Corte di giustizia (Quinta Sezione) 13 luglio 2017
«Impugnazione – Diritto di accesso ai documenti detenuti dalle istituzioni dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso – Articolo 4, paragrafo 3, primo comma – Tutela del processo decisionale di tali istituzioni – Ambiente – Convenzione di Aarhus – Regolamento (CE) n. 1367/2006 – Articolo 6, paragrafo 1 – Interesse pubblico alla divulgazione di informazioni ambientali – Informazioni, trasmesse dalle autorità tedesche alla Commissione europea, riguardanti impianti, situati sul territorio tedesco, oggetto della normativa dell’Unione relativa al sistema di scambi di quote di emissioni di gas a effetto serra – Diniego parziale di accesso»
vSENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
13 luglio 2017 (*)
«Impugnazione – Diritto di accesso ai documenti detenuti dalle istituzioni dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso – Articolo 4, paragrafo 3, primo comma – Tutela del processo decisionale di tali istituzioni – Ambiente – Convenzione di Aarhus – Regolamento (CE) n. 1367/2006 – Articolo 6, paragrafo 1 – Interesse pubblico alla divulgazione di informazioni ambientali – Informazioni, trasmesse dalle autorità tedesche alla Commissione europea, riguardanti impianti, situati sul territorio tedesco, oggetto della normativa dell’Unione relativa al sistema di scambi di quote di emissioni di gas a effetto serra – Diniego parziale di accesso»
Nella causa C‑60/15 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta l’11 febbraio 2015,
Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH, con sede in Stolberg (Germania), rappresentata da S. Altenschmidt e P.-A. Schütter, Rechtsanwälte,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Commissione europea, rappresentata da H. Krämer, F. Clotuche‑Duvieusart e P. Mihaylova, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da J. L. da Cruz Vilaça, presidente di sezione, A. Tizzano (relatore), vicepresidente della Corte, A. Borg Barthet, E. Levits e F. Biltgen, giudici,
avvocato generale: M. Szpunar
cancelliere: M. Aleksejev, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 luglio 2016,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 19 ottobre 2016,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con la sua impugnazione, la Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH (in prosieguo: la «Saint-Gobain») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’11 dicembre 2014, Saint-Gobain Glass Deutschland/Commissione (T‑476/12, non pubblicata, EU:T:2014:1059; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione, del 17 gennaio 2013, con cui è stato negato l’accesso integrale all’elenco trasmesso dalla Repubblica federale di Germania alla Commissione, nell’ambito della procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 1, della decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 130, pag. 1), nella misura in cui tale documento contiene informazioni relative a taluni impianti della Saint‑Gobain, situati sul territorio tedesco, riguardanti le assegnazioni preliminari, nonché le attività e i livelli di capacità con riferimento alle emissioni di biossido di carbonio (CO2) negli anni dal 2005 al 2010, l’efficienza degli impianti e le quote di emissioni annuali preliminarmente assegnate per il periodo compreso tra il 2013 e il 2020 (in prosieguo: la «decisione controversa»).
Contesto normativo
Diritto internazionale
2 L’articolo 4 della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005 (GU 2005, L 124, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Aarhus»), prevede quanto segue:
«1. Fatti salvi i paragrafi che seguono, ciascuna Parte provvede affinché, nel quadro della legislazione nazionale, le autorità pubbliche mettano a disposizione del pubblico le informazioni ambientali loro richieste (...):
a) senza che il pubblico debba far valere un interesse al riguardo;
(...)
4. Una richiesta di informazioni ambientali può essere respinta qualora la divulgazione di tali informazioni possa pregiudicare:
a) la segretezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche, ove sia prevista dal diritto nazionale;
(...)
I motivi di diniego di cui sopra devono essere interpretati in modo restrittivo, tenendo conto dell’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione delle informazioni nonché dell’eventuale attinenza delle informazioni con le emissioni nell’ambiente.
(...)».
Diritto dell’Unione
3 I considerando 1, 2, 4, 6 e 11 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43), sono redatti come segue:
«(1) L’articolo 1, secondo comma, del trattato sull’Unione europea sancisce il concetto di trasparenza, secondo il quale il trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un’unione sempre più stretta tra i popoli dell’Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini.
(2) Questa politica di trasparenza consente una migliore partecipazione dei cittadini al processo decisionale e garantisce una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell’amministrazione nei confronti dei cittadini in un sistema democratico. La politica di trasparenza contribuisce a rafforzare i principi di democrazia e di rispetto dei diritti fondamentali sanciti dall’articolo 6 del Trattato UE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
(...)
(4) Il presente regolamento mira a dare la massima attuazione al diritto di accesso del pubblico ai documenti e a definirne i principi generali e le limitazioni a norma dell’articolo 255, paragrafo 2, del trattato CE.
(...)
(6) Si dovrebbe garantire un accesso più ampio ai documenti nei casi in cui le istituzioni agiscono in veste di legislatore, anche in base a competenze delegate, preservando nel contempo l’efficacia del loro processo di formazione delle decisioni. Nella più ampia misura possibile tali documenti dovrebbero essere resi direttamente accessibili.
(...)
(11) In linea di principio, tutti i documenti delle istituzioni dovrebbero essere accessibili al pubblico. Tuttavia, taluni interessi pubblici e privati dovrebbero essere tutelati mediante eccezioni. Si dovrebbe consentire alle istituzioni di proteggere le loro consultazioni e discussioni interne quando sia necessario per tutelare la propria capacità di espletare le loro funzioni. Nel valutare le eccezioni, le istituzioni dovrebbero tener conto dei principi esistenti nella legislazione comunitaria in materia di protezione dei dati personali, in tutti i settori di attività dell’Unione».
