in materia ambientale e sono legittimate ad agire nelle controversie aventi ad oggetto la tutela dell’ambiente».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

15      Con un ricorso presentato al Tribunalul Cluj (Tribunale superiore di Cluj, Romania) nell’ottobre 2018, una società civile professionale di avvocati, la AB & CD, ha chiesto l’annullamento di vari atti amministrativi adottati dalle autorità rumene in vista della costruzione di una discarica a Pojorâta, vale a dire il piano regolatore del 16 settembre 2009 e il permesso di costruire del 3 ottobre 2012.

16      A sostegno del suo ricorso, la AB & CD ha invocato, in particolare, l’articolo 35 della Costituzione rumena relativo al diritto a un ambiente sano, nonché varie disposizioni dell’OUG n. 195/2005 e della Hotărârea Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe (decisione del governo n. 1076/2004 sull’istituzione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi), mentre i convenuti hanno sostenuto che la discarica in questione rispettava tutti i requisiti tecnici derivanti dalla direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU 1999, L 182, pag. 1).

17      Inoltre, i convenuti hanno sollevato tre eccezioni di irricevibilità.

18      Da un lato, in forza del diritto rumeno, la AB & CD non avrebbe personalità giuridica e non potrebbe stare in giudizio, salvo per quanto riguarda le controversie derivanti dall’esercizio della sua attività professionale, il che non si verificherebbe nel caso di specie. Dall’altro lato, non avendo invocato la violazione dei suoi diritti soggettivi o dei suoi legittimi interessi privati, tale società civile professionale di avvocati non avrebbe dimostrato né la sua legittimazione ad agire né il suo interesse ad agire contro gli atti amministrativi di cui trattasi.

19      Con sentenza del 7 febbraio 2019, il Tribunalul Cluj (Tribunale superiore di Cluj) ha respinto l’eccezione di irricevibilità relativa alla capacità di stare in giudizio della AB & CD. Per contro, esso ha accolto le altre due eccezioni di irricevibilità in quanto la AB & CD non aveva dimostrato la sua legittimazione ad agire né il suo interesse ad agire. Infatti, dalla legge sul contenzioso amministrativo discenderebbe che un ricorrente può invocare un interesse pubblico solo in via subordinata, nella misura in cui la lesione arrecata a tale interesse derivi da una violazione di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo privato. Orbene, la AB & CD, in quanto società civile professionale di avvocati, non avrebbe addotto qualsivoglia violazione di un interesse legittimo privato. Dalla decisione di rinvio risulta quindi che queste ultime due eccezioni sarebbero state esaminate congiuntamente, e che la AB & CD non sarebbe legittimata ad agire in quanto non ha dimostrato un interesse legittimo privato.

20      La AB & CD ha proposto impugnazione dinanzi alla Curtea de Apel Cluj (Corte d’appello di Cluj, Romania). Il Consiliul Județean Suceava (Consiglio del distretto di Suceava, Romania) ha proposto un’impugnazione incidentale per contestare il rigetto dell’eccezione di irricevibilità relativa alla mancanza di capacità di stare in giudizio.

21      Con sentenza dell’Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania) che ha accolto una domanda del Consiliul Județean Suceava (Consiglio del distretto di Suceava) volta alla dichiarazione di incompetenza della Curtea de Apel Cluj (Corte d’appello di Cluj), tali impugnazioni sono state trasferite alla Curtea de Apel Târgu-Mureș (Corte d’appello di Târgu-Mureș, Romania), ossia il giudice del rinvio.

22      Quest’ultimo rileva che, nel caso di specie, esso è tenuto ad applicare l’articolo 20 dell’OUG n. 195/2005. Ai sensi del paragrafo 5 di tale articolo, l’accesso alla giustizia in materia ambientale avviene in base alle «normative vigenti», mentre, ai sensi del paragrafo 6 di detto articolo, un regime speciale si applica ai ricorsi delle organizzazioni non governative che promuovono la tutela ambientale.

23      È pacifico che la AB & CD non beneficia del regime previsto per tali organizzazioni e che, di conseguenza, la ricevibilità del suo ricorso avverso gli atti amministrativi di cui trattasi e, in particolare, la questione se essa sia legittimata ad agire, si valuta alla luce delle norme generali della legge sul contenzioso amministrativo.

