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Parere del Comitato delle regioni in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento
(2004/C 109/06)

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IL COMITATO DELLE REGIONI,
VISTA la «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee
dall'inquinamento» (COM(2003) 550 def. – 2003/0210 (COD)),
VISTA la decisione, presa dal Consiglio il 3 ottobre 2003, di consultarlo a norma dell'articolo 175, primo
comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea,
VISTA la decisione, presa dal proprio Ufficio di presidenza il 19 giugno 2003, d'incaricare la commissione
Sviluppo sostenibile di elaborare un parere sull'argomento,
VISTO il proprio parere in merito alla «Proposta di direttiva del Consiglio che istituisce un quadro per la
politica comunitaria in materia di acque» (CdR 171/97 fin (1)),
VISTA la «Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce
un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque»,
VISTO il proprio parere in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul sesto programma di
azione per l'ambiente della Comunità europea «Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta - Sesto
programma di azione per l'ambiente» e alla «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio
che istituisce il programma comunitario di azione in materia di ambiente» 2001-2010, (CdR 36/2001
fin (2)),
VISTO il proprio progetto di parere (CdR 240/2003 riv. 1), adottato il 12 dicembre 2003 dalla commissione
Sviluppo sostenibile (relatore: Johannes Flensted-Jensen, presidente del consiglio provinciale di Århus,
DK/PSE),
CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:
1) Le acque sotterranee, che rappresentano una risorsa preziosa ma messa a repentaglio dall'inquinamento,
svolgono un ruolo fondamentale per la qualità dell'ambiente in numerosi corpi idrici e aree
naturali terrestri, per la produzione industriale e agricola, nonché come fonte di approvvigionamento
di acqua potabile;
2) la protezione della quantità e della qualità delle acque sotterranee deve quindi avere una grande rilevanza
nelle politiche sia nazionali che europee: sono necessarie iniziative comunitarie che armonizzino
quanto più possibile la regolamentazione del settore, tenendo conto delle grandi differenze
naturali che si riscontrano in tutta l'Europa nelle zone in cui sono presenti corpi idrici sotterranei;
3) la quantità delle acque sotterranee è un argomento già affrontato nella direttiva quadro: per questo
motivo la direttiva sulle acque sotterranee si incentra sulla loro qualità,
ha adottato l'11 febbraio 2004, nel corso della 53a sessione plenaria, il seguente parere:
30.4.2004 C 109/29 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
(1) GU C 180 dell'11.6.1998, pag. 38.
(2) GU C 357 del 14.12.2001, pag. 44.
1. Il punto di vista del Comitato delle regioni
Il Comitato delle regioni
1.1 ritiene che la proposta della Commissione su una nuova
direttiva in materia di acque sotterranee nonché sulla direttiva
quadro, che è la direttiva «madre», esprima una strategia globale
ragionevole sotto il profilo sia ambientale che socioeconomico,
che punta sulla prevenzione dell'inquinamento e sul recupero
ambientale;
1.2 condivide, in quest'ottica, la proposta per una nuova
direttiva sulle acque, ritenendo che essa integri opportunamente
le disposizioni della direttiva quadro in materia di acque sotterranee;
1.3 si compiace che la proposta non contenga una lista
esaustiva di norme qualitative europee espresse sotto forma di
valori limite relativi alla quantità di varie sostanze inquinanti
presenti nelle acque sotterranee, e che si limiti invece ad indicare
i valori limite validi per le sostanze per le quali già
esistono atti giuridici comunitari, quali ad esempio la direttiva
sui nitrati e quelle sui pesticidi e sui biocidi;
1.4 osserva con soddisfazione che, invece di adottare norme
qualitative comunitarie, gli Stati membri stabiliranno valori
limite per le varie sostanze inquinanti (naturali o sintetiche)
presenti nelle acque sotterranee, sulla base dei criteri esposti
nella direttiva;
1.5 condivide il fatto che la direttiva definisca un elenco
minimo di sostanze per le quali gli Stati membri devono stabilire
valori limite;
1.6 reputa ragionevole adottare una procedura in base alla
quale la Commissione, sulla base di relazioni presentate dagli
Stati membri, possa pronunciarsi sull'opportunità o meno di
proporre l'introduzione di norme qualitative europee come
componente di un'ulteriore armonizzazione del settore;
1.7 presuppone che il Comitato venga coinvolto nell'eventuale
modifica dell'allegato I alla direttiva, che espone le norme
europee di qualità;
1.8 ritiene necessario che le norme europee di qualità attuali
e future possano essere rese più restrittive a livello nazionale,
per proteggere le acque superficiali;
1.9 desidera sottolineare la necessità che, nel classificare i
corpi idrici e nell'ideare la rete di monitoraggio, gli Stati
membri garantiscano che il raffronto della qualità delle acque
sotterranee faccia riferimento a parametri omogenei, quali, ad
esempio, condizioni geologiche o di ossidoriduzione comparabili.