4 L’articolo 1 di tale regolamento, intitolato «Obiettivo», dispone quanto segue:
«L’obiettivo del presente regolamento è di:
a) definire i principi, le condizioni e le limitazioni, per motivi di interesse pubblico o privato, che disciplinano il diritto di accesso ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (in prosieguo le “istituzioni”) sancito dall’articolo 255 del trattato CE in modo tale da garantire l’accesso più ampio possibile;
b) definire regole che garantiscano l’esercizio più agevole possibile di tale diritto; e
c) promuovere le buone prassi amministrative sull’accesso ai documenti».
5 L’articolo 2 del suddetto regolamento, intitolato «Destinatari e campo di applicazione», al paragrafo 3 prevede quanto segue:
«Il presente regolamento riguarda tutti i documenti detenuti da un’istituzione, vale a dire i documenti formati o ricevuti dalla medesima e che si trovino in suo possesso concernenti tutti i settori d’attività dell’Unione europea».
6 L’articolo 4 del medesimo regolamento, intitolato «Eccezioni», dispone quanto segue:
«(...)
2. Le istituzioni rifiutano l’accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue:
– gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale,
– (...)
– gli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile,
a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.
3. L’accesso a un documento elaborato per uso interno da un’istituzione o da essa ricevuto, relativo ad una questione su cui la stessa non abbia ancora adottato una decisione, viene rifiutato nel caso in cui la divulgazione del documento pregiudicherebbe gravemente il processo decisionale dell’istituzione, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.
(...)
5. Uno Stato membro può chiedere all’istituzione di non comunicare a terzi un documento che provenga da tale Stato senza il suo previo accordo.
(...)».
7 L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU 2003, L 41, pag. 26), stabilisce quanto segue:
«Gli Stati membri possono disporre che la richiesta di informazione ambientale sia respinta qualora la divulgazione di tale informazione rechi pregiudizio:
a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche qualora essa sia prevista dal diritto;
(...)».
8 Il considerando 2 del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della Convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006, L 264, pag. 13), è redatto come segue:
«Il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (...) sottolinea l’importanza di fornire adeguate informazioni sull’ambiente e di offrire al pubblico effettive possibilità di partecipare al processo decisionale in materia ambientale, in modo da accrescere la responsabilità e la trasparenza del processo decisionale e contribuire a rafforzare la consapevolezza e il sostegno del pubblico nei confronti delle decisioni adottate. Al pari dei programmi precedenti (...), il sesto programma promuove un’attuazione e un’applicazione più efficaci della normativa comunitaria nel campo della tutela dell’ambiente, in particolare attraverso il controllo del rispetto delle norme comunitarie e l’adozione di misure per contrastare le violazioni della normativa ambientale comunitaria».
9 L’articolo 1 di tale regolamento così dispone:
«1. L’obiettivo del presente regolamento è quello di contribuire all’adempimento degli obblighi derivanti dalla [Convenzione di Aarhus], stabilendo le regole per applicare le disposizioni della convenzione alle istituzioni e agli organi comunitari, e a tal fine:
a) garantisce al pubblico il diritto di accesso alle informazioni ambientali ricevute o elaborate dalle istituzioni o dagli organi comunitari e da essi detenute, e definisce le condizioni generali e le modalità pratiche per l’esercizio di tale diritto;
b) assicura la progressiva disponibilità e diffusione al pubblico delle informazioni ambientali per garantirne la più ampia possibile disponibilità e diffusione sistematica al pubblico, promuovendo in particolare, a tal fine, l’uso di tecnologie di telecomunicazione informatica e/o elettronica, se disponibili;
c) prevede la partecipazione del pubblico riguardo all’elaborazione di piani e programmi in materia ambientale;
d) prevede l’accesso alla giustizia in materia ambientale a livello comunitario alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
2. Nell’applicare le disposizioni del presente regolamento, le istituzioni e gli organi comunitari si adoperano per fornire assistenza e orientamento al pubblico con riguardo all’accesso alle informazioni, alla partecipazione ai processi decisionali e all’accesso alla giustizia in materia ambientale».
10 L’articolo 2, paragrafo 1, del suddetto regolamento così recita:
«Ai fini del presente regolamento, si intende per:
(...)
d) “informazioni ambientali”: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale riguardante:
(...)
iii) le misure (compresi i provvedimenti amministrativi) quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori di cui ai punti i) e ii), nonché le misure o le attività intese a proteggere i suddetti elementi;
(...)».
11 Ai termini dell’articolo 3, primo comma, del regolamento medesimo:
«Il regolamento (CE) n. 1049/2001 si applica a tutte le richieste di accesso alle informazioni ambientali detenute dalle istituzioni e dagli organi comunitari senza discriminazioni basate sulla cittadinanza, la nazionalità o la residenza del richiedente e, qualora si tratti di persone giuridiche, sull’ubicazione della sede legale o del centro effettivo delle loro attività».
12 L’articolo 6 del regolamento n. 1367/2006, intitolato «Applicazione delle eccezioni relative alla richiesta di accesso alle informazioni ambientali», al paragrafo 1 prevede quanto segue:
«Per quanto concerne l’articolo 4, paragrafo 2, primo e terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001, eccezion fatta per le indagini, in particolare quelle relative ad una possibile violazione della normativa comunitaria, si ritiene che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione qualora le informazioni richieste riguardino emissioni nell’ambiente. Circa le altre eccezioni di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001, i motivi del rifiuto di accesso vanno interpretati in modo restrittivo, tenendo conto dell’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione e del fatto che le informazioni richieste riguardino emissioni nell’ambiente».