24      Da tale legge discende che il legislatore rumeno ha optato per un contenzioso «soggettivo», il che implica che, in un primo tempo, un ricorrente deve far valere un interesse proprio, ossia un «interesse legittimo privato», come previsto all’articolo 2, paragrafo 1, lettera p), della suddetta legge. Solo in un secondo tempo, dopo aver dimostrato l’esistenza di un siffatto interesse proprio, un ricorrente può altresì invocare un «interesse legittimo pubblico».

25      Per contro, in forza dell’articolo 20, paragrafo 6, dell’OUG n. 195/2005, le organizzazioni non governative per la tutela ambientale non sono tenute a dimostrare un interesse legittimo privato e possono pertanto accedere alla giustizia nell’ambito di un contenzioso oggettivo.

26      L’insieme di tali disposizioni rifletterebbe quelle dell’articolo 9, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus, che disciplina l’accesso alla giustizia del «pubblico interessato», ossia, conformemente all’articolo 2, paragrafo 5, di tale convenzione, «il pubblico che subisce o può subire gli effetti dei processi decisionali in materia ambientale».

27      Ne consegue che, al fine di dimostrare di essere legittimata ad agire, la AB & CD avrebbe dovuto dimostrare un interesse legittimo privato o l’esistenza di una situazione giuridica direttamente connessa al suo oggetto sociale, dimostrando di essere stata lesa dagli atti amministrativi di cui trattasi.

28      Il giudice del rinvio nutre dubbi sul fatto che, in una controversia in materia ambientale, un siffatto requisito possa essere conforme al diritto dell’Unione e, in particolare, all’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus.

29      Peraltro, tale giudice rileva che, per quanto riguarda le società civili professionali di avvocati prive di personalità giuridica, come la AB & CD, l’articolo 196, paragrafo 3, dello Statuto della professione di avvocato riconosce loro il diritto di stare in giudizio in qualità di ricorrenti o convenute per le sole controversie derivanti dall’esercizio dell’attività professionale.

30      Nel caso di specie, la AB & CD non ha invocato una violazione dei propri diritti, bensì dell’interesse pubblico e dei diritti degli avvocati che la compongono, affermando che la discarica di Pojorâta aveva un forte impatto su questi ultimi e, potenzialmente, sulla salute delle persone che vivono nella regione interessata nonché sul turismo. In tale contesto, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus conferisca alla AB & CD la legittimazione ad agire nell’ambito del suo ricorso avverso gli atti amministrativi di cui trattasi.

31      Infine, il giudice del rinvio osserva che la AB & CD sostiene che sussiste il rischio che siano poste a suo carico spese proibitive e che il diritto rumeno non le consenta di prevedere l’importo che essa potrebbe dover sopportare.

32      A tale riguardo, gli articoli da 451 a 453 del codice di procedura civile disciplinano, in generale, la questione delle spese. Queste ultimi comprendono, in particolare, le spese giudiziarie e gli onorari degli avvocati. La parte soccombente può essere condannata alle spese su domanda della parte vittoriosa. Nel caso in cui gli onorari dell’avvocato siano manifestamente sproporzionati rispetto alla complessità della causa o al lavoro svolto dall’avvocato, il giudice adito può ridurre la parte delle spese corrispondente agli onorari di avvocato.

33      Il giudice del rinvio cerca di determinare se tali norme del diritto rumeno siano conformi al requisito della non eccessiva onerosità dei procedimenti giurisdizionali in materia ambientale, previsto all’articolo 9, paragrafo 4, della convenzione di Aarhus. Inoltre, non sarebbe certo che gli articoli da 451 a 453 del codice di procedura civile contengano criteri sufficienti che consentano a un soggetto di diritto privato di valutare e di prevedere gli elevati costi procedurali.

34      In tale contesto, la Curtea de Apel Târgu-Mureş (Corte d’appello di Târgu-Mureş) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [in prosieguo: la “Carta”], in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e l’articolo 2, [paragrafo] 4, in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione [di Aahrus] debbano essere interpretati nel senso che rientra nella nozione di “pubblico” un’entità giuridica come una società civile professionale di avvocati, che non adduce la lesione di alcun diritto o interesse proprio della stessa entità giuridica, ma piuttosto la lesione di diritti e interessi delle persone fisiche, gli avvocati che costituiscono tale forma di organizzazione della professione, [e] se una tale entità possa essere assimilata, ai sensi dell’articolo 2, [paragrafo] 4, della convenzione, a un gruppo di persone fisiche che agiscono tramite un’associazione o un’organizzazione.

