Cass. Sez. III n.27259 del 12 luglio 2007 (Up 18 mag. 2007)
Pres. Lupo Est. Ianniello Ric. Necco
Aria. Comunicazione analisi periodica emissioni

La funzione che la norma di legge assegna alle prescrizioni impartibili in sede di autorizzazione all'esercizio di un impianto che può dar luogo ad emissioni nell'atmosfera è quella di assicurare l'effettività del controllo pubblico su tali emissioni contro il pericolo dell'inquinamento non solo nel momento della costruzione dell'impianto e dell'avvio del relativo esercizio ma anche nel corso di quest'ultimo. Per cui la comunicazione all'autorità che ha autorizzato l'attività potenzialmente inquinante dei risultati dell'analisi periodica di tali emissioni imposta dall'autorizzazione presenta l'evidente funzione di potenziare le possibilità di controllo da parte dell'autorità nel corso del normale esercizio dell'impianto.

 

Svolgimento del processo

Con sentenza del 30 maggio 2005, il Tribunale di Vicenza ha condannato alla pena di euro 200,00 di ammenda Giuseppe Necco, dichiarandolo colpevole del reato di cui all’art. 25, comma 2° del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 (oggi trasfuso nel comma 20 dell’art. 279 del D.P.R. 3 aprile 2006 n. 152), per non avere osservato, in qualità di dipendente delegato alla tutela dell’ambiente della s.p.a. Rino Mastrotto Group, le prescrizioni dell’autorizzazione n. 593 del 29 marzo 1999 relativamente all’invio annuale alla provincia di Vicenza dei referti delle analisi delle emissioni in atmosfera dell’impianto termico di tale società per l’anno 2002. Come accertato in Trissino l’11 agosto 2003.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo:

1 - la violazione dell’art. 1 cod. pen. (principi di legalità e di determinatezza della fattispecie penale).

L’autorizzazione del 1999 prevedeva un controllo annuale ed uno semestrale delle immissioni in atmosfera e disponeva l’invio dei risultati alla Provincia (obbligo poi abolito con la successiva autorizzazione del 11 agosto 2003), senza stabilire termini di decadenza per l’adempimento di tale obbligo, che il Tribunale ha invece ritenuto da assolvere subito dopo l’acquisizione dei risultati (nel caso in esame i dati dell’anno 2002, insieme a quelli relativi al primo semestre del 2003, erano stati inviati il 19 agosto 2003).

Interpretata in tale ultimo senso, la illegittimità costituzionale di tale norma di legge per indeterminatezza deriverebbe dal fatto di essere una norma in bianco che rinvia ad un atto amministrativo che stabilisce un obbligo ma non stabilisce il tempo dell’adempimento e tuttavia sanziona il ritardo di esso.

Concludendo, secondo il ricorrente, o si ritiene che una norma penale che punisce il ritardo nella comunicazione dei dati indicati all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione non esista oppure ne va ritenuta l’illegittimità costituzionale.

2 - il vizio di motivazione, laddove il Tribunale ha ritenuto in maniera meramente assertiva che l’invio dei dati rilevati debba avvenire nel periodo immediatamente successivo all’effettuazione dei controlli.

Il ricorrente chiede pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

 

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

La funzione che la norma di legge assegna alle prescrizioni impartibili in sede di autorizzazione all’esercizio di un impianto che può dar luogo ad emissioni nell’atmosfera è quella di assicurare l’effettività del controllo pubblico su tali emissioni contro il pericolo dell’inquinamento non solo nel momento della costruzione dell’impianto e dell’avvio del relativo esercizio ma anche nel corso di quest’ultimo.

Per cui la comunicazione all’autorità che ha autorizzato l’attività potenzialmente inquinante dei risultati dell’analisi periodica di tali emissioni imposta dall’autorizzazione presenta l’evidente funzione di potenziare le possibilità di controllo da parte dell’autorità nel corso del normale esercizio dell’impianto.

Questa essendo la specifica funzione della comunicazione dei dati delle analisi periodiche alla Regione o alla Provincia, per consentire tempestivi interventi correttivi o repressivi da parte di essa, appare logicamente conseguente che tale comunicazione avvenga immediatamente dopo l’acquisizione da parte dell’impresa dei risultati di tali analisi periodiche, per cui correttamente il giudice di merito ha ritenuto implicitamente inserita una tale disposizione tra le prescrizioni dell’autorizzazione, in assenza di una diversa indicazione.

In proposito, si rileva infine che la censura di indeterminatezza della norma incriminatrice che ne risulta, sostenuta con l’argomento per cui non sarebbe esattamente percepibile il lasso di tempo misurato con l’espressione “immediatamente dopo”, non appare, a tacer d’altro, pertinente nel caso in esame in cui il delegato alla tutela ambientale della società ha atteso più di sette mesi dall’acquisizione dei risultati delle analisi prima di trasmetterli alla Provincia, pertanto in un tempo sicuramente eccedente quello immediatamente successivo a quest’ultima.

Concludendo, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso va respinto, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.