Pres. Lupo Est. Ianniello Ric. Necco
Aria. Comunicazione analisi periodica emissioni
La funzione che la norma di legge assegna alle prescrizioni impartibili in sede di autorizzazione all'esercizio di un impianto che può dar luogo ad emissioni nell'atmosfera è quella di assicurare l'effettività del controllo pubblico su tali emissioni contro il pericolo dell'inquinamento non solo nel momento della costruzione dell'impianto e dell'avvio del relativo esercizio ma anche nel corso di quest'ultimo. Per cui la comunicazione all'autorità che ha autorizzato l'attività potenzialmente inquinante dei risultati dell'analisi periodica di tali emissioni imposta dall'autorizzazione presenta l'evidente funzione di potenziare le possibilità di controllo da parte dell'autorità nel corso del normale esercizio dell'impianto.
Svolgimento del processo
Con sentenza del
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo:
1 - la violazione dell’art. 1 cod. pen. (principi di legalità e di determinatezza della fattispecie penale).
L’autorizzazione
del 1999 prevedeva
un controllo annuale ed uno semestrale delle immissioni in atmosfera e
disponeva l’invio dei risultati alla Provincia (obbligo poi
abolito con la
successiva autorizzazione del 11 agosto 2003), senza stabilire termini
di
decadenza per l’adempimento di tale obbligo, che il Tribunale
ha invece
ritenuto da assolvere subito dopo l’acquisizione dei
risultati (nel caso in
esame i dati dell’anno 2002, insieme a quelli relativi al
primo semestre del
2003, erano stati inviati il
Interpretata in tale ultimo senso, la illegittimità costituzionale di tale norma di legge per indeterminatezza deriverebbe dal fatto di essere una norma in bianco che rinvia ad un atto amministrativo che stabilisce un obbligo ma non stabilisce il tempo dell’adempimento e tuttavia sanziona il ritardo di esso.
Concludendo, secondo il ricorrente, o si ritiene che una norma penale che punisce il ritardo nella comunicazione dei dati indicati all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione non esista oppure ne va ritenuta l’illegittimità costituzionale.
2 - il vizio di motivazione, laddove il Tribunale ha ritenuto in maniera meramente assertiva che l’invio dei dati rilevati debba avvenire nel periodo immediatamente successivo all’effettuazione dei controlli.
Il ricorrente chiede pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Motivi
della decisione
Il ricorso è infondato.
La funzione che la norma di legge assegna alle prescrizioni impartibili in sede di autorizzazione all’esercizio di un impianto che può dar luogo ad emissioni nell’atmosfera è quella di assicurare l’effettività del controllo pubblico su tali emissioni contro il pericolo dell’inquinamento non solo nel momento della costruzione dell’impianto e dell’avvio del relativo esercizio ma anche nel corso di quest’ultimo.
Per cui la comunicazione all’autorità che ha autorizzato l’attività potenzialmente inquinante dei risultati dell’analisi periodica di tali emissioni imposta dall’autorizzazione presenta l’evidente funzione di potenziare le possibilità di controllo da parte dell’autorità nel corso del normale esercizio dell’impianto.
Questa essendo la specifica funzione della comunicazione dei dati delle analisi periodiche alla Regione o alla Provincia, per consentire tempestivi interventi correttivi o repressivi da parte di essa, appare logicamente conseguente che tale comunicazione avvenga immediatamente dopo l’acquisizione da parte dell’impresa dei risultati di tali analisi periodiche, per cui correttamente il giudice di merito ha ritenuto implicitamente inserita una tale disposizione tra le prescrizioni dell’autorizzazione, in assenza di una diversa indicazione.
In proposito, si rileva infine che la censura di indeterminatezza della norma incriminatrice che ne risulta, sostenuta con l’argomento per cui non sarebbe esattamente percepibile il lasso di tempo misurato con l’espressione “immediatamente dopo”, non appare, a tacer d’altro, pertinente nel caso in esame in cui il delegato alla tutela ambientale della società ha atteso più di sette mesi dall’acquisizione dei risultati delle analisi prima di trasmetterli alla Provincia, pertanto in un tempo sicuramente eccedente quello immediatamente successivo a quest’ultima.
Concludendo,
alla stregua delle
considerazioni svolte, il ricorso va respinto, con la conseguente
condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.