13 Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, della decisione 2011/278:
«Conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE[,] entro il 30 settembre 2011 gli Stati membri, trasmettono alla Commissione, utilizzando un modulo elettronico da essa fornito, un elenco degli impianti che ricadono nell’ambito della suddetta direttiva situati nel loro territorio, compresi gli impianti individuati a norma dell’articolo 5».
Fatti
14 La Saint-Gobain, società operante nel mercato del vetro a livello mondiale, gestisce impianti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU 2003, L 275, pag. 32).
15 Basandosi sulla decisione 2011/278, la Saint-Gobain ha chiesto alle autorità tedesche competenti la concessione gratuita di quote di emissioni per il terzo periodo previsto nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissioni stabilito da tale direttiva, vale a dire per il periodo compreso tra il 2013 e il 2020.
16 Tale decisione prevede sostanzialmente che gli Stati membri calcolino il numero provvisorio di quote di emissioni assegnate gratuitamente a ciascuno degli impianti esistenti sulla base dei valori di riferimento determinati dalla Commissione europea. L’articolo 15, paragrafo 1, di detta decisione dispone, in particolare, che i risultati di tali calcoli sono inseriti nell’elenco degli impianti che ricadono nell’ambito della direttiva 2003/87 situati nel territorio di ciascuno Stato membro e che ogni Stato trasmette tale elenco alla Commissione a fini di verifica.
17 Con lettera del 3 luglio 2012, la Saint-Gobain ha chiesto alla Commissione, sulla base dei regolamenti nn. 1049/2001 e 1367/2006, di aver accesso alla tabella Excel trasmessa dalla Repubblica federale di Germania alla Commissione nell’ambito della procedura prevista in detto articolo 15, paragrafo 1. Tale tabella contiene informazioni relative a taluni impianti della Saint-Gobain situati sul territorio tedesco. In particolare, la Saint-Gobain ha chiesto l’accesso ai dati relativi alle «capacità installate iniziali» trasmessi per ciascun sottoimpianto e al numero provvisorio annuo di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ad ognuno dei suoi sottoimpianti per il periodo compreso tra il 2013 e il 2020.
18 Con lettera del 23 luglio 2012, la Direzione generale per l’Azione per il clima della Commissione ha respinto la domanda della Saint-Gobain, basandosi sull’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001.
19 Successivamente, le autorità tedesche hanno reso pubblico l’elenco degli impianti interessati e le quote di emissioni annue provvisoriamente assegnate per ogni singolo impianto.
20 Il 7 agosto 2012 la Saint-Gobain ha presentato una domanda di conferma di accesso ai documenti ai sensi del regolamento n. 1049/2001.
21 Con lettera del 4 settembre 2012, la Commissione ha prorogato il termine di risposta di quindici giorni lavorativi, ossia fino al 25 settembre 2012.
22 Tuttavia, con lettera del 25 settembre 2012, la Commissione ha informato la Saint‑Gobain che non poteva comunicarle una decisione definitiva entro il termine fissato, poiché le autorità tedesche, che erano state consultate in quanto autori delle informazioni richieste, non avevano ancora inviato alcuna risposta.
23 Il 28 settembre 2012 la Saint-Gobain ha invitato la Commissione a pronunciarsi sulla sua domanda di conferma entro il 15 ottobre 2012.
24 Il 17 gennaio 2013 la Commissione, con la decisione controversa, ha concesso un accesso parziale alle informazioni richieste, ossia alle informazioni rese pubbliche dalle autorità tedesche, nonché a talune altre informazioni non essenziali contenute nella tabella Excel e ha negato l’accesso alle restanti informazioni.
25 La Commissione ha fondato la propria decisione di diniego sull’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001, considerando che la divulgazione integrale delle informazioni richieste pregiudicherebbe seriamente il suo processo decisionale ancora in corso e riguardava numerosi impianti in più Stati membri. Secondo tale istituzione, una comunicazione integrale di dette informazioni consentirebbe al pubblico e, in particolare, alle imprese interessate di sollevare questioni o di formulare censure nei confronti delle informazioni trasmesse dagli Stati membri, circostanza che rischierebbe di interferire nel processo decisionale. Tali interferenze rischierebbero, a loro volta, di ritardare seriamente detto processo decisionale e di nuocere al dialogo tra la Commissione e gli Stati membri.
26 Poiché le informazioni richieste sono state fornite dalla Repubblica federale di Germania, la Commissione, sulla base dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1049/2001, ha consultato tale Stato membro, il quale si è opposto alla divulgazione delle stesse. Quest’ultimo, al pari della Commissione, ha giustificato la sua opposizione sul fondamento dell’eccezione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, di tale regolamento. In particolare, esso ha fatto valere che la Commissione non aveva ancora adottato una decisione relativa a dette informazioni e che l’adozione di tale decisione entro i termini impartiti era fortemente attesa. La Commissione ha ritenuto che tali motivi fossero prima facie pertinenti.
27 Nella decisione controversa la Commissione ha anzitutto constatato l’insussistenza di un interesse pubblico prevalente, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento, che giustificasse la divulgazione integrale delle informazioni richieste, precisando al contempo che gli interessi invocati dalla Saint-Gobain nella propria domanda erano di natura puramente privata. Tale istituzione, poi, ha considerato che, nel caso di specie, gli interessi prioritari erano di assicurare l’adozione di decisioni senza alcuna interferenza esterna e di preservare il clima di fiducia tra la Commissione e le autorità tedesche. Inoltre, la Commissione ha ricordato che una parte significativa delle informazioni richieste era già stata resa pubblica da tali autorità e ha affermato che il pubblico aveva dunque avuto accesso ai principali elementi del progetto di assegnazione armonizzata di quote di emissioni a titolo gratuito.