2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione, tenuto conto sia degli obiettivi dell’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione sia dell’obiettivo di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione, se l’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione, e l’articolo 47, primo e secondo comma, della [Carta,] in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una disposizione di diritto interno che subordina l’accesso alla giustizia di una siffatta società professionale civile di avvocati alla prova di un interesse proprio o alla circostanza che promuovendo l’azione si intenda tutelare una situazione giuridica direttamente connessa allo scopo stesso per cui è stata costituita tale forma di organizzazione, nel caso di specie una società civile di avvocati.

3)      In caso di risposta affermativa alla prima e alla seconda questione, o indipendentemente dalle risposte a tali due questioni, se l’articolo 9, paragrafi 3, 4 e 5, della convenzione, e l’articolo 47, primo e secondo comma, della [Carta], in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, debbano essere interpretati nel senso che [il requisito] che il rimedio adeguato ed effettivo, ivi compresa l’adozione di una decisione giudiziaria, “non sia eccessivamente oneroso”, presupponga regole e/o criteri per contenere le spese poste a carico della parte processuale rimasta soccombente, nel senso che il giudice nazionale deve garantire il rispetto del requisito del costo non eccessivamente oneroso tenendo conto [sia] dell’interesse della persona che intende tutelare i propri diritti sia dell’interesse generale legato alla tutela dell’ambiente».

 Procedimento dinanzi alla Corte

35      Il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di applicare il procedimento pregiudiziale accelerato previsto dall’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte, dato che la controversia è pendente dinanzi ai giudici nazionali dal 3 ottobre 2018.

36      Il presidente della Corte, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, ha respinto detta richiesta con decisione del 10 giugno 2022. Infatti, la circostanza che il giudice del rinvio sia tenuto a fare tutto il possibile per garantire la rapida definizione del procedimento principale non può essere sufficiente di per sé a giustificare il ricorso al procedimento accelerato (v., in tal senso, ordinanza del presidente della Corte del 31 luglio 2017, Mobit, C‑350/17 e C‑351/17, EU:C:2017:626, punto 6 e giurisprudenza ivi citata).

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

37      Nelle sue osservazioni scritte, la Commissione ha espresso i propri dubbi in merito alla chiarezza della domanda di pronuncia pregiudiziale, a causa della descrizione lacunosa, da parte del giudice del rinvio, dei motivi dedotti dalla AB & CD a sostegno del suo ricorso e dei diritti che essa trae dal diritto dell’Unione.

38      A tale riguardo, si deve ricordare che le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione proposte dal giudice nazionale nell’ambito del contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rigetto, da parte della Corte, di una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia principale, qualora il problema sia di natura ipotetica o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (sentenza del 25 maggio 2023, WertInvest Hotelbetrieb, C‑575/21, EU:C:2023:425, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

39      Con le sue questioni, il giudice del rinvio chiede alla Corte l’interpretazione della convenzione di Aarhus e di verificare, in particolare, se la AB & CD possa avvalersi del diritto di ricorso garantito dall’articolo 9, paragrafo 3, di tale convenzione.

40      In forza di detta disposizione, «ciascuna Parte provvede affinché i membri del pubblico che soddisfino i criteri eventualmente previsti dal diritto nazionale possano promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale per impugnare gli atti o contestare le omissioni dei privati o delle pubbliche autorità compiuti in violazione del diritto ambientale nazionale».

41      Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 32 a 34 delle sue conclusioni, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che la controversia di cui al procedimento principale implica un controllo della legittimità degli atti amministrativi alla luce degli obblighi che, nel settore delle discariche di rifiuti, derivano dalla direttiva 1999/31. Ne consegue che tale controversia riguarda il rispetto del «diritto ambientale nazionale», di cui all’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus, e rientra nell’ambito di applicazione ratione materiae di tale disposizione [v., in tal senso, sentenza dell’8 novembre 2022, Deutsche Umwelthilfe (Omologazione dei veicoli a motore), C‑873/19, EU:C:2022:857, punti 50, 56 e 58].