2. Raccomandazioni del Comitato delle regioni
Il Comitato delle regioni
2.1 raccomanda che dalla direttiva emerga che i valori soglia
nazionali potranno essere resi più restrittivi dalle autorità
responsabili del distretto idrografico, qualora ciò si riveli necessario
per conseguire gli obiettivi ambientali di cui alla direttiva
quadro nelle varie regioni dove sono localizzati i corpi idrici;
2.2 raccomanda che, nel caso di sostanze presenti naturalmente,
laddove non siano conosciuti i livelli di fondo nei corpi
idrici sotterranei, questi livelli vengano definiti in base alle
stime professionali più autorevoli, finché non saranno resi
disponibili dati di controllo. In alcuni casi i livelli di fondo
naturali saranno tuttavia difficilmente individuabili;
2.3 raccomanda che gli Stati membri garantiscano che per
individuare le tendenze in aumento significative e durature in
un corpo idrico sotterraneo o in un gruppo di corpi idrici
sotterranei ci si basi su punti di monitoraggio comparabili;
2.4 raccomanda che il fosforo venga incluso nell'elenco
minimo di cui all'allegato III, parte A.1, della proposta di direttiva:
si tratta in effetti di una sostanza che, con ogni evidenza,
costituisce una minaccia alla qualità chimica delle acque sotterranee;
2.5 raccomanda che qualora i siti contaminati non possano
essere gestiti in maniera equilibrata in base all'articolo 4, paragrafi
4 e 5, della direttiva quadro sulle acque, queste disposizioni
vengano modificate appena se ne presenterà l'occasione.
Nella stessa circostanza si dovrà poi riflettere sull'opportunità
di introdurre il concetto di «zone di gestione del rischio» nei
piani di gestione delle acque per le regioni dove sono localizzati
i corpi idrici, dato che il concetto si riferisce sia agli aspetti
ecologici ed economici che alla fattibilità pratica;
2.6 raccomanda che l'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva
sulle acque sotterranee specifichi chiaramente a quale Comitato
sarà richiesto un parere in caso di modifica dell'allegato I della
direttiva stessa;
2.7 raccomanda che il Comitato delle regioni venga coinvolto
quanto più possibile nella futura modifica della direttiva
sulle acque sotterranee, che prevede, tra l'altro, un adattamento
sostanziale degli allegati II-IV: in molti casi gli enti locali e
regionali dispongono infatti di una grande esperienza tecnicoamministrativa
in materia di acque sotterranee, e gli Stati
membri dovrebbero essere invitati a farne tesoro per i futuri
lavori sulla direttiva;
2.8 riconosce che la proposta di direttiva, inserendosi nel
contesto della direttiva che istituisce un quadro per la politica
comunitaria in materia di acque, comporterà pesanti ricadute
finanziarie per gli Stati membri e insiste affinché le disposizioni
finanziarie, sia nuove che preesistenti, tengano conto dell'onere
economico che gli Stati membri sosterranno per soddisfare gli
obiettivi ambientali della direttiva quadro sulle acque;
2.9 propone, alla luce di quanto sopra, le seguenti modifiche
concrete:
30.4.2004 C 109/30 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
Raccomandazione 2.1
Articolo 4, paragrafo 1
Proposta della Commissione Proposta di emendamento del CdR
1. Attenendosi al processo di caratterizzazione prescritto
dall'articolo 5 della direttiva 2000/60/CE e ai punti 2.1
e 2.2 del suo allegato II, in conformità della procedura
descritta all'allegato II della presente direttiva e tenendo
conto dei costi economici e sociali, gli Stati membri
stabiliscono, entro il 22 dicembre 2005, valori soglia
per ciascuno degli inquinanti che sul loro territorio
sono stati individuati come fattori che contribuiscono
alla caratterizzazione di corpi o gruppi di corpi idrici
sotterranei come a rischio.
Gli Stati membri stabiliscono, come minimo, valori
soglia per gli inquinanti di cui alle parti A.1 e A.2
dell'allegato III alla presente direttiva. Questi valori
soglia sono tra l'altro usati per effettuare l'esame dello
stato delle acque sotterranee, come previsto dall'articolo
5, paragrafo 2 della direttiva 2000/60/CE.