28 Infine, in detta decisione, la Commissione ha precisato che, anche supponendo che le informazioni richieste dalla Saint-Gobain costituissero informazioni ambientali, a differenza delle eccezioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, primo e terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001, l’articolo 6 del regolamento n. 1367/2006 non conteneva alcuna disposizione che consentisse di escludere l’applicazione dell’eccezione prevista all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
29 Il 31 ottobre 2012 la Saint-Gobain ha proposto un ricorso di annullamento delle decisioni implicite della Commissione del 4 e del 25 settembre 2012. A seguito dell’adozione, il 17 gennaio 2013, della decisione controversa, la Saint-Gobain ha chiesto l’autorizzazione ad adeguare le sue conclusioni. Avendo accolto tale domanda, il Tribunale ha considerato che il ricorso riguardava ormai unicamente l’annullamento di quest’ultima decisione.
30 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha rigettato i due motivi sollevati dalla Saint-Gobain e ha respinto il ricorso.
Conclusioni delle parti
31 La Saint-Gobain chiede che la Corte voglia:
– annullare la sentenza impugnata e la decisione controversa;
– in subordine, annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa dinanzi al Tribunale;
– condannare la Commissione alle spese.
32 La Commissione chiede il rigetto dell’impugnazione e la condanna della Saint‑Gobain alle spese.
Sull’impugnazione
33 A sostegno della sua impugnazione, la Saint-Gobain deduce, in sostanza, due motivi. Il primo motivo, suddiviso in due parti, riguarda un’erronea interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n. 1367/2006, in quanto il Tribunale, da un lato, ha effettuato un’ampia interpretazione di tali disposizioni e, dall’altro, non ha riconosciuto l’esistenza, nel caso di specie, di un interesse pubblico prevalente che giustificasse la divulgazione delle informazioni ambientali richieste. Il secondo motivo verte su un’erronea applicazione dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1049/2001.
Argomenti delle parti
34 Con la prima parte del primo motivo la Saint-Gobain fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel disattendere i requisiti che discendono dal regolamento n. 1367/2006, in particolare dal suo articolo 6, paragrafo 1, seconda frase, riguardo alla necessità di interpretare «restrittivamente» le eccezioni di cui all’articolo 4 del regolamento n. 1049/2001, tra cui, segnatamente, quella prevista al paragrafo 3, primo comma, di quest’ultimo, intesa a tutelare il processo decisionale delle istituzioni, al fine di negare l’accesso alle informazioni ambientali.
35 Dopo aver rilevato che il Tribunale ha constatato che le informazioni per le quali l’accesso è stato richiesto nel caso di specie sono «informazioni ambientali» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1367/2006, la Saint-Gobain osserva che, in presenza di informazioni del genere, le istituzioni dell’Unione sono tenute a rispettare le disposizioni di detto regolamento, il quale mira ad applicare a tali istituzioni la Convenzione di Aarhus, che costituisce parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione e di cui il Tribunale avrebbe dovuto tener conto.
36 Orbene, tale Convenzione non conterrebbe alcuna disposizione di carattere generale paragonabile a quella di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, la quale prevede che l’accesso alle informazioni ambientali sia negato nel caso in cui la divulgazione delle stesse pregiudicherebbe seriamente il processo decisionale delle autorità pubbliche interessate. Al contrario, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), di detta Convenzione, in una situazione come quella del caso di specie, una domanda di accesso ad informazioni ambientali potrebbe essere respinta solo qualora la loro divulgazione possa pregiudicare la segretezza delle «deliberazioni interne delle autorità pubbliche», ove sia prevista dal diritto nazionale.
37 Tale motivo di diniego sarebbe inoltre identico a quello previsto all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2003/4, il cui obiettivo è di applicare la Convenzione di Aarhus negli ordinamenti giuridici degli Stati membri.
38 Di conseguenza, sia in base al regolamento n. 1049/2001 sia ai sensi di tale direttiva, il motivo di diniego di cui trattasi dovrebbe essere inteso, come risulterebbe anche dalla giurisprudenza nazionale tedesca, nel senso che riguarda unicamente le deliberazioni interne relative all’adozione delle decisioni, e non gli elementi anteriori a tali deliberazioni, come i dati su cui queste si basano.
39 Il Tribunale, per contro, avrebbe interpretato in senso ampio l’eccezione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, di detto regolamento. Infatti, esso avrebbe considerato che il diniego di accesso alle informazioni richieste si giustificherebbe, nel caso di specie, al fine di evitare influenze esterne che potrebbero ostacolare il normale svolgimento del processo decisionale in corso, in particolare, causando ritardi significativi nel processo di verifica delle informazioni trasmesse alla Commissione nell’ambito del procedimento in questione e comportando tensioni con gli Stati membri che hanno trasmesso dette informazioni, che possono compromettere il dialogo tra la Commissione e detti Stati membri.
40 Orbene, secondo la Saint-Gobain, la sola possibilità che la divulgazione delle informazioni ambientali, come quelle di cui trattasi nel caso di specie, susciti censure non può giustificare la loro natura riservata, dato che censure del genere da parte del pubblico, risultanti dalla trasparenza dei procedimenti amministrativi, sono la conseguenza auspicabile della normativa in questione. Infatti, tali censure contribuirebbero proprio al perseguimento degli obiettivi di detta normativa, tra cui, in particolare, quello di adottare migliori decisioni in materia ambientale sulla base di informazioni soggette al controllo del pubblico. Inoltre, la Saint-Gobain precisa che né il regolamento n. 1367/2006 né la direttiva 2003/4 prevedono motivi di diniego d’accesso riguardanti la tutela dei rapporti tra la Commissione e gli Stati membri.
41 Infine, la Saint-Gobain sostiene che il Tribunale, ai punti da 80 a 82 e 87 della sentenza impugnata, si è erroneamente basato, più volte, su una giurisprudenza della Corte relativa al regolamento n. 1049/2001 che non concerne l’accesso ad informazioni ambientali nell’ambito di un procedimento amministrativo pendente dinanzi alla Commissione.
42 La Commissione ribatte eccependo anzitutto l’irricevibilità del primo motivo di impugnazione. Infatti, anzitutto, se tale motivo dovesse essere interpretato come inteso a rimettere in discussione la legittimità del regolamento n. 1367/2006 alla luce delle disposizioni della Convenzione di Aarhus, esso modificherebbe l’oggetto della controversia dinanzi al Tribunale. Dal momento, poi, che tale primo motivo potrebbe essere inteso come volto a contestare al Tribunale di aver disatteso l’esigenza di interpretare l’eccezione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001 alla luce della nozione di «deliberazioni interne delle autorità pubbliche» contenuta nell’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), della Convenzione di Aarhus, esso si baserebbe su un argomento che non è stato presentato né discusso dinanzi al Tribunale. Infine, detto motivo non identificherebbe con precisione i punti contestati della motivazione della sentenza impugnata.
43 In ogni caso, secondo la Commissione, il primo motivo d’impugnazione è infondato. Infatti, in primo luogo, sia il testo dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), della Convenzione di Aarhus sia quello dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2003/4 non farebbero riferimento alle «deliberazioni interne», bensì semplicemente alle «deliberazioni» delle autorità pubbliche. Orbene, tenuto conto del fatto che tutti gli Stati membri, al pari dell’Unione, sono parti della Convenzione di Aarhus, vi sarebbe motivo di ritenere che il legislatore dell’Unione, con la direttiva 2003/4, non intendesse imporre agli Stati membri obblighi sostanziali diversi da quelli imposti agli organi dell’Unione dai regolamenti nn. 1049/2001 e 1367/2006.
44 In secondo luogo, un’interpretazione della nozione di «deliberazioni» secondo cui quest’ultima riguarderebbe unicamente le operazioni interne di un’autorità pubblica sarebbe solo una delle possibili interpretazioni di tale nozione in base alle indicazioni contenute nella «Guida all’applicazione della convenzione di Aarhus» che la Corte potrebbe prendere in considerazione per interpretare l’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001.
45 In terzo luogo, il criterio accolto dall’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), della Convenzione di Aarhus, come dall’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento, non sarebbe il contenuto del documento, bensì gli «effetti negativi» della divulgazione di tale contenuto. Di conseguenza, anche se un documento non fa riferimento alle deliberazioni interne di un’autorità pubblica, bensì, unicamente, agli elementi in base ai quali la sua decisione è stata adottata, l’accesso a tale documento potrebbe essere negato in applicazione di quest’ultima disposizione.
Giudizio della Corte
Sulla ricevibilità
46 La Commissione contesta, anzitutto, la ricevibilità del primo motivo nel caso in cui quest’ultimo debba essere inteso come volto a rimettere in discussione la validità del regolamento n. 1367/2006 alla luce delle disposizioni della Convenzione di Aarhus.
47 Tuttavia, poiché la Saint-Gobain ha espressamente affermato nella replica che con il motivo in questione non intendeva affatto rimettere in discussione la validità di detto regolamento e la Commissione ne ha preso atto nella controreplica, non occorre più pronunciarsi su tale argomento della Commissione.
48 Quest’ultima, poi, fa valere sostanzialmente che il primo motivo d’impugnazione è irricevibile in quanto si basa su un argomento che non sarebbe stato addotto né discusso dinanzi al Tribunale.
49 Al riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, l’impugnazione non può modificare l’oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale.
50 Pertanto, secondo una giurisprudenza consolidata, in sede di impugnazione, la competenza della Corte è limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi ai giudici di primo grado. Di conseguenza, una parte non può sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che non aveva sollevato dinanzi al Tribunale, dato che ciò equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in sede di impugnazione è limitata, una controversia più ampia di quella su cui il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi (ordinanza del presidente della Corte del 7 luglio 2016, Fapricela/Commissione, C‑510/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:547, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).
51 Tuttavia, un argomento non dedotto in primo grado non può essere considerato un motivo nuovo, irricevibile in sede di impugnazione, se rappresenta un mero ampliamento di un argomento già sviluppato nell’ambito di un motivo presentato nel ricorso dinanzi al Tribunale (sentenza del 10 aprile 2014, Areva e a./Commissione, C‑247/11 P e C‑253/11 P, EU:C:2014:257, punto 114 nonché giurisprudenza ivi citata).
52 Nel caso di specie si deve osservare che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 31 delle sue conclusioni, la Saint-Gobain ha dedotto dinanzi al Tribunale una violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006, sostenendo che i motivi di diniego di accesso devono essere interpretati restrittivamente. A tal fine, la Saint-Gobain ha fatto espresso riferimento all’obiettivo di quest’ultimo regolamento, ovvero l’attuazione della Convenzione di Aarhus.
53 Orbene, con la prima parte del primo motivo d’impugnazione, la Saint-Gobain contesta al Tribunale di aver commesso un errore di diritto nel dichiarare che l’eccezione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001 si applica sia ai documenti prodotti nell’ambito del processo decisionale sia ai documenti direttamente connessi alle questioni trattate in tale processo. La Saint-Gobain sostiene che tale interpretazione è contraria all’articolo 6, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n. 1367/2006, letto alla luce della Convenzione di Aarhus, che quest’ultimo regolamento mira ad attuare, in particolare dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), di tale Convenzione.