42      Di conseguenza, la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

 Sulla seconda questione

43      Con la sua seconda questione, che occorre esaminare per prima, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale a un soggetto giuridico, diverso da un’organizzazione non governativa per la tutela dell’ambiente, è riconosciuta la legittimazione ad agire contro un atto amministrativo di cui non è destinatario solo qualora faccia valere la violazione di un interesse legittimo privato o di un interesse legato a una situazione giuridica direttamente connessa al suo oggetto sociale.

44      In via preliminare, occorre rilevare che dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, in forza degli articoli 1, 2 e 8 della legge sul contenzioso amministrativo, una persona lesa, che si tratti di una persona fisica o giuridica di diritto privato o di un organismo sociale, deve far valere la violazione di un interesse proprio, vale a dire di un interesse legittimo privato. Per quanto riguarda specificamente una società di diritto civile professionale di avvocati sprovvista di personalità giuridica, come la AB & CD, il giudice del rinvio richiama altresì l’articolo 196, paragrafo 3, dello Statuto della professione di avvocato, ai sensi del quale una siffatta società può stare in giudizio solo per tutelare interessi legati a una situazione giuridica direttamente connessa al suo oggetto sociale, vale a dire l’esercizio dell’attività professionale. In sostanza, possono invocare tali interessi propri, in particolare, le persone che subiscono o possono subire gli effetti di un atto amministrativo.

45      Inoltre, gli interessi legittimi privati devono essere distinti dagli interessi legittimi pubblici. Questi ultimi possono essere invocati da un ricorrente solo se dimostra, in via principale, un interesse legittimo privato.

46      In materia ambientale, un’eccezione a quest’ultima norma è prevista all’articolo 20, paragrafo 6, dell’OUG n. 195/2005, per le organizzazioni non governative che promuovono la tutela dell’ambiente. Tale disposizione consente loro di invocare, in via principale, un interesse legittimo pubblico senza che esse siano tenute a dimostrare un interesse legittimo privato.

47      Nella fattispecie, è pacifico che la società civile professionale di avvocati AB & CD, ricorrente nel procedimento principale, non può essere equiparata a una tale organizzazione di tutela ambientale e che, di conseguenza, ai sensi del diritto nazionale, essa rientra nella categoria dei ricorrenti che sono legittimati ad agire solo se possono dimostrare un interesse legittimo privato.

48      A tale riguardo, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta altresì che, nell’ambito del suo ricorso avverso gli atti amministrativi di cui trattasi, vale a dire il piano regolatore del 16 settembre 2009 e il permesso di costruire del 3 ottobre 2012, la AB & CD non ha invocato una violazione dei propri diritti e, in particolare, che essa non ha dimostrato né un interesse legittimo privato né un interesse legato a una situazione giuridica direttamente connessa al suo oggetto sociale. Ne consegue che essa non è legittimata ad agire dinanzi al giudice del rinvio. Le osservazioni scritte presentate alla Corte nonché le difese orali svolte all’udienza del 4 maggio 2023 hanno confermato che né tale società civile professionale di avvocati né il gruppo di persone che la compongono presentano un nesso concreto con il progetto interessato dagli atti amministrativi di cui trattasi e che tale gruppo di persone non aveva dimostrato un interesse legittimo privato.

49      È in tale contesto che occorre collocare la seconda questione con la quale il giudice del rinvio cerca di determinare se l’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus debba essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione di diritto nazionale che subordina la ricevibilità del ricorso alla dimostrazione di un interesse legittimo privato e la cui applicazione sfocerebbe, nel caso di specie, nell’irricevibilità del ricorso proposto dalla AB & CD.

50      Occorre ricordare, anzitutto, che da tale disposizione e, in particolare, dal fatto che, ai sensi di quest’ultima, i ricorsi ivi contemplati possono essere assoggettati a «criteri» risulta che gli Stati membri, nell’ambito del potere discrezionale loro conferito in proposito, possono fissare norme di diritto processuale relative alle condizioni da rispettare per proporre tali ricorsi [sentenza dell’8 novembre 2022, Deutsche Umwelthilfe (Omologazione dei veicoli a motore), C‑873/19, EU:C:2022:857, punto 63 e giurisprudenza ivi citata].