1. Attenendosi al processo di caratterizzazione prescritto
dall'articolo 5 della direttiva 2000/60/CE e ai punti 2.1
e 2.2 del suo allegato II, in conformità della procedura
descritta all'allegato II della presente direttiva e tenendo
conto dei costi economici e sociali, gli Stati membri
stabiliscono, entro il 22 dicembre 2005, valori soglia
per ciascuno degli inquinanti che sul loro territorio
sono stati individuati come fattori che contribuiscono
alla caratterizzazione di corpi o gruppi di corpi idrici
sotterranei come a rischio.
Gli Stati membri stabiliscono, come minimo, valori
soglia per gli inquinanti di cui alle parti A.1 e A.2
dell'allegato III alla presente direttiva. Questi valori
soglia sono tra l'altro usati per effettuare l'esame dello
stato delle acque sotterranee, come previsto dall'articolo
5, paragrafo 2 della direttiva 2000/60/CE.
Se gli Stati membri scelgono di definire valori soglia
nazionali, le autorità locali responsabili della gestione
delle acque devono avere la facoltà di rendere tali valori
più restrittivi, qualora ciò si renda necessario per soddisfare
gli obiettivi ambientali della direttiva quadro nei
distretti idrografici interessati.
Motivazione
Se gli Stati membri scelgono di definire valori soglia a livello nazionale, le autorità responsabili dei distretti
idrografici devono avere la facoltà di rendere tali valori più restrittivi in funzione della sensibilità delle aree
dei loro rispettivi distretti, qualora ciò si renda necessario per soddisfare gli obiettivi ambientali stabiliti.
Tale precisazione corrisponde alla logica della direttiva quadro e può vantaggiosamente essere inserita nella
direttiva quadro sulle acque sotterranee.
Raccomandazione 2.2
Allegato III, parte B, punto 2.2
Proposta della Commissione Proposta di emendamento del CdR
2.2 Il rapporto tra i valori soglia e, nel caso di sostanze
presenti naturalmente, i livelli di fondo osservati.
2.2 Il rapporto tra i valori soglia e, nel caso di sostanze
presenti naturalmente, i livelli di fondo osservati. Nella
misura in cui, nel caso di sostanze presenti naturalmente,
i livelli di fondo nei corpi idrici sotterranei non
siano conosciuti, essi saranno definiti in base alle valutazioni
professionali più autorevoli.
Motivazione
In diversi casi i livelli di fondo non possono essere accertati prima di un periodo di monitoraggio piuttosto
lungo, e, per alcuni gruppi di corpi idrici sotterranei, può inoltre essere difficile poter misurare un livello di
fondo naturale. In entrambe le situazioni sarà necessario stabilire livelli di fondo sulla base delle valutazioni
professionali più autorevoli.
30.4.2004 C 109/31 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
Raccomandazione 2.3
Allegato IV, punto 1.2, lettera (a)
Proposta della Commissione Proposta di emendamento del CdR
(a) la valutazione è basata sulla media aritmetica dei
valori medi dei singoli punti di monitoraggio in
ciascun corpo o gruppi di corpi idrici sotterranei,
calcolata secondo una frequenza di monitoraggio
trimestrale, semestrale o annuale.
(a) la valutazione è basata sulla media aritmetica dei
valori medi dei singoli punti di monitoraggio in
ciascun corpo o gruppi di corpi idrici sotterranei,
calcolata secondo una frequenza di monitoraggio
trimestrale, semestrale o annuale. È necessario garantire
che i punti di monitoraggio siano comparabili.
Motivazione
Le condizioni chimiche naturali delle acque sotterranee sono molto diverse, sia tra i vari corpi idrici sotterranei
che all'interno dello stesso corpo: si rilevano ad esempio differenze tra le caratteristiche chimiche
negli strati più superficiali o più profondi di un corpo idrico sotterraneo. Una valutazione attendibile
presuppone quindi che i punti di monitoraggio siano comparabili, ad esempio, sotto il profilo delle condizioni
geologiche o di ossidoriduzione.
Raccomandazione 2.4
Allegato III, parte A.1
Proposta della Commissione Proposta di emendamento del CdR
Ammonio
Arsenico
Cadmio
Cloruro
Piombo
Mercurio
Solfato
Ammonio
Arsenico
Cadmio
Cloruro
Piombo
Mercurio
Solfato
Fosforo
Motivazione
Il fosforo è una sostanza che rappresenta un'evidente minaccia per la qualità chimica delle acque sotterranee.
Bruxelles, 11 febbraio 2004.
Il Presidente
del Comitato delle regioni
Peter STRAUB
30.4.2004 C 109/32 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT