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Cass. Sez. III sent.. 38936 del 24102005 (ud. 28 settembre 2005)
Pres. Vitalone Est. Grassi Ric. Riva ed altro
Inquinamento atmosferico – Getto pericoloso di cose – Emissione di polveri

Lessicalmente il verbo “gettare” è anche sinonimo di “emettere, diffondere o produrre” ed il trasferimento o la diffusione di polveri idonee ad imbrattare o molestare, da luogo privato a quello altrui di uso o transito pubblici, a causa dell’omessa o insufficiente adozione di misure atte ad evitarli, costituisce espressione e frutto di una condotta commissiva anche mediante omissione. Stante la nozione ampia del concetto di inquinamento atmosferico adottata dal legislatore con riferimento al dpr 203 del 1988, non è necessario alcun accertamento tecnico in presenza di emissione di polveri che abbiano peggiorato sensibilmente le emissioni in atmosfera.

dai CEAG

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