51      Per quanto riguarda, poi, la portata di tale potere discrezionale, la Corte ha dichiarato che, stando alla lettera stessa dell’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus, i criteri che gli Stati membri possono prevedere nel loro diritto interno vertono sulla determinazione della cerchia dei titolari di un diritto di ricorso, e non su quella dell’oggetto del ricorso, sempreché quest’ultimo riguardi la violazione di disposizioni del diritto ambientale nazionale [v., in tal senso, sentenza dell’8 novembre 2022, Deutsche Umwelthilfe (Omologazione dei veicoli a motore), C‑873/19, EU:C:2022:857, punto 64].

52      Inoltre, nel sistema istituito dalla convenzione di Aarhus, l’articolo 9, paragrafo 2, di tale convenzione prevede un diritto di ricorso contro gli atti rientranti nell’articolo 6 di quest’ultima a favore di una cerchia ristretta di persone, vale a dire i membri del pubblico «interessato», di cui all’articolo 2, paragrafo 5, di detta convenzione.

53      L’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus ha un ambito di applicazione più ampio, in quanto copre una categoria più ampia di atti e decisioni e si rivolge ai membri del «pubblico» in generale. Per contro, tale disposizione accorda un maggiore potere discrezionale agli Stati membri quando questi fissano i criteri che consentono di determinare, tra tutti i membri del pubblico, i titolari effettivi del diritto di ricorso da essa previsto (v., in tal senso, sentenza del 14 gennaio 2021, Stichting Varkens in Nood e a., C‑826/18, EU:C:2021:7, punti 36, 37 e 62).

54      Tuttavia, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, il diritto di ricorso previsto dall’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus sarebbe privo di qualsiasi effetto utile se, con l’imposizione di tali criteri, determinate categorie di «membri del pubblico» fossero private di qualsiasi diritto di ricorso (sentenza del 14 gennaio 2021, Stichting Varkens in Nood e a., C‑826/18, EU:C:2021:7, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

55      Infine, occorre ancora osservare, al pari dell’avvocato generale al paragrafo 61 delle sue conclusioni, che dal documento pubblicato dalla Commissione economica per l’Europa dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, intitolato «La Convenzione di Aarhus, guida all’applicazione» (seconda edizione, 2014), risulta che le parti di tale convenzione «non sono tenute a costituire un sistema di azione di categoria (actio popularis) nel loro diritto nazionale affinché qualsiasi soggetto possa impugnare una decisione, atto o omissione in materia ambientale».

56      Nel caso di specie, come rilevato ai punti da 44 a 46 della presente sentenza, in applicazione delle disposizioni della legge sul contenzioso amministrativo, i ricorrenti, diversi dalle associazioni di tutela dell’ambiente, sono legittimati ad agire avverso un atto amministrativo di cui non sono destinatari solo se dimostrano di avere un «interesse legittimo privato» che è loro proprio, il che avviene in particolare quando subiscono o possono subire gli effetti di un atto del genere.

57      A tale riguardo, occorre constatare, in primo luogo, che tale condizione prevista dal diritto rumeno consente di determinare i titolari effettivi del diritto di ricorso sancito all’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus, senza limitare l’oggetto del ricorso.

58      In secondo luogo, non risulta che, in applicazione di detta condizione, talune categorie di «membri del pubblico» siano private di qualsiasi diritto di ricorso. Al contrario, la necessità di dimostrare un interesse legittimo privato comporta solo l’irricevibilità dei ricorsi dei soggetti che non hanno un nesso concreto con l’atto amministrativo che intendono impugnare. Pertanto, il legislatore rumeno ha evitato di creare un’azione di categoria, senza limitare indebitamente l’accesso alla giustizia.

59      A quest’ultimo proposito, occorre ricordare che la Corte ha dichiarato, per quanto riguarda l’articolo 11 della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 2012, L 26, pag. 1), che attua l’articolo 9, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus, che il legislatore nazionale può limitare i diritti di cui può essere invocata la violazione da un singolo per poter proporre un ricorso giurisdizionale in applicazione di tale articolo 11 ai soli diritti soggettivi, ossia ai diritti individuali (v., in tal senso, sentenza del 28 maggio 2020, Land Nordrhein-Westfalen, C‑535/18, EU:C:2020:391, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).