54 È vero che la Saint-Gobain, nel suo ricorso in primo grado, non ha espressamente menzionato l’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), della Convenzione di Aarhus. Tuttavia, essa ha sostenuto che l’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001 adottata dalla Commissione non era conforme all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006.
55 Pertanto, dato che la prima parte del primo motivo d’impugnazione riguarda una violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001, l’argomento sollevato dalla Saint-Gobain costituisce un mero ampliamento di un argomento già sviluppato nell’ambito di un motivo presentato nel ricorso in primo grado e non può quindi essere considerato irricevibile.
56 Infine, la Commissione fa valere che l’impugnazione non identifica con precisione i punti contestati della sentenza impugnata.
57 Al riguardo, si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura, i motivi e gli argomenti di diritto invocati devono identificare con precisione i punti della motivazione della decisione del Tribunale che sono contestati. Un’impugnazione che non identifica i punti contestati della sentenza impugnata e l’errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso è irricevibile (v., in tal senso, sentenza del 22 settembre 2016, NIOC e a./Consiglio, C‑595/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:721, punti 95 e 96).
58 Orbene, nel caso di specie, con la prima parte del primo motivo, la Saint-Gobain fa espresso riferimento ai punti da 80 a 82 nonché 87 della sentenza impugnata. Inoltre, poiché essa contesta al Tribunale di non aver tenuto conto della Convenzione di Aarhus nella sua interpretazione dell’articolo 6 del regolamento n. 1367/2006, le era manifestamente impossibile identificare i punti precisi di tale sentenza. Ne consegue che l’impugnazione soddisfa i requisiti di cui all’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura.
59 Alla luce di quanto precede, occorre respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione.
Nel merito
60 In via preliminare, si deve ricordare che, conformemente al suo considerando 1, il regolamento n. 1049/2001 è riconducibile all’intento espresso dall’articolo 1, secondo comma, del Trattato UE, inserito con il Trattato di Amsterdam, di segnare una nuova tappa nel processo di creazione di un’unione sempre più stretta tra i popoli dell’Europa, in cui le decisioni siano adottate nel modo più trasparente possibile e più vicino possibile ai cittadini. Come ricorda il considerando 2 di detto regolamento, il diritto di accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni è connesso al carattere democratico di queste ultime (sentenza del 1° luglio 2008, Svezia e Turco/Consiglio, C‑39/05 P e C‑52/05 P, EU:C:2008:374, punto 34).
61 A tal fine, il medesimo regolamento, come indicano il considerando 4 e l’articolo 1 dello stesso, mira a conferire al pubblico un diritto di accesso ai documenti delle istituzioni che sia il più ampio possibile (sentenza del 14 novembre 2013, LPN e Finlandia/Commissione, C‑514/11 P e C‑605/11 P, EU:C:2013:738, punto 40 nonché giurisprudenza ivi citata).
62 È vero che detto diritto d’accesso è assoggettato a determinati limiti basati su motivi di interesse pubblico o privato. In particolare, e in conformità con il suo considerando 11, il regolamento n. 1049/2001 prevede, all’articolo 4, un regime di eccezioni che autorizza le istituzioni a negare l’accesso a un documento nel caso in cui la divulgazione di quest’ultimo pregiudichi uno degli interessi protetti da tale articolo (sentenza del 21 settembre 2010, Svezia e a./API e Commissione, C‑514/07 P, C‑528/07 P e C‑532/07 P, EU:C:2010:541, punti 70 e 71, nonché giurisprudenza ivi citata).
63 Tuttavia, dal momento che tali eccezioni derogano al principio del più ampio accesso possibile del pubblico ai documenti, esse devono essere interpretate ed applicate in senso restrittivo (sentenze del 18 dicembre 2007, Svezia/Commissione, C‑64/05 P, EU:C:2007:802, punto 66, nonché del 21 luglio 2011, Svezia/MyTravel e Commissione, C‑506/08 P, EU:C:2011:496, punto 75).
64 Per quanto concerne le informazioni ambientali detenute dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione, il regolamento n. 1367/2006 persegue l’obiettivo, ai sensi del suo articolo 1, di garantirne la più ampia possibile sistematica disponibilità e diffusione (v., in tal senso, sentenza del 23 novembre 2016, Commissione/Stichting Greenpeace Nederland e PAN Europe, C‑673/13 P, EU:C:2016:889, punto 52).
65 Se è vero che, in base all’articolo 3 del regolamento n. 1367/2006, il regolamento n. 1049/2001, e segnatamente l’articolo 4 dello stesso, si applica, in linea di principio, a tutte le richieste di accesso a tali informazioni ambientali detenute dalle istituzioni dell’Unione, l’articolo 6 del regolamento n. 1367/2006 aggiunge norme più specifiche relative a tali domande che, in parte, favoriscono e, in parte, limitano l’accesso ai documenti (sentenza del 14 novembre 2013, LPN e Finlandia/Commissione, C‑514/11 P e C‑605/11 P, EU:C:2013:738, punto 53).
66 In particolare, dall’articolo 6, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n. 1367/2006 risulta che, per quanto concerne in particolare l’eccezione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, prima frase, del regolamento n. 1049/2001, il motivo del rifiuto di accesso va interpretato restrittivamente, tenendo conto dell’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione e del fatto che le informazioni richieste riguardino emissioni nell’ambiente (v., in tal senso, sentenza del 14 novembre 2013, LPN e Finlandia/Commissione, C‑514/11 P e C‑605/11 P, EU:C:2013:738, punto 83).