60      Tali considerazioni valgono, a maggior ragione, per quanto riguarda l’attuazione dell’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus. Come rilevato al punto 53 della presente sentenza, tale disposizione accorda un maggiore potere discrezionale agli Stati membri quando fissano i criteri che consentono di determinare i titolari effettivi del diritto di ricorso da essa previsto rispetto all’attuazione dell’articolo 9, paragrafo 2, di tale convenzione.

61      In terzo e ultimo luogo, la condizione relativa alla dimostrazione di un interesse legittimo privato non si applica alle associazioni di tutela dell’ambiente riconosciute dal diritto rumeno. Queste ultime sono in grado di difendere l’interesse pubblico senza dover attestare di essere state lese individualmente.

62      In tali circostanze, si deve constatare, fatte salve le verifiche spettanti al giudice del rinvio, che risulta che soddisfa i requisiti stabiliti ai punti da 50 a 55 della presente sentenza una condizione che subordina la legittimazione ad agire dei ricorrenti, diversi dalle associazioni di tutela dell’ambiente, contro un atto amministrativo di cui essi non sono destinatari alla dimostrazione di un interesse legittimo privato.

63      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale in forza della quale a un soggetto giuridico diverso da un’organizzazione non governativa per la tutela dell’ambiente è riconosciuta la legittimazione ad agire contro un atto amministrativo di cui non è destinatario solo qualora faccia valere la violazione di un interesse legittimo privato o di un interesse legato a una situazione giuridica direttamente connessa al suo oggetto sociale.

 Sulla prima questione

64      Nel caso di specie, come risulta dal punto 47 della presente sentenza, è pacifico che, nell’ambito del ricorso contro gli atti amministrativi di cui trattasi nel procedimento principale, la AB & CD, per dimostrare la propria legittimazione ad agire, deve dimostrare un interesse legato a una situazione giuridica direttamente connessa al suo oggetto sociale o, come gruppo di persone che compongono tale società, un interesse legittimo privato.

65      Come è stato rilevato al punto 48 della presente sentenza, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, nell’ambito di tale ricorso, né la AB & CD né il gruppo di persone che la compongono hanno dimostrato un interesse legittimo privato e che la AB & CD non ha dimostrato un interesse legato a una situazione giuridica direttamente connessa al suo oggetto sociale.

66      Ne consegue che, alla luce della risposta fornita alla seconda questione, non è più necessario rispondere alla prima questione con la quale il giudice del rinvio cerca di determinare se la AB & CD rientri nella nozione di «pubblico», ossia nella cerchia di persone di cui all’articolo 2, paragrafo 4, della convenzione di Aarhus cui, fatto salvo il rispetto delle condizioni stabilite dagli Stati membri, può essere riconosciuto il diritto di ricorso garantito all’articolo 9, paragrafo 3, di tale convenzione.

 Sulla terza questione

67      Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 9, paragrafi 4 e 5, della convenzione di Aarhus, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che, al fine di garantire il rispetto del requisito della non eccessiva onerosità dei procedimenti giurisdizionali, il giudice chiamato a pronunciarsi sulla condanna alle spese di una parte soccombente, in una controversia in materia ambientale, deve tener conto dell’interesse di tale parte e dell’interesse generale connesso alla tutela dell’ambiente.

68      In via preliminare, occorre ricordare che è stato stabilito, al punto 41 della presente sentenza, che il procedimento principale riguarda, nel merito, il rispetto del diritto ambientale nazionale, di cui all’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus, e rientra quindi nell’ambito di applicazione ratione materiae di tale disposizione.

69      Inoltre, la Corte ha già dichiarato che il paragrafo 4 di tale articolo, il quale specifica i requisiti che il ricorso deve soddisfare, e in particolare il requisito di non essere eccessivamente oneroso, si applica espressamente ai ricorsi di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo (sentenza del 15 marzo 2018, North East Pylon Pressure Campaign e Sheehy, C‑470/16, EU:C:2018:185, punto 48).

70      Di conseguenza, il requisito in base al quale determinati procedimenti giurisdizionali non devono essere eccessivamente onerosi previsto dalla convenzione di Aarhus deve considerarsi applicabile a una procedura come quella in questione nel procedimento principale in quanto è volta a contestare, sulla base del diritto ambientale nazionale, un piano regolatore e un permesso di costruire (v., per analogia, sentenza del 15 marzo 2018, North East Pylon Pressure Campaign e Sheehy, C‑470/16, EU:C:2018:185, punto 49).

71      Occorre precisare che un siffatto requisito si applica indipendentemente dall’esito del procedimento principale, anche ove il ricorso del ricorrente nel procedimento principale sia respinto in quanto irricevibile a causa della mancanza di legittimazione ad agire o di un interesse ad agire. Infatti, resterebbe il fatto che, come ricordato al punto 68 della presente sentenza, il procedimento principale rientra nell’ambito di applicazione ratione materiae dell’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus.

72      Nel merito, occorre ricordare che il requisito della non eccessiva onerosità dei procedimenti giurisdizionali in materia ambientale non vieta affatto ai giudici nazionali di porre spese a carico di un ricorrente. Ciò risulta esplicitamente dall’articolo 3, paragrafo 8, della convenzione di Aarhus, il quale precisa che rimane impregiudicato il potere dei giudici nazionali di esigere un importo ragionevole a titolo di spese processuali in esito ad un procedimento giurisdizionale (v., in tal senso, sentenza del 15 marzo 2018, North East Pylon Pressure Campaign e Sheehy, C‑470/16, EU:C:2018:185, punto 60 nonché giurisprudenza ivi citata).

73      Va altresì ricordato che il requisito che il procedimento non sia eccessivamente oneroso riguarda il complesso dei costi finanziari derivanti dalla partecipazione al procedimento giurisdizionale e che, di conseguenza, il carattere eccessivamente oneroso deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutte le spese sostenute dall’interessato (v., per analogia, sentenza dell’11 aprile 2013, Edwards e Pallikaropoulos, C‑260/11, EU:C:2013:221, punti 27 e 28 nonché giurisprudenza ivi citata).

74      In tale contesto, occorre tener conto tanto dell’interesse della persona che desidera difendere i propri diritti quanto dell’interesse generale connesso alla tutela dell’ambiente. Tale valutazione non può quindi essere compiuta unicamente in relazione alla situazione economica dell’interessato, ma deve anche poggiare su un’analisi oggettiva dell’importo delle spese, e ciò a fortiori in quanto i privati e le associazioni sono naturalmente chiamati a svolgere un ruolo attivo nella tutela dell’ambiente. Pertanto, le spese di un procedimento non devono superare le capacità finanziarie dell’interessato né apparire, ad ogni modo, oggettivamente irragionevoli (v., per analogia, sentenza dell’11 aprile 2013, Edwards e Pallikaropoulos, C‑260/11, EU:C:2013:221, punti 39 e 40).

75      Peraltro, il giudice può tener conto della situazione delle parti in causa, delle ragionevoli possibilità di successo del richiedente, dell’importanza della posta in gioco per quest’ultimo nonché per la tutela dell’ambiente, della complessità del diritto e della procedura applicabili nonché del carattere eventualmente temerario del ricorso nelle varie sue fasi (v., per analogia, sentenza dell’11 aprile 2013, Edwards e Pallikaropoulos, C‑260/11, EU:C:2013:221, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

76      Quanto alle conseguenze che il giudice nazionale deve trarre da tale interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 4, della convenzione di Aarhus, in una controversia come quella di cui al procedimento principale, occorre ricordare che tale disposizione non contiene un obbligo incondizionato e sufficientemente preciso tale da disciplinare direttamente la situazione giuridica dei singoli e che essa è, di conseguenza, priva di effetto diretto (v., in tal senso, sentenza del 15 marzo 2018, North East Pylon Pressure Campaign e Sheehy, C‑470/16, EU:C:2018:185, punti 52 e 53 nonché giurisprudenza ivi citata).

77      Lo stesso vale per l’articolo 9, paragrafo 5, di tale convenzione, nella parte in cui prevede che le parti prendano in considerazione l’introduzione di appositi meccanismi di assistenza diretti ad eliminare o ridurre gli ostacoli finanziari o gli altri ostacoli all’accesso alla giustizia (v., in tal senso, sentenza del 28 luglio 2016, Ordre des barreaux francophones et germanophone e a., C‑543/14, EU:C:2016:605, punto 55).