67 È alla luce di tali disposizioni e principi che si deve esaminare la prima parte del primo motivo d’impugnazione.
68 Ai punti da 79 a 82 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato, in primo luogo, che il processo decisionale di cui trattasi nel caso di specie era un procedimento amministrativo diretto ad assegnare in modo armonizzato quote di emissioni a titolo gratuito e che, alla data di adozione della decisione controversa, tale procedimento amministrativo non era ancora concluso.
69 In secondo luogo, esso ha rilevato che detto procedimento amministrativo «meritava una tutela rafforzata». Infatti, sussisterebbe un aumento del rischio che l’accesso ai documenti interni del procedimento interessato abbia ripercussioni pregiudizievoli sul processo decisionale. Queste informazioni potrebbero essere utilizzate dalle parti interessate al fine di esercitare un’influenza in modo mirato, il che potrebbe pregiudicare soprattutto la qualità della decisione finale.
70 In terzo luogo, esso ha rilevato che i procedimenti amministrativi sono soggetti a termini rigorosi, il cui rispetto sarebbe messo in pericolo se la Commissione dovesse, durante il procedimento, esaminare le reazioni alle discussioni svoltesi nel suo ambito e rispondere alle stesse.
71 In quarto luogo, esso ha considerato che l’attività amministrativa della Commissione non richiede un accesso ai documenti ampio tanto quanto quello riguardante l’attività legislativa di un’istituzione dell’Unione, il quale, ai sensi del considerando 6 del regolamento n. 1049/2001, dovrebbe essere più ampio.
72 Ai punti da 86 a 90 della sentenza impugnata, poi, il Tribunale ha respinto l’argomento della Saint-Gobain secondo cui le informazioni richieste non vertono sulla verifica da parte della Commissione dell’informazione trasmessa dagli Stati membri conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, della decisione 2011/278, bensì sulla tabella inviata dalle autorità tedesche alla Commissione, e non si può quindi ritenere che esse riguardino il processo decisionale stesso.
73 Per giungere a tale conclusione, il Tribunale ha considerato che, con l’utilizzo dell’espressione «relativo a una questione», il legislatore non ha inteso limitare la portata delle informazioni rientranti nell’eccezione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001 ai soli documenti prodotti nell’ambito del processo decisionale in questione e che l’utilizzo di tale espressione consente altresì di applicare tale disposizione ai documenti direttamente connessi alle questioni trattate in detto processo.
74 Pertanto, secondo il Tribunale, poiché le informazioni alle quali la Saint-Gobain ha chiesto di aver accesso sono informazioni direttamente connesse alla questione esaminata nell’ambito del processo decisionale in corso al momento di adozione della decisione controversa, esse «riguardavano una questione su cui l’istituzione non [aveva] ancora adottato una decisione».
75 Occorre rilevare che l’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001 effettuata dal Tribunale, confondendo le nozioni di processo decisionale e di procedimento amministrativo, comporta l’estensione dell’ambito di applicazione dell’eccezione al diritto di accesso prevista da tale disposizione fino a consentire ad un’istituzione dell’Unione di negare l’accesso a qualsiasi documento, compresi quelli contenenti informazioni ambientali, detenuto da quest’ultima, nella misura in cui tale documento è direttamente connesso alle questioni trattate nell’ambito di un procedimento amministrativo pendente dinanzi a tale istituzione.
76 Orbene, la nozione di «processo decisionale» contenuta in tale disposizione dev’essere intesa come riferita all’adozione della decisione, senza ricomprendere l’intero procedimento amministrativo che ha portato all’adozione di quest’ultima.
77 Un’interpretazione del genere risulta, anzitutto, dal testo stesso di detta disposizione, che fa riferimento ai documenti «riguardanti una questione su cui [l’istituzione dell’Unione] non ha ancora adottato una decisione».
78 Tale interpretazione, poi, risponde all’esigenza di interpretare restrittivamente l’articolo 4, paragrafo 3, prima frase, del regolamento n. 1049/2001, esigenza che è ancora più forte se i documenti di cui è chiesta la comunicazione contengono informazioni ambientali.
79 Infine, per quanto concerne tali documenti, detta interpretazione si impone anche con riferimento alla finalità del regolamento n. 1367/2006 che, secondo il suo titolo, consiste nell’applicare alle istituzioni e agli organi dell’Unione le disposizioni della Convenzione di Aarhus.
80 È vero che l’articolo 6 di tale regolamento si limita ad indicare che l’eccezione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001 dev’essere interpretata restrittivamente, senza precisare la nozione di «processo decisionale» ai sensi di tale disposizione.
81 Tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 76 delle sue conclusioni, la Convenzione di Aarhus dispone, all’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), che una richiesta di informazioni ambientali può essere respinta qualora la divulgazione di tali informazioni possa pregiudicare la segretezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche, ove sia prevista dal diritto nazionale, e non l’insieme del procedimento amministrativo in esito al quale tali autorità deliberano.
82 In tale contesto occorre quindi considerare, anzitutto, che la circostanza richiamata dal Tribunale al punto 79 della sentenza impugnata, secondo cui il procedimento amministrativo di cui trattasi non si era ancora concluso alla data di adozione della decisione controversa, non consente, di per sé, di dimostrare che il processo decisionale della Commissione sarebbe stato seriamente pregiudicato in caso di divulgazione dei documenti richiesti.
83 Contrariamente, poi, all’affermazione, contenuta nel punto 80 della sentenza impugnata, secondo cui il procedimento amministrativo in questione merita una tutela rafforzata, ciò che deve prevalere, in realtà, è l’obbligo di interpretazione restrittiva dell’eccezione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001, come giustamente rilevato dallo stesso Tribunale al punto 63 della sentenza impugnata. Pertanto, il mero riferimento ad un rischio di ripercussioni pregiudizievoli connesso all’accesso a documenti interni e alla possibilità che gli interessati possano esercitare un’influenza sul procedimento non è sufficiente a dimostrare che la divulgazione di detti documenti pregiudicherebbe seriamente il processo decisionale dell’istituzione interessata.
84 Inoltre, sebbene, in base al considerando 2 del regolamento n. 1367/2006, sia necessario offrire al pubblico effettive possibilità di partecipazione al processo decisionale in materia di ambiente, in modo da accrescere la responsabilità e la trasparenza nell’ambito di adozione delle decisioni, detto regolamento non richiede affatto, contrariamente a quanto considerato dal Tribunale al punto 81 della sentenza impugnata, che la Commissione esamini le reazioni del pubblico e risponda alle stesse a seguito della divulgazione di documenti, contenenti informazioni ambientali, relativi ad un procedimento amministrativo in corso e attestanti le discussioni che hanno avuto luogo in seno a quest’ultimo. Ciò considerato, non si può quindi ritenere che tale divulgazione comprometta il rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi condotti dalla Commissione.
85 Infine, occorre ricordare che, sebbene l’attività amministrativa della Commissione non richieda un accesso ai documenti ampio tanto quanto quello riguardante l’attività legislativa di un’istituzione dell’Unione, ciò non significa affatto che essa non rientri nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1049/2001, poiché quest’ultimo, conformemente al suo articolo 2, paragrafo 3, si applica a tutti i documenti detenuti da un’istituzione, vale a dire prodotti o ricevuti dalla medesima e che si trovano in suo possesso, concernenti tutti i settori d’attività dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 21 luglio 2011, Svezia/MyTravel e Commissione, C‑506/08 P, EU:C:2011:496, punti 87 e 88, nonché giurisprudenza ivi citata).
86 Tenuto conto delle suesposte considerazioni, si deve rilevare che, non avendo interpretato restrittivamente l’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento, come richiesto dall’articolo 6, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n. 1367/2006, il Tribunale ha commesso un errore di diritto.
87 Di conseguenza, essendo fondata la prima parte del primo motivo d’impugnazione, occorre annullare la sentenza impugnata, senza necessità di esaminare la seconda parte di quest’ultimo e il secondo motivo d’impugnazione.
Sulle conseguenze dell’annullamento della sentenza impugnata
88 Conformemente all’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, questa, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo, oppure statuire definitivamente essa stessa sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta.
89 Nella specie, la Corte deve statuire definitivamente sulla controversia, giacché lo stato degli atti lo consente.
90 Nel suo ricorso di annullamento, la Saint-Gobain ha sollevato due motivi, di cui il primo riguarda la violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), iii), e con l’articolo 6, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n. 1367/2006.
91 Come ricordato ai punti da 25 a 28 della presente sentenza, la Commissione ha ritenuto, nella decisione controversa, che una comunicazione integrale delle informazioni di cui trattasi consentirebbe al pubblico e, in particolare, alle imprese interessate di sollevare questioni o di formulare censure nei confronti delle informazioni trasmesse dagli Stati membri, circostanza che rischierebbe di interferire nel processo decisionale sia dinanzi alla Commissione sia dinanzi agli Stati membri. Tali interferenze rischierebbero, a loro volta, di ritardare seriamente detto processo decisionale e di nuocere al dialogo tra la Commissione e gli Stati membri. La Commissione ha altresì considerato pertinente la circostanza che essa non aveva ancora adottato una decisione relativa a dette informazioni e che si attendeva l’adozione di tale decisione entro i termini impartiti. Tale istituzione ha aggiunto che, nel caso di specie, era essenziale garantire che la decisione in questione potesse essere adottata in assenza di interferenze esterne e che il clima di fiducia tra la Commissione e le autorità tedesche fosse preservato.
92 Orbene, tenuto conto dei motivi che figurano ai punti da 75 a 81 della presente sentenza, tali considerazioni non consentono di dimostrare che la divulgazione delle informazioni ambientali avrebbe seriamente pregiudicato il processo decisionale della Commissione, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001, letto alla luce dell’articolo 6, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n. 1367/2006.
93 Di conseguenza, si deve accogliere il primo motivo del ricorso di annullamento e annullare la decisione controversa, senza che sia necessario esaminare il secondo motivo di tale ricorso.
Sulle spese
94 Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
95 Poiché la Commissione è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese sostenute dalla Saint-Gobain sia in primo grado sia nel presente procedimento di impugnazione, conformemente alla domanda di quest’ultima.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce:
1) La sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’11 dicembre 2014, Saint-Gobain Glass Deutschland/Commissione (T‑476/12, non pubblicata, EU:T:2014:1059), è annullata.
2) La decisione della Commissione, del 17 gennaio 2013, con cui è stato negato l’accesso integrale all’elenco trasmesso dalla Repubblica federale di Germania alla Commissione, nell’ambito della procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 1, della decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nei limiti in cui tale documento contiene informazioni relative a taluni impianti della Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH, situati sul territorio tedesco, riguardanti le assegnazioni preliminari, nonché le attività e i livelli di capacità con riferimento alle emissioni di biossido di carbonio (CO2) negli anni dal 2005 al 2010, l’efficienza degli impianti e le quote di emissioni annuali preliminarmente assegnate per il periodo compreso tra il 2013 e il 2020, è annullata.
3) La Commissione europea è condannata alle spese sostenute dalla Saint‑Gobain Glass Deutschland GmbH in primo grado, nonché nell’ambito del presente procedimento di impugnazione.
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