78      Tuttavia, si deve osservare che tali disposizioni, benché prive di effetto diretto, hanno lo scopo di permettere di assicurare una tutela effettiva dell’ambiente (sentenza del 15 marzo 2018, North East Pylon Pressure Campaign e Sheehy, C‑470/16, EU:C:2018:185, punto 53).

79      Inoltre, il requisito inerente al procedimento «non eccessivamente oneroso», nel settore ambientale, contribuisce al rispetto del diritto ad un ricorso effettivo, sancito dall’articolo 47 della Carta, nonché del principio di effettività secondo cui le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione non devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (sentenza dell’11 aprile 2013, Edwards e Pallikaropoulos, C‑260/11, EU:C:2013:221, punto 33 e giurisprudenza citata).

80      Alla luce delle limitate indicazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale, la Corte non può stabilire in che misura gli articoli da 451 a 453 del codice di procedura civile, che disciplinano, in generale, la questione delle spese nel diritto rumeno e che sembrano applicarsi al procedimento principale, consentano al giudice del rinvio di procedere a una valutazione globale delle spese sostenute dalla parte interessata e di tener conto, nella sua decisione sulle spese, dei criteri di cui ai punti 74 e 75 della presente sentenza. Risulta, inoltre, che tale giudice può soltanto ridurre una parte delle spese, vale a dire quelle corrispondenti agli onorari degli avvocati.

81      Come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 75 e 76 delle sue conclusioni, tenuto conto dell’ampio potere discrezionale di cui dispongono gli Stati membri in sede di attuazione dell’articolo 9, paragrafo 4, della convenzione di Aarhus, la mancata determinazione dettagliata dei costi nel contenzioso ambientale non può considerarsi incompatibile, di per sé, con la regola della non eccessiva onerosità. Spetta, tuttavia, al giudice del rinvio verificare in che misura i meccanismi esistenti nel diritto rumeno siano conformi ai requisiti derivanti da tale articolo 9, paragrafo 4.

82      In tale contesto, occorre ancora ricordare che, al fine di assicurare una tutela giurisdizionale effettiva quando, come nel caso di specie, è in discussione l’applicazione del diritto ambientale nazionale, il giudice del rinvio è tenuto a interpretare il proprio diritto nazionale nella maniera più conforme possibile agli obiettivi enunciati nell’articolo 9, paragrafo 4, della convenzione di Aarhus, di modo che le spese dei procedimenti giurisdizionali non siano eccessivamente onerose (v., in tal senso, sentenze dell’8 marzo 2011, Lesoochranárske zoskupenie, C‑240/09, EU:C:2011:125, punto 50, nonché del 15 marzo 2018, North East Pylon Pressure Campaign e Sheehy, C‑470/16, EU:C:2018:185, punto 57).

83      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 9, paragrafi 4 e 5, della convenzione di Aarhus, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che, al fine di garantire il rispetto del requisito della non eccessiva onerosità dei procedimenti giurisdizionali, il giudice chiamato a pronunciarsi sulla condanna alle spese di una parte soccombente, in una controversia in materia ambientale, deve tener conto di tutte le circostanze del caso di specie, ivi compresi l’interesse di tale parte e l’interesse generale connesso alla tutela dell’ambiente.

 Sulle spese

84      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005

deve essere interpretato nel senso che:

esso non osta a una normativa nazionale in forza della quale a un soggetto giuridico diverso da un’organizzazione non governativa per la tutela dell’ambiente è riconosciuta la legittimazione ad agire contro un atto amministrativo di cui non è destinatario solo qualora faccia valere la violazione di un interesse legittimo privato o di un interesse legato a una situazione giuridica direttamente connessa al suo oggetto sociale.

2)      L’articolo 9, paragrafi 4 a 5, della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370 del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

deve essere interpretato nel senso che:

al fine di garantire il rispetto del requisito della non eccessiva onerosità dei procedimenti giurisdizionali, il giudice chiamato a pronunciarsi sulla condanna alle spese di una parte soccombente, in una controversia in materia ambientale, deve tener conto di tutte le circostanze del caso di specie, ivi compresi l’interesse di tale parte e l’interesse generale connesso alla tutela dell’ambiente.

Firme